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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 848/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3884/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003064935000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003064935000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003064935000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003064935000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7142/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 094 2025 9003 0649 35 000 notificatagli il 22.03.2025, relativamente alla cartella di pagamento n.094 2016 0015 3850 77 000, eccependo in particolare la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché la cartella di pagamento sottesa era stata ritualmente notificata.
All'udienza di trattazione del 24.11.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, quale quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha ritualmente notificato la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, notifica risalente al 23.11.2017 perfezionatasi per irreperibilità assoluta del destinatario, dopo diversi tentativi effettuati e dopo averne accertato il trasferimento in luogo sconosciuto, e che ha così determinato per il relativo credito l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. In proposito, deve rammentarsi che nei casi di c.d. irreperibilità assoluta, e cioè quando in sede di effettuazione della notifica di un atto tributario, l'agente notificatore non reperisca il contribuente presso il domicilio fiscale, ed all'esito di specifiche ricerche accerti che nel Comune, già sede di detto domicilio, l'interessato non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, è legittimo procedere alla notificazione attivando il rito “degli irreperibili” ex art.60 D.P.R.
n.600/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso di tale deposito nell'albo del Comune medesimo (Cass. n.10282/2024; Cass. n.26489/2023; Cass. n.15482/2022). In altri termini, in caso di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica “si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione”. Al fine di poter attivare questo notificatorio, spiegano i giudici di legittimità,
l'agente notificatore deve effettuare le opportune ricerche volte a verificare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto; sebbene nessuna norma prescriva quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, deve emergere “chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali, da ultimo
Cass. n.6916/2025), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente all'22.03.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento sottesa e considerando altresì la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Quanto all'eccezione di litispendenza sollevata al punto 4 del ricorso, la stessa deve ritenersi priva di fondamento atteso che il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento notificatagli per gli stessi tributi sottesi all'intimazione oggi impugnata è stato deciso con sentenza di rigetto n. 8190/2025 emessa sempre da questa Corte di Giustizia sez. 7.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore della convenuta.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3884/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003064935000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003064935000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003064935000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003064935000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7142/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 094 2025 9003 0649 35 000 notificatagli il 22.03.2025, relativamente alla cartella di pagamento n.094 2016 0015 3850 77 000, eccependo in particolare la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché la cartella di pagamento sottesa era stata ritualmente notificata.
All'udienza di trattazione del 24.11.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, quale quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha ritualmente notificato la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, notifica risalente al 23.11.2017 perfezionatasi per irreperibilità assoluta del destinatario, dopo diversi tentativi effettuati e dopo averne accertato il trasferimento in luogo sconosciuto, e che ha così determinato per il relativo credito l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. In proposito, deve rammentarsi che nei casi di c.d. irreperibilità assoluta, e cioè quando in sede di effettuazione della notifica di un atto tributario, l'agente notificatore non reperisca il contribuente presso il domicilio fiscale, ed all'esito di specifiche ricerche accerti che nel Comune, già sede di detto domicilio, l'interessato non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, è legittimo procedere alla notificazione attivando il rito “degli irreperibili” ex art.60 D.P.R.
n.600/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso di tale deposito nell'albo del Comune medesimo (Cass. n.10282/2024; Cass. n.26489/2023; Cass. n.15482/2022). In altri termini, in caso di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica “si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione”. Al fine di poter attivare questo notificatorio, spiegano i giudici di legittimità,
l'agente notificatore deve effettuare le opportune ricerche volte a verificare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto; sebbene nessuna norma prescriva quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, deve emergere “chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali, da ultimo
Cass. n.6916/2025), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente all'22.03.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento sottesa e considerando altresì la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Quanto all'eccezione di litispendenza sollevata al punto 4 del ricorso, la stessa deve ritenersi priva di fondamento atteso che il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento notificatagli per gli stessi tributi sottesi all'intimazione oggi impugnata è stato deciso con sentenza di rigetto n. 8190/2025 emessa sempre da questa Corte di Giustizia sez. 7.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore della convenuta.