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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Orlando ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angelo Milazzo e _1 C.F._1 dell'avv. Ettore Rodriquenz, elettivamente domiciliato in Alcamo, (TP), via Opera pastore n. 59, presso lo studio dei difensori
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), da ultimo come intervenuto, con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Angelo Milazzo e dell'avv. Ettore Rodriquenz, elettivamente domiciliato in Alcamo, (TP), via
Opera pastore n. 59, presso lo studio dei difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ferdinando Lo Voi e CP_2 C.F._3 dell'avv. Simona Gennusa, elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio dei difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ferdinando Lo Voi Controparte_3 C.F._4
e dell'avv. Simona Gennusa, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio dei difensori
CONVENUTI CON RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte autorizzate depositate per l'udienza del 20 giugno 2024 che si è svolta con la modalità della trattazione scritta.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio , e per ivi _1 CP_2 Controparte_3 Controparte_1 sentire accertare e dichiarare, accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione fra attore e convenuti in relazione al magazzino con area libera soprastante, sito in Alcamo nel Vicolo
Corrao n. 4, composto da due vani (unico accesso), descritto nel catasto dei fabbricati del comune di
Alcamo al f.125, part. 266, di cui l'attore è proprietario per la quota di 3/4; nell'ipotesi in cui la divisione dell'immobile non fosse possibile, disporne l'assegnazione in favore dell'istante con conseguente suo obbligo di corrispondere a ciascun convenuto la quota di spettanza pari ad un dodicesimo dell'intero; nell'ipotesi di divisibilità dell'immobile, pronunciare lo scioglimento della comunione, formare i lotti secondo il diritto di ciascuno dei condividenti e disporne l'attribuzione, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge o di ragione;
in caso di opposizione alla domanda, condannare la controparte opponente alla rifusione delle spese di lite oltre spese e oneri accessori, incluso il rimborso delle spese sostenute dall'attore per la procedura di mediazione, pari a Euro 78,80) da porre, altrimenti, a gravare la massa.
Costituitisi i convenuti , e hanno chiesto, in via Controparte_3 CP_2 Controparte_1 principale, accertarsi e dichiararsi che la SI.ra e quindi i nipoti , CP_4 Controparte_3
e , hanno acquistato, per intervenuta usucapione, da e dal suo erede CP_2 CP_1 Persona_1 testamentario, , la porzione dell'immobile sito in Alcamo (TP), registrata in catasto _1 fabbricati al foglio n. 125, particella 266 cat. C2, classe 4, cons. mq. 125, con accesso da vicolo Corrao
n. 15, piano terra, nella porzione coincidente con la cucina/soggiorno, il vano sottoscala, il corpo scale e il vano sopra la scala, meglio individuata nella parte in blu della planimetria prodotta in atti, di cui tutti sono proprietari per la restante quota di ¼ e, quindi, ciascuno è proprietario per la quota di 1/12, nonché il diritto ad accedere dal vicolo Corrao, e, conseguentemente, la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Ancora in via principale, rigettarsi tutte le istanze dell'attore in quanto illegittime ed infondate in fatto e diritto;
sempre in via principale, accertata la divisibilità del compendio immobiliare per cui è causa, procedersi alla divisione giudiziale ed alla assegnazione delle quote in natura spettanti ad ognuno dei comunisti, tenendo conto della posizione degli immobili confinanti già di proprietà delle parti e del diritto all'accesso, e dichiarando, infine, lo scioglimento della comunione ordinaria vigente fra queste ultime;
in alternativa, solo laddove si accertasse l'indivisibilità del detto immobile, previa valutazione del suo valore per il tramite di un consulente tecnico, accertarne il diritto dei convenuti gli ad ottenerne l'assegnazione in relazione all'interesse a preservare il valore dell'appartamento di piano superiore di cui sono proprietari, o, in caso di disaccordo o rinuncia, pagina 2 di 9 disporne la vendita a mezzo professionista a ciò delegato, provvedendo, poi, alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A fondamento dell'azione esercitata i convenuti hanno sostenuto che prima la loro dante causa e poi gli stessi hanno esercitato il possesso pacifico, continuo ed ininterrotto del detto CP_4 immobile per oltre vent'anni e precisamente dal 1980.
E, inoltre, che è stata a compiere dei lavori di ristrutturazione dell'immobile per CP_4 renderlo comunicante con il locale posto al primo piano e costruire una scala interna nel locale di cui si chiede accertarsi l'intervenuta usucapione essendo la stessa stata nel possesso, uso e disponibilità esclusiva.
All'udienza di prima comparizione delle parti l'attore “in merito alla domanda riconvenzionale posta dai convenuti eccepisce la genericità della stessa in quanto non viene specificata l'entità e le dimensioni dell'aria occupata e delle opere che si intendono usucapire;
eccepisce il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Trapani n. 928/2013 del 30/10/2013 depositata in data
12/11/2013 nonché della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 696/2019 depositata il
28/03/2019 che escludono il diritto di proprietà della signora in ordine a quanto
CP_4 richiesto a titolo di usucapione;
eccepisce in capo alla signora l'animus rem sibi
CP_4 abendi in quanto la stessa non mai manifestato l'intenzione di ritenere come proprio mediante un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale del bene oggetto della domanda di usucapione;
eccepisce la mancanza del corpus possessionis ossia la sig.ra
CP_4 non ha mai utilizzato in modo esclusivo ed uti dominus quanto oggetto della domanda generica di usucapione;
eccepisce che la sig.ra abbia rinunziato in modo espresso ovvero tacito a
CP_4 far valere l'eventuale ma non sustinente intervenuto acquisto per usucapione;
in merito alla dedotta continuità del possesso in favore dei convenuti da cumulare con quello della dante causa, ne eccepisce la non sussistenza precisando che la sig.ra ha acquistato la proprietà esclusiva
CP_4 dell'abitazione di vicolo Corrao nel 2019 e che prima di tale data ella deteneva l'immobile per bonaria concessione sia del fratello che della sorella;
eccepisce la mancanza della traditio Per_1 CP_5 ossia l'assenza in capo ai convenuti di un titolo astrattamente idoneo a trasferire agli stessi il possesso del bene oggetto di domanda di usucapione;
eccepisce che manchi negli stessi convenuti il corpus possessionis del bene in questione;
chiede il rigetto della proposta domanda riconvenzionale”
L'attore, quindi, ha rilevato che non si sono realizzati i presupposti per l'usucapione poiché la dante causa dei convenuti, sorella rimasta nubile, ha abitato l'immobile per averlo CP_4 ricevuto in uso gratuito dai fratelli.
pagina 3 di 9 In corso di causa, il convenuto , trovata una soluzione transattiva con l'attore, Controparte_1 lasciando impregiudicate le posizioni degli altri due convenuti, in data 27/09/2023, ha provveduto a vendere, appunto, a le quote di sua proprietà anche del bene oggetto del presente _1 giudizio, giusta atto di compravendita in notar , repertorio 3611, raccolta 2978 (cfr. atto Persona_2 notarile depositato in data 11/10/2023).
Successivamente, l'attore ha effettuato intervento volontario nel presente _1 giudizio rappresentando di subentrare nella posizione del convenuto dopo l'acquisto Controparte_1 effettuato della quota di 1/12 prima appartenente a quest'ultimo e di detenere ora, quindi, la quota di
10/12 dell'immobile oggetto di causa, insistendo nelle già formulate domande ed opposizioni.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc, la causa è stata istruita con prove orali e documentali, sono state precisate le conclusioni come sopra riportato e la causa è stata discussa.
Preliminarmente, analizzando il rapporto tra l'attore e l'originario convenuto _1
, si ritiene che a seguito della avvenuta convergenza delle quote ereditarie del convenuto Controparte_1 in capo alla stessa persona, l'attore , deve ritenersi cessata tra le dette parti la materia del _1 contendere.
Osserva il Tribunale che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere del giudizio civile non è espressamente prevista nel codice di rito, contrariamente a quanto accade nel processo amministrativo e tributario. Si tratta infatti di un istituto di chiara elaborazione giurisprudenziale, al quale si fa ricorso tutte le volte in cui nel corso del processo si verifichi un evento
- di natura processuale o sostanziale - in grado di incidere sull'oggetto del giudizio, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. L'utilizzo di tale formula nel processo civile consente di realizzare esigenze di economia processuale, atteso che - una volta verificatosi uno degli eventi idonei ad incidere sul giudizio in corso - viene meno la necessità della pronuncia del giudice (che sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad uno scopo pratico) in precedenza richiesta.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, inoltre, consente di regolare le spese del processo sulla base del principio di cd. soccombenza virtuale, per cui le spese possono essere poste a carico della parte che sarebbe stata soccombente se non si fosse verificato il fatto sopravvenuto.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è riconosciuta e ammessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno riconosciuto che "la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio" (Cass., S.U., 28.9.2000, n. 1048). Con tale pronuncia si riconosce la possibilità di adottare tale formula anche d'ufficio, tutte le volte in cui sopravvenga nel pagina 4 di 9 corso del giudizio una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che abbia eliminato le posizioni di contrasto tra le parti stesse, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice sulle domande e deduzioni inizialmente formulate.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infatti, l'accordo transattivo trovato tra le parti e trasfuso nell'atto di compravendita delle quote ereditarie e le rispettive reciproche rinunce hanno fatto venir meno il fondamento sul quale era stata incoata tra le dette parti la presente causa.
Nel caso in questione, quindi, l'attore e il convenuto , volontariamente hanno Controparte_1 disposto dei diritti inerenti alle rispettive posizioni sostanziali e processuali anche oggetto del presente giudizio e, accordandosi transitivamente, concordemente, esplicitamente e volontariamente, hanno rinunciato a quanto eventualmente reciprocamente spettante.
La sopra esposta circostanza rende inutile la pronuncia sulle domande reciprocamente proposte.
Come detto, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483).
Nel caso di specie, tuttavia, le parti hanno rinunciato al prosieguo della causa e ad ogni rispettiva domanda, quindi, anche a quella relativa alla condanna alle spese di lite per cui, comunque, esplicitamente si sono accordati per la compensazione (cfr. atto di compravendita depositato il
11/10/2023).
Passando ad esaminare la domanda di usucapione dei residui convenuti e Controparte_3
nei confronti dell'attore si ritiene che la stessa non è fondata e va rigettata per le ragioni CP_2 che seguono.
In generale, si rileva che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà di un bene o di un altro diritto reale di godimento sullo stesso, conseguente al protrarsi, per un determinato periodo di tempo, di un possesso “qualificato”, cui si aggiungono, nelle ipotesi di usucapione abbreviata e/o speciale, ulteriori requisiti.
A mente dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Quindi, per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione è necessario il verificarsi di un presupposto di carattere oggettivo, costituito dall'esercizio
(per un periodo continuato di venti anni) di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti pagina 5 di 9 inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale,
e di un presupposto di carattere soggettivo, dovendo l'esercizio di tale potere essere accompagnato dall'animus possidendi.
Sul punto si condivide l'orientamento secondo cui “la prova del possesso implica solo la dimostrazione di un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, nella quale si identifica presuntivamente, ai sensi dell'art.1141, il potere di fatto sulla cosa costituente l'essenza stessa del possesso, sicché spetta a chi contesti tale potere provare che l'attività esercitata configura una semplice detenzione o è dovuta a mera tolleranza” (Cass. civ. sez. II n. 81/89).
Va inoltre evidenziato che il possesso ad usucapionem deve essere intrapreso nec vi, nec clam, nec precario ossia pacificamente e pubblicamente e non a titolo precario, infatti, a mente dell'art. 1163
c.c. il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Il concetto di violenza è tradizionalmente inteso dalla dottrina in relazione alle azioni fisiche o morali (vis compulsiva o vis animo illata) restrittive della volontà degli altri: l'azione fisica implica un atto di forza, mentre l'azione morale comporta una minaccia seria e grave tale da indurre una persona a temere di subire (per sé o per altri) un male ingiusto e notevole.
L'ulteriore requisito della non clandestinità, va inteso alla stregua di quanto suggerito dalla recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17881/2013 secondo cui “ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo”.
Come detto, l'art. 1158 c.c. richiede, inoltre, che il possesso sia “continuato”.
La continuità si verifica quando il possessore esplica il suo potere sul bene costantemente, ossia senza pause che non siano riconducibili al normale esercizio del corrispondente diritto: ricorre la discontinuità, quindi, quando il possessore si astiene deliberatamente dal manifestare la propria signoria sul bene ovvero il tempo, il luogo o le modalità di esercizio del potere cambiano su iniziativa del possessore, alterando il contenuto del diritto corrispondente all'esercizio del potere.
In merito alla continuità del possesso ad usucapionem, essa deve essere posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto e l'eventuale intermittenza dei relativi atti di godimento, ove rivestano carattere di normalità in relazione a detta destinazione, non esclude la persistenza del pagina 6 di 9 potere di fatto sulla cosa (Cass. Civ. nn. 9238/00; 3081/98; 10652/94). Inoltre, la suddetta continuità non richiede atti di esercizio continui o non interrotti, essendo sufficiente che siano posti in essere ogni volta il possessore lo voglia (Cass. Civ. n. 1201/1982).
Quanto all'animus possidendi, secondo la giurisprudenza prevalente, esso non coincide con la convinzione di essere proprietario del bene, bensì con l'intenzione di comportarsi come tale (Cass. Civ. nn. 2565/97; 2590 /1997; 2520/1993; 5264/1989; 4215/1987; Cass. SS.UU. n. 192/1987), ed ai fini dell'interruzione del termine per usucapire, non è sufficiente la consapevolezza della spettanza ad altri di tale diritto, ma è necessario che il possessore manifesti la volontà di attribuire al vero titolare il diritto reale da lui esercitato, con la conseguenza che la sussistenza dell'animus in capo al soggetto che ha una relazione materiale e diretta col bene non sarebbe esclusa dalla consapevolezza dell'altruità del bene ma soltanto dal riconoscimento dell'altrui diritto.
Inoltre, “il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis" in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario in usucapione ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus". Qualora, invece (come nella specie) il comproprietario - coerede sia stato immesso nel possesso di un bene in assenza di un contestuale atto di mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, egli prende, per tale via, a possedere (anche ai fini dell'usucapione) pubblicamente ed a titolo esclusivo il bene assegnatogli "de facto", senza che sia necessaria una formale interversione del titolo del possesso o un'interversione di fatto, una mutazione, cioè, negli atti di estrinsecazione del possesso medesimo tale da escluderne un pari godimento da parte degli altri coeredi” (Cass. Civ. n.
12260/2002).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Invero, non è stata data prova del corpus possessionis, relativo alla parte dell'immobile oggetto di causa atteso che sulla base di quanto previsto dall'art. 1141 c.c. si presume (fino a prova contraria) possessore del bene colui che esercita il potere di fatto sullo stesso, e non hanno provato né la sussistenza dell'elemento oggettivo né la sussistenza dell'elemento soggettivo né in capo agli stessi convenuti né in capo alla loro dante causa.
Nella fase istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi non è emersa con certezza la prova dell'esercizio di un potere di fatto sul bene, manifestatosi inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà e non della detenzione poiché i due testi portati dai pagina 7 di 9 convenuti hanno soltanto descritto l'immobile e dichiarato che vi ha vissuto per decenni CP_4 ma nulla hanno riferito sulla relazione materiale della stessa con il bene.
Le suddette dichiarazioni sono molto generiche e comunque riferiscono circostanze dalle quali non è possibile evincere una relazione materiale col bene contraddistinta dall'animus possidendi, così come sopra definito, durata per almeno venti anni.
La dante causa dei convenuti pare abbia ristrutturato, a proprie cure e spese, CP_4 parte dell'immobile, ma senza chiedere e ottenere, sembra, alcun permesso edilizio a proprio nome, o quantomeno, sul punto nulla è stato provato.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso
"ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass civ. 19478/2007).
Nel caso di specie dall'istruttoria effettuata non è emersa la necessaria prova rigorosa per il compossessore dell'immobile, prima, che ha finanziato i lavori di ristrutturazione del CP_4 cespite, ed i convenuti dopo, che il loro godimento esclusivo del bene possa configurarsi come signoria incontrastata sulla cosa.
Non manca di osservare il Decidente che né i convenuti, né, prima di essi, la loro dante causa, hanno mai provveduto, e nemmeno alligato di avere provveduto, al pagamento delle tasse di proprietà dell'immobile, fatto che, come noto, comporta e consegue all'esercizio pieno del diritto di proprietà.
E non può non tenersi in considerazione, ai fini della valutazione del compimento dell'usucapione in capo ai convenuti, la circostanza che l'altro originario convenuto , Controparte_1 dopo vere affermato di avere usucapito il bene contestando il diritto di proprietà in capo all'attore, in corso di causa, ha venduto la propria quota proprio all'attore, fatto che non può essere considerato favorevolmente come indizio di prova della tesi sostenuta dalla parte convenuta a fondamento della domanda riconvenzionale.
Infine, neanche dalla documentazione prodotta dai convenuti è possibile evincere alcuno degli elementi necessari per provare l'avvenuta usucapione della porzione di immobile oggetto di causa a favore degli stessi.
Alla luce delle sopra espresse argomentazioni la domanda di usucapione non può essere accolta. pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti CP_2
e e, considerata l'attività effettivamente espletata, l'esito del giudizio, il valore Controparte_3 dichiarato della domanda riconvenzionale ed il comportamento processuale delle parti, vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo, applicando i valori medi dei parametri forensi ed i valori minimi relativamente alla fase decisoria, resa in forma semplificata, secondo il DM 55/2014 coordinato con il
DM 147/2022.
Nel rapporto tra e la cessazione della materia del contendere _1 Controparte_1 conseguente alla convergenza delle quote ereditarie del convenuto in capo all'attore e l'intervento di quest'ultimo nella posizione del convenuto fanno ritenere che nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere tra l'attore e l'originario convenuto _1 CP_1
e compensa integralmente le spese tra dette parti;
[...]
- rigetta le domande di usucapione proposte dai convenuti e nei Controparte_3 CP_2 confronti dell'attore;
- condanna e , in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese CP_2 Controparte_3 di lite che liquida in euro 4.227,00.
Così deciso a Trapani, il giorno 07 luglio 2025, ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Il Giudice
Giovanna Orlando
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Orlando ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angelo Milazzo e _1 C.F._1 dell'avv. Ettore Rodriquenz, elettivamente domiciliato in Alcamo, (TP), via Opera pastore n. 59, presso lo studio dei difensori
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), da ultimo come intervenuto, con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Angelo Milazzo e dell'avv. Ettore Rodriquenz, elettivamente domiciliato in Alcamo, (TP), via
Opera pastore n. 59, presso lo studio dei difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ferdinando Lo Voi e CP_2 C.F._3 dell'avv. Simona Gennusa, elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio dei difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ferdinando Lo Voi Controparte_3 C.F._4
e dell'avv. Simona Gennusa, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio dei difensori
CONVENUTI CON RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte autorizzate depositate per l'udienza del 20 giugno 2024 che si è svolta con la modalità della trattazione scritta.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio , e per ivi _1 CP_2 Controparte_3 Controparte_1 sentire accertare e dichiarare, accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione fra attore e convenuti in relazione al magazzino con area libera soprastante, sito in Alcamo nel Vicolo
Corrao n. 4, composto da due vani (unico accesso), descritto nel catasto dei fabbricati del comune di
Alcamo al f.125, part. 266, di cui l'attore è proprietario per la quota di 3/4; nell'ipotesi in cui la divisione dell'immobile non fosse possibile, disporne l'assegnazione in favore dell'istante con conseguente suo obbligo di corrispondere a ciascun convenuto la quota di spettanza pari ad un dodicesimo dell'intero; nell'ipotesi di divisibilità dell'immobile, pronunciare lo scioglimento della comunione, formare i lotti secondo il diritto di ciascuno dei condividenti e disporne l'attribuzione, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge o di ragione;
in caso di opposizione alla domanda, condannare la controparte opponente alla rifusione delle spese di lite oltre spese e oneri accessori, incluso il rimborso delle spese sostenute dall'attore per la procedura di mediazione, pari a Euro 78,80) da porre, altrimenti, a gravare la massa.
Costituitisi i convenuti , e hanno chiesto, in via Controparte_3 CP_2 Controparte_1 principale, accertarsi e dichiararsi che la SI.ra e quindi i nipoti , CP_4 Controparte_3
e , hanno acquistato, per intervenuta usucapione, da e dal suo erede CP_2 CP_1 Persona_1 testamentario, , la porzione dell'immobile sito in Alcamo (TP), registrata in catasto _1 fabbricati al foglio n. 125, particella 266 cat. C2, classe 4, cons. mq. 125, con accesso da vicolo Corrao
n. 15, piano terra, nella porzione coincidente con la cucina/soggiorno, il vano sottoscala, il corpo scale e il vano sopra la scala, meglio individuata nella parte in blu della planimetria prodotta in atti, di cui tutti sono proprietari per la restante quota di ¼ e, quindi, ciascuno è proprietario per la quota di 1/12, nonché il diritto ad accedere dal vicolo Corrao, e, conseguentemente, la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Ancora in via principale, rigettarsi tutte le istanze dell'attore in quanto illegittime ed infondate in fatto e diritto;
sempre in via principale, accertata la divisibilità del compendio immobiliare per cui è causa, procedersi alla divisione giudiziale ed alla assegnazione delle quote in natura spettanti ad ognuno dei comunisti, tenendo conto della posizione degli immobili confinanti già di proprietà delle parti e del diritto all'accesso, e dichiarando, infine, lo scioglimento della comunione ordinaria vigente fra queste ultime;
in alternativa, solo laddove si accertasse l'indivisibilità del detto immobile, previa valutazione del suo valore per il tramite di un consulente tecnico, accertarne il diritto dei convenuti gli ad ottenerne l'assegnazione in relazione all'interesse a preservare il valore dell'appartamento di piano superiore di cui sono proprietari, o, in caso di disaccordo o rinuncia, pagina 2 di 9 disporne la vendita a mezzo professionista a ciò delegato, provvedendo, poi, alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A fondamento dell'azione esercitata i convenuti hanno sostenuto che prima la loro dante causa e poi gli stessi hanno esercitato il possesso pacifico, continuo ed ininterrotto del detto CP_4 immobile per oltre vent'anni e precisamente dal 1980.
E, inoltre, che è stata a compiere dei lavori di ristrutturazione dell'immobile per CP_4 renderlo comunicante con il locale posto al primo piano e costruire una scala interna nel locale di cui si chiede accertarsi l'intervenuta usucapione essendo la stessa stata nel possesso, uso e disponibilità esclusiva.
All'udienza di prima comparizione delle parti l'attore “in merito alla domanda riconvenzionale posta dai convenuti eccepisce la genericità della stessa in quanto non viene specificata l'entità e le dimensioni dell'aria occupata e delle opere che si intendono usucapire;
eccepisce il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Trapani n. 928/2013 del 30/10/2013 depositata in data
12/11/2013 nonché della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 696/2019 depositata il
28/03/2019 che escludono il diritto di proprietà della signora in ordine a quanto
CP_4 richiesto a titolo di usucapione;
eccepisce in capo alla signora l'animus rem sibi
CP_4 abendi in quanto la stessa non mai manifestato l'intenzione di ritenere come proprio mediante un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale del bene oggetto della domanda di usucapione;
eccepisce la mancanza del corpus possessionis ossia la sig.ra
CP_4 non ha mai utilizzato in modo esclusivo ed uti dominus quanto oggetto della domanda generica di usucapione;
eccepisce che la sig.ra abbia rinunziato in modo espresso ovvero tacito a
CP_4 far valere l'eventuale ma non sustinente intervenuto acquisto per usucapione;
in merito alla dedotta continuità del possesso in favore dei convenuti da cumulare con quello della dante causa, ne eccepisce la non sussistenza precisando che la sig.ra ha acquistato la proprietà esclusiva
CP_4 dell'abitazione di vicolo Corrao nel 2019 e che prima di tale data ella deteneva l'immobile per bonaria concessione sia del fratello che della sorella;
eccepisce la mancanza della traditio Per_1 CP_5 ossia l'assenza in capo ai convenuti di un titolo astrattamente idoneo a trasferire agli stessi il possesso del bene oggetto di domanda di usucapione;
eccepisce che manchi negli stessi convenuti il corpus possessionis del bene in questione;
chiede il rigetto della proposta domanda riconvenzionale”
L'attore, quindi, ha rilevato che non si sono realizzati i presupposti per l'usucapione poiché la dante causa dei convenuti, sorella rimasta nubile, ha abitato l'immobile per averlo CP_4 ricevuto in uso gratuito dai fratelli.
pagina 3 di 9 In corso di causa, il convenuto , trovata una soluzione transattiva con l'attore, Controparte_1 lasciando impregiudicate le posizioni degli altri due convenuti, in data 27/09/2023, ha provveduto a vendere, appunto, a le quote di sua proprietà anche del bene oggetto del presente _1 giudizio, giusta atto di compravendita in notar , repertorio 3611, raccolta 2978 (cfr. atto Persona_2 notarile depositato in data 11/10/2023).
Successivamente, l'attore ha effettuato intervento volontario nel presente _1 giudizio rappresentando di subentrare nella posizione del convenuto dopo l'acquisto Controparte_1 effettuato della quota di 1/12 prima appartenente a quest'ultimo e di detenere ora, quindi, la quota di
10/12 dell'immobile oggetto di causa, insistendo nelle già formulate domande ed opposizioni.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc, la causa è stata istruita con prove orali e documentali, sono state precisate le conclusioni come sopra riportato e la causa è stata discussa.
Preliminarmente, analizzando il rapporto tra l'attore e l'originario convenuto _1
, si ritiene che a seguito della avvenuta convergenza delle quote ereditarie del convenuto Controparte_1 in capo alla stessa persona, l'attore , deve ritenersi cessata tra le dette parti la materia del _1 contendere.
Osserva il Tribunale che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere del giudizio civile non è espressamente prevista nel codice di rito, contrariamente a quanto accade nel processo amministrativo e tributario. Si tratta infatti di un istituto di chiara elaborazione giurisprudenziale, al quale si fa ricorso tutte le volte in cui nel corso del processo si verifichi un evento
- di natura processuale o sostanziale - in grado di incidere sull'oggetto del giudizio, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. L'utilizzo di tale formula nel processo civile consente di realizzare esigenze di economia processuale, atteso che - una volta verificatosi uno degli eventi idonei ad incidere sul giudizio in corso - viene meno la necessità della pronuncia del giudice (che sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad uno scopo pratico) in precedenza richiesta.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, inoltre, consente di regolare le spese del processo sulla base del principio di cd. soccombenza virtuale, per cui le spese possono essere poste a carico della parte che sarebbe stata soccombente se non si fosse verificato il fatto sopravvenuto.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è riconosciuta e ammessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno riconosciuto che "la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio" (Cass., S.U., 28.9.2000, n. 1048). Con tale pronuncia si riconosce la possibilità di adottare tale formula anche d'ufficio, tutte le volte in cui sopravvenga nel pagina 4 di 9 corso del giudizio una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che abbia eliminato le posizioni di contrasto tra le parti stesse, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice sulle domande e deduzioni inizialmente formulate.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infatti, l'accordo transattivo trovato tra le parti e trasfuso nell'atto di compravendita delle quote ereditarie e le rispettive reciproche rinunce hanno fatto venir meno il fondamento sul quale era stata incoata tra le dette parti la presente causa.
Nel caso in questione, quindi, l'attore e il convenuto , volontariamente hanno Controparte_1 disposto dei diritti inerenti alle rispettive posizioni sostanziali e processuali anche oggetto del presente giudizio e, accordandosi transitivamente, concordemente, esplicitamente e volontariamente, hanno rinunciato a quanto eventualmente reciprocamente spettante.
La sopra esposta circostanza rende inutile la pronuncia sulle domande reciprocamente proposte.
Come detto, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483).
Nel caso di specie, tuttavia, le parti hanno rinunciato al prosieguo della causa e ad ogni rispettiva domanda, quindi, anche a quella relativa alla condanna alle spese di lite per cui, comunque, esplicitamente si sono accordati per la compensazione (cfr. atto di compravendita depositato il
11/10/2023).
Passando ad esaminare la domanda di usucapione dei residui convenuti e Controparte_3
nei confronti dell'attore si ritiene che la stessa non è fondata e va rigettata per le ragioni CP_2 che seguono.
In generale, si rileva che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà di un bene o di un altro diritto reale di godimento sullo stesso, conseguente al protrarsi, per un determinato periodo di tempo, di un possesso “qualificato”, cui si aggiungono, nelle ipotesi di usucapione abbreviata e/o speciale, ulteriori requisiti.
A mente dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Quindi, per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione è necessario il verificarsi di un presupposto di carattere oggettivo, costituito dall'esercizio
(per un periodo continuato di venti anni) di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti pagina 5 di 9 inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale,
e di un presupposto di carattere soggettivo, dovendo l'esercizio di tale potere essere accompagnato dall'animus possidendi.
Sul punto si condivide l'orientamento secondo cui “la prova del possesso implica solo la dimostrazione di un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, nella quale si identifica presuntivamente, ai sensi dell'art.1141, il potere di fatto sulla cosa costituente l'essenza stessa del possesso, sicché spetta a chi contesti tale potere provare che l'attività esercitata configura una semplice detenzione o è dovuta a mera tolleranza” (Cass. civ. sez. II n. 81/89).
Va inoltre evidenziato che il possesso ad usucapionem deve essere intrapreso nec vi, nec clam, nec precario ossia pacificamente e pubblicamente e non a titolo precario, infatti, a mente dell'art. 1163
c.c. il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Il concetto di violenza è tradizionalmente inteso dalla dottrina in relazione alle azioni fisiche o morali (vis compulsiva o vis animo illata) restrittive della volontà degli altri: l'azione fisica implica un atto di forza, mentre l'azione morale comporta una minaccia seria e grave tale da indurre una persona a temere di subire (per sé o per altri) un male ingiusto e notevole.
L'ulteriore requisito della non clandestinità, va inteso alla stregua di quanto suggerito dalla recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17881/2013 secondo cui “ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo”.
Come detto, l'art. 1158 c.c. richiede, inoltre, che il possesso sia “continuato”.
La continuità si verifica quando il possessore esplica il suo potere sul bene costantemente, ossia senza pause che non siano riconducibili al normale esercizio del corrispondente diritto: ricorre la discontinuità, quindi, quando il possessore si astiene deliberatamente dal manifestare la propria signoria sul bene ovvero il tempo, il luogo o le modalità di esercizio del potere cambiano su iniziativa del possessore, alterando il contenuto del diritto corrispondente all'esercizio del potere.
In merito alla continuità del possesso ad usucapionem, essa deve essere posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto e l'eventuale intermittenza dei relativi atti di godimento, ove rivestano carattere di normalità in relazione a detta destinazione, non esclude la persistenza del pagina 6 di 9 potere di fatto sulla cosa (Cass. Civ. nn. 9238/00; 3081/98; 10652/94). Inoltre, la suddetta continuità non richiede atti di esercizio continui o non interrotti, essendo sufficiente che siano posti in essere ogni volta il possessore lo voglia (Cass. Civ. n. 1201/1982).
Quanto all'animus possidendi, secondo la giurisprudenza prevalente, esso non coincide con la convinzione di essere proprietario del bene, bensì con l'intenzione di comportarsi come tale (Cass. Civ. nn. 2565/97; 2590 /1997; 2520/1993; 5264/1989; 4215/1987; Cass. SS.UU. n. 192/1987), ed ai fini dell'interruzione del termine per usucapire, non è sufficiente la consapevolezza della spettanza ad altri di tale diritto, ma è necessario che il possessore manifesti la volontà di attribuire al vero titolare il diritto reale da lui esercitato, con la conseguenza che la sussistenza dell'animus in capo al soggetto che ha una relazione materiale e diretta col bene non sarebbe esclusa dalla consapevolezza dell'altruità del bene ma soltanto dal riconoscimento dell'altrui diritto.
Inoltre, “il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis" in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario in usucapione ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus". Qualora, invece (come nella specie) il comproprietario - coerede sia stato immesso nel possesso di un bene in assenza di un contestuale atto di mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, egli prende, per tale via, a possedere (anche ai fini dell'usucapione) pubblicamente ed a titolo esclusivo il bene assegnatogli "de facto", senza che sia necessaria una formale interversione del titolo del possesso o un'interversione di fatto, una mutazione, cioè, negli atti di estrinsecazione del possesso medesimo tale da escluderne un pari godimento da parte degli altri coeredi” (Cass. Civ. n.
12260/2002).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Invero, non è stata data prova del corpus possessionis, relativo alla parte dell'immobile oggetto di causa atteso che sulla base di quanto previsto dall'art. 1141 c.c. si presume (fino a prova contraria) possessore del bene colui che esercita il potere di fatto sullo stesso, e non hanno provato né la sussistenza dell'elemento oggettivo né la sussistenza dell'elemento soggettivo né in capo agli stessi convenuti né in capo alla loro dante causa.
Nella fase istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi non è emersa con certezza la prova dell'esercizio di un potere di fatto sul bene, manifestatosi inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà e non della detenzione poiché i due testi portati dai pagina 7 di 9 convenuti hanno soltanto descritto l'immobile e dichiarato che vi ha vissuto per decenni CP_4 ma nulla hanno riferito sulla relazione materiale della stessa con il bene.
Le suddette dichiarazioni sono molto generiche e comunque riferiscono circostanze dalle quali non è possibile evincere una relazione materiale col bene contraddistinta dall'animus possidendi, così come sopra definito, durata per almeno venti anni.
La dante causa dei convenuti pare abbia ristrutturato, a proprie cure e spese, CP_4 parte dell'immobile, ma senza chiedere e ottenere, sembra, alcun permesso edilizio a proprio nome, o quantomeno, sul punto nulla è stato provato.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso
"ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass civ. 19478/2007).
Nel caso di specie dall'istruttoria effettuata non è emersa la necessaria prova rigorosa per il compossessore dell'immobile, prima, che ha finanziato i lavori di ristrutturazione del CP_4 cespite, ed i convenuti dopo, che il loro godimento esclusivo del bene possa configurarsi come signoria incontrastata sulla cosa.
Non manca di osservare il Decidente che né i convenuti, né, prima di essi, la loro dante causa, hanno mai provveduto, e nemmeno alligato di avere provveduto, al pagamento delle tasse di proprietà dell'immobile, fatto che, come noto, comporta e consegue all'esercizio pieno del diritto di proprietà.
E non può non tenersi in considerazione, ai fini della valutazione del compimento dell'usucapione in capo ai convenuti, la circostanza che l'altro originario convenuto , Controparte_1 dopo vere affermato di avere usucapito il bene contestando il diritto di proprietà in capo all'attore, in corso di causa, ha venduto la propria quota proprio all'attore, fatto che non può essere considerato favorevolmente come indizio di prova della tesi sostenuta dalla parte convenuta a fondamento della domanda riconvenzionale.
Infine, neanche dalla documentazione prodotta dai convenuti è possibile evincere alcuno degli elementi necessari per provare l'avvenuta usucapione della porzione di immobile oggetto di causa a favore degli stessi.
Alla luce delle sopra espresse argomentazioni la domanda di usucapione non può essere accolta. pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti CP_2
e e, considerata l'attività effettivamente espletata, l'esito del giudizio, il valore Controparte_3 dichiarato della domanda riconvenzionale ed il comportamento processuale delle parti, vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo, applicando i valori medi dei parametri forensi ed i valori minimi relativamente alla fase decisoria, resa in forma semplificata, secondo il DM 55/2014 coordinato con il
DM 147/2022.
Nel rapporto tra e la cessazione della materia del contendere _1 Controparte_1 conseguente alla convergenza delle quote ereditarie del convenuto in capo all'attore e l'intervento di quest'ultimo nella posizione del convenuto fanno ritenere che nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere tra l'attore e l'originario convenuto _1 CP_1
e compensa integralmente le spese tra dette parti;
[...]
- rigetta le domande di usucapione proposte dai convenuti e nei Controparte_3 CP_2 confronti dell'attore;
- condanna e , in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese CP_2 Controparte_3 di lite che liquida in euro 4.227,00.
Così deciso a Trapani, il giorno 07 luglio 2025, ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Il Giudice
Giovanna Orlando
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