Articolo 5 della Legge 21 aprile 1969, n. 163
Articolo 4
Versione
20 maggio 1969
Art. 5.

L'indennita' di esproprio per i terreni agricoli sara' maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti essere proprietario di beni ininterrottamente da almeno un triennio.
Ai fittavoli e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da almeno un triennio, sara' corrisposto da parte dell'Ente del porto industriale di Trieste un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennita' di esproprio liquidata al proprietario.

Entrata in vigore il 20 maggio 1969