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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 34 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA e per l'avv. GUSSAGO in sostituzione CP_1 dell'avv. DE TULLIO LUISA . L'avv. TORGE precisa che precedentemente è stato riconosciuta al ricorrente una menomazione pari al 12% da unificarsi con quanto riconosciuto nel presente giudizio. Precisa che erroneamente nel ricorso è stata indicata una precedente percentuale errata. L'avv. TORGE insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese di lite atteso il riconoscimento dalla data della domanda amministrativa. L'avv. GUSSAGO impugna e contesta la CTU insistendo per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE I.N.A.I.L. 67100 L'AQUILA con l'avv. DE TULLIO LUISA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.1.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1 “meniscopatia ginocchio destro” e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo o rendita per le malattie denunciate con una menomazione pari al 23% con unificazione per quanto riconosciuto dall' per ernia discale lombare e epicondilite;
CP_1
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa di agricoltore.
Si costituiva in giudizio l' il rigetto della relativa opposizione e comunque CP_1
l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020). Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha operato quale coltivatore agricolo dal 1985.
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha da sempre lavorato quale agricoltore precisando di averlo visto mentre svolgeva detta attività in quanto gli stessi lavorano su terreni confinanti con quelli del signor . Parte_1
Gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente coltiva circa 17 ettari di terreno ad ortaggi vari e sposta quotidianamente e manualmente sacchi di ortaggi del peso di circa 50 kg ciascuno, movimentando anche carichi pesanti.
Ancora i testi hanno confermato che il signor utilizza il trattore ogni giorno Parte_1
per almeno 4/5 ore al giorno e provvede ad irrigare i campi, predisponendo e successivamente rimuovendo i relativi tubi.
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “Appare pertanto ragionevole, nello Persona_1
specifico caso oggetto della presente indagine, ammettere un ruolo quanto meno concausale, del lavoro concretamente svolto dal ricorrente, nello sviluppo della patologia meniscale con conseguente riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata, sotto il profilo medicolegale. Per quanto attiene la stima del danno conseguente alla tecnopatia in oggetto, il quadro clinico-strumentale depone per una condizione di meniscopatia interna di significativa entità a carico del ginocchio destro, che giustifica o quanto meno contribuisce all'attendibile dolorabilità lamentata dal soggetto nelle sollecitazioni distrettuali. Il complesso dei suddetti elementi, tenuto conto anche dei riflessi sulla funzionalità articolare ricavabili dall'esame obiettivo, giustifica il riconoscimento di un danno biologico stimabile nella misura del 3% (tre per cento), con particolare riferimento alla voce 283 della Tabella di cui al DL 38/2000 e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Quanto all'unificazione con quanto eventualmente riconosciuto per altre patologie, non risulta depositata, né è stata esibita dalle parti, idonea documentazione relativa al complessivo grado invalidante già riconosciuto dall' , tenuto conto della CP_1
discrepanza tra quanto riportato nel ricorso introduttivo (14% per ernia discale ed epicondilite) e quanto ricavabile dalla nota del 28/06/2022 (12% di cui 3% per CP_1 ipoacusia recettiva bilaterale). Nel caso in cui risultasse confermato quest'ultimo grado invalidante (12%), la menomazione complessiva, comprensiva della patologia oggetto del presente accertamento, può essere quantificata nella misura del 14%
(quattordici per cento).
Il ricorrente, in occasione dell'ultima udienza ha precisato che l' per altre CP_1
patologie precedenti aveva effettivamente riconosciuto una menomazione nella misura del 12%.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Alla luce dell'istruttoria svolta il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese, atteso il parziale accoglimento della domanda devono essere compensate nella misura di 1/3 mentre per il residuo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 3% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 14 %, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (134%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna, l' al pagamento, CP_1
in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, della residua quota di 2/3 delle spese di lite liquidate € 1730,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 20.5.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza