CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15155 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM GI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/setti-te le conclusioni del PG L. - a La.. cLAI 30 re-V( ote cf...spe_A:rcixu? udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 15155 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 23/11/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 4 febbraio 2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria - in procedura di prevenzione - ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 16 gennaio 2019 nei confronti di AR PE. Con tali decisioni è stata applicata a AR PE la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 1.1 L'inquadramento soggettivo del proposto è quello della pericolosità qualificata per appartenenza a un sodalizio di stampo mafioso. Su tale aspetto viene richiamata la decisione emessa in ambito penale dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 9 luglio 2021, di conferma della condanna per partecipazione alla associazione denominata 'ndrangheta (con condotta accertata sino al 2013), contenente indicazione anche di condotte posteriori al 2013. Anche in precedenza il AR era stato raggiunto da condanna definitiva per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. . La attualità della condizione di pericolosità viene correlata alla particolare rilevanza del ruolo tenuto nel contesto associativo (locale di Africo) ed alla assenza di fatti indicativi di una volontà di recesso dal consorzio criminale. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AR PE, deducendo erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. Secondo il ricorrente la motivazione in punto di attualità della pericolosità sarebbe affidata ad una formula di stile. La contestazione del correlato giudizio penale è chiusa ad aprile del 2013 e pertanto i fatti indicativi della appartenenza al sodalizio mafioso sono collocati in un periodo molto risalente. La misura, peraltro, sarebbe stata applicata senza previa rivalutazione del presupposto della attualità della pericolosità. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La ricognizione della pericolosità del AR - ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011 - risulta solidamente ancorata all'esito del giudizio penale correlato, approdato a sentenza di condanna in primo e in secondo grado. Inoltre, la Corte di Appello non ha eluso il tema della valutazione di 'attualità' della pericolosità, avendo preso in esame : a) l'esistenza di condotte anche posteriori al 2013 (frequentazioni con soggetti coimputati o sottoposti a misure di prevenzione, sino al 2017), aspetto su cui il ricorso non prende posizione alcuna;
b) il successivo periodo di carcerazione (AR è stato tratto in arresto il 16 ottobre del 2017), durante il quale non sono emersi segnali di distacco dal contesto mafioso di provenienza. La valutazione di attualità della pericolosità, pertanto, è stata realizzata 'in positivo', anche sulla base del 'grado' rivestito dal AR nel gruppo mafioso, con corretta applicazione di massime di esperienza correlate all'analisi del fenomeno associativo. Quanto al tema delle modalità di applicazione della misura il ricorso è generico ed introduce un tema non dedotto in appello, il che rende inammissibile la doglianza. 3.2 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il President
lette/setti-te le conclusioni del PG L. - a La.. cLAI 30 re-V( ote cf...spe_A:rcixu? udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 15155 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 23/11/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 4 febbraio 2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria - in procedura di prevenzione - ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 16 gennaio 2019 nei confronti di AR PE. Con tali decisioni è stata applicata a AR PE la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 1.1 L'inquadramento soggettivo del proposto è quello della pericolosità qualificata per appartenenza a un sodalizio di stampo mafioso. Su tale aspetto viene richiamata la decisione emessa in ambito penale dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 9 luglio 2021, di conferma della condanna per partecipazione alla associazione denominata 'ndrangheta (con condotta accertata sino al 2013), contenente indicazione anche di condotte posteriori al 2013. Anche in precedenza il AR era stato raggiunto da condanna definitiva per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. . La attualità della condizione di pericolosità viene correlata alla particolare rilevanza del ruolo tenuto nel contesto associativo (locale di Africo) ed alla assenza di fatti indicativi di una volontà di recesso dal consorzio criminale. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AR PE, deducendo erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. Secondo il ricorrente la motivazione in punto di attualità della pericolosità sarebbe affidata ad una formula di stile. La contestazione del correlato giudizio penale è chiusa ad aprile del 2013 e pertanto i fatti indicativi della appartenenza al sodalizio mafioso sono collocati in un periodo molto risalente. La misura, peraltro, sarebbe stata applicata senza previa rivalutazione del presupposto della attualità della pericolosità. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La ricognizione della pericolosità del AR - ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011 - risulta solidamente ancorata all'esito del giudizio penale correlato, approdato a sentenza di condanna in primo e in secondo grado. Inoltre, la Corte di Appello non ha eluso il tema della valutazione di 'attualità' della pericolosità, avendo preso in esame : a) l'esistenza di condotte anche posteriori al 2013 (frequentazioni con soggetti coimputati o sottoposti a misure di prevenzione, sino al 2017), aspetto su cui il ricorso non prende posizione alcuna;
b) il successivo periodo di carcerazione (AR è stato tratto in arresto il 16 ottobre del 2017), durante il quale non sono emersi segnali di distacco dal contesto mafioso di provenienza. La valutazione di attualità della pericolosità, pertanto, è stata realizzata 'in positivo', anche sulla base del 'grado' rivestito dal AR nel gruppo mafioso, con corretta applicazione di massime di esperienza correlate all'analisi del fenomeno associativo. Quanto al tema delle modalità di applicazione della misura il ricorso è generico ed introduce un tema non dedotto in appello, il che rende inammissibile la doglianza. 3.2 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il President