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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2115/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 24/11/2023, promossa con atto di citazione da in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
Agri di PA AR (C.F. ), rappresentata e C.F._1 difesa in giudizio dall'avv. Nicola Staniscia, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Enrico Iannotta, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
appellato
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1374/2023, emessa il 05/07/2023 dal
Tribunale Ordinario di Verona (Giudice dott. Giovanna Ciresola).
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia all'Il.mo Collegio adito, in riforma della sentenza impugnata, sentir dichiarare la inammissibilità, irritualità, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo con ogni ulteriore necessaria pronuncia.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione del giuramento decisorio.
Per parte appellata: Si confida nel rigetto dell'appello avversario, manifestamente inammissibile ed infondato, con condanna di controparte al pagamento ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in somma non inferiore ad €
8.715,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, onorari, e spese generali, oltre iva e cpa come per legge, anche della presente fase di appello.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 06/03/2020, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 162/2020, emesso dal Tribunale di
Verona, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società
[...]
, dell'importo di € 9.136,08, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_2 regresso per le somme corrisposte, quale fideiussore, ad , in restituzione CP_3 dell'anticipo di aiuto previsto dal regolamento CE n. 1698/2005, erogato a e garantito da polizza fideiussoria n. 5009022536427, del Parte_1
30 ottobre 2013, con cui (poi ), si era costituita Controparte_4 CP_2 garante dell'impresa individuale Agri di AR RO con contestuale impegno a corrispondere il dovuto, a semplice richiesta e senza opporre eccezioni e con esclusione della preventiva escussione.
2 aveva preteso da la restituzione delle somme CP_3 Parte_1 anticipate (€ 9.136,08) e, stante il mancato adempimento della debitrice principale, aveva rivolto a la richiesta e questa, in virtù degli accordi CP_2 assunti con la sottoscrizione della polizza fideiussoria, aveva provveduto al pagamento a mezzo bonifico, con valuta 18 ottobre 2019, agendo poi in regresso con ricorso monitorio e ottenendo il decreto ingiuntivo opposto.
Con l'opposizione proposta, (per sé e quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Agri) eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito con il ricorso monitorio e disconosceva la sottoscrizione dei documenti allegato al ricorso monitorio (in particolare del contratto di fideiussione), chiedendo che fosse dichiarata la inammissibilità, irritualità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente revoca.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie, la Controparte_5 conferma del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 9.136,08, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 19 gennaio 2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione dell'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta, il Giudice disponeva l'espletamento di CTU grafologica al fine di accertare la paternità in capo a della sottoscrizione apposta in calce alla polizza Parte_1 fideiussoria autorizzando il perito incaricato ad acquisire il saggio grafico e altra documentazione ufficiale presso i pubblici uffici, invitando parte attrice opponente a produrre in giudizio l'originale cartaceo della procura alle liti sottoscritta entro la data di inizio delle operazioni peritali.
3 Preso atto della comunicazione con cui il CTU informava della mancata comparizione di a rendere il saggio grafico, il Giudice Parte_1 disponeva la comparizione dell'opponente alla presenza del perito, nel contraddittorio fra le parti, avvisando che, in caso di immotivato rifiuto, a norma dell'art. 219, comma II cpc, la scrittura poteva ritenersi riconosciuta.
All'udienza fissata per l'incombente di cui sopra, non Parte_1 compariva, senza nemmeno produrre la documentazione comparativa richiesta.
All'udienza del 14 luglio 2022, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con la sentenza n. 1374 del 5/7/23, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, Parte_1 mentre (subentrata a si Controparte_1 Controparte_2 costituiva resistendo al gravame e chiedendo la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
All'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, precisate le conclusioni e depositate nei termini le comparse conclusionali e le memorie di replica, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l'eccezione di incompetenza territoriale non poteva essere accolta in quanto nel contratto di fideiussione stipulato tra le parti, all'art. 7 delle condizioni, era previsto che “in caso di controversia tra la società ed il
4 contraente è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società”; clausola, peraltro, specificatamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc. Pertanto, ai fini dell'individuazione del foro competente, assumeva rilievo la sede della società al momento della domanda (vale a dire Verona) e non della sottoscrizione del contratto;
in ogni caso, il Tribunale adito risultava competente anche per effetto del combinato disposto degli artt. 20 cpc e
1182, comma 3 cc, trattandosi di domanda avente ad oggetto un'obbligazione di pagamento di una somma di danaro liquida;
- quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, andava tenuto conto che non si era presentata a rendere il saggio grafico né Controparte_6 aveva consentito l'espletamento della CTU disposta dal Giudice, rifiutandosi immotivatamente a rendere il saggio grafico. Pertanto, ex art. 219 cpc, unitamente alle altre prove documentali raccolte nel giudizio, doveva ritenersi implicitamente riconosciuta la scrittura, atteso che la condotta di chi ha disconosciuto la firma deve essere interpretata come rifiuto ingiustificato a rendere la comparazione. Peraltro, per ottenere il contributo era necessario stipulare una fideiussione e l'opponente CP_3 non ha neppure dichiarato nei propri atti di essere ricorsa a diverso garante rispetto a la quale ha invece provato di aver corrisposto CP_2 ad quale fideiussore, gli importi da questa pretesi, con conseguente CP_3 diritto ad agire in regresso.
- quanto alla richiesta di sospensione del procedimento, in attesa della definizione della causa incardinata innanzi al Tribunale di Roma, a seguito di proposizione di querela di falso di , la Parte_2 domanda deve essere disattesa stante la strumentalità della richiesta
5 svolta dalla parte che si è sottratta alla verificazione della scrittura disconosciuta.
Per tali ragioni, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
In relazione alla decisione assunta, ha proposto appello Parte_1 introducendo un motivo di impugnazione:
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cc, 219 e 116 cpc.
ha resistito al gravame. Controparte_1
***
Devesi preliminarmente esaminare l'istanza, formulata dall'appellante in comparsa conclusionale, di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio incardinato presso il Tribunale di Roma avente ad oggetto la querela di falso proposta da in relazione ai Parte_1 documenti disconosciuti in questa sede, ritenendo ricorrere un caso di pregiudizialità necessaria ex art. 295 cpc.
L'istanza non merita accoglimento.
L'appellante ha chiesto la sospensione del giudizio, invocando il disposto dell'art. 295 cpc: il richiamo a tale norma non è pertinente in quanto tale disposizione può giustificare la sospensione del giudizio di merito solo allorché questo sia stato introdotto successivamente alla proposizione, in via autonoma, della querela di falso.
Al contrario, nell'ipotesi in cui venga incardinato prima il giudizio di merito, come in questo caso (circostanza che emerge per tabulas dalla data di iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo -anno 2020- e del procedimento per querela di falso -anno 2022) e né in primo né in secondo grado la parte proponga querela di falso in via incidentale “resta esclusa la possibilità di sospendere il
6 suddetto giudizio di merito sol perché una delle parti abbia introdotto in via autonoma un giudizio di falso” (Cass. 13376/2023).
Peraltro, qualora l'appellante risultasse vittoriosa nel procedimento instaurato a seguito di proposizione di querela di falso, potrà comunque fare valere in diversa sede le eventuali richieste risarcitorie conseguenti, senza alcun pregiudizio derivante dalla definizione del presente giudizio.
Quanto all'unico motivo di appello proposto, contesta che Parte_1
l'omessa comparizione dinanzi al CTU per rendere il saggio grafico configuri un tacito riconoscimento della scrittura disconosciuta, in quanto l'art. 219 cpc associa tale effetto all'ipotesi in cui la parte onerata non si sia presentata all'udienza fissata a tal fine dal Giudice, mentre nel caso di specie, deve ritenersi comunque censurabile la conclusione del tacito riconoscimento in assenza di attivazione del potere di acquisizione delle scritture di comparazione da parete del CTU. Il Giudice di Prime Cure, infatti, al momento del conferimento di incarico al Consulente d'ufficio lo aveva autorizzato ad acquisire altra documentazione di comparazione presso gli uffici pubblici;
tuttavia, era stata disposta la convocazione ex art. 219 cpc senza prima procedere all'acquisizione delle scritture presso i luoghi indicati nel quesito, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata laddove si afferma che “i documenti di comparazione erano nella disponibilità della parte attrice che ha ritenuto di non produrli (ad esempio
l'originale della procura alle liti) e non di parte convenuta, rendendo colposamente impossibile l'espletamento della CTU disposta”. Pertanto, sempre secondo l'appellante, l'applicazione dell'art. 219, secondo comma, cpc è stata motivata come una conseguenza diretta dell'omessa comparizione dell'opponente e della mancata produzione dell'originale della procura alle liti, senza tener conto delle omesse indagini del perito presso gli Uffici Pubblici. Da tali considerazioni, l'appellante considera illegittima la sentenza gravata laddove
7 afferma il riconoscimento tacito della scrittura disconosciuta in ragione della mancata comparizione della parte innanzi al Giudice finalizzata a rendere il saggio grafico e per l'omessa produzione della documentazione richiesta, omettendo di valutare, a tal fine, anche l'inadempimento del perito agli accessi di cui era onerato.
Sul punto, in via istruttoria, l'appellante chiede di deferire il giuramento decisorio de scientia del legale rappresentante di (quale Controparte_2 incorporante sui seguenti capitoli: “giuro e giurando affermo Controparte_4
o nego che: dalle indagini da me personalmente condotte e da quelle condotte da personale dipendente della a seguito di ricezione della notifica Parte_3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Trib. Verona n. 162/20 della sig.ra , non risulta che la Parte_1 Parte_3 sia creditrice della opponente a qualsiasi titolo e/o Parte_1 ragione, e ciò anche in considerazione del fatto che non vi è alcun rapporto negoziale che lega la società opposta con l'opponente ”. Parte_1
A sostegno dell'ammissibilità del giuramento decisorio in materia di verificazione della scrittura disconosciuta, parte appellante si riporta ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, citando in particolare la pronuncia della Corte di cassazione n. 4800/1987.
L'appellante si riporta quindi alle difese svolte nel giudizio di primo grado, ribadendo che la documentazione prodotta da (ora nel CP_2 CP_1 fascicolo monitorio è priva di sottoscrizione della debitrice e ripropone l'eccezione di disconoscimento delle firme apposte sui contratti e della conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte.
Il motivo è infondato.
8 Il Giudice di prime cure, a fronte del rifiuto da parte dell'opponente a rendere il saggio grafico innanzi al consulente incaricato, ritenendo tale incombente determinante al fine di verificare le scritture disconosciute, ha fissato udienza innanzi a sé per consentire all'interessata di rendere il saggio grafico, avvertendo già nell'ordinanza comunicata alle parti che, in caso di mancata ed immotivata partecipazione della parte all'udienza, la scrittura, ai sensi del disposto dell'art. 291 comma 2 cpc, si intendeva riconosciuta.
non si è presentata all'udienza e non ha in alcun modo Parte_1 giustificato l'assenza, rendendo di fatto impossibile procedere con il saggio grafico pur disposto sin dal conferimento dell'incarico al perito.
Non solo, ha omesso altresì di produrre le scritture comparative pur richieste in fase istruttoria, in particolare l'originale della procura alle liti.
L'odierna appellante, quindi, non ha messo il consulente nelle condizioni di procedere con l'espletamento degli accertamenti peritali, senza addurre alcuna giustificazione a tale condotta.
Il saggio grafico è uno strumento determinante per poter condurre un accurato accertamento sulla paternità della sottoscrizione disconosciuta ed il Giudice di
Prime cure, sin al momento di conferimento dell'incarico, ha disposto che si procedesse in tal senso.
Le conseguenze della mancata comparizione, senza giustificato motivo, della parte interessata e ritualmente convocata comporta le conseguenze previste dall'art. 219, comma 2 cpc, la cui lettera non lascia spazio ad interpretazioni diverse rispetto all'implicito riconoscimento della scrittura (su tutte Cass.
5648/1984), né d'altro canto l'appellante ne ha offerto una lettura diversa.
Deve quindi confermarsi la statuizione contenuta nella sentenza impugnata laddove si dà per implicitamente riconosciuta la sottoscrizione apposta in calce alla polizza fideiussoria n. 5009022536427, del 30 ottobre 2013 tra Pt_1
9 RO e AT assicurazioni spa che ha dato origine al pagamento da parte di quest'ultima richiesto in regresso con il provvedimento monitorio opposto in questa sede.
Sotto il profilo istruttorio, la richiesta di deferimento del giuramento decisorio è inammissibile e non può essere accolta.
Infatti, il giuramento de scientia può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda, tali da comportare che il giudice debba accogliere o rigettare la domanda basandosi, quanto al fatto, sul giuramento prestato (ovvero sulla mancata presentazione dello stesso) e su eventuali fatti specifici e notori. Ed è inammissibile quando la formulazione delle circostanze dedotte in giuramento non conduca all'accoglimento della domanda, ma richieda comunque una valutazione dei fatti da parte del giudice di merito (Cass. 1551/22).
Inoltre, la conoscenza del fatto de relato non può essere oggetto del giuramento decisorio in quanto “il giuramento deve essere deferito sulla conoscenza che il giurante ha del fatto altrui, purché non si tratti di conoscenza che il giurante abbia acquisito apprendendola da terzi” (Cass. 2624/1979).
A tal fine, il capitolo o i capitoli da sottoporre al giurante debbono mirare ad estrarre una conoscenza diretta di un fatto.
Ed infine,“il giuramento, decisorio o suppletorio che sia, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. 25/10/2018, n.27086)” (Cass. 29614/23).
10 Nel caso di specie, il giuramento che l'appellante intende deferire non è ammissibile in quanto non rispetta i criteri appena delineati attraverso la riportata giurisprudenza di legittimità, sicché la relativa istanza deve essere rigettata.
Il capitolo formulato dalla deferente, infatti, intende sottoporre a dichiarazione giurata circostanze riferite de relato (si legga sul punto la parte in cui recita
“dalle indagini condotte da personale dipendente della Soc. Cattolica di
Ass.ne”) e, in ogni caso tende a dimostrare non fatti, come impone la norma secondo la lettura fornita dalla giurisprudenza, ma rapporti e valutazioni giuridiche, rendendolo di fatto non ammissibile.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto non merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc, non richiedente, a differenza degli altri commi, né la domanda di controparte (comunque formulata) né la prova del danno subito, per mala fede nell'aver proposto impugnazione a fini meramente dilatori, incorrendo così in un abuso del processo in violazione dei principi costituzionali del giusto processo
(art. 111 Cost.) e di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), come desumibile dal comportamento processuale tenuto sin dal primo grado del giudizio, sottraendosi all'invito a rendere il saggio grafico ed insistendo colpevolmente in sede di appello senza peraltro mai negare di aver ricevuto la somma garantita da
. CP_2
Come già rilevato dalla Suprema Corte, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3 cpc, è necessario verificare, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilità della lite temeraria, la ricorrenza della mala fede (da ravvisarsi nei casi in cui emerga consapevolezza dell'infondatezza della domanda) ovvero della colpa grave, da individuarsi nelle
11 ipotesi in cui risulti la carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 7620/2013 e 24546/2014), aspetti che emergono nella fattispecie in esame, specie se si tiene conto che ha Parte_1 pacificamente ricevuto il finanziamento sul presupposto del rilascio della fideiussione.
Quanto alla quantificazione della somma dovuta, ex art. 96, comma 3 cpc, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che non fissa alcun limite quantitativo, imponendo il rispetto del criterio equitativo ed il principio di ragionevolezza, consentendo di parametrarla sull'importo delle spese processuali o anche del valore della controversia (Cass. 26435/2020) si ritiene equo determinarla in € 1.700,00, pari ad 1/5 del valore della causa, commisurato all'importo ingiunto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari medi, tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1374/2023 del Tribunale di Verona, depositata il 05/07/2023;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in complessivi € 3.966,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e cpa se dovute;
12 3. Condanna , ex art. 96 comma 3 cpc, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 1.700,00, così Controparte_1 equitativamente determinata.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 17 giugno 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2115/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 24/11/2023, promossa con atto di citazione da in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
Agri di PA AR (C.F. ), rappresentata e C.F._1 difesa in giudizio dall'avv. Nicola Staniscia, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Enrico Iannotta, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
appellato
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1374/2023, emessa il 05/07/2023 dal
Tribunale Ordinario di Verona (Giudice dott. Giovanna Ciresola).
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia all'Il.mo Collegio adito, in riforma della sentenza impugnata, sentir dichiarare la inammissibilità, irritualità, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo con ogni ulteriore necessaria pronuncia.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione del giuramento decisorio.
Per parte appellata: Si confida nel rigetto dell'appello avversario, manifestamente inammissibile ed infondato, con condanna di controparte al pagamento ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in somma non inferiore ad €
8.715,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, onorari, e spese generali, oltre iva e cpa come per legge, anche della presente fase di appello.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 06/03/2020, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 162/2020, emesso dal Tribunale di
Verona, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società
[...]
, dell'importo di € 9.136,08, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_2 regresso per le somme corrisposte, quale fideiussore, ad , in restituzione CP_3 dell'anticipo di aiuto previsto dal regolamento CE n. 1698/2005, erogato a e garantito da polizza fideiussoria n. 5009022536427, del Parte_1
30 ottobre 2013, con cui (poi ), si era costituita Controparte_4 CP_2 garante dell'impresa individuale Agri di AR RO con contestuale impegno a corrispondere il dovuto, a semplice richiesta e senza opporre eccezioni e con esclusione della preventiva escussione.
2 aveva preteso da la restituzione delle somme CP_3 Parte_1 anticipate (€ 9.136,08) e, stante il mancato adempimento della debitrice principale, aveva rivolto a la richiesta e questa, in virtù degli accordi CP_2 assunti con la sottoscrizione della polizza fideiussoria, aveva provveduto al pagamento a mezzo bonifico, con valuta 18 ottobre 2019, agendo poi in regresso con ricorso monitorio e ottenendo il decreto ingiuntivo opposto.
Con l'opposizione proposta, (per sé e quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Agri) eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito con il ricorso monitorio e disconosceva la sottoscrizione dei documenti allegato al ricorso monitorio (in particolare del contratto di fideiussione), chiedendo che fosse dichiarata la inammissibilità, irritualità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente revoca.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie, la Controparte_5 conferma del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 9.136,08, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 19 gennaio 2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione dell'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta, il Giudice disponeva l'espletamento di CTU grafologica al fine di accertare la paternità in capo a della sottoscrizione apposta in calce alla polizza Parte_1 fideiussoria autorizzando il perito incaricato ad acquisire il saggio grafico e altra documentazione ufficiale presso i pubblici uffici, invitando parte attrice opponente a produrre in giudizio l'originale cartaceo della procura alle liti sottoscritta entro la data di inizio delle operazioni peritali.
3 Preso atto della comunicazione con cui il CTU informava della mancata comparizione di a rendere il saggio grafico, il Giudice Parte_1 disponeva la comparizione dell'opponente alla presenza del perito, nel contraddittorio fra le parti, avvisando che, in caso di immotivato rifiuto, a norma dell'art. 219, comma II cpc, la scrittura poteva ritenersi riconosciuta.
All'udienza fissata per l'incombente di cui sopra, non Parte_1 compariva, senza nemmeno produrre la documentazione comparativa richiesta.
All'udienza del 14 luglio 2022, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con la sentenza n. 1374 del 5/7/23, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, Parte_1 mentre (subentrata a si Controparte_1 Controparte_2 costituiva resistendo al gravame e chiedendo la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
All'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, precisate le conclusioni e depositate nei termini le comparse conclusionali e le memorie di replica, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l'eccezione di incompetenza territoriale non poteva essere accolta in quanto nel contratto di fideiussione stipulato tra le parti, all'art. 7 delle condizioni, era previsto che “in caso di controversia tra la società ed il
4 contraente è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società”; clausola, peraltro, specificatamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc. Pertanto, ai fini dell'individuazione del foro competente, assumeva rilievo la sede della società al momento della domanda (vale a dire Verona) e non della sottoscrizione del contratto;
in ogni caso, il Tribunale adito risultava competente anche per effetto del combinato disposto degli artt. 20 cpc e
1182, comma 3 cc, trattandosi di domanda avente ad oggetto un'obbligazione di pagamento di una somma di danaro liquida;
- quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, andava tenuto conto che non si era presentata a rendere il saggio grafico né Controparte_6 aveva consentito l'espletamento della CTU disposta dal Giudice, rifiutandosi immotivatamente a rendere il saggio grafico. Pertanto, ex art. 219 cpc, unitamente alle altre prove documentali raccolte nel giudizio, doveva ritenersi implicitamente riconosciuta la scrittura, atteso che la condotta di chi ha disconosciuto la firma deve essere interpretata come rifiuto ingiustificato a rendere la comparazione. Peraltro, per ottenere il contributo era necessario stipulare una fideiussione e l'opponente CP_3 non ha neppure dichiarato nei propri atti di essere ricorsa a diverso garante rispetto a la quale ha invece provato di aver corrisposto CP_2 ad quale fideiussore, gli importi da questa pretesi, con conseguente CP_3 diritto ad agire in regresso.
- quanto alla richiesta di sospensione del procedimento, in attesa della definizione della causa incardinata innanzi al Tribunale di Roma, a seguito di proposizione di querela di falso di , la Parte_2 domanda deve essere disattesa stante la strumentalità della richiesta
5 svolta dalla parte che si è sottratta alla verificazione della scrittura disconosciuta.
Per tali ragioni, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
In relazione alla decisione assunta, ha proposto appello Parte_1 introducendo un motivo di impugnazione:
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cc, 219 e 116 cpc.
ha resistito al gravame. Controparte_1
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Devesi preliminarmente esaminare l'istanza, formulata dall'appellante in comparsa conclusionale, di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio incardinato presso il Tribunale di Roma avente ad oggetto la querela di falso proposta da in relazione ai Parte_1 documenti disconosciuti in questa sede, ritenendo ricorrere un caso di pregiudizialità necessaria ex art. 295 cpc.
L'istanza non merita accoglimento.
L'appellante ha chiesto la sospensione del giudizio, invocando il disposto dell'art. 295 cpc: il richiamo a tale norma non è pertinente in quanto tale disposizione può giustificare la sospensione del giudizio di merito solo allorché questo sia stato introdotto successivamente alla proposizione, in via autonoma, della querela di falso.
Al contrario, nell'ipotesi in cui venga incardinato prima il giudizio di merito, come in questo caso (circostanza che emerge per tabulas dalla data di iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo -anno 2020- e del procedimento per querela di falso -anno 2022) e né in primo né in secondo grado la parte proponga querela di falso in via incidentale “resta esclusa la possibilità di sospendere il
6 suddetto giudizio di merito sol perché una delle parti abbia introdotto in via autonoma un giudizio di falso” (Cass. 13376/2023).
Peraltro, qualora l'appellante risultasse vittoriosa nel procedimento instaurato a seguito di proposizione di querela di falso, potrà comunque fare valere in diversa sede le eventuali richieste risarcitorie conseguenti, senza alcun pregiudizio derivante dalla definizione del presente giudizio.
Quanto all'unico motivo di appello proposto, contesta che Parte_1
l'omessa comparizione dinanzi al CTU per rendere il saggio grafico configuri un tacito riconoscimento della scrittura disconosciuta, in quanto l'art. 219 cpc associa tale effetto all'ipotesi in cui la parte onerata non si sia presentata all'udienza fissata a tal fine dal Giudice, mentre nel caso di specie, deve ritenersi comunque censurabile la conclusione del tacito riconoscimento in assenza di attivazione del potere di acquisizione delle scritture di comparazione da parete del CTU. Il Giudice di Prime Cure, infatti, al momento del conferimento di incarico al Consulente d'ufficio lo aveva autorizzato ad acquisire altra documentazione di comparazione presso gli uffici pubblici;
tuttavia, era stata disposta la convocazione ex art. 219 cpc senza prima procedere all'acquisizione delle scritture presso i luoghi indicati nel quesito, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata laddove si afferma che “i documenti di comparazione erano nella disponibilità della parte attrice che ha ritenuto di non produrli (ad esempio
l'originale della procura alle liti) e non di parte convenuta, rendendo colposamente impossibile l'espletamento della CTU disposta”. Pertanto, sempre secondo l'appellante, l'applicazione dell'art. 219, secondo comma, cpc è stata motivata come una conseguenza diretta dell'omessa comparizione dell'opponente e della mancata produzione dell'originale della procura alle liti, senza tener conto delle omesse indagini del perito presso gli Uffici Pubblici. Da tali considerazioni, l'appellante considera illegittima la sentenza gravata laddove
7 afferma il riconoscimento tacito della scrittura disconosciuta in ragione della mancata comparizione della parte innanzi al Giudice finalizzata a rendere il saggio grafico e per l'omessa produzione della documentazione richiesta, omettendo di valutare, a tal fine, anche l'inadempimento del perito agli accessi di cui era onerato.
Sul punto, in via istruttoria, l'appellante chiede di deferire il giuramento decisorio de scientia del legale rappresentante di (quale Controparte_2 incorporante sui seguenti capitoli: “giuro e giurando affermo Controparte_4
o nego che: dalle indagini da me personalmente condotte e da quelle condotte da personale dipendente della a seguito di ricezione della notifica Parte_3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Trib. Verona n. 162/20 della sig.ra , non risulta che la Parte_1 Parte_3 sia creditrice della opponente a qualsiasi titolo e/o Parte_1 ragione, e ciò anche in considerazione del fatto che non vi è alcun rapporto negoziale che lega la società opposta con l'opponente ”. Parte_1
A sostegno dell'ammissibilità del giuramento decisorio in materia di verificazione della scrittura disconosciuta, parte appellante si riporta ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, citando in particolare la pronuncia della Corte di cassazione n. 4800/1987.
L'appellante si riporta quindi alle difese svolte nel giudizio di primo grado, ribadendo che la documentazione prodotta da (ora nel CP_2 CP_1 fascicolo monitorio è priva di sottoscrizione della debitrice e ripropone l'eccezione di disconoscimento delle firme apposte sui contratti e della conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte.
Il motivo è infondato.
8 Il Giudice di prime cure, a fronte del rifiuto da parte dell'opponente a rendere il saggio grafico innanzi al consulente incaricato, ritenendo tale incombente determinante al fine di verificare le scritture disconosciute, ha fissato udienza innanzi a sé per consentire all'interessata di rendere il saggio grafico, avvertendo già nell'ordinanza comunicata alle parti che, in caso di mancata ed immotivata partecipazione della parte all'udienza, la scrittura, ai sensi del disposto dell'art. 291 comma 2 cpc, si intendeva riconosciuta.
non si è presentata all'udienza e non ha in alcun modo Parte_1 giustificato l'assenza, rendendo di fatto impossibile procedere con il saggio grafico pur disposto sin dal conferimento dell'incarico al perito.
Non solo, ha omesso altresì di produrre le scritture comparative pur richieste in fase istruttoria, in particolare l'originale della procura alle liti.
L'odierna appellante, quindi, non ha messo il consulente nelle condizioni di procedere con l'espletamento degli accertamenti peritali, senza addurre alcuna giustificazione a tale condotta.
Il saggio grafico è uno strumento determinante per poter condurre un accurato accertamento sulla paternità della sottoscrizione disconosciuta ed il Giudice di
Prime cure, sin al momento di conferimento dell'incarico, ha disposto che si procedesse in tal senso.
Le conseguenze della mancata comparizione, senza giustificato motivo, della parte interessata e ritualmente convocata comporta le conseguenze previste dall'art. 219, comma 2 cpc, la cui lettera non lascia spazio ad interpretazioni diverse rispetto all'implicito riconoscimento della scrittura (su tutte Cass.
5648/1984), né d'altro canto l'appellante ne ha offerto una lettura diversa.
Deve quindi confermarsi la statuizione contenuta nella sentenza impugnata laddove si dà per implicitamente riconosciuta la sottoscrizione apposta in calce alla polizza fideiussoria n. 5009022536427, del 30 ottobre 2013 tra Pt_1
9 RO e AT assicurazioni spa che ha dato origine al pagamento da parte di quest'ultima richiesto in regresso con il provvedimento monitorio opposto in questa sede.
Sotto il profilo istruttorio, la richiesta di deferimento del giuramento decisorio è inammissibile e non può essere accolta.
Infatti, il giuramento de scientia può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda, tali da comportare che il giudice debba accogliere o rigettare la domanda basandosi, quanto al fatto, sul giuramento prestato (ovvero sulla mancata presentazione dello stesso) e su eventuali fatti specifici e notori. Ed è inammissibile quando la formulazione delle circostanze dedotte in giuramento non conduca all'accoglimento della domanda, ma richieda comunque una valutazione dei fatti da parte del giudice di merito (Cass. 1551/22).
Inoltre, la conoscenza del fatto de relato non può essere oggetto del giuramento decisorio in quanto “il giuramento deve essere deferito sulla conoscenza che il giurante ha del fatto altrui, purché non si tratti di conoscenza che il giurante abbia acquisito apprendendola da terzi” (Cass. 2624/1979).
A tal fine, il capitolo o i capitoli da sottoporre al giurante debbono mirare ad estrarre una conoscenza diretta di un fatto.
Ed infine,“il giuramento, decisorio o suppletorio che sia, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. 25/10/2018, n.27086)” (Cass. 29614/23).
10 Nel caso di specie, il giuramento che l'appellante intende deferire non è ammissibile in quanto non rispetta i criteri appena delineati attraverso la riportata giurisprudenza di legittimità, sicché la relativa istanza deve essere rigettata.
Il capitolo formulato dalla deferente, infatti, intende sottoporre a dichiarazione giurata circostanze riferite de relato (si legga sul punto la parte in cui recita
“dalle indagini condotte da personale dipendente della Soc. Cattolica di
Ass.ne”) e, in ogni caso tende a dimostrare non fatti, come impone la norma secondo la lettura fornita dalla giurisprudenza, ma rapporti e valutazioni giuridiche, rendendolo di fatto non ammissibile.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto non merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc, non richiedente, a differenza degli altri commi, né la domanda di controparte (comunque formulata) né la prova del danno subito, per mala fede nell'aver proposto impugnazione a fini meramente dilatori, incorrendo così in un abuso del processo in violazione dei principi costituzionali del giusto processo
(art. 111 Cost.) e di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), come desumibile dal comportamento processuale tenuto sin dal primo grado del giudizio, sottraendosi all'invito a rendere il saggio grafico ed insistendo colpevolmente in sede di appello senza peraltro mai negare di aver ricevuto la somma garantita da
. CP_2
Come già rilevato dalla Suprema Corte, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3 cpc, è necessario verificare, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilità della lite temeraria, la ricorrenza della mala fede (da ravvisarsi nei casi in cui emerga consapevolezza dell'infondatezza della domanda) ovvero della colpa grave, da individuarsi nelle
11 ipotesi in cui risulti la carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 7620/2013 e 24546/2014), aspetti che emergono nella fattispecie in esame, specie se si tiene conto che ha Parte_1 pacificamente ricevuto il finanziamento sul presupposto del rilascio della fideiussione.
Quanto alla quantificazione della somma dovuta, ex art. 96, comma 3 cpc, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che non fissa alcun limite quantitativo, imponendo il rispetto del criterio equitativo ed il principio di ragionevolezza, consentendo di parametrarla sull'importo delle spese processuali o anche del valore della controversia (Cass. 26435/2020) si ritiene equo determinarla in € 1.700,00, pari ad 1/5 del valore della causa, commisurato all'importo ingiunto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari medi, tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1374/2023 del Tribunale di Verona, depositata il 05/07/2023;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in complessivi € 3.966,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e cpa se dovute;
12 3. Condanna , ex art. 96 comma 3 cpc, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 1.700,00, così Controparte_1 equitativamente determinata.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 17 giugno 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
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