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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4337 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 03/10/2025 e vertente
TRA
incorporante già Parte_1 Controparte_1 [...]
già - (c.f. ) in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
persona del procuratore ad negotia rappresentato e difeso dall'avv.to
LO MI in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso l'avv.to Paolo Garau con studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145;
APPELLANTE
1 E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Febbo in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio , Persona_1
rep. n 55418 racc. n. 16104, registrato a Roma il 4 maggio 2022 allegata in copia alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ente in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 9124/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 24/06/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << La società ha CP_2
convenuto in giudizio la società al fine di ottenere il Controparte_4
pagamento della somma di € 7.780,00, oltre interessi ex art. 1284 CC, lamentando che la convenuta avesse corrisposto l'importo citato pagando assegni a soggetti diversi dai reali beneficiari, omettendone la corretta ed effettiva identificazione e sostenendo la violazione, da parte di quest'ultima, delle disposizioni di cui agli art. 43 L assegni e 2043 CC. Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha contestato la domanda nel merito e ha chiesto ridursi l'ammontare della domanda nella misura determinata dall'art. 1227 CC. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa di natura documentale è stata rinviata per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies CPC all'udienza del 24.06.2010, previo collegamento delle parti alla stanza virtuale del giudice (quale modalità alternativa di trattazione dell'udienza, prevista dall'art. 83 DL 18/2020, come convertito in L, per fronteggiare le emergenze sanitarie determinate dalla diffusione del virus
Covid 19.>> 2 § 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9124/2020 così statuiva: << Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda in parte qua, e, per l'effetto condanna la parte convenuta, la società , ex art. 1227 CC Controparte_4
alla corresponsione della somma di € 3.890,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria, pari al 50% dell'importo azionato in giudizio, così diminuito secondo la misura della colpa;
2) Condanna altresì la parte convenuta, la società , a Controparte_4
rimborsare alla parte attrice, la società , le spese di lite, Controparte_5
che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed €
2.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< Letti gli atti ed i documenti di causa;
Lette le conclusioni rassegnate dalle parti, e le note conclusive depositate telematicamente nel termine concesso nel decreto di fissazione dell'udienza dalla sola parte attrice, è emerso che la domanda attore merita accoglimento per quanto di ragione, dovendosi, infatti, ridimensionare l'ammontare della somma in restituzione, che pure si riconosce dovuta all'attrice stante la meritevolezza dell'assunto, sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 1227 CC nel limite dell'incidenza degli effetti della colpa nella condotta della società attrice, relativamente alle modalità prescelte per la spedizione dei titoli oggetto di causa, secondo gli ultimi orientamenti della Cassazione citati dalle parti. Ed infatti, la parte attrice lamenta correttamente e comprova, altresì, gli elementi costitutivi della propria domanda, ed in particolare ha provato: 1) in modo corretto l'avvenuto secondo pagamento dell'importo dei titoli ai soggetti reali beneficiari, conseguente al mancato invio ed all'erroneo pagamento degli assegni effettuato dalla società convenuta;
2) la mancata diligenza della
3 società convenuta nell'accertamento delle esatte generalità dei beneficiari, che potevano essere correttamente identificati mediante il controllo della documentazione esibita alla società convenuta;
in particolare per uno dei soggetti coinvolti ) la parte attrice ha comprovato Persona_2
la mancata corrispondenza dei dati di identità mediante l'invio della richiesta di informazioni circa la veridicità del documento di identità; 3) le circostanze antecedenti che hanno determinato l'emissione dei titoli oggetto di causa, i sinistri intercorrenti e la documentazione afferente le singole posizioni dei soggetti interessati. Ciò posto è dunque emersa documentalmente la responsabilità della società circa l'omessa adozione delle cautele che CP_4
in particolare le sono richiesti ai sensi non solo dalle norme citate dalla società attrice, ma anche dalle norme civilistiche ex art. 1176 II co. CC, che richiedono a carico dell'Istituto pagatore un grado di diligenza considerato
'qualificato', superiore a quello ordinario tenuto conto della qualità della parte. Ebbene tale grado di responsabilità deve essere attenuato in considerazione della ravvisabilità degli elementi di colpa che consistono nella avvenuta spedizione dei titoli a mezzo posta ordinaria (e non in altre modalità più tutelanti dei diversi interessi in gioco). La circostanza in esame,
e cioè l'avvenuta spedizione dei titoli a mezzo posta ordinaria, emerge palesemente dalle ricostruzioni che entrambe le parti fanno dei fatti e consente ai sensi dell'art. 1227 CC il ridimensionamento, nella misura del
50%, della somma che la società convenuta è comunque tenuta a corrispondere all'attrice in restituzione degli importi corrisposti per cui è causa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del ridimensionamento della domanda attorea e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre Controparte_2
motivi di gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< nel merito: in parziale riforma dell'appellata sentenza ex art. 4 281 sexies c.p.c. n. 9124/2020 del Tribunale di Roma (G.U.: Dott.ssa
Antonella Zanchetta), pubblicata il 24.6.2020, voglia la Ecc.ma Corte
d'appello di Roma accertare l'esclusiva responsabilità di Controparte_4
per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a e condannare la stessa Controparte_2 Controparte_4
all'integrale risarcimento del danno e quindi al pagamento in favore di della somma complessiva di € 9.158,87 o di Controparte_2
quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo
1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza e produzione istruttoria, si producono, unitamente al fascicolo di parte del primo grado di giudizio, i documenti indicati in premessa>>
§ 4.1 – All'udienza di prima comparizione del 14 gennaio 2021 la Corte dichiarava la contumacia di e rinviava la causa per la Controparte_4
precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 febbraio 2022, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 3 ottobre 2025.
§ 4.2 – Si costituiva in data 31 agosto 2022 per chiedere la Controparte_4
revoca della dichiarazione di contumacia ed il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << - Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, previa revoca della dichiarazione di contumacia di
5 rigettare, integralmente l'appello della Controparte_4 [...]
e confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di Controparte_2
spese e onorari di causa.>>
§ 4.3 – Parte appellante versava nel fascicolo telematico in data 9 ottobre
2023 foglio di precisazione delle conclusioni specificando che
[...]
che aveva mutato la propria denominazione in Controparte_2 [...]
era stata fusa per incorporazione in con CP_1 Parte_1
decorrenza dal 23.4.2023, come da visura camerale che produceva (doc. 2) ed era quindi succeduta in tutti i rapporti giuridici che facevano capo a quest'ultima, compreso quello oggetto del presente giudizio.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 2 aprile 2025 < dal lavoro giudiziario della dott.ssa e la necessità di definire le cause Per_3
di più risalente iscrizione nel minor tempo possibile, compatibilmente con i carichi dei ruoli dei consiglieri della sezione>> la causa veniva riassegnata sul presente ruolo, veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Ha depositato note il difensore di parte appellante.
§ 4.5 – All'odierna udienza il difensore di chiedeva la concessione dei CP_4
termini ex art. 190 c.p.c. a cui non si opponeva il difensore di parte appellante. La Corte rigettava l'istanza essendo stato ritualmente comunicato in data 2 aprile 2025 il decreto di mutamento del rito con assegnazione di termini di giorni trenta per note autorizzate e mai opposto. Invitava le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni come da verbale.
La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
6 § 5.1 – Con il primo motivo titolato: << sulla mancanza di prova in ordine al fatto generatore della responsabilità concorsuale attribuita ad ex CP_2
art. 1227, comma primo c.c. >> censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto incontestato che la spedizione dei titoli di credito fosse avvenuta per posta ordinaria quando, invece, non CP_4
aveva affatto allegato detta circostanza nelle proprie difese. Significava che il passo motivazionale con cui il tribunale aveva dato per scontato che la spedizione fosse avvenuta con posta ordinaria << e non in altre modalità più tutelanti dei diversi interessi in gioco>> oltre ad essere un'affermazione errata perché non provata era anche errata in quanto finiva con l'invertire l'onere probatorio. Evidenziava che sarebbe stato onere di dimostrare CP_4
che gli assegni erano stati spediti con posta ordinaria in quanto era la convenuta che aveva eccepito il concorso di colpa ed era perciò onerata dal provare il fatto parzialmente impeditivo del diritto all'integrale risarcimento del danno azionato da essa nei suoi confronti. CP_2
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << sull'insussistenza della responsabilità concorsuale attribuita ad ex art. 1227 primo comma CP_2
cod. civ. >> fondava la critica sul rilievo che l'insegnamento della Suprema
Corte enunciato a Sezioni Unite n. 10079/2020 andava disatteso perché la ricostruzione a cui era pervenuta la Suprema Corte finiva con il confondere l'evento dannoso di cui si tratta con il danno subito dal mittente;
che, contrariamente a tutto ciò, le modalità di spedizione degli assegni non potevano riverberare un'efficacia causale sull'evento dannoso che nel caso in esame era rappresentato dalla negoziazione dell'assegno non trasferibile da parte di un soggetto diverso dal suo prenditore e dal correlato, erroneo pagamento della somma in esso portata a chi non era legittimato dal titolo.
§ 5.3– Con il terzo motivo titolato: <sull'omessa pronuncia relativamente al risarcimento delle spese stragiudiziali>> evidenziava di aver chiesto il
7 rimborso delle spese sostenute per assistenza stragiudiziale, pari ad €
1.378,87 (comprensive di spese generali ed accessori) ritualmente documentate (doc. 55), capo di domanda sul quale il tribunale non si era pronunciato.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è fondato
Giova premettere che sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., CP_2
ha contestato di aver spedito gli assegni a mezzo posta ordinaria e ha sostenuto che l'onere di provare le modalità di trasmissione dell'assegno incombeva su . La questione di diritto viene ripresa nel paragrafo 3.3. CP_4
della comparsa conclusionale di CP_2
Si osserva che in tema di ripartizione della prova la giurisprudenza è unanime e questa Corte si è recentemente espressa su identico motivo con la pronuncia n. 2503/2024 del 5 aprile 2024 (rel. Cirillo) prodotta da parte appellante in data 14.10.2024 [e nelle successive n.1192/2025, n. 2919/2025] alla quale può farsi integrale riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. :<<
Ne consegue che la contestazione, ricomprendendo tutto lo spettro delle censure di , non onerava della necessità di contestare di non CP_4 CP_2
aver spedito gli assegni per posta ordinaria. In altri termini, non era esigibile la contestazione specifica di non aver spedito gli assegni per posta ordinaria, per non avere espressamente assunta detta specifica circostanza a CP_4
fondamento della propria eccezione di condotta concorrente nel danno. (...)
Resta, dunque, una contestazione di che impedisce di ritenere non CP_2
contestata la circostanza, neppure allegata, per cui avrebbe spedito gli assegni per posta ordinaria, con l'effetto che residua la regola di giudizio che onera di tale dimostrazione. Se, infatti, il creditore – danneggiato ha CP_4
l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria, il suo concorso colposo nella causazione del danno costituisce un'eccezione formulabile dal debitore – danneggiante, che ha l'onere di dimostrare gli
8 speculari elementi costitutivi. Dunque, nel momento in cui ha eccepito CP_4
il concorso colposo di la spedizione con posta ordinaria che CP_2
determina il fatto colposo è circostanza che ha l'onere di dimostrare, CP_4
tanto più che, in quanto essa stessa investita delle incombenze proprie della spedizione postale, non avrebbe neppure da dolersi che un simile riparto non rispetterebbe il principio di vicinanza della prova. In conclusione, in mancanza di prova della spedizione con posta ordinaria, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha diminuito l'entità risarcitoria a misura del concorrente concorso colposo del creditore nella causazione del danno, restando dovuto l'intero importo degli assegni spediti, trafugati e indebitamente incassati.>>
Osserva il Collegio che oggetto del giudizio sono gli assegni: n. 408837609 emesso al nome di per l'importo di € 1.700,00; n. 408818770 Persona_4
emesso al nome di per l'importo di € 1.260,00; n. Persona_5
408853935 emesso al nome di per l'importo di € 1.220,00, Persona_6
n. 408845697 emesso al nome di per l'importo di € Persona_7
1.700,00 e n. 408839867 emesso al nome di per l'importo Persona_8
di € 1.900,00, per un totale di euro 7.780,00.
In accoglimento del motivo in esame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza va condannata al pagamento dell'intero importo degli CP_4
assegni, pari ad € 7.780,00 in luogo della metà – pari ad € 3.890,00 - liquidata dal primo giudice in ragione del riconosciuto concorso di colpa nella misura del 50% ciascuno.
Va osservato che il tribunale sull'importo per il quale ha emesso condanna ha così liquidato gli accessori: << oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria>>. Trattasi di capo che non risulta attinto da motivo di impugnazione e sul quale la Corte non può più pronunciarsi.
§ 6.2 – Il secondo motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo.
9 § 6.3 – Il terzo motivo è infondato
Il Tribunale ha omesso la pronuncia sul capo di domanda che, tuttavia, è infondata. La Suprema Corte con la pronuncia n. 9204/2020 ha enunciato il seguente principio: < assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei "contratti bancari", perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei "servizi di pagamento", ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio>> ( e succ. conf. da ultimo 1791/2025 in punto di lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari»)
Trattandosi di spese non necessarie i compensi per l'attività stragiudiziale per l'assistenza alla fase della mediazione non possono trovare ristoro.
§ 7. – In ragione dell'accoglimento dell'appello parziale anche le spese del primo grado di giudizio vanno rimodulate essendo il valore complessivo della domanda accolta pari ad € 7.780,00 che rientra nello scaglione di valore sino a € 26.000,00 (in luogo dello scaglione di valore di € 5.200,00 applicato in prime cure). Esse seguono, per entrambi i gradi, la soccombenza di CP_4
e vengono liquidate in favore di parte appellante in dispositivo seguendo i valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria del presente grado che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si applicano i valori medi dimidiati, con distrazione.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
già , ora Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
10 incorporante nei confronti di contro la Controparte_1 Controparte_4
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9124/2020 pubblicata in data 24/06/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello parziale e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna
[...]
al pagamento in favore di CP_4 Parte_1
incorporante già Controparte_1 Controparte_2
già della somma di € 7.780,00 in luogo Controparte_3
di € 3.890,00 – liquidati in primo grado;
2. Condanna alla rifusione delle spese del doppio Controparte_4
grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 – in luogo di € 2000,00 liquidati in primo grado per compensi - oltre spese vive, rimborso forfetario ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae, per entrambi i gradi, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to
LO MI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4337 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 03/10/2025 e vertente
TRA
incorporante già Parte_1 Controparte_1 [...]
già - (c.f. ) in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
persona del procuratore ad negotia rappresentato e difeso dall'avv.to
LO MI in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso l'avv.to Paolo Garau con studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145;
APPELLANTE
1 E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Febbo in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio , Persona_1
rep. n 55418 racc. n. 16104, registrato a Roma il 4 maggio 2022 allegata in copia alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ente in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 9124/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 24/06/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << La società ha CP_2
convenuto in giudizio la società al fine di ottenere il Controparte_4
pagamento della somma di € 7.780,00, oltre interessi ex art. 1284 CC, lamentando che la convenuta avesse corrisposto l'importo citato pagando assegni a soggetti diversi dai reali beneficiari, omettendone la corretta ed effettiva identificazione e sostenendo la violazione, da parte di quest'ultima, delle disposizioni di cui agli art. 43 L assegni e 2043 CC. Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha contestato la domanda nel merito e ha chiesto ridursi l'ammontare della domanda nella misura determinata dall'art. 1227 CC. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa di natura documentale è stata rinviata per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies CPC all'udienza del 24.06.2010, previo collegamento delle parti alla stanza virtuale del giudice (quale modalità alternativa di trattazione dell'udienza, prevista dall'art. 83 DL 18/2020, come convertito in L, per fronteggiare le emergenze sanitarie determinate dalla diffusione del virus
Covid 19.>> 2 § 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9124/2020 così statuiva: << Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda in parte qua, e, per l'effetto condanna la parte convenuta, la società , ex art. 1227 CC Controparte_4
alla corresponsione della somma di € 3.890,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria, pari al 50% dell'importo azionato in giudizio, così diminuito secondo la misura della colpa;
2) Condanna altresì la parte convenuta, la società , a Controparte_4
rimborsare alla parte attrice, la società , le spese di lite, Controparte_5
che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed €
2.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< Letti gli atti ed i documenti di causa;
Lette le conclusioni rassegnate dalle parti, e le note conclusive depositate telematicamente nel termine concesso nel decreto di fissazione dell'udienza dalla sola parte attrice, è emerso che la domanda attore merita accoglimento per quanto di ragione, dovendosi, infatti, ridimensionare l'ammontare della somma in restituzione, che pure si riconosce dovuta all'attrice stante la meritevolezza dell'assunto, sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 1227 CC nel limite dell'incidenza degli effetti della colpa nella condotta della società attrice, relativamente alle modalità prescelte per la spedizione dei titoli oggetto di causa, secondo gli ultimi orientamenti della Cassazione citati dalle parti. Ed infatti, la parte attrice lamenta correttamente e comprova, altresì, gli elementi costitutivi della propria domanda, ed in particolare ha provato: 1) in modo corretto l'avvenuto secondo pagamento dell'importo dei titoli ai soggetti reali beneficiari, conseguente al mancato invio ed all'erroneo pagamento degli assegni effettuato dalla società convenuta;
2) la mancata diligenza della
3 società convenuta nell'accertamento delle esatte generalità dei beneficiari, che potevano essere correttamente identificati mediante il controllo della documentazione esibita alla società convenuta;
in particolare per uno dei soggetti coinvolti ) la parte attrice ha comprovato Persona_2
la mancata corrispondenza dei dati di identità mediante l'invio della richiesta di informazioni circa la veridicità del documento di identità; 3) le circostanze antecedenti che hanno determinato l'emissione dei titoli oggetto di causa, i sinistri intercorrenti e la documentazione afferente le singole posizioni dei soggetti interessati. Ciò posto è dunque emersa documentalmente la responsabilità della società circa l'omessa adozione delle cautele che CP_4
in particolare le sono richiesti ai sensi non solo dalle norme citate dalla società attrice, ma anche dalle norme civilistiche ex art. 1176 II co. CC, che richiedono a carico dell'Istituto pagatore un grado di diligenza considerato
'qualificato', superiore a quello ordinario tenuto conto della qualità della parte. Ebbene tale grado di responsabilità deve essere attenuato in considerazione della ravvisabilità degli elementi di colpa che consistono nella avvenuta spedizione dei titoli a mezzo posta ordinaria (e non in altre modalità più tutelanti dei diversi interessi in gioco). La circostanza in esame,
e cioè l'avvenuta spedizione dei titoli a mezzo posta ordinaria, emerge palesemente dalle ricostruzioni che entrambe le parti fanno dei fatti e consente ai sensi dell'art. 1227 CC il ridimensionamento, nella misura del
50%, della somma che la società convenuta è comunque tenuta a corrispondere all'attrice in restituzione degli importi corrisposti per cui è causa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del ridimensionamento della domanda attorea e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre Controparte_2
motivi di gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< nel merito: in parziale riforma dell'appellata sentenza ex art. 4 281 sexies c.p.c. n. 9124/2020 del Tribunale di Roma (G.U.: Dott.ssa
Antonella Zanchetta), pubblicata il 24.6.2020, voglia la Ecc.ma Corte
d'appello di Roma accertare l'esclusiva responsabilità di Controparte_4
per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a e condannare la stessa Controparte_2 Controparte_4
all'integrale risarcimento del danno e quindi al pagamento in favore di della somma complessiva di € 9.158,87 o di Controparte_2
quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo
1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza e produzione istruttoria, si producono, unitamente al fascicolo di parte del primo grado di giudizio, i documenti indicati in premessa>>
§ 4.1 – All'udienza di prima comparizione del 14 gennaio 2021 la Corte dichiarava la contumacia di e rinviava la causa per la Controparte_4
precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 febbraio 2022, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 3 ottobre 2025.
§ 4.2 – Si costituiva in data 31 agosto 2022 per chiedere la Controparte_4
revoca della dichiarazione di contumacia ed il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << - Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, previa revoca della dichiarazione di contumacia di
5 rigettare, integralmente l'appello della Controparte_4 [...]
e confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di Controparte_2
spese e onorari di causa.>>
§ 4.3 – Parte appellante versava nel fascicolo telematico in data 9 ottobre
2023 foglio di precisazione delle conclusioni specificando che
[...]
che aveva mutato la propria denominazione in Controparte_2 [...]
era stata fusa per incorporazione in con CP_1 Parte_1
decorrenza dal 23.4.2023, come da visura camerale che produceva (doc. 2) ed era quindi succeduta in tutti i rapporti giuridici che facevano capo a quest'ultima, compreso quello oggetto del presente giudizio.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 2 aprile 2025 < dal lavoro giudiziario della dott.ssa e la necessità di definire le cause Per_3
di più risalente iscrizione nel minor tempo possibile, compatibilmente con i carichi dei ruoli dei consiglieri della sezione>> la causa veniva riassegnata sul presente ruolo, veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Ha depositato note il difensore di parte appellante.
§ 4.5 – All'odierna udienza il difensore di chiedeva la concessione dei CP_4
termini ex art. 190 c.p.c. a cui non si opponeva il difensore di parte appellante. La Corte rigettava l'istanza essendo stato ritualmente comunicato in data 2 aprile 2025 il decreto di mutamento del rito con assegnazione di termini di giorni trenta per note autorizzate e mai opposto. Invitava le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni come da verbale.
La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
6 § 5.1 – Con il primo motivo titolato: << sulla mancanza di prova in ordine al fatto generatore della responsabilità concorsuale attribuita ad ex CP_2
art. 1227, comma primo c.c. >> censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto incontestato che la spedizione dei titoli di credito fosse avvenuta per posta ordinaria quando, invece, non CP_4
aveva affatto allegato detta circostanza nelle proprie difese. Significava che il passo motivazionale con cui il tribunale aveva dato per scontato che la spedizione fosse avvenuta con posta ordinaria << e non in altre modalità più tutelanti dei diversi interessi in gioco>> oltre ad essere un'affermazione errata perché non provata era anche errata in quanto finiva con l'invertire l'onere probatorio. Evidenziava che sarebbe stato onere di dimostrare CP_4
che gli assegni erano stati spediti con posta ordinaria in quanto era la convenuta che aveva eccepito il concorso di colpa ed era perciò onerata dal provare il fatto parzialmente impeditivo del diritto all'integrale risarcimento del danno azionato da essa nei suoi confronti. CP_2
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << sull'insussistenza della responsabilità concorsuale attribuita ad ex art. 1227 primo comma CP_2
cod. civ. >> fondava la critica sul rilievo che l'insegnamento della Suprema
Corte enunciato a Sezioni Unite n. 10079/2020 andava disatteso perché la ricostruzione a cui era pervenuta la Suprema Corte finiva con il confondere l'evento dannoso di cui si tratta con il danno subito dal mittente;
che, contrariamente a tutto ciò, le modalità di spedizione degli assegni non potevano riverberare un'efficacia causale sull'evento dannoso che nel caso in esame era rappresentato dalla negoziazione dell'assegno non trasferibile da parte di un soggetto diverso dal suo prenditore e dal correlato, erroneo pagamento della somma in esso portata a chi non era legittimato dal titolo.
§ 5.3– Con il terzo motivo titolato: <sull'omessa pronuncia relativamente al risarcimento delle spese stragiudiziali>> evidenziava di aver chiesto il
7 rimborso delle spese sostenute per assistenza stragiudiziale, pari ad €
1.378,87 (comprensive di spese generali ed accessori) ritualmente documentate (doc. 55), capo di domanda sul quale il tribunale non si era pronunciato.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è fondato
Giova premettere che sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., CP_2
ha contestato di aver spedito gli assegni a mezzo posta ordinaria e ha sostenuto che l'onere di provare le modalità di trasmissione dell'assegno incombeva su . La questione di diritto viene ripresa nel paragrafo 3.3. CP_4
della comparsa conclusionale di CP_2
Si osserva che in tema di ripartizione della prova la giurisprudenza è unanime e questa Corte si è recentemente espressa su identico motivo con la pronuncia n. 2503/2024 del 5 aprile 2024 (rel. Cirillo) prodotta da parte appellante in data 14.10.2024 [e nelle successive n.1192/2025, n. 2919/2025] alla quale può farsi integrale riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. :<<
Ne consegue che la contestazione, ricomprendendo tutto lo spettro delle censure di , non onerava della necessità di contestare di non CP_4 CP_2
aver spedito gli assegni per posta ordinaria. In altri termini, non era esigibile la contestazione specifica di non aver spedito gli assegni per posta ordinaria, per non avere espressamente assunta detta specifica circostanza a CP_4
fondamento della propria eccezione di condotta concorrente nel danno. (...)
Resta, dunque, una contestazione di che impedisce di ritenere non CP_2
contestata la circostanza, neppure allegata, per cui avrebbe spedito gli assegni per posta ordinaria, con l'effetto che residua la regola di giudizio che onera di tale dimostrazione. Se, infatti, il creditore – danneggiato ha CP_4
l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria, il suo concorso colposo nella causazione del danno costituisce un'eccezione formulabile dal debitore – danneggiante, che ha l'onere di dimostrare gli
8 speculari elementi costitutivi. Dunque, nel momento in cui ha eccepito CP_4
il concorso colposo di la spedizione con posta ordinaria che CP_2
determina il fatto colposo è circostanza che ha l'onere di dimostrare, CP_4
tanto più che, in quanto essa stessa investita delle incombenze proprie della spedizione postale, non avrebbe neppure da dolersi che un simile riparto non rispetterebbe il principio di vicinanza della prova. In conclusione, in mancanza di prova della spedizione con posta ordinaria, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha diminuito l'entità risarcitoria a misura del concorrente concorso colposo del creditore nella causazione del danno, restando dovuto l'intero importo degli assegni spediti, trafugati e indebitamente incassati.>>
Osserva il Collegio che oggetto del giudizio sono gli assegni: n. 408837609 emesso al nome di per l'importo di € 1.700,00; n. 408818770 Persona_4
emesso al nome di per l'importo di € 1.260,00; n. Persona_5
408853935 emesso al nome di per l'importo di € 1.220,00, Persona_6
n. 408845697 emesso al nome di per l'importo di € Persona_7
1.700,00 e n. 408839867 emesso al nome di per l'importo Persona_8
di € 1.900,00, per un totale di euro 7.780,00.
In accoglimento del motivo in esame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza va condannata al pagamento dell'intero importo degli CP_4
assegni, pari ad € 7.780,00 in luogo della metà – pari ad € 3.890,00 - liquidata dal primo giudice in ragione del riconosciuto concorso di colpa nella misura del 50% ciascuno.
Va osservato che il tribunale sull'importo per il quale ha emesso condanna ha così liquidato gli accessori: << oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria>>. Trattasi di capo che non risulta attinto da motivo di impugnazione e sul quale la Corte non può più pronunciarsi.
§ 6.2 – Il secondo motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo.
9 § 6.3 – Il terzo motivo è infondato
Il Tribunale ha omesso la pronuncia sul capo di domanda che, tuttavia, è infondata. La Suprema Corte con la pronuncia n. 9204/2020 ha enunciato il seguente principio: < assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei "contratti bancari", perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei "servizi di pagamento", ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio>> ( e succ. conf. da ultimo 1791/2025 in punto di lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari»)
Trattandosi di spese non necessarie i compensi per l'attività stragiudiziale per l'assistenza alla fase della mediazione non possono trovare ristoro.
§ 7. – In ragione dell'accoglimento dell'appello parziale anche le spese del primo grado di giudizio vanno rimodulate essendo il valore complessivo della domanda accolta pari ad € 7.780,00 che rientra nello scaglione di valore sino a € 26.000,00 (in luogo dello scaglione di valore di € 5.200,00 applicato in prime cure). Esse seguono, per entrambi i gradi, la soccombenza di CP_4
e vengono liquidate in favore di parte appellante in dispositivo seguendo i valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria del presente grado che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si applicano i valori medi dimidiati, con distrazione.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
già , ora Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
10 incorporante nei confronti di contro la Controparte_1 Controparte_4
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9124/2020 pubblicata in data 24/06/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello parziale e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna
[...]
al pagamento in favore di CP_4 Parte_1
incorporante già Controparte_1 Controparte_2
già della somma di € 7.780,00 in luogo Controparte_3
di € 3.890,00 – liquidati in primo grado;
2. Condanna alla rifusione delle spese del doppio Controparte_4
grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 – in luogo di € 2000,00 liquidati in primo grado per compensi - oltre spese vive, rimborso forfetario ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae, per entrambi i gradi, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to
LO MI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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