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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 26546 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 e vertente
Tra
IG.ra , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Augusto Riboty 22, presso lo Studio degli Avv.ti Enrico Zaccaretti e
Paolo Di Lorenzo del Casale, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione delibere assembleari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 22 maggio
2023, la IG.ra esponeva di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Roma, e rilevava di aver Controparte_1
rinvenuto nella propria cassetta postale due verbali assembleari relativi a due riunioni tenutesi in data 11 e 14 marzo 2023, cui non era stata convocata.
Evidenziava pertanto l'annullabilità delle decisioni impugnate, rilevando altresì ulteriori vizi della delibera in data 11 marzo 2023, laddove, fra l'altro, non erano stati indicati i partecipanti all'assemblea e non era stato rispettato il quorum deliberativo ex art. 1136, secondo comma, c.c. per la nomina dell'amministratore.
Concludeva richiedendo l'annullamento delle delibere contestate.
Non si costituiva il resistente. CP_1
All'udienza del 4 febbraio 2025, parte ricorrente insisteva nelle formulate conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia del CP_1
convenuto che non si è costituito nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiarito ciò, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato le delibere assembleari in data 11 marzo 2023
e 14 marzo 2023, attesa, in primo luogo, la propria mancata convocazione alle stesse;
in particolare, sul punto, la ricorrente ha dedotto di aver rinvenuto nella propria cassetta postale due verbali assembleari, relativi alle riunioni dell'11 marzo 2023 e del 14 marzo
2023, alle quali però non era stata convocata, con evidente vizio formale e illegittimità della totalità delle deliberazioni assunte in quelle sedi.
Come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (C.C. 6735/20).
Sul punto, peraltro, si deve evidenziare come la giurisprudenza della
Suprema Corte abbia altresì chiarito che, in tema di condominio,
l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo CP_1
del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro. (C.C. 23396/17).
In altri termini, a carico del ed ai fini della prova del CP_1
rispetto del termine ex art. 66 disp. att. c.c., risulta sufficiente la dimostrazione che la raccomandata inviata sia pervenuta all'indirizzo del destinatario ex art. 1335 c.c., e che, in caso di mancata consegna, sia stato rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto di non essere stata convocata per le impugnate assemblee e, a fronte di ciò, nulla è stato dedotto, dimostrato o contestato da parte del resistente, che non si è costituito in giudizio.
Deve quindi ritenersi, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, che la IG.ra non sia stata convocata, in quanto Parte_1
condomina, alle assemblee dell'11 marzo 2023 e del 14 marzo 2023, con conseguente illegittimità, in considerazione dei citati principi giurisprudenziali, di quanto in quelle sedi deliberato.
La domanda attrice deve pertanto essere accolta e, come richiesto, devono quindi essere annullate le delibere assembleari adottate in data
11 marzo 2023 e 14 marzo 2023 dal resistente, risultando CP_1
peraltro le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
a carico di parte convenuta vengono altresì poste, per come richiesto, le spese del procedimento di mediazione, che, per come chiarito dalla Suprema Corte, fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva (in questo senso C.C. 5389/24).
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede;
I. Annulla le delibere assembleari adottate dal CP_1
resistente in data 11 marzo 2023 e 14 marzo 2023; II. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro
2.500,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, nonché euro 500,00 per le spese di mediazione.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 26546 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 e vertente
Tra
IG.ra , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Augusto Riboty 22, presso lo Studio degli Avv.ti Enrico Zaccaretti e
Paolo Di Lorenzo del Casale, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione delibere assembleari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 22 maggio
2023, la IG.ra esponeva di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Roma, e rilevava di aver Controparte_1
rinvenuto nella propria cassetta postale due verbali assembleari relativi a due riunioni tenutesi in data 11 e 14 marzo 2023, cui non era stata convocata.
Evidenziava pertanto l'annullabilità delle decisioni impugnate, rilevando altresì ulteriori vizi della delibera in data 11 marzo 2023, laddove, fra l'altro, non erano stati indicati i partecipanti all'assemblea e non era stato rispettato il quorum deliberativo ex art. 1136, secondo comma, c.c. per la nomina dell'amministratore.
Concludeva richiedendo l'annullamento delle delibere contestate.
Non si costituiva il resistente. CP_1
All'udienza del 4 febbraio 2025, parte ricorrente insisteva nelle formulate conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia del CP_1
convenuto che non si è costituito nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiarito ciò, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato le delibere assembleari in data 11 marzo 2023
e 14 marzo 2023, attesa, in primo luogo, la propria mancata convocazione alle stesse;
in particolare, sul punto, la ricorrente ha dedotto di aver rinvenuto nella propria cassetta postale due verbali assembleari, relativi alle riunioni dell'11 marzo 2023 e del 14 marzo
2023, alle quali però non era stata convocata, con evidente vizio formale e illegittimità della totalità delle deliberazioni assunte in quelle sedi.
Come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (C.C. 6735/20).
Sul punto, peraltro, si deve evidenziare come la giurisprudenza della
Suprema Corte abbia altresì chiarito che, in tema di condominio,
l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo CP_1
del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro. (C.C. 23396/17).
In altri termini, a carico del ed ai fini della prova del CP_1
rispetto del termine ex art. 66 disp. att. c.c., risulta sufficiente la dimostrazione che la raccomandata inviata sia pervenuta all'indirizzo del destinatario ex art. 1335 c.c., e che, in caso di mancata consegna, sia stato rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto di non essere stata convocata per le impugnate assemblee e, a fronte di ciò, nulla è stato dedotto, dimostrato o contestato da parte del resistente, che non si è costituito in giudizio.
Deve quindi ritenersi, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, che la IG.ra non sia stata convocata, in quanto Parte_1
condomina, alle assemblee dell'11 marzo 2023 e del 14 marzo 2023, con conseguente illegittimità, in considerazione dei citati principi giurisprudenziali, di quanto in quelle sedi deliberato.
La domanda attrice deve pertanto essere accolta e, come richiesto, devono quindi essere annullate le delibere assembleari adottate in data
11 marzo 2023 e 14 marzo 2023 dal resistente, risultando CP_1
peraltro le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
a carico di parte convenuta vengono altresì poste, per come richiesto, le spese del procedimento di mediazione, che, per come chiarito dalla Suprema Corte, fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva (in questo senso C.C. 5389/24).
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede;
I. Annulla le delibere assembleari adottate dal CP_1
resistente in data 11 marzo 2023 e 14 marzo 2023; II. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro
2.500,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, nonché euro 500,00 per le spese di mediazione.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2025
IL GIUDICE