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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/08/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5368/2025 R.G. promosso da
) (avv. ZILIOLI FILIPPO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MONTAGNO TIZIANA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6/6/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi si danno atto che la signora con il consenso del marito, dal mese di aprile 2023 non Pt_2
abita più nella casa coniugale e sta provvedendo al ritiro dei propri beni (tra cui due comodini che la signora aveva ricevuto in regalo dai suoi genitori) ed effetti personali;
3) nell'abitazione coniugale Pt_2
permangono a risiedere il signor ed il figlio FI;
a decorrere dal mese di aprile Parte_1
2023 sono interamente carico del signor tutte le utenze, tasse ed imposte, spese di Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria relative al predetto immobile;
4) la signora dichiara, Pt_2
quale condizione di separazione d'intesa con il marito, di voler trasferire a titolo gratuito al figlio FI la propria quota del 50% di proprietà sia dell'appartamento ubicato in Nuvolera (BS) Via Giuseppe
Mazzini n. 13, contraddistinto al N.C.E.U. di quel Comune alla sezione urbana NCT, Foglio 17, Particella
1 302, Subalterno 2, che la signora aveva ricevuto in donazione dai di lui nonni paterni, poi Pt_2
ristrutturato con marmi e rivestimenti di pregio ricevuti in donazione dai di lui nonni materni, sia degli arredi ivi presenti acquistati in comune tra i coniugi, e a tal fine il figlio FI, che già ha manifesto la volontà di ricevere la predetta donazione, ne sottoscriverà l'accettazione innanzi al Notaio designato dalla signora allorquando verrà emesso da codesto Ill.mo Tribunale di Brescia il provvedimento di Pt_2
omologa della separazione. Le spese relative al perfezionamento del predetto trasferimento (parcella del
Notaio, imposte e tasse) saranno sostenute dalla donante signora;
5) il signor Pt_2 [...]
sin da ora, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di nulla avere ovviamente da Parte_1
opporre al trasferimento da parte della signora al figlio FI della di lei quota del 50% di Pt_2 proprietà dell'appartamento ubicato in Nuvolera (BS), Via Giuseppe Mazzini n. 13, con relativi arredi, ed entrambi i coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere ad alcun titolo e/o ragione con riferimento alla donazione medesima, vicendevolmente e/o dal figlio FI;
6) ferma la riserva di cui al punto 9) qui appresso, i coniugi si danno atto e si riconoscono reciprocamente che tutti gli investimenti di cui entrambi erano comproprietari ciascuno per la quota del 50% (escluse le polizze vita di esclusiva nominativa spettanza di ciascuno intestatario) sono stati tra loro concordemente divisi e ripartiti nella misura del 50%, per cui i coniugi dichiarano che con riferimento ad essi e alla provenienza della relativa provvista con la quale erano stati effettuati gli acquisti, non hanno più, e nulla più avranno, a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, causa o ragione. 7) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti potendo ognuno di loro provvedere al proprio mantenimento ciascuno con i proventi della propria attività lavorativa;
8) i coniugi si danno reciprocamente atto che con le su enunciate condizioni di separazione e a fronte della donazione della signora al figlio FI ogni questione patrimoniale, economica e finanziaria, è stata tra loro Pt_2 definita e tacitata ed entrambi dichiarano di nulla più avere vicendevolmente a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, causa o ragione, con espressa rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione l'uno nei confronti dell'altra; 9) volta che per converso la signora per qualsivoglia motivo si astenga Pt_2 dall'effettuare la menzionata donazione in favore del figlio FI, il signor si riserva la Parte_1
tutela giudiziale di ogni proprio credito nei confronti della medesima signora conseguente ai Pt_2
prelievi unilaterali che egli assume essere stati da essa attinti dai depositi ed investimenti già di congiunta intestazione;
la signora nega e contesta recisamente di avere eseguito prelievi all'insaputa del Pt_2
marito in quanto essa assume essere stati concordati e condivisi con lo stesso signor e Parte_1
destinati ai bisogni della famiglia e per le necessità individuali dello stesso signor il quale a Parte_1
propria volta nega e contesta recisamente accordo e condivisione sui prelievi stessi nonché la destinazione loro d'asserzione della sig.ra (ad evitare malintesi si precisa che gli assunti del presente capo 9 Pt_2
dichiarati da ciascun coniuge sono esclusiva espressione personale di ognuno e non costituiscono riconoscimento da parte dell'altro); 10) i coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo
2 del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio personale;
11) ciascun ricorrente provvede al pagamento delle competenze del proprio legale e in parti uguali alle spese relative al presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/02/1995, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Nuvolera (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 1995) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio FI (n. 14/10/2002), maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5368/2025 R.G. promosso da
) (avv. ZILIOLI FILIPPO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MONTAGNO TIZIANA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6/6/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi si danno atto che la signora con il consenso del marito, dal mese di aprile 2023 non Pt_2
abita più nella casa coniugale e sta provvedendo al ritiro dei propri beni (tra cui due comodini che la signora aveva ricevuto in regalo dai suoi genitori) ed effetti personali;
3) nell'abitazione coniugale Pt_2
permangono a risiedere il signor ed il figlio FI;
a decorrere dal mese di aprile Parte_1
2023 sono interamente carico del signor tutte le utenze, tasse ed imposte, spese di Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria relative al predetto immobile;
4) la signora dichiara, Pt_2
quale condizione di separazione d'intesa con il marito, di voler trasferire a titolo gratuito al figlio FI la propria quota del 50% di proprietà sia dell'appartamento ubicato in Nuvolera (BS) Via Giuseppe
Mazzini n. 13, contraddistinto al N.C.E.U. di quel Comune alla sezione urbana NCT, Foglio 17, Particella
1 302, Subalterno 2, che la signora aveva ricevuto in donazione dai di lui nonni paterni, poi Pt_2
ristrutturato con marmi e rivestimenti di pregio ricevuti in donazione dai di lui nonni materni, sia degli arredi ivi presenti acquistati in comune tra i coniugi, e a tal fine il figlio FI, che già ha manifesto la volontà di ricevere la predetta donazione, ne sottoscriverà l'accettazione innanzi al Notaio designato dalla signora allorquando verrà emesso da codesto Ill.mo Tribunale di Brescia il provvedimento di Pt_2
omologa della separazione. Le spese relative al perfezionamento del predetto trasferimento (parcella del
Notaio, imposte e tasse) saranno sostenute dalla donante signora;
5) il signor Pt_2 [...]
sin da ora, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di nulla avere ovviamente da Parte_1
opporre al trasferimento da parte della signora al figlio FI della di lei quota del 50% di Pt_2 proprietà dell'appartamento ubicato in Nuvolera (BS), Via Giuseppe Mazzini n. 13, con relativi arredi, ed entrambi i coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere ad alcun titolo e/o ragione con riferimento alla donazione medesima, vicendevolmente e/o dal figlio FI;
6) ferma la riserva di cui al punto 9) qui appresso, i coniugi si danno atto e si riconoscono reciprocamente che tutti gli investimenti di cui entrambi erano comproprietari ciascuno per la quota del 50% (escluse le polizze vita di esclusiva nominativa spettanza di ciascuno intestatario) sono stati tra loro concordemente divisi e ripartiti nella misura del 50%, per cui i coniugi dichiarano che con riferimento ad essi e alla provenienza della relativa provvista con la quale erano stati effettuati gli acquisti, non hanno più, e nulla più avranno, a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, causa o ragione. 7) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti potendo ognuno di loro provvedere al proprio mantenimento ciascuno con i proventi della propria attività lavorativa;
8) i coniugi si danno reciprocamente atto che con le su enunciate condizioni di separazione e a fronte della donazione della signora al figlio FI ogni questione patrimoniale, economica e finanziaria, è stata tra loro Pt_2 definita e tacitata ed entrambi dichiarano di nulla più avere vicendevolmente a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, causa o ragione, con espressa rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione l'uno nei confronti dell'altra; 9) volta che per converso la signora per qualsivoglia motivo si astenga Pt_2 dall'effettuare la menzionata donazione in favore del figlio FI, il signor si riserva la Parte_1
tutela giudiziale di ogni proprio credito nei confronti della medesima signora conseguente ai Pt_2
prelievi unilaterali che egli assume essere stati da essa attinti dai depositi ed investimenti già di congiunta intestazione;
la signora nega e contesta recisamente di avere eseguito prelievi all'insaputa del Pt_2
marito in quanto essa assume essere stati concordati e condivisi con lo stesso signor e Parte_1
destinati ai bisogni della famiglia e per le necessità individuali dello stesso signor il quale a Parte_1
propria volta nega e contesta recisamente accordo e condivisione sui prelievi stessi nonché la destinazione loro d'asserzione della sig.ra (ad evitare malintesi si precisa che gli assunti del presente capo 9 Pt_2
dichiarati da ciascun coniuge sono esclusiva espressione personale di ognuno e non costituiscono riconoscimento da parte dell'altro); 10) i coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo
2 del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio personale;
11) ciascun ricorrente provvede al pagamento delle competenze del proprio legale e in parti uguali alle spese relative al presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/02/1995, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Nuvolera (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 1995) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio FI (n. 14/10/2002), maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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