TRIB
Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2024, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, disposta la trattazione
Rilasciata spedizione in scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del forma esecutiva all'Avv. 26/09/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
_____________________________ ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Francesca Arcabascio
____________________________ mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente per SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13191/2023 del Ruolo Generale vertente
___________________________ TRA
Il Cancelliere
(Avv. Francesca Arcabascio) Parte_1
ricorrente
CONTRO
CP_ (Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino)
resistente
avente il seguente dispositivo:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso proposto da , e dichiara l'inesistenza del diritto Parte_1
dell di procedere alla ripetizione della somma richiesta con comunicazione CP_1
del 31/12/2015 per un importo complessivo di euro 3.767,40;
◊ condanna l'ente alla restituzione delle somme eventualmente recuperate
Tribunale di Palermo sez. Lavoro relativamente al periodo dal 01/01/2015 e sino al 31/12/2015, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_
◊ condanna l al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato che si liquidano in complessivi € 1200,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
◊ pone a carico dello Stato i compensi di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio e liquidati con separato decreto.
e le seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 27/10/2023 il ricorrente evidenziava come l con CP_1
nota del 31/12/2020 gli avesse comunicato che era stata indebitamente erogata in suo favore, nel periodo compreso fra il Gennaio ed il Dicembre 2015, la somma di euro 3.767,40 a titolo di pensione di inabilità n. 02130067/INVCIV, e ne veniva intimata la restituzione precisando che tale restituzione era motivata “revoca
definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c)
della legge n.122 del 2010”.
CP_ Costituitasi in giudizio, l contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
◊
Il ricorso è fondato.
CP_ La presente azione giudiziale è svolta avverso la pretesa dell di ripetere le somme versate alla parte ricorrente nel 2015, per non aver dichiarato il reddito del
2014 con riferimento alla prestazione assistenziale della pensione di invalidità civile.
Trattasi di indebito su prestazione assistenziale della pensione di invalidità.
CP_ La normativa, richiamata anche dall prevede la sospensione e la revoca ove manchi la comunicazione del reddito.
CP_ L nella propria memoria di costituzione ha precisato di avere richiesto al
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente, con missiva del 16/12/2017, di comunicare all la situazione CP_2
reddituale, anche se non vi è prova che tale comunicazione sia stata recapitata al ricorrente, in cui l comunicava altresì che in caso di mancato pervenimento CP_2
della dichiarazione reddituale avrebbe avviato il processo di sospensione ed in caso di ulteriore mancato riscontro avrebbe provveduto alla revoca definitiva della prestazione.
CP_ Dalla documentazione prodotta in giudizio dall resistente, comunque, non è
dato verificare la sospensione della prestazione, mentre la revoca è stata disposta nel
2020.
Orbene in materia si è affermato “ …
5. Si deve in definitiva confermare il principio,
desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui
l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si
aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire
dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a
meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in
situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir
meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità
dell'indebito.
6. Nel caso di specie la Corte territoriale ha positivamente accertato,
senza essere stata sul punto raggiunta da critiche, l'insussistenza di dolo e il
provvedimento di accertamento dell'indebito maturato nel 2007 è intervenuto
nell'anno 2008 allorquando, addirittura, la pensionata aveva pacificamente recuperato
le condizioni reddituali che le consentivano di godere del beneficio. Pertanto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro correttamente la sentenza impugnata ha escluso il diritto alla ripetizione dell'indebito
maturato precedentemente” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 28771 del 2018).
CP_ Come richiamato dall l'art. 13, sesto comma, lett.c) della legge122/2010 ha inserito, nel testo dell'art.35 d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009, un comma 10-bis che così recita: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al
precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione
finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che
erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al
reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa nota. Qualora entro sessanta giorni dalla sospensione non
sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel
corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso
in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla
comunicazione, previo accertamento….”.
La procedura di sospensione e revoca sono atti necessari e devono essere oltretutto tempestivi.
La sospensione, che doveva farsi entro l'anno successivo entro cui doveva essere
CP_ fatta la dichiarazione, non è stata disposta dall
La revoca con atto del 31/12/2020 non è stata preceduta dalla sospensione comunicata al ricorrente e non è stata rispettata la sequenza prevista dalla legge.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Deve in ogni modo aggiungersi, che i redditi personali del ricorrente percepiti nell'anno 2015 non superavano il limite reddituale previsto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. art.12 l.118/1971, come emerge dalla documentazione prodotta (certificazione tributaria).
Orbene, la S.C. ha chiarito che l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero,
gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono
CP_ essere però dichiarati all
Da ciò che precede, scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Deve quindi accertarsi l'irrilevanza id est innocuità della omissione formale al cospetto del fatto accertato dell'assenza di redditi idonei a comportare la revoca della prestazione assistenziale, ciò deponendo per un fatto meramente accidentale in nessun modo ascrivibile ad un artifizio volto ad occultare all la sussistenza di CP_2
cespiti dallo stesso non conosciuti o non conoscibili attraverso il controllo telematico dei dati reddituali.
Va condannato altresì l'ente alla restituzione in favore di parte ricorrente di quanto eventualmente trattenuto a titolo di indebito sulla pensione di inabilità n.
02130067/INVCIV.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, a carico dell per il principio di soccombenza, a favore dello Stato, provvedendosi infine come da separato decreto sulle spese di lite di parte ricorrente, in ragione della sua ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 30/09/2024 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/09/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, disposta la trattazione
Rilasciata spedizione in scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del forma esecutiva all'Avv. 26/09/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
_____________________________ ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Francesca Arcabascio
____________________________ mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente per SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13191/2023 del Ruolo Generale vertente
___________________________ TRA
Il Cancelliere
(Avv. Francesca Arcabascio) Parte_1
ricorrente
CONTRO
CP_ (Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino)
resistente
avente il seguente dispositivo:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso proposto da , e dichiara l'inesistenza del diritto Parte_1
dell di procedere alla ripetizione della somma richiesta con comunicazione CP_1
del 31/12/2015 per un importo complessivo di euro 3.767,40;
◊ condanna l'ente alla restituzione delle somme eventualmente recuperate
Tribunale di Palermo sez. Lavoro relativamente al periodo dal 01/01/2015 e sino al 31/12/2015, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_
◊ condanna l al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato che si liquidano in complessivi € 1200,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
◊ pone a carico dello Stato i compensi di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio e liquidati con separato decreto.
e le seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 27/10/2023 il ricorrente evidenziava come l con CP_1
nota del 31/12/2020 gli avesse comunicato che era stata indebitamente erogata in suo favore, nel periodo compreso fra il Gennaio ed il Dicembre 2015, la somma di euro 3.767,40 a titolo di pensione di inabilità n. 02130067/INVCIV, e ne veniva intimata la restituzione precisando che tale restituzione era motivata “revoca
definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c)
della legge n.122 del 2010”.
CP_ Costituitasi in giudizio, l contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
◊
Il ricorso è fondato.
CP_ La presente azione giudiziale è svolta avverso la pretesa dell di ripetere le somme versate alla parte ricorrente nel 2015, per non aver dichiarato il reddito del
2014 con riferimento alla prestazione assistenziale della pensione di invalidità civile.
Trattasi di indebito su prestazione assistenziale della pensione di invalidità.
CP_ La normativa, richiamata anche dall prevede la sospensione e la revoca ove manchi la comunicazione del reddito.
CP_ L nella propria memoria di costituzione ha precisato di avere richiesto al
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente, con missiva del 16/12/2017, di comunicare all la situazione CP_2
reddituale, anche se non vi è prova che tale comunicazione sia stata recapitata al ricorrente, in cui l comunicava altresì che in caso di mancato pervenimento CP_2
della dichiarazione reddituale avrebbe avviato il processo di sospensione ed in caso di ulteriore mancato riscontro avrebbe provveduto alla revoca definitiva della prestazione.
CP_ Dalla documentazione prodotta in giudizio dall resistente, comunque, non è
dato verificare la sospensione della prestazione, mentre la revoca è stata disposta nel
2020.
Orbene in materia si è affermato “ …
5. Si deve in definitiva confermare il principio,
desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui
l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si
aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire
dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a
meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in
situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir
meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità
dell'indebito.
6. Nel caso di specie la Corte territoriale ha positivamente accertato,
senza essere stata sul punto raggiunta da critiche, l'insussistenza di dolo e il
provvedimento di accertamento dell'indebito maturato nel 2007 è intervenuto
nell'anno 2008 allorquando, addirittura, la pensionata aveva pacificamente recuperato
le condizioni reddituali che le consentivano di godere del beneficio. Pertanto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro correttamente la sentenza impugnata ha escluso il diritto alla ripetizione dell'indebito
maturato precedentemente” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 28771 del 2018).
CP_ Come richiamato dall l'art. 13, sesto comma, lett.c) della legge122/2010 ha inserito, nel testo dell'art.35 d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009, un comma 10-bis che così recita: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al
precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione
finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che
erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al
reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa nota. Qualora entro sessanta giorni dalla sospensione non
sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel
corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso
in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla
comunicazione, previo accertamento….”.
La procedura di sospensione e revoca sono atti necessari e devono essere oltretutto tempestivi.
La sospensione, che doveva farsi entro l'anno successivo entro cui doveva essere
CP_ fatta la dichiarazione, non è stata disposta dall
La revoca con atto del 31/12/2020 non è stata preceduta dalla sospensione comunicata al ricorrente e non è stata rispettata la sequenza prevista dalla legge.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Deve in ogni modo aggiungersi, che i redditi personali del ricorrente percepiti nell'anno 2015 non superavano il limite reddituale previsto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. art.12 l.118/1971, come emerge dalla documentazione prodotta (certificazione tributaria).
Orbene, la S.C. ha chiarito che l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero,
gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono
CP_ essere però dichiarati all
Da ciò che precede, scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Deve quindi accertarsi l'irrilevanza id est innocuità della omissione formale al cospetto del fatto accertato dell'assenza di redditi idonei a comportare la revoca della prestazione assistenziale, ciò deponendo per un fatto meramente accidentale in nessun modo ascrivibile ad un artifizio volto ad occultare all la sussistenza di CP_2
cespiti dallo stesso non conosciuti o non conoscibili attraverso il controllo telematico dei dati reddituali.
Va condannato altresì l'ente alla restituzione in favore di parte ricorrente di quanto eventualmente trattenuto a titolo di indebito sulla pensione di inabilità n.
02130067/INVCIV.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, a carico dell per il principio di soccombenza, a favore dello Stato, provvedendosi infine come da separato decreto sulle spese di lite di parte ricorrente, in ragione della sua ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 30/09/2024 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/09/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro