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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5584 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 15831/21 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via dei Laghi n. 3/2, presso e nello studio dell'avv. Parte_1
LA OD, che lo rappresenta e difende per delega 28.1.2020 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica in data 28.7.2021 contestualmente alla memoria integrativa 20.7.2021
- CREDITORE PROCEDENTE ATTORE - contro
, c.f. , e per esso Controparte_1 C.F._1 [...]
in persona del Curatore Controparte_2
- DEBITORE ESECUTATO CONVENUTO CONTUMACE -
e nei confronti di
, c.f. CP_3 C.F._2
- COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO CONTUMACE -
, c.f. CP_4 C.F._3
, c.f. Parte_2 C.F._4
, c.f. e per esso gli eredi , Parte_3 C.F._5 Parte_4
e Parte_5 Parte_6
, c.f.
[...] C.F._6
, c.f. Parte_4 C.F._7
, c.f. Parte_6 C.F._8
pagina 1 di 10 - COMPROPRIETARI NON ESECUTATI TERZI CHIAMATI CONTUMACI -
, c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_5 C.F._9
Sauze di Cesana, Fraz. Rollieres n. 26, presso e nello lo studio dell'avv. Erwin
Strazzabosco, che la rappresenta e difende per procura 7.11.2022 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica allegata all'atto di intervento volontario depositato il 9.11.2022
- INTERVENUTA -
- e nei confronti di -
, c.f. Controparte_6 P.IVA_2
- CREDITORE INTERVENUTO nel proc. n. 364/20 R.G.E. -
, c.f. Parte_7 C.F._10
- CREDITORE ISCRITTO - avv. USSEGLIO MIN ENRICO, c.f. , elettivamente domiciliato C.F._11 presso il proprio studio in Torino, Corso Re Umberto 12, rappresentato e difeso in proprio ed anche disgiuntamente con l'avv. Antonella Bonamico, per procura allegata all'atto di intervento depositato in data 18.4.2023
- CREDITORE INTERVENUTO -
OGGETTO: giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c. - proc. n. 364/20 R.G.E.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e previe le necessarie declaratorie del caso, Nel merito: tenuto conto che all'udienza del 09.07.2025 il procuratore dell'attore / creditore procedente ha espressamente dichiarato di approvare il progetto di divisione, si domanda pronunciarsi la divisione assegnando le somme ricavate dalla vendita a favore dei singoli comproprietari pro quota;
per quanto concerne la somma a favore degli ED PE vincolare la somma all'esecuzione immobiliare
RG 364/2020 – Tribunale di Torino, avanti alla quale verrà riassunta la procedura nei termini di legge. Si domanda liquidarsi le spese di lite riferite alla presente procedura in capo agli , somme che rimarranno sotto il vincolo del pignoramento Parte_8 immobiliare RG 364/2020”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 1.
Il creditore procedente Parte_1 nell'esecuzione promossa a carico di , ha evocato in giudizio Controparte_1 il debitore esecutato ed il comproprietario non esecutato al fine di CP_3 ottenere lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sull'immobile (costituente il Lotto n. 5 dell'esecuzione immobiliare) sito nel Comune di censito al Parte_1
NCEU al Foglio 3, particella 587, subalterno 6, pignorato (unitamente agli immobili censiti al NCEU al Foglio 3 part. 587 subb. 70, 36, 85, 87 e 96, questi per l'intero), per la quota indivisa dell'esecutato, nel proc. n. 364/20 R.G.E. sospeso con ordinanza
9.7.2021 del Giudice dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., sino all'esito del giudizio di divisione.
Nella contumacia di parte esecutata, del comproprietario convenuto e dei creditori iscritti, acquisita la perizia di stima - già disposta nel procedimento esecutivo - al fine di verificare la titolarità dell'immobile oggetto di causa, è stata disposta l'acquisizione dell'atto di provenienza in capo all'esecutato, relativo all'immobile sito in , Parte_1 via Villaggio Alpino n. 3, censito al f. 3, p. 587, sub 6; quindi, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice ed esclusa la natura condominiale dell'alloggio oggetto di causa, è stata disposta un'integrazione della perizia di stima già depositata nel procedimento esecutivo.
All'esito, essendosi rilevato che dall'esame dell'intestazione catastale del bene immobile oggetto di pignoramento (censito al N.C.E.U. al F. 3 n. 587 sub. 6) comparivano, oltre al nominativo di per il diritto di proprietà della quota di 1000/1000 Controparte_1
e a quello di per la quota di 144/10000, anche i nominativi CP_3 CP_4 per il diritto di quota di 2069/300000, per il diritto di quota di 2069/300000 Parte_3
e per il diritto di quota di 2069/300000, tutti in virtù della denuncia di Parte_2 successione di del 17/01/1985 (registrata il 11/03/2021 a Torino ai nn. 9990 Parte_5
n. 18), nonchè il nominativo di , è stata disposta l'acquisizione Controparte_5 dell'atto di permuta a favore di quest'ultima, al fine di verificare l'effettiva indicazione, nell'atto di acquisto, del subalterno oggetto di causa.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato in data 9.11.2022, è quindi intervenuta in giudizio dando atto delle sentenze pronunciate Controparte_5
pagina 3 di 10 dal Tribunale di Torino, passate in giudicato, che avevano escluso quanto all'immobile oggetto di causa la proprietà condominiale: ha dichiarato di aderire alla domanda di divisione svolta dal nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 chiedendo di partecipare al ricavato della vendita immobiliare.
Invitato il creditore procedente ad acquisire ulteriori informazioni in ordine agli atti di trasferimento eventualmente posti in essere con riferimento agli immobili siti in condominio, con ordinanza 5.5.2023, dato atto che all'esito della perizia disposta in corso di causa era emersa la contitolarità, per la quota di 1468/10000, dell'immobile oggetto di divisione in capo a in forza di permuta trascritta Controparte_5 successivamente alla trascrizione della domanda di divisione, è stato ordinato lo scioglimento della comunione sussistente tra i comproprietari ( e Controparte_1 per esso EDtà giacente di , e Persona_1 CP_3 CP_5
) e la vendita dell'immobile censito al C.F. al Foglio 3 part. 587 sub. 6, con
[...] delega delle operazioni di vendita: con la medesima ordinanza è stata sottolineata la necessità, attesa la diversità delle quote di comproprietà, di procedere, in sede di trascrizione del decreto di trasferimento e della successiva predisposizione del progetto di divisione, ad una nuova individuazione delle quote di comproprietà.
Aggiudicato il bene in data 10.11.2023, con versamento del prezzo di aggiudicazione in data 1.2.2024, a seguito di ricorso del professionista delegato è emerso che dalla visura catastale aggiornata risultavano quali comproprietari del bene immobile , Parte_4
e - chiamati all'eredità morendo dismessa da Parte_5 Parte_6 Pt_3
, il quale unitamente a e risultava indicato quale
[...] CP_4 Parte_2 comproprietario nella relazione depositata dal perito;
convocato il CTU a chiarimenti ed acquisite la nota di trascrizione del titolo di trasferimento in favore del de cuius, la visura catastale storica relativa all'immobile de quo e le nuove tabelle millesimali (cfr. ordinanza 24.7.2024), è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, e di , e CP_4 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali chiamati all'eredità morendo dismessa di , tutti rimasti contumaci. Parte_3
Assunti i necessari chiarimenti in ordine al creditore (il quale risulta avere Parte_7 trascritto pignoramento immobiliare su altro immobile rispetto a quello oggetto del pagina 4 di 10 giudizio di divisione) e alle quote di comproprietà, in data 28.1.2025 è stato emesso il decreto di trasferimento.
Predisposto quindi il progetto di divisione in data 24.2.2025 – progetto comunicato alle parti costituite e notificato alle parti contumaci, esso è stato dichiarato esecutivo, in assenza di contestazioni, in data 9.7.2025: fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Oggetto della presente decisione è la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito avanti al G.I. mediante l'approvazione del progetto di divisione predisposto in data 24.2.2025, dichiarato esecutivo all'udienza del 9.7.2025.
Deve precisarsi che le quote assoggettate a pignoramento, sottoposte al vincolo del pignoramento nel progetto di divisione (per la parte di spettanza del debitore esecutato), non possono formare oggetto di distribuzione ai creditori nella presente sede processuale, dovendo ciò avvenire nell'ambito del relativo procedimento esecutivo (con riferimento alla quota dell'esecutato): è infatti principio acquisito che “il giudice istruttore, nel dichiarare esecutivo il progetto di divisione, non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita o assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa” (cfr.
Cass. n. 5718/87 e Cass. n. 10067/20).
Deve altresì osservarsi che il debitore esecutato, , è deceduto Controparte_1 nel corso della procedura esecutiva (in data 1.3.2021, prima dell'instaurazione del presente giudizio): come noto, al processo esecutivo non si applica l'istituto dell'interruzione, quindi l'esecuzione prosegue nei confronti degli eredi (nel caso di specie dell'EDtà giacente in persona del Curatore, nominato con decreto 22.3.2022 – cfr. relazione 20.12.2022 del professionista delegato nel procedimento esecutivo); inoltre, il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva) ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo, introdotto non con atto di citazione ma con l'ordinanza del GE che dispone la pagina 5 di 10 divisione, accompagnata da una memoria 'integrativa' contenente gli estremi del pignoramento, i nominativi delle parti e la descrizione dell'immobile pignorato;
infine, il curatore dell'eredità giacente – a cui sono stati comunicati gli avvisi di vendita, nonché il progetto di divisione - risulta avere depositato istanza di visibilità (riferita sia al procedimento esecutivo che al giudizio di divisione endoesecutiva), senza tuttavia costituirsi.
Venendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite a condurre il processo alla sua conclusione nel comune interesse: dunque, le spese nel giudizio di divisione devono essere poste "a carico della massa", in considerazione dell'interesse comune dei condividenti a pervenire alla divisione, con la conseguenza che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote;
valgono invece i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (cfr. Cass. n. 2770/20, Cass. n. 1635/20,
Cass. n. 20250/16, Cass. n. 9813 e Cass. n. 22903/13).
Occorre peraltro precisare che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 24550/24), l'espressione “a carico della massa” deve essere intesa nel senso che
“ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n.
9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n.
3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)”: tale criterio trova “giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad
pagina 6 di 10 eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ. ...”.
Nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att.
c.p.c., ricorre tuttavia una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale citato, sussistendo la necessità di distinguere la posizione del debitore esecutato, quella del comproprietario non esecutato e quella dei creditori (procedente ed intervenuti).
E' certo che il creditore non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti: è infatti evidente che i creditori sono necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito in conseguenza dell'inadempimento del debitore, giacchè, come sottolineato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, “la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato”.
Dunque, nel giudizio di divisione promosso non da uno dei condividenti, ma dal creditore procedente - a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa - ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In particolare, quanto ai creditori deve applicarsi la regola generale della soccombenza, espressione del principio di causalità, dovendo i creditori ottenere dal debitore il rimborso per intero delle spese sostenute: come enunciato dalla Suprema Corte nella pronuncia già prima citata, “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che
pagina 7 di 10 applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione” (cfr. Cass. n. 24550/24
e Cass. n. 2787/23).
Venendo quindi ad applicare i principi sopra enunciati al caso di specie, il debitore esecutato, per il principio di soccombenza, è tenuto a rimborsare per intero le spese del creditore procedente che ha dato impulso al giudizio di divisione, coltivandolo sino alla sua definizione.
Alla liquidazione delle spese di lite si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto): si tiene conto – oltre che della nota spese depositata – del valore della quota in contestazione giusta la previsione dell'art. 5 DM 55/14 (avuto riferimento al prezzo ricavato dalla vendita), dell'attività svolta e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi dello scaglione relativo (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (e così complessivamente € 9.886,50).
Nei rapporti tra i condividenti, in forza dei principi sopra enunciati ciascuno dei condividenti partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, “ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n.
24550/24): tali devono ritenersi - ad esempio - le spese per l'avvio del giudizio di divisione (notifica, CU e marca) e di trascrizione della domanda (ex art. 2646 c.c.), le spese di CTU (cfr. Cass. n. 3239/18), quelle relative alla vendita dei beni (quali compensi per il professionista delegato/custode ed i costi degli adempimenti relativi alla pubblicità), le spese di notifica del progetto di divisione ai contumaci.
Nel caso di specie si rendono necessarie le seguenti precisazioni.
In primo luogo, le spese relative alle competenze del professionista delegato e del custode sono già state detratte dal ricavato della vendita;
inoltre, tenutasi l'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte (con termine ex art. 127 ter c.p.c. al 23.9.2025), il creditore procedente attore non ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica nei termini assegnati (ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
pagina 8 di 10 ridotti), ma ha depositato una 'integrazione memoria' dopo la scadenza di detti termini: di tale memoria e della documentazione allegata non può pertanto tenersi conto.
Si fa invece riferimento alla nota spese ed ai documenti allegati alle note scritte del
30.7.2025, depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni, oltre che di quanto risultante dal fascicolo telematico.
L'attore risulta avere quindi documentato di avere sostenuto per l'intero le seguenti spese 'nell'interesse comune':
. per l'iscrizione a ruolo (CU e marcai) € 786,00;
. per la trascrizione della domanda € 299,00;
. per gli adempimenti connessi alle operazioni di vendita (fatture e ricevuta CU allegate alla nota spese) complessivamente € 325,70;
. per l'integrazione del contraddittorio € 32,06;
. per la notifica del progetto di divisione € 31,67.
Non risultano invece documentate le spese di notifica dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c.
(unitamente alla cd. memoria 'integrativa'), giacchè le copie degli atti notificati, rinvenute nel fascicolo d'ufficio, non recano l'attestazione relativa a tale esborso.
Quanto alle spese di CTU, liquidate con decreto 5.5.2023 (complessivamente “€
1.308,73 di cui € 48,31 per anticipazioni, comprensiva di quanto già percepito a titolo di acconto, oltre Iva e C.P.”) e poste provvisoriamente a carico di parte attrice, quest'ultima ha allegato (alle note scritte 30.7.2025) copia di cortesia della parcella 8.5.2023 (relativa all'importo di cui al decreto di liquidazione 5.5.2023) per complessivi € 1.652,45 nonché copia di cortesia della parcella 38.1.2025 'a saldo … decreto di liquidazione Giudice del
5 maggio 2023', di € 487,47 oltre oneri: non è stato dunque qui documentato il relativo esborso, ovvero l'avvenuto pagamento del compenso liquidato al CTU.
In definitiva, parte attrice ha documentato di avere sostenuto 'spese nell'interesse comune' per complessivi € 1.474,43.
Si tratta di spese come detto sostenute per condurre il giudizio di divisione alla sua fisiologica conclusione, ma che nel caso di specie, in deroga ai principi sopra enunciati, si ritiene di porre per intero a carico dell'esecutato soccombente, non anche in solido con i comproprietari non esecutati (in misura corrispondente alla quota di ciascuno): ciò in diretta applicazione del principio di causalità, tenendo conto della complessità delle pagina 9 di 10 vicende traslative riguardanti l'immobile oggetto di divisione, rilevanti sotto il profilo della individuazione dei comproprietari e della determinazione delle relative quote (cfr. ordinanze 24.1.2022, 27.10.2022, 16.3.2023, 5.5.2023, 27.6.2024 e 24.7.2024, nonché ricorso ex art. 591 ter c.p.c. del 5.2.2024).
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste pertanto in via definitiva a carico dell'esecutato per l'intero.
Infine, quanto alla comproprietaria intervenuta e al creditore intervenuto costituitosi nel giudizio di divisione (avv. GL Min – comparsa di costituzione 18.4.2023), essi non risultano avere compiuto atti utili alla divisione (depositati i relativi atti di intervento, non hanno svolto attività difensiva e non sono comparsi in udienza): sussistono pertanto i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti con il debitore esecutato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- liquida le spese sostenute dal in € 1.474,43 per esborsi ed € Parte_1
9.886,50 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna il debitore esecutato a rimborsare al le spese di Parte_1 lite sopra liquidate per intero;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico del debitore esecutato per l'intero;
- compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra il debitore esecutato, l'intervenuta e il creditore intervenuto IC GL Min. Controparte_5
Così deciso in Torino, in data 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 15831/21 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via dei Laghi n. 3/2, presso e nello studio dell'avv. Parte_1
LA OD, che lo rappresenta e difende per delega 28.1.2020 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica in data 28.7.2021 contestualmente alla memoria integrativa 20.7.2021
- CREDITORE PROCEDENTE ATTORE - contro
, c.f. , e per esso Controparte_1 C.F._1 [...]
in persona del Curatore Controparte_2
- DEBITORE ESECUTATO CONVENUTO CONTUMACE -
e nei confronti di
, c.f. CP_3 C.F._2
- COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO CONTUMACE -
, c.f. CP_4 C.F._3
, c.f. Parte_2 C.F._4
, c.f. e per esso gli eredi , Parte_3 C.F._5 Parte_4
e Parte_5 Parte_6
, c.f.
[...] C.F._6
, c.f. Parte_4 C.F._7
, c.f. Parte_6 C.F._8
pagina 1 di 10 - COMPROPRIETARI NON ESECUTATI TERZI CHIAMATI CONTUMACI -
, c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_5 C.F._9
Sauze di Cesana, Fraz. Rollieres n. 26, presso e nello lo studio dell'avv. Erwin
Strazzabosco, che la rappresenta e difende per procura 7.11.2022 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica allegata all'atto di intervento volontario depositato il 9.11.2022
- INTERVENUTA -
- e nei confronti di -
, c.f. Controparte_6 P.IVA_2
- CREDITORE INTERVENUTO nel proc. n. 364/20 R.G.E. -
, c.f. Parte_7 C.F._10
- CREDITORE ISCRITTO - avv. USSEGLIO MIN ENRICO, c.f. , elettivamente domiciliato C.F._11 presso il proprio studio in Torino, Corso Re Umberto 12, rappresentato e difeso in proprio ed anche disgiuntamente con l'avv. Antonella Bonamico, per procura allegata all'atto di intervento depositato in data 18.4.2023
- CREDITORE INTERVENUTO -
OGGETTO: giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c. - proc. n. 364/20 R.G.E.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e previe le necessarie declaratorie del caso, Nel merito: tenuto conto che all'udienza del 09.07.2025 il procuratore dell'attore / creditore procedente ha espressamente dichiarato di approvare il progetto di divisione, si domanda pronunciarsi la divisione assegnando le somme ricavate dalla vendita a favore dei singoli comproprietari pro quota;
per quanto concerne la somma a favore degli ED PE vincolare la somma all'esecuzione immobiliare
RG 364/2020 – Tribunale di Torino, avanti alla quale verrà riassunta la procedura nei termini di legge. Si domanda liquidarsi le spese di lite riferite alla presente procedura in capo agli , somme che rimarranno sotto il vincolo del pignoramento Parte_8 immobiliare RG 364/2020”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 1.
Il creditore procedente Parte_1 nell'esecuzione promossa a carico di , ha evocato in giudizio Controparte_1 il debitore esecutato ed il comproprietario non esecutato al fine di CP_3 ottenere lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sull'immobile (costituente il Lotto n. 5 dell'esecuzione immobiliare) sito nel Comune di censito al Parte_1
NCEU al Foglio 3, particella 587, subalterno 6, pignorato (unitamente agli immobili censiti al NCEU al Foglio 3 part. 587 subb. 70, 36, 85, 87 e 96, questi per l'intero), per la quota indivisa dell'esecutato, nel proc. n. 364/20 R.G.E. sospeso con ordinanza
9.7.2021 del Giudice dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., sino all'esito del giudizio di divisione.
Nella contumacia di parte esecutata, del comproprietario convenuto e dei creditori iscritti, acquisita la perizia di stima - già disposta nel procedimento esecutivo - al fine di verificare la titolarità dell'immobile oggetto di causa, è stata disposta l'acquisizione dell'atto di provenienza in capo all'esecutato, relativo all'immobile sito in , Parte_1 via Villaggio Alpino n. 3, censito al f. 3, p. 587, sub 6; quindi, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice ed esclusa la natura condominiale dell'alloggio oggetto di causa, è stata disposta un'integrazione della perizia di stima già depositata nel procedimento esecutivo.
All'esito, essendosi rilevato che dall'esame dell'intestazione catastale del bene immobile oggetto di pignoramento (censito al N.C.E.U. al F. 3 n. 587 sub. 6) comparivano, oltre al nominativo di per il diritto di proprietà della quota di 1000/1000 Controparte_1
e a quello di per la quota di 144/10000, anche i nominativi CP_3 CP_4 per il diritto di quota di 2069/300000, per il diritto di quota di 2069/300000 Parte_3
e per il diritto di quota di 2069/300000, tutti in virtù della denuncia di Parte_2 successione di del 17/01/1985 (registrata il 11/03/2021 a Torino ai nn. 9990 Parte_5
n. 18), nonchè il nominativo di , è stata disposta l'acquisizione Controparte_5 dell'atto di permuta a favore di quest'ultima, al fine di verificare l'effettiva indicazione, nell'atto di acquisto, del subalterno oggetto di causa.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato in data 9.11.2022, è quindi intervenuta in giudizio dando atto delle sentenze pronunciate Controparte_5
pagina 3 di 10 dal Tribunale di Torino, passate in giudicato, che avevano escluso quanto all'immobile oggetto di causa la proprietà condominiale: ha dichiarato di aderire alla domanda di divisione svolta dal nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 chiedendo di partecipare al ricavato della vendita immobiliare.
Invitato il creditore procedente ad acquisire ulteriori informazioni in ordine agli atti di trasferimento eventualmente posti in essere con riferimento agli immobili siti in condominio, con ordinanza 5.5.2023, dato atto che all'esito della perizia disposta in corso di causa era emersa la contitolarità, per la quota di 1468/10000, dell'immobile oggetto di divisione in capo a in forza di permuta trascritta Controparte_5 successivamente alla trascrizione della domanda di divisione, è stato ordinato lo scioglimento della comunione sussistente tra i comproprietari ( e Controparte_1 per esso EDtà giacente di , e Persona_1 CP_3 CP_5
) e la vendita dell'immobile censito al C.F. al Foglio 3 part. 587 sub. 6, con
[...] delega delle operazioni di vendita: con la medesima ordinanza è stata sottolineata la necessità, attesa la diversità delle quote di comproprietà, di procedere, in sede di trascrizione del decreto di trasferimento e della successiva predisposizione del progetto di divisione, ad una nuova individuazione delle quote di comproprietà.
Aggiudicato il bene in data 10.11.2023, con versamento del prezzo di aggiudicazione in data 1.2.2024, a seguito di ricorso del professionista delegato è emerso che dalla visura catastale aggiornata risultavano quali comproprietari del bene immobile , Parte_4
e - chiamati all'eredità morendo dismessa da Parte_5 Parte_6 Pt_3
, il quale unitamente a e risultava indicato quale
[...] CP_4 Parte_2 comproprietario nella relazione depositata dal perito;
convocato il CTU a chiarimenti ed acquisite la nota di trascrizione del titolo di trasferimento in favore del de cuius, la visura catastale storica relativa all'immobile de quo e le nuove tabelle millesimali (cfr. ordinanza 24.7.2024), è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, e di , e CP_4 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali chiamati all'eredità morendo dismessa di , tutti rimasti contumaci. Parte_3
Assunti i necessari chiarimenti in ordine al creditore (il quale risulta avere Parte_7 trascritto pignoramento immobiliare su altro immobile rispetto a quello oggetto del pagina 4 di 10 giudizio di divisione) e alle quote di comproprietà, in data 28.1.2025 è stato emesso il decreto di trasferimento.
Predisposto quindi il progetto di divisione in data 24.2.2025 – progetto comunicato alle parti costituite e notificato alle parti contumaci, esso è stato dichiarato esecutivo, in assenza di contestazioni, in data 9.7.2025: fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Oggetto della presente decisione è la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito avanti al G.I. mediante l'approvazione del progetto di divisione predisposto in data 24.2.2025, dichiarato esecutivo all'udienza del 9.7.2025.
Deve precisarsi che le quote assoggettate a pignoramento, sottoposte al vincolo del pignoramento nel progetto di divisione (per la parte di spettanza del debitore esecutato), non possono formare oggetto di distribuzione ai creditori nella presente sede processuale, dovendo ciò avvenire nell'ambito del relativo procedimento esecutivo (con riferimento alla quota dell'esecutato): è infatti principio acquisito che “il giudice istruttore, nel dichiarare esecutivo il progetto di divisione, non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita o assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa” (cfr.
Cass. n. 5718/87 e Cass. n. 10067/20).
Deve altresì osservarsi che il debitore esecutato, , è deceduto Controparte_1 nel corso della procedura esecutiva (in data 1.3.2021, prima dell'instaurazione del presente giudizio): come noto, al processo esecutivo non si applica l'istituto dell'interruzione, quindi l'esecuzione prosegue nei confronti degli eredi (nel caso di specie dell'EDtà giacente in persona del Curatore, nominato con decreto 22.3.2022 – cfr. relazione 20.12.2022 del professionista delegato nel procedimento esecutivo); inoltre, il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva) ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo, introdotto non con atto di citazione ma con l'ordinanza del GE che dispone la pagina 5 di 10 divisione, accompagnata da una memoria 'integrativa' contenente gli estremi del pignoramento, i nominativi delle parti e la descrizione dell'immobile pignorato;
infine, il curatore dell'eredità giacente – a cui sono stati comunicati gli avvisi di vendita, nonché il progetto di divisione - risulta avere depositato istanza di visibilità (riferita sia al procedimento esecutivo che al giudizio di divisione endoesecutiva), senza tuttavia costituirsi.
Venendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite a condurre il processo alla sua conclusione nel comune interesse: dunque, le spese nel giudizio di divisione devono essere poste "a carico della massa", in considerazione dell'interesse comune dei condividenti a pervenire alla divisione, con la conseguenza che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote;
valgono invece i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (cfr. Cass. n. 2770/20, Cass. n. 1635/20,
Cass. n. 20250/16, Cass. n. 9813 e Cass. n. 22903/13).
Occorre peraltro precisare che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 24550/24), l'espressione “a carico della massa” deve essere intesa nel senso che
“ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n.
9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n.
3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)”: tale criterio trova “giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad
pagina 6 di 10 eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ. ...”.
Nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att.
c.p.c., ricorre tuttavia una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale citato, sussistendo la necessità di distinguere la posizione del debitore esecutato, quella del comproprietario non esecutato e quella dei creditori (procedente ed intervenuti).
E' certo che il creditore non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti: è infatti evidente che i creditori sono necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito in conseguenza dell'inadempimento del debitore, giacchè, come sottolineato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, “la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato”.
Dunque, nel giudizio di divisione promosso non da uno dei condividenti, ma dal creditore procedente - a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa - ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In particolare, quanto ai creditori deve applicarsi la regola generale della soccombenza, espressione del principio di causalità, dovendo i creditori ottenere dal debitore il rimborso per intero delle spese sostenute: come enunciato dalla Suprema Corte nella pronuncia già prima citata, “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che
pagina 7 di 10 applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione” (cfr. Cass. n. 24550/24
e Cass. n. 2787/23).
Venendo quindi ad applicare i principi sopra enunciati al caso di specie, il debitore esecutato, per il principio di soccombenza, è tenuto a rimborsare per intero le spese del creditore procedente che ha dato impulso al giudizio di divisione, coltivandolo sino alla sua definizione.
Alla liquidazione delle spese di lite si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto): si tiene conto – oltre che della nota spese depositata – del valore della quota in contestazione giusta la previsione dell'art. 5 DM 55/14 (avuto riferimento al prezzo ricavato dalla vendita), dell'attività svolta e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi dello scaglione relativo (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (e così complessivamente € 9.886,50).
Nei rapporti tra i condividenti, in forza dei principi sopra enunciati ciascuno dei condividenti partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, “ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n.
24550/24): tali devono ritenersi - ad esempio - le spese per l'avvio del giudizio di divisione (notifica, CU e marca) e di trascrizione della domanda (ex art. 2646 c.c.), le spese di CTU (cfr. Cass. n. 3239/18), quelle relative alla vendita dei beni (quali compensi per il professionista delegato/custode ed i costi degli adempimenti relativi alla pubblicità), le spese di notifica del progetto di divisione ai contumaci.
Nel caso di specie si rendono necessarie le seguenti precisazioni.
In primo luogo, le spese relative alle competenze del professionista delegato e del custode sono già state detratte dal ricavato della vendita;
inoltre, tenutasi l'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte (con termine ex art. 127 ter c.p.c. al 23.9.2025), il creditore procedente attore non ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica nei termini assegnati (ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
pagina 8 di 10 ridotti), ma ha depositato una 'integrazione memoria' dopo la scadenza di detti termini: di tale memoria e della documentazione allegata non può pertanto tenersi conto.
Si fa invece riferimento alla nota spese ed ai documenti allegati alle note scritte del
30.7.2025, depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni, oltre che di quanto risultante dal fascicolo telematico.
L'attore risulta avere quindi documentato di avere sostenuto per l'intero le seguenti spese 'nell'interesse comune':
. per l'iscrizione a ruolo (CU e marcai) € 786,00;
. per la trascrizione della domanda € 299,00;
. per gli adempimenti connessi alle operazioni di vendita (fatture e ricevuta CU allegate alla nota spese) complessivamente € 325,70;
. per l'integrazione del contraddittorio € 32,06;
. per la notifica del progetto di divisione € 31,67.
Non risultano invece documentate le spese di notifica dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c.
(unitamente alla cd. memoria 'integrativa'), giacchè le copie degli atti notificati, rinvenute nel fascicolo d'ufficio, non recano l'attestazione relativa a tale esborso.
Quanto alle spese di CTU, liquidate con decreto 5.5.2023 (complessivamente “€
1.308,73 di cui € 48,31 per anticipazioni, comprensiva di quanto già percepito a titolo di acconto, oltre Iva e C.P.”) e poste provvisoriamente a carico di parte attrice, quest'ultima ha allegato (alle note scritte 30.7.2025) copia di cortesia della parcella 8.5.2023 (relativa all'importo di cui al decreto di liquidazione 5.5.2023) per complessivi € 1.652,45 nonché copia di cortesia della parcella 38.1.2025 'a saldo … decreto di liquidazione Giudice del
5 maggio 2023', di € 487,47 oltre oneri: non è stato dunque qui documentato il relativo esborso, ovvero l'avvenuto pagamento del compenso liquidato al CTU.
In definitiva, parte attrice ha documentato di avere sostenuto 'spese nell'interesse comune' per complessivi € 1.474,43.
Si tratta di spese come detto sostenute per condurre il giudizio di divisione alla sua fisiologica conclusione, ma che nel caso di specie, in deroga ai principi sopra enunciati, si ritiene di porre per intero a carico dell'esecutato soccombente, non anche in solido con i comproprietari non esecutati (in misura corrispondente alla quota di ciascuno): ciò in diretta applicazione del principio di causalità, tenendo conto della complessità delle pagina 9 di 10 vicende traslative riguardanti l'immobile oggetto di divisione, rilevanti sotto il profilo della individuazione dei comproprietari e della determinazione delle relative quote (cfr. ordinanze 24.1.2022, 27.10.2022, 16.3.2023, 5.5.2023, 27.6.2024 e 24.7.2024, nonché ricorso ex art. 591 ter c.p.c. del 5.2.2024).
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste pertanto in via definitiva a carico dell'esecutato per l'intero.
Infine, quanto alla comproprietaria intervenuta e al creditore intervenuto costituitosi nel giudizio di divisione (avv. GL Min – comparsa di costituzione 18.4.2023), essi non risultano avere compiuto atti utili alla divisione (depositati i relativi atti di intervento, non hanno svolto attività difensiva e non sono comparsi in udienza): sussistono pertanto i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti con il debitore esecutato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- liquida le spese sostenute dal in € 1.474,43 per esborsi ed € Parte_1
9.886,50 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna il debitore esecutato a rimborsare al le spese di Parte_1 lite sopra liquidate per intero;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico del debitore esecutato per l'intero;
- compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra il debitore esecutato, l'intervenuta e il creditore intervenuto IC GL Min. Controparte_5
Così deciso in Torino, in data 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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