Art. 1.
Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutschemark, versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 , e' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1 settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino.
Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonche' le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall' articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , ed ogni altra rivendicazione ancorche' sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.
Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutschemark, versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 , e' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1 settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino.
Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonche' le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall' articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , ed ogni altra rivendicazione ancorche' sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.