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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/12/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. n. 2517 /2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MINA Parte_1 P.IVA_1
AN (c.f. ) e dall'avv. SCALVINI IVAN (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito a C.F._2
Brescia, Via Solferino, n. 51
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RA FA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
il suo studio legale sito a Forlì, via dei Filergiti n. 10
OPPOSTA
In punto a : Opposizione a decreto ingiuntivo n. 768/2023.
CONCLUSIONI OPPONENTE: “Voglia il Giudice intestato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Nel merito: accertare e dichiarare che l'opposta si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di subappalto del 07.07.2022 e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, essendo la domanda infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, dichiarando che l'opponente, nulla deve all'opposta; spese ed onorari rifusi.
Nel merito in via riconvenzionale: con riguardo alle attività di demolizione del fabbricato costituente l'originaria abitazione: accertato il grave inadempimento della rispetto alle Controparte_1
obbligazioni assunte con la stipula del contratto di subappalto del 07.07.2022, dichiarare l'intervenuta risoluzione del predetto contratto e comunque condannare l'opposta a risarcire a i danni alla stessa derivati e derivandi, per responsabilità Parte_1
contrattuale e/o extracontrattuale, anche ex art. 2043 c.c., nella somma non minore di €.
50.000,00 ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa, oltre interessi ai sensi del disposto di cui all'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria;
spese ed onorari rifusi;
con riguardo alle attività di demolizione del fabbricato costituente la “porcilaia”:
b.1) In via principale: accertato che non ha mai commissionato a Parte_1
le opere di demolizione del fabbricato denominato “porcilaia” – Controparte_1
composto da edificio di servizio (identificato catastalmente al foglio 70, part. 105, sub. 2), deposito attrezzi e pollaio – accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c., della per tutti i Controparte_1
motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto condannare a Controparte_1
corrispondere a l'importo di €. 12.000,00 richiesto a titolo di Parte_1
risarcimento del danno da parte dei committenti e con loro Parte_2 Parte_3
comunicazione pec del 22.04.2024, ovvero il diverso importo che emergerà in corso di causa;
spese ed onorari rifusi.
b.2) In via subordinata: accertato che non ha mai commissionato a Parte_1
le opere di demolizione del fabbricato denominato “porcilaia” – Controparte_1
composto da edificio di servizio (identificato catastalmente al foglio 70, part. 105, sub. 2), deposito attrezzi e pollaio – accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale,
2 anche ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c., della per tutti i Controparte_1
motivi esposti nel presente atto, emettendo in questa sede la condanna generica della a garantire, manlevare e mantenere indenne da Controparte_1 Parte_1
ogni richiesta, anche per risarcimento del danno, che dovesse pervenire dai signori
[...]
e e da ogni pronuncia di condanna derivata all'odierna opponente Pt_2 Parte_3
dalla illegittima ed abusiva demolizione dell'immobile “porcilaia”, sopra identificato, di proprietà signori e danni ad oggi non ancora determinabili Parte_2 Parte_3
nell'esatto ammontare e da quantificarsi in separato giudizio;
spese ed onorari rifusi;
b.3) In via ulteriormente subordinata: accertato il grave inadempimento della
[...]
rispetto alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di subappalto del CP_1
07.07.2022, anche per avere l'opposta, del tutto illegittimamente, provveduto alla demolizione del fabbricato denominato “porcilaia” – composto da edificio di servizio
(identificato catastalmente al foglio 70, part. 105, sub. 2), deposito attrezzi e pollaio –, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della
[...]
dichiarare risolto il predetto contratto di subappalto relativo alla demolizione CP_1
dell'abitazione, per tutti i motivi esposti nel presente atto, emettendo in questa sede la condanna generica della a garantire, manlevare e mantenere indenne Controparte_1
da ogni richiesta, anche per risarcimento del danno, che dovesse Parte_1
pervenire dai signori e e da ogni pronuncia di condanna Parte_2 Parte_3
derivata all'odierna opponente dalla illegittima ed abusiva demolizione dell'immobile
“porcilaia”, sopra identificato, di proprietà signori e danni Parte_2 Parte_3
ad oggi non ancora determinabili nell'esatto ammontare e da quantificarsi in separato giudizio;
spese ed onorari rifusi.
In via subordinata rispetto alle domande riconvenzionali sopra formulate sub a) e sub
b.1): nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere, anche solo in parte, le richieste avversarie, si chiede che lo stesso Giudice, accolte la domanda riconvenzionale formulata sub a) e sub b.1) da voglia compensare, sino Parte_1
a concorrenza le reciproche pretese e condannare a corrispondere a Controparte_1
quanto alla stessa dovuto in ragione delle dette domande Parte_1
riconvenzionali sopra formulate, per il residuo importo che emergerà in corso di causa, per tutte le ragioni ed i motivi sopra dedotti, oltre interessi ai sensi del disposto di cui
3 all'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria;
spese ed onorari rifusi.
In via istruttoria: previa revoca di contraria ordinanza, si insiste per l'ammissione di tutte le prove orali richieste, con i testi indicati, oltreché nella richiesta di CTU tecnica al fine di verificare i lavori eseguiti da e verificare ed accertare i danni dalla Controparte_1
stessa cagionati per effetto dalla abusiva demolizione della porcilaia”.
dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio in ordine alle nuove Parte_1
domande e/o eccezioni formulate dalla controparte, essendo le stesse tardive ed inammissibili
CONCLUSIONI OPPOSTA: “Voglia l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis:
I. In via preliminare:
a) accertare che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione per le causali esposte in narrativa;
b) accertare che il diritto della l pagamento deve ritenersi Controparte_1
provato, per tutte le causali esposte nella narrativa;
c) per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cod. proc. civ., dichiarare la provvisoria esecuzione integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 768/2023 emesso dal
Tribunale di Forlì in data 17/07/2023;
d) accertare l'infondatezza della domanda di integrazione del contradditorio di controparte, per le causali esposte in narrativa;
e) per l'effetto, dichiarare il rigetto della richiesta di integrazione del contradditorio.
II. In via principale - nel merito:
a. accertare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle allegazioni, delle eccezioni e delle domande avversarie, per le causali esposte in narrativa;
b. accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla Controparte_1
come da decreto ingiuntivo n. 768/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì in data
[...]
17/07/2023;
c. per l'effetto, dichiarare il rigetto di tutte le domande avversarie, principali ed accessorie, con ogni conseguente statuizione di legge;
d. conseguentemente, dichiarare la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
768/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì in data 17/07/2023, con ogni conseguente
4 statuizione di legge.
III. In via subordinata - con riserva di gravame:
a) accertare l'esistenza e l'esatto ammontare del credito vantato dalla
[...]
nei confronti della nella misura che risulterà CP_1 Parte_1
giusta e provata all'esito del presente giudizio;
b) per l'effetto, dichiarare il rigetto di tutte le domande avversarie, principali ed accessorie, inclusa la domanda riconvenzionale avversaria;
c) per l'effetto, condannare la pagamento della somma di euro 21.350,00 in linea capitale, Controparte_2
ovvero di quell'importo - maggiore o minore – determinato come sub domanda n. III) lett. c) che precede, oltre ad interessi al saggio moratorio ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.
231/2002.
IV. In ogni caso:
a) con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in misura pari ai medi tariffari di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, ovvero in quella diversa misura ritenuta congrua, in ogni caso oltre accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con decreto ingiuntivo n. 768/2023 emesso da questo Tribunale in data 17/07/2023, su ricorso della è stato ingiunto a il Controparte_1 Parte_1 Pt_1
pagamento della somma di € 21.350 oltre interessi e spese legali, dovuta a fronte del contratto d'appalto tra le stesse intercorso avente ad oggetto lavori di demolizione con trasporto e smaltimento macerie del complesso immobiliare sito a Mercato Saraceno, via
Monte Sorbo 64, come da preventivo di € 17.500 oltre IVA accettato con email del
08/07/2022.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione premettendo che: in data 03/08/2021 aveva sottoscritto con e un contratto Parte_2 Parte_3
d'appalto relativo alla realizzazione di un nuovo edificio in bioedilizia da realizzare su terreno di loro proprietà, identificato al foglio 70, p,lla 106 sub. 4, 5 e 6 sito a Mercato
Saraceno via Monte Sorbo n. 64, previa demolizione dell'esistente, e nello specifico del corpo di fabbrica costituito dalla vecchia abitazione, mentre il manufatto di servizio, “ex
5 porcilaia”, identificato con la p.lla 105 sub. 2, non avrebbe dovuto essere interessato dai lavori ed era escluso dal contratto;
al fine di dare inizio i lavori di demolizione, prodromici alla successiva realizzazione del nuovo edificio, aveva contatto esperta in tali lavorazioni, per Controparte_1
avere un preventivo di spesa per i lavori di demolizione, da questa fornito in data
07/07/2022 al prezzo di € 17.500 oltre IVA, che era stato accettato;
con comunicazione del 12/07/2022 era stato comunicato a che Controparte_1
i lavori di demolizione dell'abitazione avrebbero potuto essere avviata in data
18/07/2022, la quale, tuttavia, senza attendere tale data e senza alcuna preventiva comunicazione, aveva avviato i lavori in piena autonomia recandosi in cantiere e dando corso ai lavori di demolizione che avevano riguardato, oltre alla demolizione prevista in contratto, anche il corpo di fabbrica “ex-porcilaia” che non era oggetto di contratto, tanto che in data 21/07/2022 era stata trasmessa un'integrazione dell'iniziale offerta prevedente un ulteriore costo di € 3.150, oltre IVA per la demolizione della porcilaia e muretto e smaltimento di macerie;
una volta appreso di tale illegittima ed arbitraria demolizione era stato organizzato un incontro in cantiere tra i tecnici per il 25/07/2022, nel corso del quale era stato contestato a il grave inadempimento e fissato un successivo Controparte_1
incontro per il 09/08/2022 al fine di valutare le possibili soluzioni, al quale nessuno si presentava per la Controparte_1
i committenti avevano quindi contestato l'abusiva demolizione e lamentato il danno causato per la possibile perdita del beneficio fiscale del 110% e della volumetria del fabbricato abbattuto in assenza di autorizzazione comunale con conseguente richiesta risarcitoria;
con comunicazione del 10/08/2022 era stato formalmente contestato a CP_1
il grave inadempimento e chiesto il risarcimento dei danni sulla base delle
[...]
pretese avanzate dai committenti trasmettendo anche la missiva dagli stessi inviata;
con successiva comunicazione del 12/08/2022 era stata inoltre contestata a CP_1
la mancata ultimazione dei lavori e la mancata rimozione delle macerie con
[...]
smaltimento in discarica, senza che quest'ultima si attivasse ed anzi intimando, tramite missiva del proprio legale in data 25/08/2022, il pagamento di quanto pattuito;
6 a causa dell'abusiva demolizione della porcilaia i lavori commissionati avevano subito rallentamenti, avendo la proprietà dovuto avviare con i tecnici comunali una specifica interlocuzione per verificare le soluzioni per recuperare la cubatura, richiedendo una sospensione dei lavori di ca. tre mesi e rendendo necessaria una riprogrammazione di tutte le fasi di lavorazione con le altre maestranze interessate, con un danno per i maggiori costi sostenuti, anche a seguito dell'incremento dei prezzi dei materiali e della manodopera, quantificabili in € 50.000, oltre a quelli che sarebbe stata chiamata a risarcire ai committenti, non ancora quantificati.
Su tali basi ha chiesto la risoluzione del contratto d'appalto per il Parte_1
grave inadempimento di con conseguente revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo e richiesta di risarcimento dei danni subiti in proprio nonché di estendere il contraddittorio ai committenti al fine di far accertare la responsabilità, a Controparte_3
titolo di garanzia e manleva di per i danni che questi ultimi Controparte_1
avrebbero preteso, ma non ancora quantificato, nei suoi confronti, con emissione di condanna generica e riserva di agire in separato giudizio per la successiva quantificazione. si è costituita con comparsa del 16/01/2024 contestando Controparte_1
l'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo risultando l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e le domande risarcitorie formulate. Nel merito, l'opposta ha precisato che il preventivo e il contratto d'appalto si erano perfezionati senza un preventivo sopralluogo per verificare le caratteristiche e dimensione delle opere da demolire ma solo a seguito di contatti telefonici e che i lavori erano iniziati il 19/07/2022, il giorno dopo rispetto alla data indicata, trovando in cantiere un delegato di incaricato di Parte_1
sovraintendere l'esecuzione dei lavori il quale aveva confermato che dovevano essere demoliti tutti i manufatti presenti in loco in esecuzione del contratto che non escludeva alcun fabbricato.
Con riguardo alla proposta di integrazione del corrispettivo, ha Controparte_1
spiegato che la stessa era stata inviata a fronte dei maggiori oneri sostenuti per le demolizioni e asporto macerie dovute alla maggior metratura dei manufatti rispetto a quanto previsto negli accordi telefonici e, non essendo stata accettata, non era stata fatta oggetto di richiesta di pagamento in sede monitoria. Ha aggiunto l'opposta che solo nel
7 corso del sopralluogo del 25/07/2025 il era stato informato del fatto che non CP_1
vi era l'autorizzazione dei committenti per la demolizione della ex porcilaia e che questa non era ricompresa tra i lavori di demolizione, senza che tuttavia fosse mai stata trasmessa documentazione tecnica relativa al progetto o il cronoprogramma con descrizione delle opere e solo in data 10/08/2022 era stata formalizzata una contestazione scritta.
Ha infine riferito che dopo uno scambio di corrispondenza tra i Controparte_1
rispettivi legali si era determinata ad agire in sede monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per i lavori puntualmente eseguiti, declinando ogni propria responsabilità per la demolizione del manufatto in assenza di precise istruzioni e per la conseguente pretesa risarcitoria, peraltro del tutto generica e priva di allegazione probatoria, opponendosi all'estensione del contraddittorio nei confronti dei committenti.
In sede di verifiche preliminari, con decreto del 26/01/2024 è stato disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato e fissata all'08/05/2024 la data della prima udienza. A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza del
28/05/2024 è stata rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. e la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti dei committenti, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 281-duodecies co. 4 c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 04/10/2024 sono state ammesse le prove orali richiesti, nei limiti ivi indicati e la causa è stata istruita con l'escussione di testi alle udienze del 12/02/2025 e del 18/06/2025. All'esito, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del
19/11/2025 di cui è stato disposto lo svolgimento ex art. 127-ter c.p.c. previa assegnazione di termine per note conclusive, ritualmente svolte.
L'opposizione proposta è solo in parte fondata e va accolta nei limiti e termini di seguito indicati.
Non è contestato che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale qualificabile come appalto (o sub-appalto) con il quale ha commissionato a Parte_1
l'attività di demolizione da eseguirsi a Mercato Saraceno, via Controparte_1
Monte Sorbo n. 64, con trasporto e smaltimento in discarica delle macerie, in relazione a manufatto di proprietà di e quali committenti di lavori di Parte_2 Parte_3
8 realizzazione di un edificio residenziale in bioediliza tecnologia legno sulla base di in contratto di appalto da questi stipulato con in data 03/08/2021. Parte_1
Tale rapporto contrattuale è stato formalizzato con l'accettazione da parte di del preventivo datato 07/07/2022 predisposto e trasmesso via email Parte_1
da Controparte_1
Tale accordo prevedeva la demolizione con trasporto e smaltimento di macerie di risulta in discarica autorizzata al prezzo stabilito a corpo in € 17.500 oltre IVA, escluso lo smaltimento dell'amianto.
È altresì incontestato che l'intervento di demolizione sia stato eseguito nella data concordata (contrariamente a quanto affermato dalla opponente è infatti emerso in maniera inequivoca che i lavori di demolizione sono iniziati il lunedì 18/07/2022 vale a dire nel giorno indicato con la mail del 12/07/2022).
Va, tuttavia, evidenziato che rispetto all'esecuzione del lavoro la società opponente ha lamentato da un lato il mancato integrale smaltimento delle macerie come concordato e, dall'altro, l'avvenuta demolizione, oltre che dell'edificio principale oggetto del contratto, anche di un pro-servizio adiacente a questo (ex porcilaia), che non doveva invece essere oggetto di demolizione e la cui demolizione ha causato danni alla committenza, da questa prontamente contestati a . Parte_1
Pur a fronte della diversa versione fornita dalle due parti in causa, l'istruttoria svolta ha fornito sufficienti elementi per chiarire l'effettivo svolgimento dei fatti.
Iniziando dalla questione del mancato integrale smaltimento delle macerie da parte della opposta, va osservato che la circostanza può ritenersi provata.
Oltre alla contestazione effettuata dalla opponente nell'immediatezza, con p.e.c. del
12/08/2022, vi sono le dichiarazioni rese dal teste , all'epoca dei fatti Testimone_1
consulente esterno di , privo di interesse in causa non collaborando Parte_1
più con tale società dal dicembre 2022.
In risposta al cap. 34, con il quale si chiedeva al teste se fosse vero che Controparte_1
dopo avere abbandonato il cantiere, lasciava in loco materiale di risulta, derivante dalla demolizione della vecchia abitazione, come risulta dalla relazione fotografica che si rammostra (doc.
16)”, il teste ha confermato integralmente la circostanza (cfr. “si è vero avevano Tes_1
9 lasciato delle macerie da smaltire e abbiamo dovuto incaricare altra ditta per asportare i materiali e portarli in discarica”).
Pur con maggiori incertezze, non ricordando con precisione, anche il teste Tes_2
– all'epoca dei fatti geometra, libero professionista, collaboratore esterno della
[...]
società opponente (anche lui pienamente attendibile in quanto privo di qualsiasi interesse in causa, non avendo più rapporti con ed avendo anche cambiato Parte_1
lavoro) – ha riferito che aveva lasciato il cantiere senza ripulire Controparte_1
tutte le macerie (cfr. “non ricordo con precisione ma mi sembra che avesse lasciato il cantiere senza ripulire le macerie”).
La documentazione fotografica prodotta e in particolare il doc. 15 conferma la presenza di macerie in cantiere che avrebbero invece dovuto essere asportate.
Del tutto inattendibile è la dichiarazione resa su tale circostanza dal teste Tes_3
(padre del legale rappresentante dell'opposta e collaboratore esterno della
[...]
società per cui segue la parte commerciale) che per il suo diretto coinvolgimento, anche personale, non può ritenersi privo di interesse in causa e terzo rispetto ai fatti.
Il dopo aver affermato che la aveva portato via tutti i CP_1 Controparte_1
materiali di risulta della demolizione, ha precisato che quelli visibili nelle fotografie erano riferiti alla nuova produzione, circostanza che da un semplice esame delle fotografie appare del tutto inverosimile. Mentre le fotografie ritratte nel doc. 16 sono effettivamente riferibili pressocché interamente al nuovo cantiere, riguardando essenzialmente scarti di tavolati di vario genere, le fotografie visibili nel doc. 15 sono invece chiaramente macerie di mattoni derivanti dalla demolizione che avrebbero dovuto essere asportate e portate in discarica a cura di che, evidentemente, non vi ha interamente Controparte_1
provveduto.
Quanto alla demolizione del manufatto di servizio, ex porcilaia, da parte di CP_1
– circostanza questa mai contestata – alla luce della complessiva valutazione
[...]
degli elementi istruttori acquisiti deve ritenersi provata la responsabilità di quest'ultima.
Benché nel preventivo datato 07/07/2022 non vi fossero effettivamente indicazioni chiare e precise sui manufatti da demolire, facendosi riferimento a lavoro di demolizione, con trasporto e smaltimento di macerie presso la discarica, da eseguirsi in via Monte
Sorbo n. 64 Mercato Saraceno, deve tuttavia evidenziarsi che tale preventivo è stato
10 redatto dalla stessa non potendo quindi imputarsi a Controparte_1
la mancata precisazione dell'oggetto, essendosi questa limitata ad Parte_1
apporre la propria firma per accettazione.
Inoltre, in tale preventivo, il corrispettivo è stato indicato a corpo in € 17.500 oltre IVA.
Non è in alcun modo credibile che società specializzata in tali Controparte_1
lavorazioni, abbia redatto un preventivo a corpo senza aver prima preso visione del cantiere e della consistenza del lavoro basandosi solo su accordi telefonici, che pur ci sono stati per definire il prezzo.
Il teste , rispondendo al cap. 11 (“Vero che nei primi giorni del mese di Testimone_2
luglio del 2022 si teneva un sopralluogo in cantiere fra il geom. in Testimone_2
rappresentanza di , e , in rappresentanza della Parte_1 Testimone_3 Controparte_1
), pur riferendo di non ricordare la data né se la persona incontrata fosse Tes_3
che non aveva mai incontrato prima, ha confermato che vi era stato un
[...]
sopralluogo in cantiere con qualcuno della e che ciò era Controparte_1
avvenuto prima dell'inizio dei lavori in quanto i manufatti non erano ancora stati demoliti. Ha aggiunto che tale incontro era stato fissato “proprio per capire come cantierizzare il cantiere separando la casa dalla porcilaia”, in quanto la porcilaia non era oggetto di intervento e che l'incontro serviva per capire come separare il cantiere della casa dalla porcilaia.
A fronte di una tale conferma proveniente da teste senz'altro terzo, attendibile ed imparziale deve ritenersi provato che l'opposta, prima di predisporre il preventivo, avesse preso visione dell'oggetto delle demolizioni, come d'altra parte del tutto normale per poter redigere un preventivo.
Ininfluente è la diversa dichiarazione fornita da sul fatto che non Testimone_3
sarebbe stato eseguito alcun sopralluogo preventivo, anzitutto perché non è credibile che non sia stato effettuato alcun sopralluogo in cantiere, anche alla luce di quanto di seguito meglio evidenziato e, in ogni caso, in quanto il teste non ha affermato che la Tes_2
persona presente per fosse proprio il . Controparte_1 Testimone_3
Peraltro, dalle stesse dichiarazioni rese dal è emerso che con la email del CP_1
06/07/2022 con cui era stato chiesto il preventivo, era stata trasmessa anche una planimetria del lavoro da eseguire. Rispondendo al cap. 3 di parte opposta (“Dica il teste
11 se, nella circostanza di cui al capitolo n. 1 che precede, il Geom. – leggasi – Per_1 Tes_2
disse che l'immobile c.d. “ex porcilaia” non dovesse essere demolito”) il ha riferito che CP_1
non era vera la circostanza e che a lui era stata mandata una planimetria in cui doveva essere demolito tutto.
Ebbene proprio dall'esame di tale planimetria emerge chiaramente che, pur essendo raffigurati in pianta entrambi gli edifici, il lavoro riguardava solo il fabbricato di civile abitazione prospiciente sulla via Monte Sorbo (il fabbricato ad uso servizi era accessibile da Strada comunale Taibo Mastro). In tale tavola progettuale risultava, infatti, indicato che l'oggetto dell'intervento era la demolizione e ricostruzione di una civile abitazione sita in Mercato Saraceno, via Monte Sorbo n. 64 e le piante e i prospetti progettuali e sezioni riguardavano solo tale manufatto.
Si aggiunge che il contraddicendo quanto in precedenza dallo stesso sostenuto, CP_1
rispondendo al cap. 8 di parte opponente (“Vero che il corpo di fabbrica posto sul retro dell'abitazione denominato “porcilaia” – composto da edificio di servizio (identificato catastalmente al foglio 70, part. 105, sub. 2), deposito attrezzi e pollaio – era escluso dal contratto di appalto sottoscritto fra le parti”) ha dichiarato “non è vero, ed anzi ricordo che nella porcilaia la copertura era già stata tolta”.
Con il chiaro intento di escludere ogni responsabilità della per Controparte_1
la demolizione di tale manufatto, il ha di fatto ammesso di aver eseguito un CP_1
sopralluogo in cantiere prima del preventivo, diversamente non si comprende come avrebbe potuto sapere che la copertura della porcilaia fosse già stata tolta avendo affermato che l'unico sopralluogo al quale aveva partecipato era quello del 25/07/2022, svoltosi dopo l'abbattimento dei manufatti. Ritenendo diversamente, emergerebbe in ogni caso l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del CP_1
Peraltro, tale circostanza è stata ribadita dal anche in risposta al cap. 25 (“Vero CP_1
che in occasione del detto sopralluogo dichiarava che gli operai della Testimone_3 CP_1
avevano equivocato le direttive impartite ed avevano provveduto alla demolizione di tutti i
[...]
fabbricati presenti in loco”) in cui ha dichiarato: “si è vero, quello che mi era stato detto è che doveva essere demolito tutto, tanto che alla porcilaia mancava già il tetto” senza che abbia di nuovo chiarito come fosse a conoscenza di ciò.
12 Quanto alla riferita presenza in cantiere di una non meglio precisata persona intenta a smontare delle finestre che avrebbe confermato a – addetto di Testimone_4
inviato per eseguire l'intervento di demolizione – che doveva Controparte_1
essere demolito tutto, la stessa è scarsamente credibile. Tale circostanza sarebbe stata riferita dallo stesso , unico presente in loco, che in sede testimoniale ha Testimone_4
dichiarato di ricordare “che vi era una persona che stava smontando porte, finestre e rubinetterie
e disse che c'era da buttare giù tutto. Io non sapevo chi fosse o come si chiamasse, ma mi disse che
c'era da buttare giù tutto”. Ha aggiunto che da quanto ricordava lui era stato incaricato di demolire dei manufatti e non ricordava di aver avuto una piantina delle cose da demolire.
Ciò che traspare da tali dichiarazioni è l'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione, non essendo credibile che un addetto di inviato ad eseguire un Controparte_1
lavoro, abbia potuto prendere direttive da un soggetto non meglio identificato presente in loco. Ove mai avesse avuto dubbi sul manufatto da abbattere il avrebbe dovuto Tes_4
chiedere direttive a e non certo fidarsi di una persona che non Controparte_1
conosceva e di cui non sapeva neppure il nome, dovendo pertanto l'abbattimento della ex-porcilaia essere addebitato a responsabilità della opposta, che risponde anche dell'operato dei propri dipendenti.
Ad ulteriore dimostrazione del fatto che l'incarico aveva riguardato il solo fabbricato di civile abitazione e che l'originario preventivo era stato “tarato” su tale lavoro, si evidenzia che con email del 21/07/2022, a distanza di pochi giorni dal lavoro, CP_1
ha trasmesso una integrazione al contratto per la demolizione della porcilaia e
[...]
muretto con relativo smaltimento macerie per un ulteriore importo richiesto di € 3.150 oltre IVA. La circostanza che tale integrazione non sia stata accettata e che tale somma non sia stata poi oggetto di richiesta di pagamento non elimina la valenza probatoria del documento che conferma che il preventivo accettato aveva riguardato il solo fabbricato principale.
Quel che è verosimilmente accaduto è che e per essa Controparte_1 Tes_3
, non abbia dato direttive chiare e precise al inviato in loco ad effettuare
[...] Tes_4
il lavoro, e che quest'ultimo abbia proceduto a demolire tutto per propria iniziativa o fidandosi improvvidamente di quanto indicato da una persona non meglio identificata e sicuramente non incaricata da . Peraltro, non si capisce il ruolo di tale Parte_1
13 pretesa persona che, a detta del stava smontando porte, finestre e rubinetterie da Tes_4
un manufatto che doveva essere interamente demolito.
Su tale questione, il teste nella sua deposizione ha riferito che nell'incontro Tes_2
svoltosi in cantiere il 25/07/2022 in cui ea stata contestata l'abusiva demolizione del manufatto di servizio, il aveva affermato che i suoi operai non avevano capito CP_1
ed avevano demolito tutto e che l'operatore che aveva eseguito la demolizione gli aveva detto che una persona passando dalla strada gli avrebbe detto di buttare giù tutto.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi evidente e provata la responsabilità esclusiva in capo a per l'abbattimento di tale manufatto ai sensi dell'art. Controparte_1
2043 c.c..
Per tale lavoro non ha chiesto né addebitato alcun costo Controparte_1
aggiuntivo nella fattura azionata in sede monitoria e il contratto d'appalto intercorso tra le parti, per come sopra accertato, riguardava il solo manufatto principale. Di conseguenza, non può dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto, in quanto l'unico inadempimento ad esso riferibile è quello del mancato integrale sgombro delle macerie che non può essere ritenuto sufficiente per giustificare la risoluzione dell'intero contratto.
Per tale aspetto, la opponente ha allegato un preventivo e una fattura della ditta Mito
Sistema Ambiente del 14/12/2023, dalla quale emerge che il lavoro di pulizia ed asporto macerie ha interessato anche macerie non riferibili alle demolizioni eseguite da
Nel preventivo si fa, infatti, riferimento a “ripulitura del cantiere Controparte_1
materiale misto di risulta, legno plastica nylon” e dunque anche a materiali del successivo cantiere di realizzazione del nuovo edificio in bioedilizia, mentre le macerie generate dalle demolizioni del vecchio fabbricato erano solo mattoni forati e vecchie travi in legno. Le fotografie prodotte dalla opponente quali doc. 15 e 16 dimostrano chiaramente che parte di tali materiali di risulta, essendo tavolati nuovi e teli di nylon, non potevano essere riferiti al vecchio caseggiato demolito.
In via equitativa, si ritiene pertanto di addebitare a il 50% della Controparte_1
somma fatturata, al netto dell'IVA che non costituisce un costo in quanto ripetibile, per un importo di € 1.070.
In conclusione, su tale domanda, il decreto ingiuntivo va revocato e, operata la compensazione, va condanna a corrispondere a Parte_1 Parte_4
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la minor somma di € 16.430, esclusa l'IVA in quanto detraibile nei rapporti
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tra due società.
Con riguardo alla demolizione della porcilaia, accertata per i motivi sopra illustrati la responsabilità extracontrattuale di va accolta la domanda Controparte_1
proposta di condanna generica a carico di alla rifusione a Controparte_1
dei soli danni che questa documenterà di aver dovuto risarcire ai Parte_1
committenti per l'eventuale perdita di cubatura derivante dalla non Controparte_3
autorizzata demolizione del manufatto “porcilaia” e dei costi sostenuti per ovviare a tale problematica.
A tale riguardo si osserva che per l'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa e il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile (cfr. Cass. civile sez. un., 12/10/2022,
n.29862) mentre il convenuto non può opporsi ad una domanda di condanna generica, salva facoltà di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno, onerando così l'attore di fornire la piena prova dell'esistenza del danno e inibendo al giudice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di rimettere la determinazione del “quantum” ad un separato giudizio (cfr. Cass. civile sez. III, 24/10/2017, n.25113).
Nel caso in esame ha fornito prova della colpa di Parte_1 CP_1
per l'indebito abbattimento della porcilaia e del nesso di causalità oltre che
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della probabilità del danno da ciò derivante, avendo i committenti dell'opera contestato l'abbattimento e formulato richiesta risarcitoria, ancorché non determinata e quantificata in via definitiva.
Allo stato non è stata, infatti, fornita prova dei danni concretamente subiti dai committenti né una CTU avrebbe potuto ovviare a ciò, trattandosi di terzi estranei alla presente controversia. La sola richiesta di risarcimento trasmessa a mezzo p.e.c. in data
24/04/2024 dai committenti con cui è stato quantificato il danno in € Controparte_3
12.000 (di cui € 10.000 per il danno cagionato dalla demolizione e € 2.000 per la sanzione versata al Comune di Mercato Saraceno) non può ritenersi sufficiente né a provare l'effettiva e definitiva quantificazione del danno subito né che Parte_1
lo abbia già dovuto rifondere, non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo.
15 D'altra parte, non avendo proposto in via di reconventio Controparte_1
reconventionis azione di accertamento negativo circa la sussistenza dei danni, la mera probabilità del danno è sufficiente per giustificare la condanna generica, con rinvio ad un separato giudizio per la eventuale quantificazione.
Va invece sin da ora rigettata la richiesta di risarcimento per i danni asseritamente subiti da per il ritardo nell'esecuzione dei lavori dovuto alla sospensione per Parte_1
ca. tre mesi dei lavori e per maggiori costi ed oneri sostenuti, non potendosi estendere a tale voce di danno la richiesta di condanna generica.
I committenti non hanno infatti mai lamentato nulla con riguardo a ritardi nei lavori nelle varie missive prodotte con richiesta risarcitoria e COSTRUIRE BIO non ha fornito o allegato alcun elemento per consentire ad un consulente una eventuale quantificazione di tale danno. Si ricorda infatti che la CTU non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio e in assenza di qualsiasi precisa allegazione circa i maggiori costi asseritamente sostenuti dalla società per l'allungamento del cantiere o l'aumento dei prezzi di materiali, alcuna valutazione in merito avrebbe potuto effettuare un consulente.
In conclusione, va emessa a carico di condanna generica a Controparte_1
risarcire i danni che questa dovrà, a propria, volta risarcire ai Parte_1
committenti per l'eventuale perdita di cubatura derivante dalla non Controparte_3
autorizzata demolizione del manufatto “porcilaia” (identificato catastalmente al foglio 70, part. 105, sub. 2 Comune di Mercato Saraceno) e dei costi dagli stessi sostenuti per sanare l'abuso edilizio, da accertarsi in separato giudizio, con rigetto di ogni ulteriore domanda.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine all'opposizione proposta da con citazione notificata il Parte_1
26/09/2023 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 768/2023 emesso da questo Tribunale in data 17/07/2023 e condanna
16 a corrispondere a la minor Parte_1 Controparte_1
somma di € 16.430, al netto di IVA in quanto detraibile;
- in parziale accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale, emette condanna generica a carico di a risarcire a Controparte_1 Parte_1
i danni che questa sarà chiamata a risarcire a e
[...] Parte_2 Parte_3
per l'eventuale perdita di cubatura derivante dalla non autorizzata demolizione del manufatto “porcilaia” (identificato catastalmente al foglio 70, part. 105, sub. 2
Comune di Mercato Saraceno) e dei costi dagli stessi sostenuti per sanare l'abuso edilizio, da accertarsi in separato giudizio;
- rigetta ogni altra diversa domanda;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. in data 19/11/2025.
Così deciso in Forlì, lì 16/12/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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