Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 848
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ritiene inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento per vizi inerenti alle cartelle di pagamento sottese, se queste ultime sono state regolarmente notificate e non opposte nei termini. L'atto impositivo è divenuto definitivo e non può essere contestato per vizi precedenti.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, considerando la notifica rituale della cartella di pagamento sottesa (avvenuta nel 2017), l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., e la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19 (08.03.2020-31.08.2021). La prescrizione decennale non era maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Litispendenza

    La Corte rigetta l'eccezione di litispendenza poiché il ricorso proposto dal ricorrente avverso l'intimazione di pagamento per gli stessi tributi era già stato deciso con sentenza di rigetto n. 8190/2025 emessa dalla stessa Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 848
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 848
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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