Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7043/2020 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7043 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali – vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Manduria (TA) alla via Antonio Bruno n° 155 presso lo studio legale dell'Avv. Cosimo Parco che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente e
sito in Manduria, via Cristoforo Colombo, 17 (CF. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. , elettivamente domiciliato in Manduria (Ta) alla Via XX Settembre n. CP_2
72, presso lo studio dell'Avv. Francesco Del Prete, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20.10.2022;
opposto
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 24.01.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1959/2020 emesso dal Tribunale di Taranto il 27/10/2020 ( rg 5163 /2020) ,
condominiali , in quanto divenuta proprietaria di n° 7 unità immobiliari, facenti parte del complesso condominiale e acquistate dalla società , della quale era socia CP_1 Controparte_3
al 50% sino al suo scioglimento e messa in liquidazione intervenuta in data 19.12.2019 (cfr atto di compravendita del 12/12/2019 a cura del Notaio , in Ostuni, n° rep 29.724 Persona_1
raccolta n° 18.593) .
L'attrice/opponente eccepiva quali motivi di opposizione l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del mandato utilizzato dall'avv. nella fase monitoria;
Controparte_4
l'illegittimo e/o invalido e/o inefficace esperimento della procedura di mediazione e la conseguente improcedibilità del giudizio di opposizione e revoca del d.i. opposto ed infine la carenza di legittimazione passiva della stessa in relazione al credito azionato dal opposto e la CP_1
assenza di responsabilità patrimoniale per debiti nei confronti del condominio riferibili, invece, alla
. Controparte_3
Chiedeva quindi dichiararsi inammissibile e/o improponibile il ricorso per D.I. e conseguentemente revocarlo, e/o annullarlo, e comunque dichiararlo inefficace;
gradatamente, nel merito, chiedeva di revocarlo, e/o annullarlo, e comunque dichiararlo inefficace per carenza degli elementi/presupposti di cui agli artt. 633 e 634 del c.p.c., con relative conseguenze di legge;
ancora in via più gradata, revocarlo, e/o annullarlo, e comunque dichiararlo inefficace , per essere il ricorso per D.I. totalmente infondato sia in fatto e sia in diritto, ancorché non provato, con le relative conseguenze di legge.
Chiedeva infine dichiarare , comunque ed in ogni caso, che la sig.ra nella Parte_1 qualità di socia dell' nulla deve al condominio opposto con condanna dello stesso Controparte_3
, in persona del suo amministratore in carica, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, in favore della odierna attrice/opponente.
Il NI opposto costituendosi con comparsa costituzione e risposta depositata in data
19.05.2021 dall'Avv. evidenziava l'infondatezza delle difese formulate Controparte_4 nell'atto di citazione, tese a dimostrare l'assenza di responsabilità della SI.ra per i Parte_1 debiti “trasferitigli” dalla società on la vendita immobiliare. Deduceva sul Controparte_3
punto che il pagamento degli oneri condominiali, ai sensi dell'art. 63, disp. att., c.p.c., configura un'obbligazione legata alla titolarità del diritto reale sull'immobile e, pertanto, il debito del precedente proprietario su trasferisce sul nuovo. Chiedeva quindi il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio , oltre che per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c.p.c. .
Con ordinanza del 04.05.2022, cessata l'attività difensiva dell'Avv. Controparte_4
difensore del (che comunicava di non esercitare più la professione forense)
[...] CP_1
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a far data dal 27 gennaio 2022 che, successivamente, veniva riassunto.
Con ordinanza del 16.11.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e, rigettate le richieste di prova orale formulate dal NI opposto, all'udienza del
24.01.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione sulla inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del mandato datato 04.03.2019 utilizzato nella fase monitoria dall'avv. Controparte_4
difensore del istante, sollevata dall'opponente.
[...] CP_1
In merito l'opponente ha contestato l'idoneità di tale atto in quanto contenente “un generico conferimento di incarico”, evidenziando altresì' che tale mandato datato 04.03.2019 e conferito in fase monitoria , si riferisce per la verità ad un ricorso per decreto ingiuntivo datato 08.09.2020, quindi riferibile a circa un anno e mezzo prima , e per di più conferito quando la stessa Pt_1
non era ancora, a nessun titolo, debitrice, degli oneri/debiti condominiali riferibili alla gestione
[...]
amministrativa anni 2018/2019.
Tale doglianza , in merito alla quale peraltro l'attrice/opponente non ha insistito, deve ritenersi superata avendo il creditore opposto sanato con il nuovo mandato nel giudizio di cognizione, la lamentata originaria ed inesistente procura (nel giudizio di merito il difensore del NI dell'epoca Avv. , si è munito di (nuovo) mandato datato 09/04/2021). Controparte_4
Difatti “l'invalidità del D.I. per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con la opposizione – in cui l'opposto abbia ricevuto una nuova e valida procura – dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi
- salvo che ai fini della esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa” (ex multis: Cass. Civ. n° 517/1994; Cass. Civ. n°
20943/2014). Quanto all'ulteriore eccezione preliminare concernente l'illegittimità, invalidità ed inefficacia del tentativo obbligatorio di mediazione esperito dal , formulata Controparte_5
dall'attrice/opponente deve evidenziarsi quanto di seguito.
L'opponente ha lamentato la violazione di norme di legge e del Codice Deontologico Forense tese a garantire la terzietà ed imparzialità del Mediatore, a suo dire assente per essere l'Avv.
[...]
difensore del condominio istante e al contempo mediatore della stessa struttura Controparte_4
di mediazione Controparte_6
Ha evidenziato che ricevuto l'avviso di convocazione per il giorno 21.12.2020, con raccomandata A.R. del 16.12.2020 contestava la suddetta irregolarità e/o invalidità dell'invito alla mediazione, alla quale non partecipava concludendosi il procedimento di mediazione con esito negativo per assenza personale della parte convocata.
Tale epilogo non consente di ritenere accoglibile l'eccezione promossa dall'attrice/opponente che deve ritenersi superata, ovvero assorbita dalla mancata partecipazione della stessa all'incontro del 21.12.2020, non avendo potuto il mediatore espletare alcuna funzione per la mancata partecipazione della parte convocata.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione concernente la carenza di legittimazione passiva della attrice/ opponente in relazione al credito azionato dal condominio opposto , tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato in quanto il decreto ingiuntivo del 27.10.2020 ( rg n.
5163/2020) è stato proposta nei suoi riguardi in proprio e non quale socia della società CP_3
[...
e quindi ogni contestazione in ordine al credito involge il merito del giudizio .
Nel merito, dunque , l'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito riportati.
Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità – l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto
(vedi tra le più recenti Cass. n. 5754/2009).In tale prospettiva, si suole affermare che, nel giudizio di opposizione, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (così, in particolare, Cass. n. 2421/2006). Pertanto, nel giudizio di opposizione, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete – come detto – l'onere di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (vedi, in tal senso, Cass. n. 24815/2005).
Nel caso di specie, l'opponente , socia al 50% della unitamente al Controparte_3
coniuge , socio/amministratore per il restante 50%, in data 12.12.2019 acquistava Persona_2
a titolo oneroso dalla , nn° 7 unità immobiliari facenti parte del Controparte_3 CP_1
, di cui nn° 3 appartamenti e n° 4 locali, così divenendone proprietaria in luogo della
[...]
suddetta società , sciolta e messa in liquidazione in data 19.12.2019.
Alcuna contestazione è stata proposta dalla stessa in ordine alla sussistenza del debito in solido con la vecchia proprietà per i debiti/oneri condominiali riferibili alla Controparte_3
gestione amministrativa 2018/2019, nei confronti del e a seguito di richiesta Controparte_1
inviata a mezzo racc.ta A.R. del 01/06/2020 da quest'ultimo con cui avanzava richiesta di pagamento per € 4.258,75, oltre accessori, proprio per gli oneri condominiali riferibili agli anni
2018/2019, avanzava due proposte transattive, che non venivano riscontrate da controparte, nemmeno in maniera negativa.
Successivamente , con ricorso per D.i. il ha inteso richiedere il Controparte_1
pagamento di oneri non pagati dal vecchio proprietario e riferibili alla Controparte_3
gestione amministrativa di anni precedenti, ossia per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 , risultando a chiusura della gestione di esercizio per l'anno 2019 la posizione debitoria di CP_7
pari ad € 17.325,46 , nonché € 2.544,18 relativo alle spese legali dovute
[...] Parte_1
CP_ dalla per compensi professionali e accessori, per atti precedenti indirizzati alla stessa società.
Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi che la è una società di capitali Controparte_3
a responsabilità limitata, sicchè la stessa risponde per tali debiti nei confronti dei propri creditori, esclusivamente con il proprio patrimonio sociale, ed i soci solo limitatamente ed in ordine ai conferimenti di beni e denaro rilasciati dagli stessi all'atto di costituzione.
Le società a responsabilità limitata come tutte le società di capitali, infatti, hanno un'autonomia patrimoniale c.d. “perfetta”, ovverosia il patrimonio della società a responsabilità limitata è, pertanto, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello dei soci e dell'amministratore.
Inoltre l'art. 2495 cod. civ. rubricato “cancellazione della società” prevede l'ipotesi per cui, ferma restando l'estinzione della società di capitali dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
I Giudici della Suprema Corte (V. Cass. Civ. sent. 13259/2015) in ordine alla questione sulla responsabilità del socio di una s.r.l., hanno ricordato che la cancellazione dal registro delle imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell'azione direttamente nei confronti dei soci, ma solo a condizione che questi abbiano percepito somme in sede di liquidazione del bilancio finale.
La responsabilità personale del socio (che scatta solo dopo la chiusura della società) non può estendersi al patrimonio personale ma si limita a quanto il socio ha realmente ricevuto con il bilancio di liquidazione.
Ebbene, si evidenzia che nella specie, come precedentemente esposto e rappr.to, in data
23/12/2019 la veniva sciolta e messa in liquidazione, con liquidatore Controparte_3
nominato nella persona del sig. , e tale procedura ad oggi non è dato sapere se Persona_2
risulta essere ancora in corso e quindi se la società oggi risulta essere ancora “in vita”.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che ai sensi dell'art. 63 delle disp. Att. C.C. “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente” inteso non come anno solare ma come anno di gestione in corso e anno di gestione precedente.
Applicando tale principio al caso di specie, può dirsi unicamente provato quale debito dovuto dalla attrice/opponente quello relativo alla gestione amministrativa 2019.
La documentazione allegata dal , in particolare il Bilancio Consuntivo, Gestione CP_1
Condominiale 2019 – tabella riepilogo - che in tale parte corrisponde al Bilancio Consuntivo,
Gestione Condominiale 2019 prodotto dall'attrice /opponente, dimostra che, contrariamente a quanto dedotto dall'opposto, unico credito provato risulta essere quello relativo al “conguaglio spese 2019” pari ad euro 1.757,00.
Invece in relazione all'anno 2018 , dal Bilancio consultivo 2019 /situazione di cassa/condomini in sofferenza, prodotto dal NI , non risulta esattamente il quantum del credito vantato dallo stesso per debiti insoluti della società e richiesti alla ex CP_3 Pt_1
art 63 disp. att. c.c. , avendo indicato per l'anno 2018 un debito complessivo di euro 13.078,94 dovuto dall' “Bilancio consuntivo 2018” e non azionabile nei confronti della perché CP_3 Pt_1
evidentemente riferibile a debiti ultra biennali . Né si può considerare infine l'importo del conguaglio
2018 -voce “sospesi 2018” risultante dal Riepilogo del Bilancio consuntivo 2019 prodotto dalla attrice in quanto tale documento non corrisponde a quello ufficialmente prodotto dal CP_1
Alla luce di tutte le esposte motivazioni, dunque, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, e, pertanto va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 1.757,00.
Le spese , liquidate come da dispositivo in considerazione dell'assenza di attività istruttoria orale, vanno quindi poste a carico del opposto in considerazione del sostanziale CP_1 ridimensionamento della pretesa azionata in via monitoria nella misura dei due terzi, restando l'ulteriore terzo compensato tra le parti.
P Q M
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nell'intestata composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di avverso il d.i. Parte_1 Controparte_1
n. n. 1959/2020 del 27/10/2020 (proc. n. 5163 /2020 RGAC), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) In parziale accoglimento della proposta opposizione revoca il d.i. opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 1.757,00, oltre interessi legali a far data dalla presente pronuncia
2) condanna l'opposto alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite nella misura dei due terzi , che liquida in euro 2.450,00, oltre interessi e cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali del 15%, restando l'ulteriore terzo compensato tra le parti.
Così deciso in Taranto, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia G. Nigri