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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/09/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 847 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Flavio Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Roggiano Gravina (CS), alla via
E. Che Guevara, n. 5
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Loredana Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Fagnano Castello
(CS), alla piazzetta E. Barone, n. 7
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
2
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.9.2025 dinanzi al giudice relatore, i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni oggetto dell'accordo tra gli stessi intervenuto in corso di giudizio. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Nel presente procedimento è stata pronunciata, con sentenza n. 875/2025, la separazione personale dei coniugi. Con contestuale ordinanza, la causa era rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulle statuizioni accessorie. All'udienza del
17.9.2025 dinanzi al relatore, i difensori davano atto di un accordo raggiunto tra le parti in ordine alle predette statuizioni e ne chiedevano il recepimento alle seguenti condizioni:
1) affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso il padre nella casa coniugale;
2) libero diritto di visita della madre non collocataria rimesso ad accordi tra i genitori;
3) rinuncia da parte della signora al mantenimento proprio;
Pt_1
4) obbligo a carico della di concorrere al mantenimento ordinario dei Pt_1 minori mediante versamento all'altro genitore della somma complessiva di euro
100,00 oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
5) percezione integrale dell'assegno unico familiare da parte del CP_1
L'accordo raggiunto tra le parti può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente all'interesse dei figli minori, e , dei quali è Per_1 Per_2 previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le esigenze prevedibili dei minori e le possibilità economiche dei genitori. Il collocamento, in particolare, dei minori presso il padre - svolgendo in questo momento la ricorrente attività lavorativa fuori dal comune di residenza - può essere valutato positivamente anche alla luce della relazione dei servizi sociali del Comune di Santa Caterina Albanese,
i quali davano atto di come, a seguito di un iniziale momento di crisi nella gestione dei rapporti personali tra le parti (comprovato anche dal sub-procedimento ex art. 3
473 bis.15 cpc svoltosi in corso di causa) e ad un periodo di fragilità emotiva particolarmente accentuato della sig.ra i genitori con l'assetto esistente Pt_1 raggiungevano un primo punto di equilibrio, a beneficio dei bambini che al momento dell'intervento degli assistenti sociali apparivano sereni e bene inseriti nel contesto socio-familiare. Gli stessi servizi sociali davano atto, inoltre, di come i genitori, dopo appunto l'iniziale momento di crisi, apparissero in grado di collaborare per una sana crescita dei figli, il che permette di avallare anche il libero diritto di visita in favore della ricorrente rispetto ai figli minori, rimesso ad accordi tra i genitori.
Gli interessi sottesi alla domanda e l'accordo raggiunto tra i coniugi in corso di causa legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
PQM
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1
, sentito il giudice relatore e a seguito di sentenza parziale sullo CP_1 status, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in punto di statuizioni accessorie rispetto alla già intervenuta pronuncia sullo status, come compendiato in motivazione;
2. dichiara cessata la materia del contendere sulle restanti domande delle parti;
3. dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma