Sentenza 9 ottobre 2025
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È inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato quando l'imputato, che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio, non alleghi elementi concreti idonei a dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del processo, dovendosi ritenere legittimamente celebrato il giudizio in assenza ove risulti instaurato un effettivo rapporto professionale difensivo e regolarmente eseguite le notifiche. La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce indice sintomatico della conoscenza del processo ai fini della dichiarazione di assenza, ma non integra una presunzione assoluta, gravando sull'imputato l'onere di …
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La “effettiva conoscenza” del procedimento, ai fini della rescissione del giudicato e più in generale dei rimedi restitutori delle garanzie processuali, deve riguardare l'accusa contenuta in un formale atto di vocatio in iudicium; l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. non è idoneo, da solo, a dimostrare la conoscenza del processo né può sostituire la citazione a giudizio. In materia di processo in assenza, il giudice deve verificare in concreto l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, essendo incompatibili con i principi costituzionali e convenzionali presunzioni automatiche fondate su meri dati formali, quali la notificazione al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2025, n. 33417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33417 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FR MA RE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da IA IN in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara in data 11 giugno 2024, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2024, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. La Corte di appello ha ritenuto che l'istante, giudicato in assenza, aveva colposamente omesso, per trascuratezza e negligenza, di seguire il procedimento penale e successivamente il processo, omettendo di contattare il proprio difensore di fiducia per informarlo della nomina e per concordare le strategie difensive. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33417 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/09/2025 Il difensore di fiducia era stato nominato allorquando, il 2 aprile 2020, l'istante era stato fermato dai carabinieri ed era stato redatto verbale di identificazione;
in quella occasione, egli aveva anche eletto domicilio presso il difensore. 2. Ricorre per cassazione IN IA, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte adeguatamente valutato le deduzioni difensive, attraverso le quali, da una parte, era stata messa in luce l'assenza di prova in ordine alla circostanza che il ricorrente non aveva contattato il difensore di fiducia nominato e, dall'altra, che il verbale di identificazione non aveva permesso al IA di avere contezza del procedimento, colà indicandosi un luogo del commesso reato diverso da quello ritenuto in sentenza ed una violazione del codice penale diversa da quella per la quale l'istante era stato successivamente condannato (art. 708 cod. pen. e non art. 648 cod. pen.). Inoltre, la Corte di appello non ha tenuto in considerazione il contenuto della mail che il difensore di fiducia, Avv. Michele Melchiorre, aveva inviato al ricorrente, dalla quale risultava che il professionista aveva ricevuto tutte le notifiche e non aveva avvisato il suo assistito di nessun evento processuale, né presenziato alle udienze, ammettendo di aver commesso un errore. Avrebbe dovuto essere valorizzata, infine, anche la dimostrata circostanza che il ricorrente aveva sporto denuncia-querela nei confronti dell'Avv. Melchiorre, accusandolo di patrocinio infedele. Con il che, si assume che il condannato non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento e del processo per cause a lui non imputabili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. In punto di diritto, la più recente ed efficace giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ha ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della Corte di appello, l'istante era stato giudicato in assenza dopo avere eletto domicilio, durante le indagini, presso lo studio del difensore di fiducia, il quale non aveva partecipato al processo ed era stato deferito al Consiglio dell'Ordine per abbandono della difesa). (Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, EI, Rv. 287298-01). Nella motivazione di tale decisione, si legge: "Alla luce di tali coordinate ermeneutiche risulta evidente l'erronea valutazione delle circostanze di fatto e dei presupposti legittimanti la celebrazione del processo in assenza, atteso che la nomina del difensore di fiducia era avvenuta in una fase iniziale del procedimento, ancora fluida e non necessariamente destinata a sfociare in iniziativa processuale con citazione a giudizio, e che alla citazione a giudizio, notificata presso il difensore domiciliatario, non aveva fatto seguito la partecipazione al giudizio né dell'imputato né dei difensore di fiducia, rimasto assente per l'intera durata del processo, tanto da indurre il giudice a deferirlo al Consiglio dell'ordine per abbandono della difesa. La contestuale nomina di 2 un difensore di ufficio non risulta comunicata all'imputato, che con lo stesso non aveva avuto alcun contatto. La sequenza descritta dimostra che nessuna verifica ha compiuto il giudice di merito in ordine alla certa conoscenza del processo da parte dell'imputato e alla sua inequivoca e non presunta rinuncia a presenziarvi;
dimostra, altresì, che la Corte di appello si è accontentata della conoscenza legale del processo e ritenuto non provata l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, ma in tal modo ha eluso il dovere di controllo imposto al giudice della rescissione, cui sono demandati controlli non solo formali, ma anche sostanziali, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo, senza incontrare limitazioni nella conduzione dell'accertamento, non rinvenibili nella disciplina testuale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric). Nell'affrontare casi analoghi a quelli in esame, nei quali la nomina fiduciaria risaliva alla fase delle indagini preliminari con elezione di domicilio presso il difensore, che aveva poi rinunciato al mandato o si era cancellato dall'albo e non vi era prova del fatto che l'imputato ne fosse stato informato, in applicazione dei principi prima indicati questa Corte ha escluso l'idoneità della circostanza a dimostrare l'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della chiamata in giudizio, non potendo la mancanza di conoscenza, durata fino al momento in cui non era stata posta in esecuzione la sentenza di condanna, ritenersi "colpevole" (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, P.m. c/Lleshi, Rv. 285780 e Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256). Ancora di recente è stato affermato che la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato. In motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell'imputato, che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile, non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal Cheickh, Rv. 286712). Il formalismo della decisione impugnata emerge nettamente, specie a fronte di una nomina fiduciaria risalente alla fase delle indagini preliminari e dell'accertato abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia domiciliatario, la cui condotta è stata ritenuta giustificata dal disinteresse dell'imputato e dalla interruzione dei contatti con il difensore, facendo, quindi, derivare dalla negligenza informativa dell'imputato la conferma della scelta volontaria di non avere conoscenza del processo, invece, assolutamente non desumibile dalla nomina effettuata in una fase iniziale del procedimento, non del processo, e dalla mera notizia dell'esistenza dello stesso né correlata all'uso strumentale delle facoltà dell'imputato per sottrarsi al processo, della cui pendenza non era stato informato dal domiciliatario, che addirittura lo aveva lasciato privo di assistenza". La decisione riportata - che ha ricevuto recente conferma con la sentenza Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209-01 - si adatta al caso in esame, nel quale emerge come la 3 Corte di appello non abbia preso in considerazione tutte le circostanze dedotte dal ricorrente nella originaria istanza di rescissione del giudicato ed in questa sede sintetizzate nella sintesi in fatto, nonostante le stesse potessero costituire specifici elementi idonei a far desumere la mancata, effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente. itiPv" p.(43--) Per tali ragioni, il provvedimento deve essere annullato con rinvio alla medesima Corte di Appello di L'Aquila che dovrà, in diversa composizione, rivalutare nel merito la questione alla luce dei principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso, il 12/09/2025.