Articolo 18 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 17Articolo 19
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 18.

Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonche' di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale.

Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zostera marina.

Ai sottufficiali sara' fornito materasso e guanciale di lana.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999