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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1083/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - IB Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002772983000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2015 deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la bontà delle argomentazioni difensive ed invocava una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Intanto, paiono emergere profili di criticità nella costituzione di ADER che deposita un atto in formato word.
Ancora, in assenza di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, pur avendo ADER riconosciuto la bontà delle argomentazioni difensive del ricorrente non può adottarsi una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
In ogni caso, ADER, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico in data 5.4.2018, non forniva prova della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata (3.6.2025), risultava, pertanto, inutilmente decorso (rectius nuovamente decorso) il termine prescrizionale triennale posto in materia di tasse automobilistiche, anche considerando l'intervento della normativa emergenziale.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre contributo unificato (Euro 30,00) ed accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1083/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - IB Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002772983000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2015 deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la bontà delle argomentazioni difensive ed invocava una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Intanto, paiono emergere profili di criticità nella costituzione di ADER che deposita un atto in formato word.
Ancora, in assenza di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, pur avendo ADER riconosciuto la bontà delle argomentazioni difensive del ricorrente non può adottarsi una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
In ogni caso, ADER, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico in data 5.4.2018, non forniva prova della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata (3.6.2025), risultava, pertanto, inutilmente decorso (rectius nuovamente decorso) il termine prescrizionale triennale posto in materia di tasse automobilistiche, anche considerando l'intervento della normativa emergenziale.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre contributo unificato (Euro 30,00) ed accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.