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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 579/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._1 introduttivo del primo grado del giudizio, dagli avv.ti Raffaele Carrano e Luigi Rossini, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2; appellante
E
“ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. Controparte_1 fisc. , in persona del procuratore speciale, dott. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta, dagli avv.ti
TO OS ed NR OS, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, al corso Garibaldi, n. 164; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5139/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del gravame, dichiarare la titolarità in capo all'appellante del diritto di credito derivante dall'accertamento della 1 nullità dei contratti bancari oggetto di causa e per l'effetto riformare la sentenza impugnata anche in relazione al regime delle spese processuali altresì: - dichiarando le nullità parziali dei contratti di c.c. n.ro 1028/96, 1029-76 e 1030-55 in relazione agli interessi passivi applicati, all'anatocismo praticato sugli interessi passivi per l'attore, alla commissione di massimo scoperto;
alle applicate spese di gestione non pattuite e data dei singoli addebiti e accrediti;
il tutto ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1418, 1325, 1346 e 1419 c.c.; accertando, per tutto quanto innanzi, giusta l'espletata CTU, il saldo del conto corrente n. 1028/96 pari a euro 56.441,31 alla data del 31.12.2005; condannando la Controparte_3 al pagamento in favore dell'attrice dell'anzidetto importo oltre interessi legali
[...] dalla domanda al tasso di cui all'art. 1284 c,c, condannando la
[...] al pagamento, delle spese e competenze del doppio grado di Controparte_4 giudizio da distrarsi in favore degli avvocati antistatari”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “conclude per il rigetto dell'appello perché inammissibile ed infondato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5139/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
con atto di citazione notificato il 10 novembre 2015, così
[...] provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla per sentir condannare la Pt_1 [...]
alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_5 percepite nel corso dei rapporti di conto corrente n. 1028-1360834, n. 1030/55, n. 1031/34
e n. 1029/76 per effetto dell'applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto, della loro capitalizzazione trimestrale, di commissioni di massimo scoperto indeterminate ed indeterminabili e spese non concordate, ritenendo che l'attrice fosse priva della titolarità del diritto di credito azionato in giudizio, per aver ceduto alla il proprio ramo di azienda e, dunque, anche i predetti contratti, Controparte_6
a norma dell'art. 2558 cod. civ., con scrittura privata autenticata il 26 ottobre 2005; 2) condannava la alla refusione delle spese di lite;
3) poneva definitivamente a carico Pt_1 della le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione notificato Pt_1 il 14 maggio 2024, assumendo che: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto, in violazione degli artt. 2558, 2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c., che l'attrice non avesse dimostrato che i contratti di conto corrente n. 1028-1360834, n. 1030/55, n.
1031/34 e n. 1029/76 erano esclusi dalla cessione del ramo di azienda del 26 ottobre 2005,
2 non avendo compiutamente analizzato il compendio istruttorio e, in particolare, gli estratti del rapporto n. 1028-1360834, che continuavano ad esserle intestati, non riferendosi alla
, e che documentavano anche il pagamento di euro 37.558,99 Controparte_6 eseguito dalla cessionaria alla cedente in esecuzione di un mero accollo del debito e non del subentro della prima negli affidamenti bancari facenti capo alla seconda;
2) il
Tribunale di Salerno, inoltre, non aveva considerato le difese articolate dalla
[...]
nel giudizio n. 13189/2012 RGC, introdotto Controparte_5 nei suoi confronti dalla “ dinnanzi al Tribunale di Napoli, e, in Controparte_6 particolare, l'eccezione secondo cui tale società non aveva titolo per azionare pretese restitutorie, giacché non era subentrata nei contratti di conto corrente n. 1028-1360834, n.
1030/55, n. 1031/34 e n. 1029/76, ma si era soltanto accollata la relativa esposizione debitoria;
3) la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice era fondata, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato, nel ricostruire il saldo del conto corrente n. 1028-1360834 mediante l'espunzione delle somme illegittimamente addebitatele,
l'esistenza, in suo favore, di un credito di euro 56.441,31.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 ottobre 2024, la
[...]
(già ) eccepiva, in via CP_1 Controparte_5 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c.
e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 25 settembre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/13 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Inammissibile, per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., è il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Tribunale di Salerno non ha considerato le Pt_1 difese articolate dalla nel giudizio n. Controparte_5
13189/2012 RGC, promosso nei suoi confronti dalla dinnanzi Controparte_6 al Tribunale di Napoli, senza, tuttavia, confutare le ragioni specificamente addotte dal giudice di primo grado per escludere la loro idoneità a dimostrare l'esistenza, in capo all'attrice, della titolarità del credito controverso.
Ed infatti, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige
3 che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni
4 a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, alla motivazione con la quale il Tribunale di Salerno ha osservato che non “può ritenersi che la difesa della Controparte_5 el giudizio N.R.G. 13189/2012 innanzi al Tribunale di Napoli
[...]
… sia idonea a dimostrare la titolarità in capo alla sig.ra del diritto di credito Pt_1 fatto valere in questo procedimento, trattandosi da un lato di difese tenute nei confronti di un diverso soggetto processuale (la e, dall'altro, in Controparte_6 giudizio conclusosi con interruzione e mancata riassunzione, rispetto al quale dunque non
è intervenuta alcuna pronuncia, esplicita o implicita, di accertamento dell'assenza di titolarità dei diritti qui azionati dalla sig.ra in capo alla società cessionaria Pt_1
, la non ha contrapposto alcuna argomentazione, né Controparte_6 Pt_1 conferenti ragioni di dissenso, essendosi limitata a sostenere, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza impugnata, che il giudice di prime cure non aveva esaminato le deduzioni articolate dall'istituto di credito nel giudizio instaurato nei suoi confronti dalla cessionaria del ramo di azienda per paralizzarne la pretesa restitutoria.
In sostanza, la non ha enunciato le ragioni per le quali il Tribunale di Salerno Pt_1 avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l'eccezione sollevata dall'istituto di credito nel giudizio incardinato nei suoi confronti dalla dinnanzi al Controparte_6
Tribunale di Napoli, in tal modo non confrontandosi criticamente con una delle motivazioni poste a fondamento della sentenza di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito e, dunque, non infirmandone la validità deduttiva.
Ammissibile, ma infondato è il primo motivo di gravame, con il quale la assume di Pt_1 aver dimostrato che i contratti di conto corrente n. 1028-1360834, n. 1030/55, n. 1031/34
e n. 1029/76 erano esclusi dalla cessione del ramo di azienda del 26 ottobre 2005.
Ed invero, l'art. 2558, comma 1, cod. civ., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, fatta salva la diversa pattuizione delle parti, una cessione automatica o ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'impresa, come quelli bancari (cfr. Cass. 26 ottobre 2007, n. 22538), e non siano ancora esauriti (cfr., ex ceteris, Cass. 8 giugno 1994,
n. 5534; Cass. ord. 3 gennaio 2020, n. 15).
Pertanto, l'art. 2558, comma 1, cod. civ., che dispone, con norma suppletiva, che, nel caso di cessione dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono, si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti e
5 che non abbiano natura personale, sancisce, in effetti, che il trasferimento, essendo preordinato a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda stessa, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella sua circolazione e costituisce un effetto naturale del negozio traslativo, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti, che assume rilevanza soltanto per escluderlo
(cfr. Cass. 7 dicembre 2005, n. 27011).
Ne deriva che la deroga al principio generale sancito dall'art. 2558, comma 1, cod. civ. deve emergere dal complessivo tenore letterale del contratto di cessione, da interpretare secondo le regole ermeneutiche della volontà delle parti stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., tra cui il loro comportamento successivo alla sua conclusione, che, tuttavia, non può indurre il giudice di merito a desumere un intento modificativo o innovativo di quello risultante dal contesto dell'atto negoziale (cfr. Cass. 22 luglio 2004, n. 13651).
La a fronte dell'eccezione sollevata dalla Pt_1 Controparte_5
con la comparsa di costituzione in giudizio in ordine alla carenza della sua
[...] legittimazione attiva sull'oggettivo presupposto che, per effetto dell'art. 2 del contratto di cessione del ramo di azienda intercorso con la “ il 26 ottobre Controparte_6
2005, la società acquirente le era subentrata “negli affidamenti in essere presso gli istituti di credito”, non ha né prodotto il negozio giuridico di cui trattasi, non consentendo, dunque, di accertare se, nonostante la stipulazione di tale inequivoca clausola, la volontà delle parti di derogare all'art. 2558, comma 1, cod. civ. potesse comunque emergere dal complessivo contesto dell'atto, né, tanto meno, dimostrato aliunde che i rapporti di conto corrente n. 1028-1360834, n. 1030/55, n. 1031/34 e n. 1029/76 non erano compresi nell'operazione traslativa.
In particolare, la persistente intestazione alla “ di fino al 31 CP_6 Parte_1 dicembre 2005 degli estratti del conto corrente n. 1028-1360834 non integra una circostanza idonea a comprovare che le parti, ad onta dell'espressa previsione del subentro della negli affidamenti concessi all'appellante dall'istituto di Controparte_6 credito ed in assenza di pattuizioni di segno contrario, avevano voluto, in realtà, estromettere tali contratti dalla cessione del ramo di azienda del 26 ottobre 2005, costituendo espressione, piuttosto, della mancanza del formale adeguamento della documentazione bancaria all'intervenuta modificazione della titolarità del rapporto.
Né il versamento della somma di euro 37.558,99, effettuato dalla Controparte_6
il 15 dicembre 2005 per azzerare il saldo passivo del conto corrente n. 1028-
[...]
1360834, può dimostrare che la società aveva assunto l'impegno di accollarsi tale debito,
6 senza, tuttavia, succedere nel rapporto bancario, atteso che l'estinzione dell'obbligazione in oggetto era stata concordata dalle parti all'art. 4 del contratto di cessione del ramo di azienda con l'evidente finalità di liberare la dalle pretese restitutorie azionabili nei Pt_1 suoi confronti dall'istituto di credito anche a seguito della conclusione del negozio traslativo, ai sensi dell'art. 2560, comma 1, cod. civ..
l'obbligo della di estinguere l'esposizione CP_7 Controparte_6 debitoria della era pienamente compatibile con la cessione del contratto di conto Pt_1 corrente n. 1028-1360834, avendo le parti convenuto di preservare l'alienante da eventuali domande di pagamento comunque proponibili nei suoi riguardi dalla
[...]
successivamente al trasferimento del ramo di azienda Controparte_5 del 26 ottobre 2005 e, quindi, anche dei relativi rapporti bancari.
In definitiva, non avendo la , benché ne fosse onerata ai sensi degli artt. 2697, Pt_1 comma 1, e 115 c.p.c., offerto elementi di valutazione utili a dimostrare, soprattutto in ragione della stipulazione di una clausola contrattuale che prevedeva la successione della negli affidamenti bancari, che tali rapporti giuridici esulavano Controparte_6 dalla cessione del ramo di azienda avente ad oggetto la “produzione di nastri di cotone ed accessori per materassi”, in deroga al principio stabilito dall'art. 2558, comma 1, cod. civ., il Tribunale di Salerno ne ha correttamente rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito per difetto della titolarità del diritto di credito azionato in giudizio nei confronti della . Controparte_5
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità della pretesa restitutoria per la quale è stato proposto il gravame avverso la sentenza n. 5139/2023 del
Tribunale di Salerno, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla Controparte_1
, in complessivi euro 6.400,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di
[...] studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5139/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato il 14 maggio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , Parte_1 Controparte_1 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
6.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 579/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._1 introduttivo del primo grado del giudizio, dagli avv.ti Raffaele Carrano e Luigi Rossini, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2; appellante
E
“ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. Controparte_1 fisc. , in persona del procuratore speciale, dott. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta, dagli avv.ti
TO OS ed NR OS, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, al corso Garibaldi, n. 164; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5139/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del gravame, dichiarare la titolarità in capo all'appellante del diritto di credito derivante dall'accertamento della 1 nullità dei contratti bancari oggetto di causa e per l'effetto riformare la sentenza impugnata anche in relazione al regime delle spese processuali altresì: - dichiarando le nullità parziali dei contratti di c.c. n.ro 1028/96, 1029-76 e 1030-55 in relazione agli interessi passivi applicati, all'anatocismo praticato sugli interessi passivi per l'attore, alla commissione di massimo scoperto;
alle applicate spese di gestione non pattuite e data dei singoli addebiti e accrediti;
il tutto ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1418, 1325, 1346 e 1419 c.c.; accertando, per tutto quanto innanzi, giusta l'espletata CTU, il saldo del conto corrente n. 1028/96 pari a euro 56.441,31 alla data del 31.12.2005; condannando la Controparte_3 al pagamento in favore dell'attrice dell'anzidetto importo oltre interessi legali
[...] dalla domanda al tasso di cui all'art. 1284 c,c, condannando la
[...] al pagamento, delle spese e competenze del doppio grado di Controparte_4 giudizio da distrarsi in favore degli avvocati antistatari”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “conclude per il rigetto dell'appello perché inammissibile ed infondato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5139/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
con atto di citazione notificato il 10 novembre 2015, così
[...] provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla per sentir condannare la Pt_1 [...]
alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_5 percepite nel corso dei rapporti di conto corrente n. 1028-1360834, n. 1030/55, n. 1031/34
e n. 1029/76 per effetto dell'applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto, della loro capitalizzazione trimestrale, di commissioni di massimo scoperto indeterminate ed indeterminabili e spese non concordate, ritenendo che l'attrice fosse priva della titolarità del diritto di credito azionato in giudizio, per aver ceduto alla il proprio ramo di azienda e, dunque, anche i predetti contratti, Controparte_6
a norma dell'art. 2558 cod. civ., con scrittura privata autenticata il 26 ottobre 2005; 2) condannava la alla refusione delle spese di lite;
3) poneva definitivamente a carico Pt_1 della le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione notificato Pt_1 il 14 maggio 2024, assumendo che: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto, in violazione degli artt. 2558, 2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c., che l'attrice non avesse dimostrato che i contratti di conto corrente n. 1028-1360834, n. 1030/55, n.
1031/34 e n. 1029/76 erano esclusi dalla cessione del ramo di azienda del 26 ottobre 2005,
2 non avendo compiutamente analizzato il compendio istruttorio e, in particolare, gli estratti del rapporto n. 1028-1360834, che continuavano ad esserle intestati, non riferendosi alla
, e che documentavano anche il pagamento di euro 37.558,99 Controparte_6 eseguito dalla cessionaria alla cedente in esecuzione di un mero accollo del debito e non del subentro della prima negli affidamenti bancari facenti capo alla seconda;
2) il
Tribunale di Salerno, inoltre, non aveva considerato le difese articolate dalla
[...]
nel giudizio n. 13189/2012 RGC, introdotto Controparte_5 nei suoi confronti dalla “ dinnanzi al Tribunale di Napoli, e, in Controparte_6 particolare, l'eccezione secondo cui tale società non aveva titolo per azionare pretese restitutorie, giacché non era subentrata nei contratti di conto corrente n. 1028-1360834, n.
1030/55, n. 1031/34 e n. 1029/76, ma si era soltanto accollata la relativa esposizione debitoria;
3) la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice era fondata, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato, nel ricostruire il saldo del conto corrente n. 1028-1360834 mediante l'espunzione delle somme illegittimamente addebitatele,
l'esistenza, in suo favore, di un credito di euro 56.441,31.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 ottobre 2024, la
[...]
(già ) eccepiva, in via CP_1 Controparte_5 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c.
e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 25 settembre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/13 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Inammissibile, per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., è il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Tribunale di Salerno non ha considerato le Pt_1 difese articolate dalla nel giudizio n. Controparte_5
13189/2012 RGC, promosso nei suoi confronti dalla dinnanzi Controparte_6 al Tribunale di Napoli, senza, tuttavia, confutare le ragioni specificamente addotte dal giudice di primo grado per escludere la loro idoneità a dimostrare l'esistenza, in capo all'attrice, della titolarità del credito controverso.
Ed infatti, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige
3 che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni
4 a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, alla motivazione con la quale il Tribunale di Salerno ha osservato che non “può ritenersi che la difesa della Controparte_5 el giudizio N.R.G. 13189/2012 innanzi al Tribunale di Napoli
[...]
… sia idonea a dimostrare la titolarità in capo alla sig.ra del diritto di credito Pt_1 fatto valere in questo procedimento, trattandosi da un lato di difese tenute nei confronti di un diverso soggetto processuale (la e, dall'altro, in Controparte_6 giudizio conclusosi con interruzione e mancata riassunzione, rispetto al quale dunque non
è intervenuta alcuna pronuncia, esplicita o implicita, di accertamento dell'assenza di titolarità dei diritti qui azionati dalla sig.ra in capo alla società cessionaria Pt_1
, la non ha contrapposto alcuna argomentazione, né Controparte_6 Pt_1 conferenti ragioni di dissenso, essendosi limitata a sostenere, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza impugnata, che il giudice di prime cure non aveva esaminato le deduzioni articolate dall'istituto di credito nel giudizio instaurato nei suoi confronti dalla cessionaria del ramo di azienda per paralizzarne la pretesa restitutoria.
In sostanza, la non ha enunciato le ragioni per le quali il Tribunale di Salerno Pt_1 avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l'eccezione sollevata dall'istituto di credito nel giudizio incardinato nei suoi confronti dalla dinnanzi al Controparte_6
Tribunale di Napoli, in tal modo non confrontandosi criticamente con una delle motivazioni poste a fondamento della sentenza di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito e, dunque, non infirmandone la validità deduttiva.
Ammissibile, ma infondato è il primo motivo di gravame, con il quale la assume di Pt_1 aver dimostrato che i contratti di conto corrente n. 1028-1360834, n. 1030/55, n. 1031/34
e n. 1029/76 erano esclusi dalla cessione del ramo di azienda del 26 ottobre 2005.
Ed invero, l'art. 2558, comma 1, cod. civ., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, fatta salva la diversa pattuizione delle parti, una cessione automatica o ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'impresa, come quelli bancari (cfr. Cass. 26 ottobre 2007, n. 22538), e non siano ancora esauriti (cfr., ex ceteris, Cass. 8 giugno 1994,
n. 5534; Cass. ord. 3 gennaio 2020, n. 15).
Pertanto, l'art. 2558, comma 1, cod. civ., che dispone, con norma suppletiva, che, nel caso di cessione dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono, si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti e
5 che non abbiano natura personale, sancisce, in effetti, che il trasferimento, essendo preordinato a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda stessa, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella sua circolazione e costituisce un effetto naturale del negozio traslativo, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti, che assume rilevanza soltanto per escluderlo
(cfr. Cass. 7 dicembre 2005, n. 27011).
Ne deriva che la deroga al principio generale sancito dall'art. 2558, comma 1, cod. civ. deve emergere dal complessivo tenore letterale del contratto di cessione, da interpretare secondo le regole ermeneutiche della volontà delle parti stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., tra cui il loro comportamento successivo alla sua conclusione, che, tuttavia, non può indurre il giudice di merito a desumere un intento modificativo o innovativo di quello risultante dal contesto dell'atto negoziale (cfr. Cass. 22 luglio 2004, n. 13651).
La a fronte dell'eccezione sollevata dalla Pt_1 Controparte_5
con la comparsa di costituzione in giudizio in ordine alla carenza della sua
[...] legittimazione attiva sull'oggettivo presupposto che, per effetto dell'art. 2 del contratto di cessione del ramo di azienda intercorso con la “ il 26 ottobre Controparte_6
2005, la società acquirente le era subentrata “negli affidamenti in essere presso gli istituti di credito”, non ha né prodotto il negozio giuridico di cui trattasi, non consentendo, dunque, di accertare se, nonostante la stipulazione di tale inequivoca clausola, la volontà delle parti di derogare all'art. 2558, comma 1, cod. civ. potesse comunque emergere dal complessivo contesto dell'atto, né, tanto meno, dimostrato aliunde che i rapporti di conto corrente n. 1028-1360834, n. 1030/55, n. 1031/34 e n. 1029/76 non erano compresi nell'operazione traslativa.
In particolare, la persistente intestazione alla “ di fino al 31 CP_6 Parte_1 dicembre 2005 degli estratti del conto corrente n. 1028-1360834 non integra una circostanza idonea a comprovare che le parti, ad onta dell'espressa previsione del subentro della negli affidamenti concessi all'appellante dall'istituto di Controparte_6 credito ed in assenza di pattuizioni di segno contrario, avevano voluto, in realtà, estromettere tali contratti dalla cessione del ramo di azienda del 26 ottobre 2005, costituendo espressione, piuttosto, della mancanza del formale adeguamento della documentazione bancaria all'intervenuta modificazione della titolarità del rapporto.
Né il versamento della somma di euro 37.558,99, effettuato dalla Controparte_6
il 15 dicembre 2005 per azzerare il saldo passivo del conto corrente n. 1028-
[...]
1360834, può dimostrare che la società aveva assunto l'impegno di accollarsi tale debito,
6 senza, tuttavia, succedere nel rapporto bancario, atteso che l'estinzione dell'obbligazione in oggetto era stata concordata dalle parti all'art. 4 del contratto di cessione del ramo di azienda con l'evidente finalità di liberare la dalle pretese restitutorie azionabili nei Pt_1 suoi confronti dall'istituto di credito anche a seguito della conclusione del negozio traslativo, ai sensi dell'art. 2560, comma 1, cod. civ..
l'obbligo della di estinguere l'esposizione CP_7 Controparte_6 debitoria della era pienamente compatibile con la cessione del contratto di conto Pt_1 corrente n. 1028-1360834, avendo le parti convenuto di preservare l'alienante da eventuali domande di pagamento comunque proponibili nei suoi riguardi dalla
[...]
successivamente al trasferimento del ramo di azienda Controparte_5 del 26 ottobre 2005 e, quindi, anche dei relativi rapporti bancari.
In definitiva, non avendo la , benché ne fosse onerata ai sensi degli artt. 2697, Pt_1 comma 1, e 115 c.p.c., offerto elementi di valutazione utili a dimostrare, soprattutto in ragione della stipulazione di una clausola contrattuale che prevedeva la successione della negli affidamenti bancari, che tali rapporti giuridici esulavano Controparte_6 dalla cessione del ramo di azienda avente ad oggetto la “produzione di nastri di cotone ed accessori per materassi”, in deroga al principio stabilito dall'art. 2558, comma 1, cod. civ., il Tribunale di Salerno ne ha correttamente rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito per difetto della titolarità del diritto di credito azionato in giudizio nei confronti della . Controparte_5
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità della pretesa restitutoria per la quale è stato proposto il gravame avverso la sentenza n. 5139/2023 del
Tribunale di Salerno, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla Controparte_1
, in complessivi euro 6.400,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di
[...] studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5139/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato il 14 maggio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , Parte_1 Controparte_1 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
6.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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