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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 29.01.2025 al n. 248 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO –
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'avv.to Annunziata Latella C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Melito Di Porto Salvo (RC) alla via Giordano Bruno 40, presso lo studio di questi;
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dall'avv.to Annunziata Latella C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Melito Di Porto Salvo (RC) alla via Giordano Bruno 40, presso lo studio di questi;
;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi reso dal Tribunale di Nola in data 30.06.2010.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31.08.2002
a Massa di Somma (NA) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune (Atto n. 17 parte II Serie A dell'anno 2002);
b) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria l'ufficiale lo stato civile del Comune di celebrazione matrimonio per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal DPR
3.11.2000 n. 396.
c) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 29.01.2025 al n. 248 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO –
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'avv.to Annunziata Latella C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Melito Di Porto Salvo (RC) alla via Giordano Bruno 40, presso lo studio di questi;
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dall'avv.to Annunziata Latella C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Melito Di Porto Salvo (RC) alla via Giordano Bruno 40, presso lo studio di questi;
;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi reso dal Tribunale di Nola in data 30.06.2010.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31.08.2002
a Massa di Somma (NA) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune (Atto n. 17 parte II Serie A dell'anno 2002);
b) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria l'ufficiale lo stato civile del Comune di celebrazione matrimonio per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal DPR
3.11.2000 n. 396.
c) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)