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28 agosto 2002
28 agosto 2002
Art. 1. Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). 1. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , e' incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- Il comma 2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , recante: "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il seguente:
"2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall' art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- Il comma 2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , recante: "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il seguente:
"2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall' art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2003, n. 11159Provvedimento: […] I successivi contratti a termine ricadono nell'ambito della previsione dell'art. 1 del d.l. 15 giugno 1984 n. 233 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1984 n. 442), con cui è stato stabilito al primo comma il divieto di assunzione di lavoratori idraulico-forestali da parte della Regione Calabria, dei consorzi e degli enti regionali interessati (l'applicazione della norma è stata successivamente sospesa dall'art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179, non rilevante nella fattispecie).Leggi di più...
- successione di una pluralità di contratti a termine illegittimi ex art. 1 legge n. 230 del 1962·
- nullità dei contratti stipulati nel 1983 dopo l'entrata in vigore della legge·
- successive assunzioni a termine disciplinate dal d.l. n. 233 del 1984·
- effetti·
- sopravvenienza dell'art. 9, legge n. 130 del 1983·
- lavoro subordinato·
- costituzione del rapporto·
- lavoro·
- a tempo determinato·
- durata del rapporto