Art. 18.
Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonche' di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale.
Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zostera marina.
Ai sottufficiali sara' fornito materasso e guanciale di lana.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonche' di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale.
Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zostera marina.
Ai sottufficiali sara' fornito materasso e guanciale di lana.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".