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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31413/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE LUCIA PASQUALINO, elettivamente domiciliato in VIA R. LEONETTI 27/A CASERTA presso il difensore avv. DE LUCIA PASQUALINO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONIGLIARO FEDERICO Controparte_1 P.IVA_2 ( ) VIA ADOLFO RAVA' 75 00142 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._1
00142 Roma (RM) Via Adolfo Ravà 75, presso il difensore avv. CONIGLIARO FEDERICO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in premessa, così provvedere:
1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria non avendo la società opposta esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia energetica;
2) sempre in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto attese le evidenti carenze di allegazione e di prova, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
3) rigettare la domanda in quanto infondata, in fatto e/o diritto per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto arbitrario ed illegittimo;
4) in via del tutto gradata, accertare il minor importo dovuto, in base al consumo reale. pagina 1 di 4 5) con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
In via istruttoria, sin da ora si chiede ammettersi CTU tecnico contabile, al fine di riscostruire correttamente il rapporto dare avere inter partes,.
Ulteriori mezzi istruttori riservati
Per parte convenuta opposta:
- rigettare l'opposizione avversaria in quanto pretestuosa ed infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 12159/2023 del 19/07/2023 emesso dal Tribunale di Milano (RG n.
23095/2023);
- in via subordinata, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento dell'importo di Euro
30.075,24 oltre interessi ex D.lgs 231/2002 dal dovuto fino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che: con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2023, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12159/2023 del 19/07/202
[...]
(RG 23095/2023), emesso dal Tribunale di Milano formulando le conclusioni riportate in epigrafe;
a sostegno dell'opposizione, la ha dedotto Parte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito, il mancato assolvimento all'onere di allegazione e della prova a sostegno del credito vantato;
costituendosi in giudizio, ha contestato le difese avversarie perché infondate in Controparte_1
fatto e diritto ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è giunta in decisione in assenza di attività istruttoria.
Va preliminarmente rilevato che ha dato corso al tentativo di mediazione ed ha depositato, in CP_1
data 01.10.2024, verbale negativo per mancato accordo tra le parti. L'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla parte opponente va quindi rigettata.
In diritto, giova ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito pagina 2 di 4 dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
Premesso che il decreto che il decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato emesso in base a idonea prova scritta (costituita dal contratto, dalle fatture insolute e dall'estratto autentico del libro iva), ad avviso di questo giudice l'esistenza del credito di € 32.361,11 (di cui € 30.075,24 per sorte capitale ed
€ 2.285,87 per interessi moratori dal dovuto al 14/06/2023), deve ritenersi ampiamente provata in causa, dovendosi considerare quanto segue:
- costituiscono in punto di fatto circostanze pacifiche tra le parti ovvero risultanti documentalmente:
a) la sussistenza tra le parti del contratto di somministrazione dedotto dall'opposta quale titolo della pretesa creditoria azionata in monitorio (doc. 3 fasc. monitorio);
b) l'avvenuta esecuzione da parte della somministrante della prestazione dedotta in contratto;
c) l'omesso pagamento, da parte dell'opponente, dei corrispettivi pattuiti;
- i consumi ai quali si riferiscono le fatture azionate riguardano forniture eseguite da febbraio a ottobre 2022 e si inseriscono nel tempo di vigenza del rapporto di fornitura (doc. 3 fasc. monitorio);
- a fronte della generica contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto le fatture di trasporto del Distributore locale;
- la dedotta corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal Distributore locale e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta deve ritenersi circostanza pacifica dal momento che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, la richiesta dell'opponente affinché venisse disposta una CTU è stata respinta.
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato, con condanna dell'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del contenuto impegno defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo in corso di causa;
pagina 3 di 4 2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano, 28 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31413/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE LUCIA PASQUALINO, elettivamente domiciliato in VIA R. LEONETTI 27/A CASERTA presso il difensore avv. DE LUCIA PASQUALINO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONIGLIARO FEDERICO Controparte_1 P.IVA_2 ( ) VIA ADOLFO RAVA' 75 00142 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._1
00142 Roma (RM) Via Adolfo Ravà 75, presso il difensore avv. CONIGLIARO FEDERICO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in premessa, così provvedere:
1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria non avendo la società opposta esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia energetica;
2) sempre in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto attese le evidenti carenze di allegazione e di prova, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
3) rigettare la domanda in quanto infondata, in fatto e/o diritto per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto arbitrario ed illegittimo;
4) in via del tutto gradata, accertare il minor importo dovuto, in base al consumo reale. pagina 1 di 4 5) con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
In via istruttoria, sin da ora si chiede ammettersi CTU tecnico contabile, al fine di riscostruire correttamente il rapporto dare avere inter partes,.
Ulteriori mezzi istruttori riservati
Per parte convenuta opposta:
- rigettare l'opposizione avversaria in quanto pretestuosa ed infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 12159/2023 del 19/07/2023 emesso dal Tribunale di Milano (RG n.
23095/2023);
- in via subordinata, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento dell'importo di Euro
30.075,24 oltre interessi ex D.lgs 231/2002 dal dovuto fino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che: con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2023, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12159/2023 del 19/07/202
[...]
(RG 23095/2023), emesso dal Tribunale di Milano formulando le conclusioni riportate in epigrafe;
a sostegno dell'opposizione, la ha dedotto Parte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito, il mancato assolvimento all'onere di allegazione e della prova a sostegno del credito vantato;
costituendosi in giudizio, ha contestato le difese avversarie perché infondate in Controparte_1
fatto e diritto ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è giunta in decisione in assenza di attività istruttoria.
Va preliminarmente rilevato che ha dato corso al tentativo di mediazione ed ha depositato, in CP_1
data 01.10.2024, verbale negativo per mancato accordo tra le parti. L'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla parte opponente va quindi rigettata.
In diritto, giova ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito pagina 2 di 4 dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
Premesso che il decreto che il decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato emesso in base a idonea prova scritta (costituita dal contratto, dalle fatture insolute e dall'estratto autentico del libro iva), ad avviso di questo giudice l'esistenza del credito di € 32.361,11 (di cui € 30.075,24 per sorte capitale ed
€ 2.285,87 per interessi moratori dal dovuto al 14/06/2023), deve ritenersi ampiamente provata in causa, dovendosi considerare quanto segue:
- costituiscono in punto di fatto circostanze pacifiche tra le parti ovvero risultanti documentalmente:
a) la sussistenza tra le parti del contratto di somministrazione dedotto dall'opposta quale titolo della pretesa creditoria azionata in monitorio (doc. 3 fasc. monitorio);
b) l'avvenuta esecuzione da parte della somministrante della prestazione dedotta in contratto;
c) l'omesso pagamento, da parte dell'opponente, dei corrispettivi pattuiti;
- i consumi ai quali si riferiscono le fatture azionate riguardano forniture eseguite da febbraio a ottobre 2022 e si inseriscono nel tempo di vigenza del rapporto di fornitura (doc. 3 fasc. monitorio);
- a fronte della generica contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto le fatture di trasporto del Distributore locale;
- la dedotta corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal Distributore locale e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta deve ritenersi circostanza pacifica dal momento che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, la richiesta dell'opponente affinché venisse disposta una CTU è stata respinta.
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato, con condanna dell'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del contenuto impegno defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo in corso di causa;
pagina 3 di 4 2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano, 28 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 4 di 4