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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1707/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. VENTURI C.F._1
ANTONELLA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. MAZZOLA C.F._2
MARCO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a VENTIMIGLIA (IM) in data 09/07/2022;
• hanno avuto , minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
VENTIMIGLIA (IM) il 09/07/2022, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2022, parte 1, atto n. 22), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. Si dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1
stabile collocazione abitativa del medesimo con la madre presso la casa Parte_2
coniugale sita in Ventimiglia, via degli Ulivi n. 5 ove il minore manterrà la residenza anagrafica.
2. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà̀ essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno.
2 3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità̀ genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio.
4. La casa coniugale di Ventimiglia (IM), Via Degli Ulivi 5, con quanto in essa contenuto e pertinenze, viene assegnata alla moglie la quale si accolla per intero le rate del mutuo contratto con Banca Intesa San Paolo spa liberando il marito da tale onere.
5. Quale condizione essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale i coniugi concordano che entro il 30 settembre 2025 (in quanto decorso il termine di 5 anni dal rogito di compravendita), il marito si impegna a trasferire alla moglie, la quale accetta impegnandosi ad acquistare per sé, la quota pari al 50% della casa coniugale, arredi e pertinenze. Il trasferimento di proprietà della quota di comproprietà del marito, in favore della moglie, usufruirà dei benefici fiscali di legge, trattandosi di un accordo assunto in sede di separazione tra coniugi. La moglie continuerà ad accollarsi per intero il mutuo contratto dai coniugi con Banca Intesa San Paolo spa anche qualora la Banca non dovesse accettare di liberare il marito.
Tutte le spese notarili e le imposte saranno a carico della moglie, mentre l'eventuale APE ed
RRE a carico di entrambi al 50%.
6. A fronte del trasferimento di cui al punto precedente, quale condizione essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la moglie riconosce che il contributo economico del marito per la casa coniugale è stato di € 50.000, comprensivi di € 30.000 di acconto sul prezzo (provenienti dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà, che lo stesso aveva acquistato prima del matrimonio) e di € 20.000 quale compartecipazione nelle spese per la ristrutturazione per l'acquisto degli arredi. La signora si è pertanto Parte_2
impegnata a rimborsare al marito la somma complessiva di € 50.000 (diconsi cinquantamila euro), in rate mensili di € 300,00 (diconsi trecento euro) ciascuna, senza interessi, dalla cessazione della convivenza (aprile 2023). La somma sinora corrisposta dalla moglie al marito ammonta ad € 5.900, pertanto residuano € 44.100, che verranno corrisposti in n. 147 ratei, dal corrente mese sino a Marzo 2037.
7. Per effetto di quanto sopra, viene stabilito che il mobilio della casa coniugale rimarrà quindi interamente acquisito dalla moglie.
8. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di corretta comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo
3 del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9. Salvo migliore accordo di volta in volta raggiunto, il regime di permanenza del minore con il genitore non collocatario sarà il seguente:
• weekend alternati con il padre da venerdì. dopo scuola sino a domenica sera con rientro presso la madre;
• in settimana il padre potrà tenere presso di sé una sera a dormire per Per_1
riaccompagnarlo a scuola la mattina successiva in base ai propri turni di lavoro che comunicherà alla madre con il più largo anticipo possibile;
• durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere una settimana consecutiva con ciascuno dei genitori previo accordo sulle date in base ai giorni di ferie di ciascuno;
• Natale e Pasqua verranno trascorsi con l'uno e con l'altro genitore ad anni alternati e comunque i genitori si impegneranno ad adottare anche per le altre festività e ponti la regola dell'alternanza;
• In ogni caso i genitori si impegneranno a favorire il più possibile la gestione di Per_1
con la loro presenza piuttosto che delegando a terzi, mantenendo un rapporto di reciproca collaborazione e dialogo compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi;
10. Il padre viene onerato di un assegno mensile ordinario per il mantenimento del figlio in favore della madre di € 300,00 (diconsi trecento,00), rivalutabile Istat come per Per_1
legge.
11. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle seguenti spese accessorie per il figlio che non sono quindi coperte dall'assegno ordinario a carico del padre: Per_1
• Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. prescritti dal medico curante o in seguito a visite specialistiche di cui al punto a); d) tickets sanitari per trattamenti sanitari o per visite di cui ai punti precedenti;
• Spese mediche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori:
a) cure oculistiche, dentistiche e ortodontiche presso strutture private a pagamento ed i relativi dispositivi medici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN diversi da quelli di cui al paragrafo precedente;
d) farmaci particolari sempre dietro consiglio medico (con la precisazione che i farmaci da banco sono compresi nel mantenimento ordinario e quindi non vanno rimborsati all'altro genitore);
4 • Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri scolastici, vocabolari e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa/buoni pasto;
• Spese scolastiche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo dei genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero/lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (es: babysitter); c) viaggi e vacanze;
d) spese per conseguimento patente/patentino e per acquisto di mezzi (motorino, automobile, ecc) e la relativa assicurazione e spese di manutenzione.
• Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentare all'altro genitore la spesa. Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo sostenute in assenza di esso. Pertanto, per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
12. L'assegno unico universale per il figlio spetterà per intero alla madre ed il padre si impegna a sottoscrivere entro il 31.12.2024 la documentazione che si renderà necessaria per pervenire a detto risultato dal 2025. Le detrazioni fiscali riguardanti spetteranno Per_1
invece al 50% ciascuno.
13. L'autovettura Renault Megane, targata FR794FH, intestata ad viene Parte_1
lasciata in proprietà esclusiva della moglie conseguentemente il marito Parte_2
si impegna a sottoscrivere la voltura non appena il Tribunale avrà emesso la sentenza definitiva, senza nulla pretendere dalla moglie. Anche il passaggio di proprietà a favore della moglie usufruirà dei benefici fiscali di legge, trattandosi di un accordo assunto in sede di separazione tra coniugi.
14. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per il minore, e si autorizzano reciprocamente sulla possibilità̀ di
5 ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di frequentazione/permanenza.
15. Spese legali e di causa compensate tra le parti.
16. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il ricorso i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo e/o causale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di VENTIMIGLIA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 06/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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