Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado con R.G. 11526/2016 R.G. promossa da
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Anna Maria Cefalo con studio sito in Salerno alla via B. Freda, n.
50, PEC .salerno.it Email_1 CP_1
attore contro
, c.f. , con sede in Salerno Controparte_2 P.IVA_1
alla via San Leonardo n. 52, in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lavita con studio in
Salerno alla via San Leonardo n. 52/G (Galleria Mediterraneo), PEC
Email_2
convenuto nonchè
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
con sede legale e direzione generale in Bologna alla via Stalingrado n. 45,
c.f. e p.iva , costituita con gli avv.ti Pasquale Gargano e P.IVA_2
Massimo Zaccardo, con studio in Salerno, corso Garibaldi, 164, PEC
Email_3
.salerno.it Email_4 CP_1
1
sede in Roma alla via F. Crispi n. 20, c.f. e p. iva costituita P.IVA_3
con l'avv. Giuseppe Cassese con studio in Roma, via Marcantonio
Colonna, 7, PEC Email_5
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano
[...]
alla Benigno Crespi n. 23, p. iva , costituita l'avv. Massimo P.IVA_4
Gazzara, con studio in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n. 35, PEC
Email_6
chiamati in causa
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo con atto di citazione notificato in rinnovazione il Parte_1
03.05.2017, conveniva il “ ” per l'udienza del Controparte_2
07.11.2017 esponendo che in data 11.02.2016, alle ore 11.00 circa, nell'usare un tappeto mobile di collegamento della soprastante area parcheggio con la sottostante area commerciale, a causa di un improvviso malfunzionamento cadeva riportando una “frattura del malleolo femorale e del 3° malleolo sinistro” con conseguente intervento chirurgico per la fissazione di “placca a viti” oltre che la necessità di
“stivaletto gessato” per il cui risarcimento chiedeva, previa dichiarazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc, la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 13.476,12, oltre spese ed accessori.
Il 07.11.2017 si costituiva all'udienza il condominio che impugnava il libello attoreo perché vago e generico, privo di prova del nesso causale tra l'anomalo funzionamento ed il preteso danno. Contestava l'addebito in quanto l'impianto di “camminamento” era perfettamente funzionante e tenuto sotto costante controllo, per cui se caduta vi era stata, andava addebitata a responsabilità dell'attore. Contestava l'entità del danno.
2 Specificava che all'epoca del sinistro la scala mobile era in manutenzione della società di cui chiedeva l'autorizzazione alla Parte_2
chiamata in causa unitamente alla , Controparte_3
quest'ultima quale garante per la responsabilità civile extracontrattuale verso terzi.
Il Tribunale autorizzava.
Il 19.04.2018 si costituiva in giudizio che Parte_2
contestava ogni addebito e preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di UR Insurance plc in virtù di apposita polizza per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.
Il Tribunale autorizzava.
L'08.05.2018 si costituiva che eccepiva in via preliminare CP_3
l'inoperatività della garanzia assicurativa, l'inoperatività della polizza per inadempimento dell'assicurato, l'imputabilità dell'occorso a
[...]
nel merito l'infondatezza della domanda. Parte_2
Il 30.10.20I8 si costituiva che contestava ogni addebito, CP_4
eccepiva l'assenza di prova dell'evento dannoso e del rapporto causale col malfunzionamento della scala mobile e se pure provato non era dimostrata l'ascrivibilità ad un difetto di manutenzione. Contestava il quantum debeatur.
Concessi con ordinanza del 18.12.2018 i termini ex art. 183 co. 6 cpc, ammessa ed espletata la prova per interpello e per testi, disposta la ctu, depositate le note conclusionali, all'udienza del 29.11.2024, la causa era riservata a sentenza.
Decisione
La domanda attorea non è provata.
Era onere dell'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare il fondamento della domanda di risarcimento danni, ciò sia se intesa ex art. 2043 c.c. sia
3 se questi abbia voluto invocare la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cc. Andava, cioè, provato che l'evento si era effettivamente verificato secondo le dichiarate modalità e dimostrata l'esistenza del nesso causale tra il malfunzionamento del tappeto mobile ed i danni riportati, dopo di che il convenuto era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e con i caratteri del fortuito, ovvero dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent.
n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n. 10277/90).
Prova del nesso causale che, nel caso di specie non è stata fornita.
L'espletata istruttoria non è stata a tal fine esaustiva per l'attore.
I testi da questi escussi ( , sentito all'udienza del Testimone_1
18.01.2023 e , sentito all'udienza del 19.04.2023) hanno Testimone_2
entrambi riferito di non essere stati presenti al momento del verificarsi dell'accaduto, limitandosi a riportare quanto appreso dallo stesso attore.
Trattasi cioè di testimoni de relato actoris le cui dichiarazioni non possono, pertanto, assurgere a prova piena.
Pur avendo la ctu riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra le documentate lesioni e la descritta dinamica, non può ai fini probatori ritenersi determinante la documentazione offerta in comunicazione dall'attore, riguardando per lo più certificazione medica nonché rilievi fotografici privi di data che raffigurano unicamente un tratto del nastro mobile e l'iniziale scritta “Attenzione. Passamano non funzionante”, mentre non è stato offerto alcun altro idoneo elemento a dimostrazione della caduta sul nastro mobile.
Per contro, i testi di parte convenuta ( , sentito Testimone_3
all'udienza del 18.01.2023 e , sentito all'udienza del Testimone_4
19.04.2023) hanno entrambi smentito l'assunto attoreo.
4 In conclusione, anche se ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., si ritiene sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, resta pur sempre a carico di colui che chiede il risarcimento provare l'evento ed il nesso causale con la cosa in custodia.
Prova che nella fattispecie non è stata raggiunta.
P.Q.M.
Il g.o., in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza e/o richiesta assorbita e/o respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea in quanto infondata;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di causa;
3) pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice, liquidate in € 1.100,00, oltre iva se dovuta e cassa previdenza, come da precedente separato provvedimento.
Così deciso in Salerno lì, 21 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario avv. Gennaro Porpora
5