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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli– Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 28080/2024
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 621/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di
Procida, Dott. Pasquale Amendola, in data 31/07/2023 pubblicata in data 14 maggio 2024 mediante deposito in cancelleria, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luigi Cozzarelli (C.F. , in virtù di procura C.F._2
allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al Parco Comola Ricci n. 113, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e quale Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, (Partita Iva n. e C.F. ), in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Rosaria
1 Ortiero (C.F. ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._3
in Napoli alla via dei Mille n. 40, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 05.05.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Procida, la compagnia assicurativa quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso, al risarcimento di tutte le lesioni patite dallo stesso, a seguito del sinistro avvenuto in data 31.01.2021, alle ore 17.50 circa, in
Napoli, alla Piazza Carlo III, altezza “Real Albergo dei Poveri”.
Assumeva l'attore, odierno appellante, che, mentre si trovava, come pedone in Napoli, alla Piazza Carlo III, intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un autoveicolo di colore scuro. Dopo l'incidente,
l'autoveicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso e nessuno riusciva a rilevarne il numero di targa. A seguito del sinistro, l'istante si recava presso l'Ospedale “Dei Pellegrini” di Napoli –cartella Dea 2021/3115 del 31/01/2021- ove gli venivano diagnosticate lesioni alla spalla sinistra, ginocchio sinistro, gomito sinistro, mano sinistra;
oltre ad altre lesioni come da certificato medico in atti.
L'attore, odierno appellante, concludeva, pertanto, chiedendo il risarcimento di tutti danni, patiti a seguito del sinistro per cui è causa, con vittoria di diritti e spese di lite.
2 Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Procida, Dott. Pasquale
Amendola, recante R.G. n. 376/2023, si costituiva l'odierna appellata n.q. di F.G.V.S, a mezzo dell'Avv. Rosaria Ortiero, la Controparte_1
quale chiedeva dichiararsi inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda attorea e, nel merito, concludeva per il rigetto della stessa, con condanna alle spese di giudizio.
Incardinata la lite, ammessa ed espletata la prova testimoniale con il teste indotto dall'attore, precisate le conclusioni, la causa veniva Tes_1
introitata a sentenza.
b) Con sentenza n. 621/2024 il Giudice di Pace di Procida, Dott. Pasquale
Amendola, rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “In ordine all'an debeatur si rileva, infatti, che le circostanze dedotte con l'atto introduttivo non sono state provate, stante la palese inattendibilità dell'assunto attoreo, smentito dalla decisiva circostanza che l'attore Pt_1
risulta coinvolto, a vario titolo, in n. 25 sinistri stradali nel periodo
[...]
compreso tra marzo 2018 e settembre 2022, cioè in poco più di quattro anni
(come da scheda IVASS prodotta in giudizio dalla difesa della compagnia convenuta), con una media di un incidente ogni due mesi circa, dato francamente inverosimile anche per il più inesperto dei guidatori. Di conseguenza, alcun valore probatorio può riconoscersi alla deposizione, chiaramente compiacente, del teste escusso all'udienza del 13.07.2023. La domanda attore, pertanto, non può ritenersi provata, con conseguente rigetto della stessa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Procida è stata impugnata da Pt_1
3 con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della Pt_1
medesima sentenza e, per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso, con conseguente condanna di – quale impresa Controparte_1
designata FGVS Regione Campania –al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, per danno biologico e morale, comunque derivanti dal sinistro per cui è causa.
A sostegno del proposto appello, ha lamentato che la sentenza Parte_1
di primo grado è affetta da errores in iudicando e da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove,
d) L'appellata quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data 16.04.2025, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per mancato rispetto delle forme così come richieste dall'art. 342 c.p.c. nonché di dichiarare inammissibile l'impugnazione in mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolta ex art. 348 bis e ter c.p.c. e rigettare il gravame perché infondato con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
e) All'udienza del 18.04.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice riservava la causa in decisione.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi
4 di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va, nondimeno, chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede pertanto che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è
5 chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente.
Per costante giurisprudenza, in particolare secondo l'orientamento consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c., l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente.
Quindi, le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche
Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015).
Invero, sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello
– necessari anche sulla scorta della disciplina previgente- l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in
6 riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Ciò premesso, occorre, nel caso in esame, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 decreto Lgs n. 209/2005 sollevata da quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a pagina 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
L'eccezione va disattesa.
Invero, nella produzione di primo grado dell'attore, odierno appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo p.e.c. sia alle quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D. Lgs Controparte_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla
CONSAP F.G.V.S. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., lettere di costituzione in mora redatte in modo analitico e preciso, con
7 l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal
D. Lgs 209/2005.
Inoltre, giova precisare che l'istante provvedeva Parte_1
contestualmente, nella medesima lettera di costituzione in mora, datata
01.04.2021, ad invitare la convenuta compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita secondo le disposizioni normative vigenti.
Allo stesso modo dovrà essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata da
[...]
a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo CP_1
grado.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio de quo alcuna nullità dello stesso appare configurabile, posto che l'atto introduttivo contiene elementi sufficienti per l'individuazione della causa petendi e del petitum.
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., sussiste solo ove tali requisiti di forma e di contenuto siano omessi o risultino assolutamente incerti.
A tal riguardo, si richiama quanto statuito dai precedenti di legittimità sul punto: “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione
e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto
8 della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate
e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass.
Civ. II sezione, sentenza n. 1681 del 29.01.2015; in senso conforme Cass. civ., sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass. civ., sentenza. n. 11751 del
15.05.2013).
Nel caso in esame, parte attrice ha indicato con sufficiente precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, rappresentando le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente, la sua dinamica e le lesioni subite, la circostanza che il conducente del veicolo investitore si sia dato alla fuga senza prestare il dovuto soccorso, sicché parte convenuta è stata posta perfettamente in grado di approntare compiute difese senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr Cass. civ., sent. n. 10577 del
04.05.2018, Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012).
h) Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attore, odierno appellante, non ha
9 assolto l'onere di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo poco credibile il teste escusso, poiché lo stesso ha reso dichiarazioni lacunose, generiche e contraddittorie rispetto ai documenti prodotti ed alle deduzioni logiche.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste indotto dall'attore, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti è generica, scarna, imprecisa e lacunosa, quindi, tale da non provare in concreto le modalità del sinistro verificatosi il giorno 31.01.2021.
In particolare, il teste escusso, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrive con la dovuta precisione la dinamica del fatto, né elementi dirimenti quali: le condizioni della strada, la presenza o meno di incolonnamenti e/o elementi circa la presenza di traffico o meno sulla strada, le condizioni meteorologiche né i motivi ostativi a rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Nello specifico, il teste escusso all'udienza del 13.07.2023, ha Tes_1
dichiarato di aver visto, allorquando si trovava alla Piazza Carlo III, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'atto di citazione, un'autovettura di colore scuro, che investiva con la propria parte anteriore il lato sinistro del pedone , che stava attraversando la strada sulle strisce Parte_1
pedonali. Precisava che la piazza Carlo III in Napoli è a doppio senso di marcia e ricordava di aver visto un pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali in senso da destra verso sinistra secondo il senso di marcia verso via Don Bosco e che, giunto quasi alla fine dell'attraversamento, veniva
10 investito da un veicolo di colore scuro. Il teste precisava, altresì, che, per effetto dell'investimento, il pedone urtava contro il cofano dell'autoveicolo rimasto sconosciuto e poi cadeva a terra. Ricordava, altresì, che il veicolo nero, dopo l'impatto, non si fermava e proseguiva la propria marcia verso via
Don Bosco.
Il teste escusso riferiva di essersi avvicinato al pedone per sincerarsi delle condizioni di salute dello stesso, che poi ha conosciuto per il sig. Pt_1
. Il teste ha riferito, poi, di non essere riuscito a rilevare il numero di
[...]
targa del veicolo investitore, in quanto si è precipitato a soccorrere il sig.
e, quando ha alzato lo sguardo, l'auto si era già allontanata, precisando Pt_1
altresì che: “finché sono stato presente non sono intervenute autorità di polizia o ambulanza”.
Il teste escusso riferiva che il sig. dopo l'incidente, lamentava forti Pt_1
dolori alla gamba sinistra, gomito sinistro, mano e spalla sinistra.
Il teste ha riferito, infine, di non ricordare né il tipo nè il modello dell'auto che ha investito , riferendo soltanto che era un'auto di medie Parte_1
dimensioni.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono le seguenti criticità:
- in primo luogo, il teste riferisce espressamente che: “per effetto dell'investimento, il pedone urtava contro il cofano e poi cadeva a terra”: orbene, appare verosimile pensare che, per effetto della caduta del pedone dapprima sul cofano e poi a terra, il veicolo investitore abbia avuto uno sbandamento o comunque un arresto o quantomeno un rallentamento;
altrimenti opinando, la caduta del pedone contro il cofano avrebbe comportato, come logica conseguenza, che il pedone doveva essere sormontato dall'autovettura e riportare lesioni molto più
11 gravi di quelle refertate. Appare, dunque, inverosimile la dinamica descritta dal teste.
- altra criticità è la circostanza che il teste escusso nulla precisa circa le condizioni di traffico veicolare, considerata l'ora di punta in cui si è verificato il sinistro (17:50 circa), in Piazza Carlo III in Napoli. Nulla
è stato riferito dal teste circa le condizioni di traffico e circa la possibilità di rilevare la targa del veicolo, qualora, come dovrebbe ritenersi plausibile, lo stesso sia rimasto incolonnato nel traffico cittadino dell'ora di punta;
- appare singolare che il teste non abbia potuto rilevare il modello e la marca del veicolo investitore rimasto sconosciuto e, soprattutto, non ha specificato il motivo del mancato rilievo del numero di targa, limitandosi ad affermare che il conducente del veicolo non identificato dopo l'impatto “non si fermava e proseguiva la propria marcia verso via Don Bosco” e che “era un'auto di medie dimensioni”, non ricordando né il tipo né il modello dell'auto che ha investito l'odierno appellante.
Il motivo ostativo a rilevare il numero di targa del veicolo investitore non viene in alcun modo precisato dal teste escusso, nonostante lo stesso dichiari espressamente: “ho visto bene l'incidente, in quanto è successo a poca distanza da me e non avevo ostacoli davanti”: appare inverosimile che lo stesso non sia riuscito a rilevare il numero di targa del veicolo investitore né il tipo o il modello di veicolo considerato che ha assistito così da vicino al sinistro per cui è causa, limitandosi ad affermare che “quando ho alzato lo sguardo, l'auto si era già allontanata”;
- ancora, circa le lesioni patite dall'attore odierno appellante, emergono alcune criticità. Invero, se il pedone, come espressamente riferito dal
12 teste, per effetto dell'investimento, è caduto dapprima sul cofano del veicolo investitore e successivamente è rovinato al suolo, avrebbe dovuto patire lesioni anche ad altre parti del corpo e non soltanto lesioni localizzate alla parte sinistra del corpo. Ma dal referto di primo soccorso n. 3115 del 31.01.2021, agli atti, le lesioni patite dall'istante sono localizzate alla sola parte sinistra del corpo, contraddicendo di fatto la dinamica del sinistro narrata dal teste escusso;
- nulla il teste ha riferito circa la velocità tenuta dall'autoveicolo rimasto sconosciuto;
- Infine, l'istante poteva accorgersi del sopraggiungersi Parte_1
dell'autoveicolo, poiché anche al danneggiato è richiesta una condotta diligente, anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale, vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. La Corte di
Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo Tribunale si uniforma, secondo il quale:
“all'investimento del pedone non consegue automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”;
- nulla il teste escusso ha riferito circa il comportamento tenuto dall' istante, odierno appellante, al momento dell'attraversamento pedonale e nulla ha riferito circa la possibilità di evitare l'impatto con
13 l'autoveicolo rimasto sconosciuto, atteso che l'istante avrebbe potuto fermarsi al sopraggiungere dell'autoveicolo oppure accelerare per raggiungere più velocemente il marciapiedi.
Anche il Tribunale, quindi, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene la deposizione testimoniale lacunosa, generica ed imprecisa;
infatti,
l'unico teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
Per di più, parte attrice non provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti, di fatto, vanificando ogni tentativo di rintracciare il veicolo rimasto non indentificato, anche acquisendo i filmati delle telecamere eventualmente presenti sulla strada teatro del sinistro, onde consentire l'identificazione del veicolo investitore rimasto sconosciuto.
Al riguardo, la giurisprudenza è costante nel ribadire che, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata, ma tale circostanza può, comunque, costituire indizio circa l'effettivo avveramento del sinistro (cfr
Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
In altri termini, l'omessa denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale
- non preclude, di per sé solo considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, ma si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione, sicché l'omessa denuncia o l'assenza di una
14 denuncia circostanziata può e deve essere apprezzata “alla luce delle nozioni di comune esperienza, tra le quali si annovera il dato che, quante volte sia possibile, la vittima (o altri per lei) presenta una denuncia il più possibile circostanziata delle modalità produttive del danno ad opera di un veicolo non identificato e degli elementi utili a tentarne l'identificazione. Se non lo abbia fatto, tanto può assumere rilievo ai fini della valutazione da parte del giudice del merito che, nella ragionevole discrezionalità di valutazione delle complessive risultanze processuali che gli è riservata, ben può rigettare anche solo per questo la domanda” (cfr Cass. civ., sent. n. 7270 del
11.05.2012).
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso in primo grado, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'istante odierno appellante siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto. Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
15 L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato, altresì, che: non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia, né l'autoambulanza, nonostante i dolori lamentati da , invero, Parte_1
il teste escusso in primo grado così testualmente riferiva: “finché sono stato presente non sono intervenute autorità di polizia o ambulanza”.
Ancora, dalla documentazione in atti (banca dati IVASS), risulta che l'istante odierno appellante risulta coinvolto, a diverso titolo, in una Parte_1
molteplicità di sinistri stradali verificatisi in pochi anni. In particolare, al nominativo di risultano associate, nel periodo di tempo Parte_1
intercorrente tra il giugno 2007 ed il maggio 2022, 27 ricorrenze di cui 11 come danneggiato, 10 come responsabile, 5 come testimone ed 1 come perito.
Per di più, come emerge da scheda Ivass in atti, nel sinistro del 10.09.2005 in cui risulta coinvolto l'odierno appellante, lo stesso riportava lesioni in distretti
16 anatomici analoghi a quelli del sinistro per cui è causa localizzate al gomito e ginocchio sinistro, con invalidità riconosciuta pari al 2% del d.b.
Alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
Pertanto, la sentenza numero 621/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di
Procida, Dott. Pasquale Amendola, in data 31/07/2023 pubblicata in data 14 maggio 2024 mediante deposito in cancelleria, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi per la fase decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della Parte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la Parte_1
sentenza impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni
17 a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 23/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli– Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 28080/2024
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 621/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di
Procida, Dott. Pasquale Amendola, in data 31/07/2023 pubblicata in data 14 maggio 2024 mediante deposito in cancelleria, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luigi Cozzarelli (C.F. , in virtù di procura C.F._2
allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al Parco Comola Ricci n. 113, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e quale Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, (Partita Iva n. e C.F. ), in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Rosaria
1 Ortiero (C.F. ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._3
in Napoli alla via dei Mille n. 40, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 05.05.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Procida, la compagnia assicurativa quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso, al risarcimento di tutte le lesioni patite dallo stesso, a seguito del sinistro avvenuto in data 31.01.2021, alle ore 17.50 circa, in
Napoli, alla Piazza Carlo III, altezza “Real Albergo dei Poveri”.
Assumeva l'attore, odierno appellante, che, mentre si trovava, come pedone in Napoli, alla Piazza Carlo III, intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un autoveicolo di colore scuro. Dopo l'incidente,
l'autoveicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso e nessuno riusciva a rilevarne il numero di targa. A seguito del sinistro, l'istante si recava presso l'Ospedale “Dei Pellegrini” di Napoli –cartella Dea 2021/3115 del 31/01/2021- ove gli venivano diagnosticate lesioni alla spalla sinistra, ginocchio sinistro, gomito sinistro, mano sinistra;
oltre ad altre lesioni come da certificato medico in atti.
L'attore, odierno appellante, concludeva, pertanto, chiedendo il risarcimento di tutti danni, patiti a seguito del sinistro per cui è causa, con vittoria di diritti e spese di lite.
2 Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Procida, Dott. Pasquale
Amendola, recante R.G. n. 376/2023, si costituiva l'odierna appellata n.q. di F.G.V.S, a mezzo dell'Avv. Rosaria Ortiero, la Controparte_1
quale chiedeva dichiararsi inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda attorea e, nel merito, concludeva per il rigetto della stessa, con condanna alle spese di giudizio.
Incardinata la lite, ammessa ed espletata la prova testimoniale con il teste indotto dall'attore, precisate le conclusioni, la causa veniva Tes_1
introitata a sentenza.
b) Con sentenza n. 621/2024 il Giudice di Pace di Procida, Dott. Pasquale
Amendola, rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “In ordine all'an debeatur si rileva, infatti, che le circostanze dedotte con l'atto introduttivo non sono state provate, stante la palese inattendibilità dell'assunto attoreo, smentito dalla decisiva circostanza che l'attore Pt_1
risulta coinvolto, a vario titolo, in n. 25 sinistri stradali nel periodo
[...]
compreso tra marzo 2018 e settembre 2022, cioè in poco più di quattro anni
(come da scheda IVASS prodotta in giudizio dalla difesa della compagnia convenuta), con una media di un incidente ogni due mesi circa, dato francamente inverosimile anche per il più inesperto dei guidatori. Di conseguenza, alcun valore probatorio può riconoscersi alla deposizione, chiaramente compiacente, del teste escusso all'udienza del 13.07.2023. La domanda attore, pertanto, non può ritenersi provata, con conseguente rigetto della stessa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Procida è stata impugnata da Pt_1
3 con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della Pt_1
medesima sentenza e, per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso, con conseguente condanna di – quale impresa Controparte_1
designata FGVS Regione Campania –al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, per danno biologico e morale, comunque derivanti dal sinistro per cui è causa.
A sostegno del proposto appello, ha lamentato che la sentenza Parte_1
di primo grado è affetta da errores in iudicando e da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove,
d) L'appellata quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data 16.04.2025, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per mancato rispetto delle forme così come richieste dall'art. 342 c.p.c. nonché di dichiarare inammissibile l'impugnazione in mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolta ex art. 348 bis e ter c.p.c. e rigettare il gravame perché infondato con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
e) All'udienza del 18.04.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice riservava la causa in decisione.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi
4 di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va, nondimeno, chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede pertanto che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è
5 chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente.
Per costante giurisprudenza, in particolare secondo l'orientamento consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c., l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente.
Quindi, le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche
Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015).
Invero, sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello
– necessari anche sulla scorta della disciplina previgente- l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in
6 riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Ciò premesso, occorre, nel caso in esame, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 decreto Lgs n. 209/2005 sollevata da quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a pagina 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
L'eccezione va disattesa.
Invero, nella produzione di primo grado dell'attore, odierno appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo p.e.c. sia alle quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D. Lgs Controparte_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla
CONSAP F.G.V.S. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., lettere di costituzione in mora redatte in modo analitico e preciso, con
7 l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal
D. Lgs 209/2005.
Inoltre, giova precisare che l'istante provvedeva Parte_1
contestualmente, nella medesima lettera di costituzione in mora, datata
01.04.2021, ad invitare la convenuta compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita secondo le disposizioni normative vigenti.
Allo stesso modo dovrà essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata da
[...]
a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo CP_1
grado.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio de quo alcuna nullità dello stesso appare configurabile, posto che l'atto introduttivo contiene elementi sufficienti per l'individuazione della causa petendi e del petitum.
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., sussiste solo ove tali requisiti di forma e di contenuto siano omessi o risultino assolutamente incerti.
A tal riguardo, si richiama quanto statuito dai precedenti di legittimità sul punto: “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione
e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto
8 della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate
e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass.
Civ. II sezione, sentenza n. 1681 del 29.01.2015; in senso conforme Cass. civ., sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass. civ., sentenza. n. 11751 del
15.05.2013).
Nel caso in esame, parte attrice ha indicato con sufficiente precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, rappresentando le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente, la sua dinamica e le lesioni subite, la circostanza che il conducente del veicolo investitore si sia dato alla fuga senza prestare il dovuto soccorso, sicché parte convenuta è stata posta perfettamente in grado di approntare compiute difese senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr Cass. civ., sent. n. 10577 del
04.05.2018, Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012).
h) Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attore, odierno appellante, non ha
9 assolto l'onere di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo poco credibile il teste escusso, poiché lo stesso ha reso dichiarazioni lacunose, generiche e contraddittorie rispetto ai documenti prodotti ed alle deduzioni logiche.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste indotto dall'attore, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti è generica, scarna, imprecisa e lacunosa, quindi, tale da non provare in concreto le modalità del sinistro verificatosi il giorno 31.01.2021.
In particolare, il teste escusso, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrive con la dovuta precisione la dinamica del fatto, né elementi dirimenti quali: le condizioni della strada, la presenza o meno di incolonnamenti e/o elementi circa la presenza di traffico o meno sulla strada, le condizioni meteorologiche né i motivi ostativi a rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Nello specifico, il teste escusso all'udienza del 13.07.2023, ha Tes_1
dichiarato di aver visto, allorquando si trovava alla Piazza Carlo III, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'atto di citazione, un'autovettura di colore scuro, che investiva con la propria parte anteriore il lato sinistro del pedone , che stava attraversando la strada sulle strisce Parte_1
pedonali. Precisava che la piazza Carlo III in Napoli è a doppio senso di marcia e ricordava di aver visto un pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali in senso da destra verso sinistra secondo il senso di marcia verso via Don Bosco e che, giunto quasi alla fine dell'attraversamento, veniva
10 investito da un veicolo di colore scuro. Il teste precisava, altresì, che, per effetto dell'investimento, il pedone urtava contro il cofano dell'autoveicolo rimasto sconosciuto e poi cadeva a terra. Ricordava, altresì, che il veicolo nero, dopo l'impatto, non si fermava e proseguiva la propria marcia verso via
Don Bosco.
Il teste escusso riferiva di essersi avvicinato al pedone per sincerarsi delle condizioni di salute dello stesso, che poi ha conosciuto per il sig. Pt_1
. Il teste ha riferito, poi, di non essere riuscito a rilevare il numero di
[...]
targa del veicolo investitore, in quanto si è precipitato a soccorrere il sig.
e, quando ha alzato lo sguardo, l'auto si era già allontanata, precisando Pt_1
altresì che: “finché sono stato presente non sono intervenute autorità di polizia o ambulanza”.
Il teste escusso riferiva che il sig. dopo l'incidente, lamentava forti Pt_1
dolori alla gamba sinistra, gomito sinistro, mano e spalla sinistra.
Il teste ha riferito, infine, di non ricordare né il tipo nè il modello dell'auto che ha investito , riferendo soltanto che era un'auto di medie Parte_1
dimensioni.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono le seguenti criticità:
- in primo luogo, il teste riferisce espressamente che: “per effetto dell'investimento, il pedone urtava contro il cofano e poi cadeva a terra”: orbene, appare verosimile pensare che, per effetto della caduta del pedone dapprima sul cofano e poi a terra, il veicolo investitore abbia avuto uno sbandamento o comunque un arresto o quantomeno un rallentamento;
altrimenti opinando, la caduta del pedone contro il cofano avrebbe comportato, come logica conseguenza, che il pedone doveva essere sormontato dall'autovettura e riportare lesioni molto più
11 gravi di quelle refertate. Appare, dunque, inverosimile la dinamica descritta dal teste.
- altra criticità è la circostanza che il teste escusso nulla precisa circa le condizioni di traffico veicolare, considerata l'ora di punta in cui si è verificato il sinistro (17:50 circa), in Piazza Carlo III in Napoli. Nulla
è stato riferito dal teste circa le condizioni di traffico e circa la possibilità di rilevare la targa del veicolo, qualora, come dovrebbe ritenersi plausibile, lo stesso sia rimasto incolonnato nel traffico cittadino dell'ora di punta;
- appare singolare che il teste non abbia potuto rilevare il modello e la marca del veicolo investitore rimasto sconosciuto e, soprattutto, non ha specificato il motivo del mancato rilievo del numero di targa, limitandosi ad affermare che il conducente del veicolo non identificato dopo l'impatto “non si fermava e proseguiva la propria marcia verso via Don Bosco” e che “era un'auto di medie dimensioni”, non ricordando né il tipo né il modello dell'auto che ha investito l'odierno appellante.
Il motivo ostativo a rilevare il numero di targa del veicolo investitore non viene in alcun modo precisato dal teste escusso, nonostante lo stesso dichiari espressamente: “ho visto bene l'incidente, in quanto è successo a poca distanza da me e non avevo ostacoli davanti”: appare inverosimile che lo stesso non sia riuscito a rilevare il numero di targa del veicolo investitore né il tipo o il modello di veicolo considerato che ha assistito così da vicino al sinistro per cui è causa, limitandosi ad affermare che “quando ho alzato lo sguardo, l'auto si era già allontanata”;
- ancora, circa le lesioni patite dall'attore odierno appellante, emergono alcune criticità. Invero, se il pedone, come espressamente riferito dal
12 teste, per effetto dell'investimento, è caduto dapprima sul cofano del veicolo investitore e successivamente è rovinato al suolo, avrebbe dovuto patire lesioni anche ad altre parti del corpo e non soltanto lesioni localizzate alla parte sinistra del corpo. Ma dal referto di primo soccorso n. 3115 del 31.01.2021, agli atti, le lesioni patite dall'istante sono localizzate alla sola parte sinistra del corpo, contraddicendo di fatto la dinamica del sinistro narrata dal teste escusso;
- nulla il teste ha riferito circa la velocità tenuta dall'autoveicolo rimasto sconosciuto;
- Infine, l'istante poteva accorgersi del sopraggiungersi Parte_1
dell'autoveicolo, poiché anche al danneggiato è richiesta una condotta diligente, anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale, vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. La Corte di
Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo Tribunale si uniforma, secondo il quale:
“all'investimento del pedone non consegue automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”;
- nulla il teste escusso ha riferito circa il comportamento tenuto dall' istante, odierno appellante, al momento dell'attraversamento pedonale e nulla ha riferito circa la possibilità di evitare l'impatto con
13 l'autoveicolo rimasto sconosciuto, atteso che l'istante avrebbe potuto fermarsi al sopraggiungere dell'autoveicolo oppure accelerare per raggiungere più velocemente il marciapiedi.
Anche il Tribunale, quindi, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene la deposizione testimoniale lacunosa, generica ed imprecisa;
infatti,
l'unico teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
Per di più, parte attrice non provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti, di fatto, vanificando ogni tentativo di rintracciare il veicolo rimasto non indentificato, anche acquisendo i filmati delle telecamere eventualmente presenti sulla strada teatro del sinistro, onde consentire l'identificazione del veicolo investitore rimasto sconosciuto.
Al riguardo, la giurisprudenza è costante nel ribadire che, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata, ma tale circostanza può, comunque, costituire indizio circa l'effettivo avveramento del sinistro (cfr
Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
In altri termini, l'omessa denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale
- non preclude, di per sé solo considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, ma si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione, sicché l'omessa denuncia o l'assenza di una
14 denuncia circostanziata può e deve essere apprezzata “alla luce delle nozioni di comune esperienza, tra le quali si annovera il dato che, quante volte sia possibile, la vittima (o altri per lei) presenta una denuncia il più possibile circostanziata delle modalità produttive del danno ad opera di un veicolo non identificato e degli elementi utili a tentarne l'identificazione. Se non lo abbia fatto, tanto può assumere rilievo ai fini della valutazione da parte del giudice del merito che, nella ragionevole discrezionalità di valutazione delle complessive risultanze processuali che gli è riservata, ben può rigettare anche solo per questo la domanda” (cfr Cass. civ., sent. n. 7270 del
11.05.2012).
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso in primo grado, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'istante odierno appellante siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto. Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
15 L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato, altresì, che: non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia, né l'autoambulanza, nonostante i dolori lamentati da , invero, Parte_1
il teste escusso in primo grado così testualmente riferiva: “finché sono stato presente non sono intervenute autorità di polizia o ambulanza”.
Ancora, dalla documentazione in atti (banca dati IVASS), risulta che l'istante odierno appellante risulta coinvolto, a diverso titolo, in una Parte_1
molteplicità di sinistri stradali verificatisi in pochi anni. In particolare, al nominativo di risultano associate, nel periodo di tempo Parte_1
intercorrente tra il giugno 2007 ed il maggio 2022, 27 ricorrenze di cui 11 come danneggiato, 10 come responsabile, 5 come testimone ed 1 come perito.
Per di più, come emerge da scheda Ivass in atti, nel sinistro del 10.09.2005 in cui risulta coinvolto l'odierno appellante, lo stesso riportava lesioni in distretti
16 anatomici analoghi a quelli del sinistro per cui è causa localizzate al gomito e ginocchio sinistro, con invalidità riconosciuta pari al 2% del d.b.
Alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
Pertanto, la sentenza numero 621/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di
Procida, Dott. Pasquale Amendola, in data 31/07/2023 pubblicata in data 14 maggio 2024 mediante deposito in cancelleria, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi per la fase decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della Parte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la Parte_1
sentenza impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni
17 a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 23/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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