Sentenza 13 aprile 2022
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 23/12/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
TA LL Presidente e relatore Paola Briguori Consigliere Oriella Martorana Consigliere DO Carola Primo Referendario Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 60146 del registro di segreteria, proposto dalla:
Procura regionale della Corte dei conti per la regione HE;
Procura Generale della Corte dei conti;
-appellantecontro 1) IU PI, nato in data [...] a [...] ed ivi residente in [...] (Cod. Fisc.: [...]),
di Bologna (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio pec: mauIZ.ferlini@ordineavvocatibopec.it);
2) DI IA LU, nata LA (TE) il 24/12/1957 e residente in NA, via del Conero n. 5 (Cod. Fisc.: [...]),
Dirigente del Servizio Sanità della Regione HE, dal 30/05/2016 sino Bologna (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio pec: mauIZ.ferlini@ordineavvocatibopec.it);
3) TI DI, nata a [...] il [...] e residente a OR (AN), in via Pizzardeto n. 14 (Cod. Fisc.
[...]), Direttore MA RL del foro di Bologna (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio pec:
mauIZ.ferlini@ordineavvocatibopec.it);
4) IV LI, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via AL IO n. 61/B (Cod. Fisc.: [...]), Direttore precedentemente, Direttore di Distretto della Z.T. n. 11 di MO, incarico con il quale ha ricoperto il ruolo di componente del Comitato regionale per la Medicina Generale nella riunione del 25/05/2011,
(c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio pec: mauIZ.ferlini@ordineavvocatibopec.it);
5) PA TE, nato a [...] il [...] e
[...]), quale responsabile di Unità Operativa Z.T. n. 11 di MO dal 23/12/2010 al 21/05/2013, Dirigente di Struttura n. 4 di MO dal 22/05/2013 al 19/05/2019, nonché componente del Comitato regionale per la Medicina Generale nella riunione del Bologna (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio pec: mauIZ.ferlini@ordineavvocatibopec.it);
6) TINI GI ivi residente in [...] (Cod. Fisc.:
IZ RL del foro di Bologna (c.f.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio pec: mauIZ.ferlini@ordineavvocatibopec.it);
7) RE AL, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Cincinelli n. 73 (Cod. Fisc.: [...]), quale Direttore settembre 2010 al 02/02/2014, componente del Comitato regionale per la Medicina Generale presente alla riunione del 25/05/2011, rappresentato e difeso sempre dal medesimo legale Avv. CA Forte del foro di Macerata (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata alla Via NA n. 21 pec:
avvlucaforte@puntopec.it;
8) CICRE PI, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] (Cod. Fisc. [...]),
Dirigente del Servizio Sanità della Regione HE dal 03/02/2014 al
(A.S.U.R.) HE dal 17/5/2010 al 03/02/2014, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata alla Via NA n. 21 pec: avvlucaforte@puntopec.it;
9) NG NN, nato a [...] il [...] e residente a RI (MC), in via della Portarella n. 31 (Cod. Fisc.
[...]), quale Direttore della Z.T. n. 11 di MO (poi foro di NA (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NA alla via Leopardi n. 2 pec:
massimo.spinozzi@pec-ordineavvocatiancona.it;
10) NI ND, nato ad [...] il [...] e residente a GA (AN), in Stradone Misa n. 17, (Cod. Fisc.
MO NO del foro di NA (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NA alla via Leopardi n. 2 pec: massimo.spinozzi@pec-ordineavvocatiancona.it;
11) DI RD NE, nato a [...] il [...] e residente in Pesaro (PU), via Nino Bixio n. 38 (Cod. Fisc.
31/07/2015 e, in virtù di tale incarico, componente del Comitato regionale per la Medicina Generale rappresentato e difeso RI IN del Foro di Roma, con studio in Roma, Via IO Rapisardi, 48 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato pec marinasaracini@ordineavvocatiroma.org , giusta procura in atti;
per la riforma della sentenza n. 27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE, pubblicata in data 13.04.2022 e notificata da ultimo in data 05.05.2022.
VISTO
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI a del 29 ottobre 2025, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Presidente TA LL; il Vice Procuratore Generale dr. Antongiulio Martina per la Procura Generale
(appellante); GI PI; 2) Di RI LU; 3) OR DI; 4) IN LI; 5) ZI TE; 6) ORni GI; l per 7) LI AL; 8) EL PI; l MO NO per 9) EN NN; 10) NI ND RI IN per 11) Di RN NE (appellati).
FATTO
Dagli atti relativi alla vicenda in esame si evince quanto segue.
1. Atto di citazione della Procura regionale per le HE del 23.9.21 Con atto ritualmente notificato del 23 settembre 2021, la Procura regionale per le HE ha citato in giudizio i sigg.:
1) IU PI, Dirigente Servizio Sanità Regione HE 2) CICRE PI, Direttore Generale Azienda Sanitaria Unica Azienda) dal 17.5.2010 al 3.2.2014 e Dirigente del Servizio Sanità 3.2.2014 al 24.5.2016;
3) DI IA LU, Dirigente Servizio Sanità della Regione HE 4) NG NN, Direttore Zona Territoriale n. 11 di MO dal 20.6.2011 al 30.9.2011, Direttore Area Vasta n. 4 di MO 3.2.2014 al 9.7.2015;
5) NI ND, Direttore Generale UR HE dal 27.7.2015 al 30.11.2019;
6) TI DI 7) RE AL, Direttore Area Vasta n. 4 di MO dal 3.2.2014 al 31.7.2015, Direttore Amministrativo UR HE dal mese di settembre 2010 al 2.2.2014 e componente del Comitato Regionale dei Regionale, Comitato) presente alla riunione del 25.5.2011;
8) IV LI Territoriale n. 11 di MO e componente del Comitato Regionale dei Medici di Medicina Generale nella riunione del 25.5.2011;
9) PA TE, Responsabile di Unità Gestione Personale Medico Convenzionato della Zona Territoriale n. 11 di MO dal 23.12.2010 al 21.5.2013, Dirigente della Direzione Amministrativa Territoriale componente del Comitato Regionale dei Medici di Medicina Generale nella riunione del 25.5.2011;
10) TINI GI, Dirigente della Direzione Amministrativa 11) DI RD NE, Dirigente Assistenza Territoriale 31.7.2015 e, in virtù di tale incarico, componente del Comitato presente alla riunione del 25.5.2011, dell complessivo di 646.289,85 per la indebita erogazione di indennità aggiuntive ai medici di continuità assistenziale (cd. guardia medica) convenzionati, importo maggiorato della rivalutazione monetaria nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio.
In particolare, veniva contestato da parte attrice un asserito danno alle Aziende Sanitarie del PI per la indebita erogazione, per il periodo dal 2008 al 2016:
ai medici di continuità assistenziale in servizio presso e
Territoriali in esse incorporate: n. 11 di MO; n. 12 di San TO del TR e n. 13 di LI PI;
di cui agli articoli 39 e AIR, AIR 2007, Accordo o Accordo Integrativo) sottoscritto tra il 29.5.2007 e il 4.6.2007.
Invero la Procura erariale in tale atto di citazione contestava ai convenuti ciascuno in relazione alla propria posizione e alle proprie rispettive competenze:
da un lato, di non aver curato ancora a distanza di molti anni la continuità assistenziale nonostante la mancata informatizzazione del modello M.
2. Sentenza n. 27/2022 della Corte dei conti per la regione HE La Sezione giurisdizionale delle Corte dei conti per le HE con sentenza n.27/2022 assolveva i convenuti con liquidazione delle spese a Invero il giudice di prime cure nella sentenza n. 27/2022 ha statuito che:
la prospettazione accusatoria non sia fondata e che la domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti debba essere respinta;
l di informatizzazione della continuità assistenziale, e certamente condizionava, a regime, il riconoscimento ai medici di continuità go di software idonei al perseguimento delle ampie ed innovative finalità
;
nello stesso tempo, peraltro, il medesimo Accordo consentiva, medio soluzioni operative transitorie, secondo modalità concordate, di acquisizione e trasmissione dei dati (3° comma art. 39);
è fuori discussione quanto afferma il Requirente pubblico in ordine al fatto che lo specifico progetto di informatizzazione della continuità assistenziale, quello cioè di cui agli artt. 39 comma 2 e 40 AIR, in realtà, rimase sempre e solo sulla carta, al punto che non vennero nemmeno nominati dalla Regione HE - cui sarebbe spettato - i componenti del gruppo di lavoro paritetico che avrebbero dovuto occuparsene;
è vero però anche che, parallelamente, prendevano avvio a livello regionale e statale nuovi progetti, di ancor più ampio respiro, legati progetto di informatizzazione della continuità assistenziale;
a della continuità assistenziale passavano dal livello aziendale (UR) a quello regionale (Regione HE) ed anche statale (nelle sedi istituzionali del coordinamento Stato-Regioni e dei Ministeri competenti;
deve dunque riconoscersi, anche in ragione del regime dei finanziamenti previsti, che nel periodo di tempo nel corso del quale la vicenda si è svolta, i vertici gestionali di Asur e gli stessi dirigenti
;
in tale contesto, appare innegabile che eventuali iniziative estemporanee e non coordinate assunte dai vertici di UR e della Sanità regionale si sarebbero potute rivelare altamente improvvide alla luce delle valutazioni in corso e delle decisioni comunque riservate ai livelli superiori;
ad avviso del Collegio, in definitiva, nessuna responsabilità per danno nessuna condotta antigiuridica, tantomeno a titolo di colpa grave, può essere affermata a carico dei convenuti in merito alla mancata tempestiva attivazione ed implementazione della informatizzazione della continuità assistenziale; ciò, del resto, anche alla luce del consolidato orientamento di questa Corte che impone di valutare ai fini ante e non ex post;
ciascuno dei convenuti si era trovato ad operare, né della innegabile complessità della vicenda stessa, attestata anche dalla oggettiva difficoltà della Procura di pervenire ad una sua compiuta ricostruzione;
del pari non potrebbe dar luogo ad alcun addebito di responsabilità il mancato esercizio dei poteri di autotutela spettanti per la carica, in come potere legge n. 241 del 1990, al di fuori dei modelli organizzativi rigidamente gerarchizzati (qui non ricorrenti) tale prerogativa allo stesso organo ge;
infine, poiché nessuno dei convenuti ebbe effettivamente percezione del danno in atto, né si sottrasse a tale percezione con dolo o colpa alla Procura contabile potrebbe effettivamente configurarsi a loro carico.
3. Atto di appello della Procura regionale delle HE del 24.6.2022.
La sentenza n. 27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE, con cui sono stati assolti tutti convenuti, è stata impugnata dalla Procura erariale per la regione HE con atto di appello del 24 giugno 2022 per i seguenti motivi.
1- Erroneità ed ingiustizia della motivazione errata interpretazione
- travisamento dei fatti omessa valutazione delle prove (punti 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4).
Con il primo motivo la Procura appellante si duole che l motivazionale della sentenza impugnata si sviluppa attorno ad una serie di asserzioni che non fanno che ripercorrere e riproporre pedissequamente la linea difensiva del convenuto dott. EL, in assenza di riscontri nelle risultanze probatorie.
Ciò ha determinato un grave travisamento della vicenda del suo complesso.
La Procura regionale evidenzia di aver contestato ai convenuti MO in assenza dei necess ossia in mancanza di qualsivoglia informatizzazione, attività aggiuntiva cui lo stesso accordo integrativo correlava la corresponsione Nazionale) del 2005, come integrato nel 2007, la possibilità, da parte della contrattazione integrativa regionale, di prevedere compensi ttante ai medici di aggiuntive distinte e ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla contrattazione nazionale.
2) Erroneità ed ingiustizia della motivazione omessa ed errata valutazione delle prove travisamento dei fatti (punti 6.2 e 6.3)
Con il secondo motivo, parte appellante eccepisce che la sentenza del giudice
vicenda dal convenuto dott. EL, redattore - in qualità di Direttore
- delle due note del maggio e giugno ritenuto legittima la corresponsione di tale incentivo a fronte della raccolta mensile dei dati di attività da parte dei medici di Continuità Assistenziale.
superate ed emendate dai successivi chiarimenti applicativi adottati dal Comitato Regionale di Medicina Generale nella seduta del 05/05/2009.
3) Erroneità e ingiustizia della motivazione con riguardo al ruolo del Comitato Regionale di Medicina Generale errata interpretazione e
(punto 7.1 ultimo periodo e punto 7.5)
Con il terzo motivo la Procura erariale si duole che, alla luce delle gravi e palesi illegittimità sopra evidenziate, sono prive di pregio e meritevoli di riforma anche le affermazioni contenute nella sentenza gravata circa la non sindacabilità delle determinazioni del Comitato Regionale della Medicina Generale.
4) Erroneità ed ingiustizia della motivazione erronea HE (punto 7.6) arretrati.
Ad avviso di detta Procura merita di essere riformata anche la parte della sentenza contenuta al punto 7.6.
di detto giudizio, il pagamento degli arretrati disposto dal dott. EL, con le richiamate note del maggio e giugno 2011 contraddice e smentisce tutta la ricostruzione della vicenda portata avanti dallo stesso convenuto ed accolta integralmente dal Collegio.
Ad avviso della Procura, seguendo il percorso logico-argomentativo della sentenza oggetto di gravame, il dott. EL semplicemente diede corso a quanto stabilito dal Comitato Regionale nella seduta del 5/05/2009, a seguito della quale, sempre a detta del Collegio giudicante, il Comitato avrebbe emendato le Linee Guida del 2007 prevedendo dive
5) Illogicità della motivazione travisamento dei fatti erronea applicazione della legge sostanziale e dei principi processuali (punti 8.1 e 8.2)
Infine con quinto ed ultimo motivo la Procura appellante impugna le affermazioni conclusive della gravata sentenza che, a suo avviso, sono il frutto di un grave travisamento della vicenda del suo complesso, come dimostrato alla luce delle considerazioni sopra argomentate.
Per cui, si contestano le considerazioni, prive di motivazione, sulla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, principio di natura processuale erroneamente invocato dal Collegio del giudizio di prime cure.
4. Memoria di costituzione degli appellati distinte memorie di costituzione per conto di: 1) GI PI ;2) Di RI LU; 3) OR DI; 4) IN LI; 5) ZI TE; 6) ORni GI ha evidenziato:
i profili argomentativo e censorio, della sentenza di assoluzione di primo grado in punto: insussistenza della colpa grave - inammissibilità del motivo di appello - violazione art. 190, comma 2, c.g.c.;
di colpa grave dei suoi assistiti.
In sintesi, la difesa di 1) GI PI ;2) Di RI LU; 3) OR DI; 4) IN LI; 5) ZI TE; 6) ORni GI, fatte salve le diversità delle rispettive posizioni evidenziate nelle relative memorie di costituzione e che si intendono qui richiamate, per tutti ha evidenziato che:
1) l erariale si limita a coinvolgere universalmente ed indistintamente i propri assistiti ognuno dei quali, come noto, invero, ricopriva ruoli e funzioni ben diverse, anche in enti diversi e riprodurre quale fondamento della presunta colpa grave il mero coinvolgimento a vario titolo, nel procedimento di gestione delle risorse pubbliche regionali e di liquidazione della specifica indennità non esponendo minimamente le ragioni per le quali nelle specifiche
incarichi venivano esercitati - il presunto scostamento dai canoni di corretta amministrazione (ma la Procura erariale non dice quali)
dimostri che la colpa si riveli in concreto con riferimento acquisiti al processo.
2) l patrimoniale esposto in citazione seppure inspiegabilmente ed immotivatamente decrementato dalla fase preprocessuale senza alcuna ragioni di fatto e di diritto e senza alcuna prova da 64.628,99 nuova inammissibile e irricevibile in sede di appello per violazione articolo 193 c.g.c..
Invero, il principio della responsabilità parziaria di cui all'articolo uno comma uno quater della legge numero 20 del 1994 è stato violato nella fattispecie in quanto la Procura ha unito in un unico calderone tutto il danno imputandole indistintamente per intero a tutti gli appellati come si trattasse di un'imputazione dolosa;
3) la Procura contravvenendo alle proprie stesse premesse e presupposti butta in un unico calderone giuridico amministrativo funzioni diverse per ruolo potere e natura diverse da un punto di vista giuridico, amministrativo, contabile e tecnico che alla fine vengono invece addirittura coalizzate solidalmente dell'addebito del danno universalmente considerato;
4) nonostante la chiara esposizione delle difese la Procura non confuta le eccezioni sollevate e non fornisce prova contraria rispetto alla documentazione allegata in particolare:
a) non tiene conto della struttura organizzativa sanitaria marchigiana con l' A.S.U.R. al suo vertice gerarchico;
b) travisa la lettura dei verbali del Comitato regionale che nella seduta del 25.5.11 non decide nulla e non viene concordato nulla;
c) fa riferimento ai verbali del Comitato (e a contenuti di verbali) che non esistono;
d) la Procura nulla dice/contraddice rispetto alla chiara individuazione degli organi di controllo su una sanità marchigiana il cui controllo di regolarità amministrativa e contabile è riservato al collegio sindacale così come il controllo di gestione e funzioni interne centralizzate dell' A.S.U.R.
Ed ancora l commissiva dei propri assistiti anche per la presunta omessa denuncia.
4.1 Conclusioni
:
1) GI PI ;2) Di RI LU; 3) OR DI; 4) IN LI;
5) ZI TE; 6) ORni GI, chiede a questa Sezione centrale di appello di dichiarare:
in via pregiudiziale e di rito:
1) secondo le ragioni di diritto esposte, la nullità e/o inammissibilità
;
nel merito 2) erroneità infondatezza della domanda della Procura appellante secondo le ragioni in fatto e in diritto esposte, e comunque respingerla in quanto non provata an, nè in ordine al quantum, mandando assolti da ogni addebito i suoi assistiti nella rispettive qualità rivestite.
3) ed in ogni caso, di confermare la sentenza della Corte dei conti per la Regione HE n. 27/2022 4) in via meramente subordinata e per mero tuziorismo difensivo, in caso di denegato accoglimento delle difese, di ridurre in maniera gli
appellati R.D. n. 1214/1934.
5. Memoria di costituzione EL PI.
a di costituzione per conto di 7) EL PI ha evidenziato:
a) le accuse avanzate dalla Procura nei confronti del dott. EL PI sono state motivatamente disattese, in toto, dalla sentenza n.27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE che al punto 8.1 ha dal Comitato Regionale (nella riunione del 25.5.2011 ed in precedenza) e delle determinazioni assunta dal dott. EL
(cfr. pag.100) in esecuzione di quanto già disposto dalla dott.ssa AR SA DI, Direttore amministrativo della UR.
b) i inizialmente essere predisposto da un apposito gruppo paritetico (di cui il dott. EL non faceva parte) e approvato in sede di Comitato Regionale;
c)
stato successivamente inserito nella procedura di gara per sanitario e socio-sanitario della Regione HE n. 4 lotti , procedura dalla quale il dott. EL è stato escluso, del Servizio Salute della Regione HE;
d) ed ancora a nella disponibilità del Dott. EL, in qualità di Direttore generale hardware e software essenziali per realizzare il Progetto 39, commi 1 e 2 e Art. 40;
e) il non aver adottato il gestionale di LI PI, ben lungi nazionali e rispetta le disposizioni regionali.
Ne consegue che:
non era, oggettivamente, nella disponibilità dei Direttori della UR/Zone Territoriali/Aree Vaste intervenire con proprie procedure art.39, comma 1 e 2 e art. 40 Integrativo Regionale;
art. 39, commi 1 e 2 e art. 40 per essere realizzato necessitava dei supporti informatici adeguati, quali quelli finalmente aggiudicati dalla Regione HE solo nel 2018;
posto che fin dal 2008 la Regione aveva avocato a sé la informatizzazione del SSR, si può comprendere perché non è stato possibile estendere il programma di software adottato dalla Zona di LI PI a tutte le Zone Territoriali.
5.1 Accordo Integrativo Regionale del 29.5.2007 Tale accordo prevedeva quanto segue:
aveva istituito un fondo a risultato specifico e a destinazione vincolata per la annua.
Il successivo comma 2 prevedeva che tale fondo andava prioritariamente utilizzato per la continuità della informazione e per la relativa informatizzazione sulla base di un progetto da approvare in sede di Comitato Regionale su proposta di un gruppo paritetico di costruzione del percorso.
Tale gruppo doveva definire: le modalità esecutive, gli indicatori, i relativi sistemi di monitoraggio, i sistemi di remunerazione che incentivino in via prioritaria le forme associative della continuità assistenziali, tenendo presente quanto previsto nel successivo art. 40.
va le linee guida alle quali il gruppo doveva attenersi nella redazione del progetto con la previsione soddisfare, ossia:
a) la possibilità da parte del medico di continuità assistenziale di consultare i dati clinici dei pazienti in stato di fragilità al fine di indirizzare gli interventi di diagnosi e cura nella maniera più appropriata;
b) la trasmissione al medico di base del report degli interventi svolti a domicilio del paziente, della terapia praticata ed eventuali prescIZni ricovero;
c) la consultazione dei reports di attività.
UR avrebbe dovuto fornire idoneo software, ovviamente una volta che il gruppo avesse formalizzato il progetto che, come detto, doveva commi 1 e 2.
Nelle more aveva previsto che, a far data dal 1.6.2007, ai medici di continuità assistenziale che avessero raccolto i dati informatizzati sulla attività svolta, secondo modalità concordate, doveva essere riconosciuto un incentivo orario pari ad 1,00.
modalità concordate sulla corresponsione di tale incentivo avvenuto nella seduta del Comitato Regionale della Medicina Generale del 6.11.2007 persistendo il rifiuto da parte delle Zone Territoriali di corrispondere ai medici di continuità assistenzial della mancata informatizzazione del modello M, nella seduta del Comitato Regionale del 5.5.2009 (doc.n.1) venivano determinate ulteriori e diverse modalità di corresponsione di tale incentivo, stabilendo che i programmi informatici da utilizzare un foglio di calcolo tipo excell e posta elettronica dati di attività riepilogati su di un foglio excel da trasmettere ai direttori di distretto tramite e-mail.
5.2 La nota n. 25083 del direttore amministrativo UR, dott.ssa DI.
Persistendo ulteriormente le criticità relative ai dati da rendicontare, con nota n. 25083 UR, dott.ssa DI (doc.n. 2), a seguito delle ulteriori decisioni assunte in sede di Comitato Regionale, venivano individuati i dati di attività che dovevano essere acquisiti dai Direttori di Distretto, forniti dai medici di continuità assistenziale anche in forma cartacea, e cioè:
1) il numero di chiamate e il relativo numero di risposte telefoniche, 2) il numero delle visite ambulatoriali eseguite, 3) il numero delle visite domiciliari eseguite.
Sempre nella medesima nota si prevedeva che, dal mese di gennaio 2010, 5.3. Raccolta dei dati.
Diversamente da quanto continua a sostenere pervicacemente, contro nulla hanno a che fare con il cosiddetto Modello M, che era stato individuato nelle prime linee di indirizzo emanate dal Comitato regionale nella seduta del 6.11.2007, che è una relazione medica contenente tra Lo stesso Direttore Amministrativo dott.ssa DI, in tale nota del 30.9.2009, precisa(va) che la compilazione del Modello M è obbligatoria invitare
le Direzioni di Distretto a predisporre moduli formato certificato medico autocopianti
5.3. Assenza di programmi informatici.
non veniva posta nella condizione di fornire alcun programma informatico poiché, nel frattempo, la Regione HE aveva avocato a sé - in virtù del finanziamento ottenuto dallo Stato grazie allo intervenuto Accordo di programma che prevedeva potenziamento di sistemi ICT -
serie di servizi informatici per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, tra i quali anche quelli relativi alla informatizzazione del territorio (lotto 4: fascicolo sanitario) ove vi rientrava anche la informatizzazione della medicina generale (compresi, quindi, anche i medici di continuità assistenziale).
nella impossibilità di poter acquisire sistemi informatici per quei settori disciplinati dalla Regione stessa. Il riferimento va, in particolare, al lotto 4 relativo al fascicolo sanitario che prevedeva proprio quelle condizioni della informatizzazione prevista per la continuità assistenziale, ossia la creazione di un fascicolo elettronico per ogni assistito, con la possibilità per tutti i medici (medico di base, medico di continuità assistenziale, medico specialista ospedaliero) di poter consultare on line i dati clinici dei pazienti, le visite eseguite, i farmaci assunti, le patologie ecc., soddisfacendo in questo modo le condizioni sulla base delle vincolanti ed inderogabili indicazioni del Comitato Regionale, il dott. EL, con nota n.10284 del 6.5.2011, disponeva che le Zone Territoriali 39, c.3, di maggio 2011, relativamente alle competenze di aprile 2011 e a corrispondere nel mese di giugno gli arretrati relativi alle competenze gennaio-marzo 2011. Ovviamente rimanevano ferme le condizioni per procedere al pagamento dello incentivo di 1,00 , ossia: i medici di continuità assistenziale dovevano riassumere i propri dati di attività, come disposti dal Comitato regionale del 5/5/2009, riepilogati mensilmente sul foglio excel predisposto dalla Zona Territoriale, e trasmettere tali dati ai direttori di distretto tramite:
e-mail se prestavano servizio in postazioni dotate di collegamento internet;
o, anche in forma cartacea, se prestavano servizio in sedi non informatizzate.
Si fa presente che una parte dei dati raccolti dagli stessi medici, come modello ministeriale FLS 21 - Quadro F, che prima di tale accordo con risorse proprie.
5.4. Il Modello M.
La non tramontata ipotesi inquisitoria, in effetti, continua a perorare la tesi che il Progetto finanziato con il Fondo a risultato consisterebbe nella compilazione ed invio in modalità informatica del Modello M e attribuisce le responsabilità di tale mancata realizzazione ai vari soggetti sotto indagine e, in larga misura, al dott. EL.
Ma la volontà della Regione non era quella di informatizzare il modello M ma quella di realizzare un Progetto che incentivasse le forme associative della CA, tenendo presente quanto previsto nel vale a dire facilitare lo scambio di dati e informazioni con i medici di Assistenza Primaria e con i servizi distrettuali, agevolando in tal modo la continuità dell'assistenza nello arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, particolarmente per i pazienti in stato di fragilità Quindi, non si prevedeva la mera trasmissione informatizzata del modello M, ma la possibilità per il medico di CA clinici dei pazienti in stato di fragilità, al fine di indirizzare gli interventi di diagnosi e cura nella maniera più appropriata; trasmettere al medico di AP, prima della fine del turno di servizio, il report degli interventi svolti a domicilio del paziente secondo lo schema previsto dall'Allegato M dell'ACN, comunicare la terapia praticata ed eventuali prescIZni rilasciate al paziente e la motivazione dell'eventuale ricovero, in modo che il medico di Assistenza Primaria possa avere traccia del ricorso del paziente a strutture sanitarie diverse nel periodo in cui non svolge servizio, ed orientare di conseguenza la sua azione; aderire a sperimentazioni eventualmente attivate dalla Regione HE basate sere inseriti anche i programmi per la C.A., sicché le Zone Territoriali hanno continuato a non pagare le attività effettuate dai medici di C.A. creando vibranti proteste da parte delle OO.SS. rappresentative degli stessi.
È in questo contesto che il Direttore della UR, dott. EL, con la nota n. 10284 del 6.5.2011, sulla (doverosa) scorta delle indicazioni del Comitato Tecnico del 5.5.2009, pone un primo punto fermo, disponendo che le Zone Territoriali procedessero alla corresponsione della indennità comma 3 assistenziale nel mese di maggio 2011 per le competenze del mese di aprile e nel mese di giugno per le competenze di gennaio marzo 2011.
Tale nota, preso atto che la precedente disposizione del Direttore Amministrativo UR, dott.ssa DI, sopra richiamata, non aveva avuto ancora esecuzione, pone finalmente una data per far avviare alle Zone Territoriali gli adempimenti disposti dal non intervenendo in alcun modo nel merito degli stessi, ma semplicemente tentando di renderli finalmente operativi.
La nota ribadisce, infine, quanto già indicato dalla precedente previsto
trasmesso i propri dati di attività, in via informatica se prestano servizio in postazioni dotate di idoneo collegamento, o anche in forma cartacea, Tutto questo in preparazione della riunione del Comitato regionale che si sarebbe tenuta da lì a breve, il 25 maggio 2011.
Ed in vista di quella riunione, lo SMI, sindacato rappresentativo dei Medici di C.A. ha prodotto il già richiamato del 17.5.2011 (doc.n.4)
allegando proprio i tre documenti esaminati in precedenza:
Verbale del Comitato Regionale per la MMG del 5.5.2009;
Documento del Direttore Amministrativo UR del 30.9.2009 dr.ssa DI;
ER (rectius, nota EL) UR 0010284 del 6.5.2011 in materia di informatizzazione C.A. (pagamenti).
Come si può apprezzare dal documento, chiedeva di regionale del 5.5.2009 e la successiva nota della Dott.ssa DI del 30.9.2009 e non già le linee interpretative del Comitato regionale del 6.11.2007, che, in effetti, erano state superate.
5.5.
In relazione alla contestazione di aver disposto oggi, nonostante non ci fossero i presupposti stabiliti dall'A.I.R.
(progetto mai elaborato, software mai fornito, modalità di trasmissione dei dati non informatizzata) , il dr, EL fornite dal Comitato paritetico del 6.11.2007, peraltro richiamate in modo incompleto.
Q
nonostante non ci fossero i presupposti stabiliti dall'A.I.R. si tralascia di valutare che lo stesso A.I.R. ha previsto una fase transitoria al comma 3 , che consentiva di procedere, con apposito progetto, nelle more:
della fornitura dei software;
della messa a disposizione di modalità di invio informatizzate.
A :
;
;
queste attività non erano più nella disponibilità del dott. EL.
Per questo la fase transitoria, inizialmente prevista fino alla fine del 2007, si è di fatto prolungata, senza che di questo possa essere sollevata responsabilità alcuna in capo al dott. EL ma nel frattempo si è retribuita con Di quale attività si tratti lo chiarisce in via definitiva quanto riportato nel verbale della riunione del Comitato regionale della Medicina generale del 5/5/2009 e nella deposizione testimoniale sopra richiamata e che si produce (cfr. doc. n.15): si tratta di una raccolta dei dati di attività mensile che il medico di C.A. deve compilare su un apposito foglio da inviare in via informatica (se disponibile la connessione) o in via cartacea.
La disposizione del Comitato e la successiva lettera della dott.ssa DI, Direttore Amministrativo che questa raccolta dati nulla ha a che fare con la compilazione che è un certificato medico, predisposto in modo uniforme, secondo le indicazioni fornite nello stesso Comitato del 5/5/2009, come modulo cartaceo autocopiante in triplice copia.
La raccolta mensile dei suddetti dati di attività, predisposta su apposito foglio Excel, ancorché non trasmessa informaticamente da tutti i medici di C.A. per le ragioni sopra richiamate, di cui il dott. EL non è in alla prestazione singola che il medico certifica .
Raccolta mensile che, diversamente da quanto opina la Procura appellante, è documentalmente provata visto che la GdF di LI, sono state accentrate presso la sede distrettuale di Montegiorgio, a Pertanto, non contravviene (al contrario di quanto sostenuto dalla Procura
aveva eliminato la possibilità di prevedere indennità aggiuntive in favore dei medici di C.A. se non connesse a specifici compiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla stessa contrattazione collettiva nazionale
ighi della convenzione.
Ma dirimente per giudicare la posizione del dott. EL al riguardo sono gli atti prodotti anche dalla Procura in cui in nessuno di questi:
né nella nota del 6/5/2011;
né in quella del 1/6/2011;
contrariamente a quanto in maniera del tutto errata, riferito dal dott. Rea.
5.6. Infondata, come, peraltro, è relativa alla corresponsione anche degli arretrati dal 2008.
evidenzia che nel punto 14 delle linee interpretative fornite nel novembre 2007 dal Comitato regionale della Medicina Generale non è espresso un esplicito divieto ad erogare ulteriori arretrati, e sarebbe stato illogico prevederlo poiché il punto prevede che a decorrere dall' 01.01.2008 i dati dovranno essere consegnati in modalità informatica sarebbero più potuti maturare arretrati.
La decisione di erogare arretrati da parte del dott. EL è maturata a seguito delle disposizioni che, medio tempore, erano già intervenute da parte del Comitato regionale e delle disposizioni attuative fornite alle Si fa riferimento, ancora una volta, ai due documenti esistenti, il verbale del 5/5/2009 e la nota n.25083 del Direttore Amministrativo AR SA DI del 30/9/2009, più volte citati, ma è verosimile che ci siano stati altri verbali e altri incontri e certamente il dott. EL, quale Direttore UR, ebbe sollecitazioni dalla Giunta per chiudere la vertenza ed evitare contenziosi.
Quindi la corresponsione degli arretrati fino alla fine del 2009 era sta già decisa dal Comitato regionale informatica.
Risulta chiaro che mai nel Comitato regionale è emersa la volontà di non rispettare il pagamento degli arretrati, ma a fronte delle difficoltà frapposte dalle Zone Territoriali ad erogarli, la direzione UR è dovuta to, sempre a fronte del rispetto, come indicati nel verbale della riunione del 5/5/2009 e in presenza degli accantonamenti delle somme destinate al fondo di risultato.
EL in maniera legittima, in quanto lo stesso ha doverosamente dato seguito alle disposizioni del Comitato regionale.
In effetti, le decisioni del Comitato regionale del 25/5/2011 sono del tutto legittime, alla pari di quelle assunte dallo stesso organo nelle sedute del 6/11/2007 e del 5/5/2009, poiché rientra nelle competenze di detto organo, oltre alla predisposizione degli accordi decentrati, anche la verifica della loro corretta applicazione.
EL in quanto:
la decisione di erogare gli arretrati relativi al periodo giugno 2007/dicembre 2010 nel mese di ottobre 2011 è stata assunta, legittimamente, dal Comitato regionale del 25/5/2011 e il dr.
;
il pagamento degli arretati non è avvenuto in ogni caso, come può Capitolo 6. Quantificazione e ripartizione del danno È documentato che gli arretrati erogati per gli anni 2008, 2009, 2010 a dire poco più di 2.000,00 per ciascuno degli anni in questione; nel 2019 importi medi annui pari ad 70.132,97.
Ciò dimostra che il pagamento degli arretrati:
non è avvenuto , ma solo a fronte della dimostrata effettuazione da parte dei medici di C.A. delle attività richieste e che, di conseguenza, i medici coinvolti che hanno raggiunto solo
poco più del 3% degli aventi diritto, per salire nel corso del 2011 al 54% ed andare a regime solo dal 2012 in poi.
5.7. In mero subordine, violazione e/o falsa applicazione art.1, comma 2, L.20/04 e art.2935 c.c. Eccezione di intervenuta prescIZne.
In subordine, seppure la sentenza n.27/2022 meriti integrale conferma, il ex adverso promossa e della richiesta risarcitoria avanzata, non scrutinata in I° grado.
Il dott. EL è cessato dalla carica di Direttore UR in data 3.2.2014 allorquando è divenuto Dirigente del Servizio Sanità della Regione HE.
I
non possono essergli imputate, per le ragioni diffusamente spiegate, neppure condotte omissive.
5.8. In ulteriore subordine, in relazione al quantum del danno da risarcire. Errata e/o inesatta quantificazione del danno da risarcire.
Ferme ed impregiudicate le suesposte eccezioni e deduzioni, in ulteriore accertate dalla Procura contabile ed indicate quale presunto danno erariale.
Invero, come precisato nella nota UR prot.n.44323 del 17.11.2020
(doc.n.16), le stesse vanno, se del caso, calcolate ai sensi del comma 2 art.150 del predetto D.L. n.34/2020.
E, quindi, risultano pari ad 356.421,36 come da analitico prospetto riepilogativo che si produce (doc.n.17).
6. Memoria di costituzione LI AL.
8) LI AL ha evidenziato che:
a) il giudice di prime con sentenza n.27/2022 abbia legittimità delle indicazioni adottate dal Comitato Regionale (nella riunione del 25.5.2011 ed in precedenza) e delle determinazioni
(cfr. pag.100);
b)
7.4 Nulla può rimproverarsi neppure al dott. LI che, quale Direttore Amministrativo di UR, ritenne di intervenire personalmente al Comitato Regionale unicamente al fine di fornire ragguagli ed assicurazioni alle OO.SS che protestavano sui tempi di pagamento delle indennità, senza effettivamente nulla riferire né prendere posizione sulle modalità di raccolta dei dati e sulle modalità di loro trasmissio (cfr. pag.
97).
c) sempre con specifico riferimento al dott. LI, posto che questi ha anche sulle motivazioni addotte, sempre al punto 8.1
(cfr.pag.100/101), al punto 8.2 della sentenza (cfr.pag.103) in quanto a costui non è imputabile alcun addebito di responsabilità per mancato esercizio dei poteri di autotutela spettanti per la carica , in configura quello di autotutela come potereL.241/90 al di fuori dei modelli organizzativi rigidamente gerarchizzati (qui non ricorrenti) tale prerogativa allo stesso organo o da altro previsto dalla legge.
Inoltre, poiché nessuno dei convenuti ebbe effettivamente percezione del danno in atto, né si sottrasse a tale percezione con dolo o colpa alla Procura contabile potrebbe effettivamente configurarsi a loro carico
d) si evidenzia come la Procura appellante non abbia impugnato, con specifico riferimento alla posizione del dott. LI, nessuno dei capi in parte qua, trascritti, se non con generiche ed inconferenti considerazioni astratte e generalizzate, inidonee a scalfire la pronuncia di primo grado.
La assoluzione pronunciata nei confronti del dott. LI è divenuta appello non viene formulata alcuna contestazione e addotto nessun profilo di illegittimità della sentenza nella parte in cui statuisce che:
7.4 Nulla può rimproverarsi neppure al dott. LI che, quale Direttore Amministrativo di UR, ritenne di intervenire personalmente al Comitato Regionale unicamente al fine di fornire ragguagli ed assicurazioni alle OO.SS che protestavano sui tempi di pagamento delle indennità, senza effettivamente nulla riferire né prendere posizione sulle modalità di raccolta dei dati e sulle modalità di loro trasmissione cartacea o informatizzata (cfr.pag.
97).
e) In mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che, invece, codesta Corte di Appello valuti infondata la predetta eccezione, si evidenzia che il dott. LI, allorquando ha svolto i ruoli di Direttore Amministrativo e di Direttore di Area Vasta, non ha mai ricevuto comunicazioni né dalla UR né dalla Regione in merito
/interpretazione degli artt.39mai firmato i relativi atti.
f) Per quanto concerne la presenza del dott. LI alla riunione del Comitato regionale del 25.5.2011 va ribadito, anche in questa sede, che non è mai stato membro di detto Comitato e che ha partecipato a tale seduta non in qualità di componente, tanto meno su delega del Direttore Generale UR, ma è intervenuto come invitato a riferire medici di CA, alla riunione il nominativo del LI stesso non compare.
g) La Procura appellante si ostina a non (voler) comprendere che decentrata e ad intervenire per valutarne la corretta applicazione e a dare indicazioni al riguardo è il solo Comitato regionale, che in quella di corrispondere gli arretrati dal giugno 2007 al dicembre 2010, dopo che non erano state rispettate le scadenze fissate dai precedenti Comitati, da ultimo, quello del settembre 2010, come lamentato da un componente presente a tale seduta, il Dr. RO tanto da indurlo a richiedere il pagamento degli interessi maturati. Il dott. LI, non essendo membro del Comitato, non aveva alcun titolo a sindacare le decisioni del Comitato stesso, assunte in continuità con decisioni prese dallo stesso organo fin dal 6.11.2007, poi riedite in data 5.5.2009, cui non aveva partecipato.
h) Risulta, pertanto evidente come il dott. LI, nel momento in cui ha svolto le funzioni di direttore di Area Vasta, era, istituzionalmente, completamente estraneo e, infatti, non ne aveva contezza e non ha mai partecipato ad alcuna fase endoprocedimentale dello stesso né, tanto meno, ha mai sottoscritto atti e/o provvedimenti concernenti la questione de qua.
i) Continua, quindi, ad errare la Procura appellante sostenendo, contro ogni ragione, che ai Direttori di Area Vasta (o ai Dirigenti aziendali)
possa ritenersi attribuito il potere o la facoltà di sindacare le disposizioni contrattuali di cui trattasi discostandosi dalla interpretazione e dalle indicazioni fornite dal Comitato Regionale;
basti ricordare come, a seguito di quanto stabilito nella seduta del 5.5.2009, nessun soggetto, pubblico e/o privato (il riferimento, ovviamente, è alla parte sindacale), ha mai neppure ipotizzato di voler mettere in dubbio la correttezza e la validità delle indicazioni del Comitato, come precisate dal Direttore Amministrativo, dott.ssa DI, e, in fine, quindi (solo) applicate dal Direttore Generale.
j) In mero subordine, si ribadisce la violazione e/o falsa applicazione art.1, comma 2, L.20/04 e art.2935 c.c. Eccezione di intervenuta prescIZne.
In subordine, seppur la sentenza della Corte dei conti n.27/2022 sia del tutto corretta e legittima e, perciò merita integrale conferma, il dott.
LI torna anche in questa sede a (ri)proporre la eccezione di ex adverso promossa e della richiesta risarcitoria avanzata, non scrutinata dalla Corte di I° grado.
k) In ulteriore subordine, in relazione al quantum del danno da risarcire si torna ad eccepire la errata e/o inesatta quantificazione del danno da risarcire.
somme accertate dalla Procura ed indicate quale presunto danno erariale in quanto, come precisato nella nota UR prot.n.44323 del 17.11.2020 (doc.n.3), le stesse vanno, se del caso, calcolate ai sensi del D.L. n.34/2020, convertito in L.n.77/2020, e del 2° comma 356.421,36 come da analitico prospetto riepilogativo in atti
(cfr.doc.n.4).
6.1. Conclusioni degli appellati EL PI e LI AL.
EL PI e LI AL ha chiesto a questa Sezione Centrale di Appello di:
respingere l'appello n.60146 promosso dalla Procura Regionale HE con atto notificato in data 27.6.2022, per la riforma della sentenza n.27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le HE del 13.4.2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l effetto;
dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande dalla Procura nei confronti di EL PI e LI AL in quanto illegittime ed infondate per le ragioni in fatto e in diritto ovvero in quanto il comportamento posto in essere non integra un comportamento integrante una responsabilità amministrativa;
mandare assolti EL PI e LI AL da ogni addebito;
in subordine:
ella Procura attrice nei confronti di EL PI e LI AL e, di conseguenza, prescritte le pretese erariali avanzate con citazione notificata in data 4.10.2021;
in ulteriore subordine, in via gradata, in relazione a quanto dedotto ed evidenziato nelle memorie di costituzione di I° grado e di appello:
i predetti convenuti in relazione alla eccepita erroneità del quantum, pure nello esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione; con ogni consequenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio.
In subordine e in via istruttoria, si torna a chiedere, altresì, ove ritenuto necessario, l'ammissione di prova testimoniale dr. GI Tartabini (per EL), già dipendente della UR, Area Vasta 3 e la dott.ssa TE Uncinetti NA, dipendente UR, Area Vasta n.3 (per EL e per LI).
7. NO.
NO, con distinte memorie di costituzione per conto degli assistiti: 9) NG NN; 10) NI ND ha eccepito:
a) l inammissibilità/improponibilità/improcedibilità del ricorso in appello per tardività.
Invero, la sentenza di primo grado è stata notificata alla Procura, dal medesimo difensore del dr. EN NN e del dr. NI ND, mediante notifica telematica eseguita in data 21.04.2022 per conto dei suoi assistiti.
Ne consegue che spirato in data 22.06.2025 (martedì)
27.06.2022 proposto dalla Procura erariale è tardivo;
b) nella dr. EN NN e del dr. NI ND, nella parte in cui la Procura erariale non ha censurato alcun capo della sentenza di primo grado riguardante i suoi assistiti.
L
di sentenza riguardanti il chiamato PI EL, senza che sia l dr.
EN NN e al dr. NI ND;
c) per il resto, confermando le argomentazioni e le richieste istruttorie già formulate in primo grado, ribadisce la legittimità e la correttezza o dei suoi assistiti dr. EN NN e dr. NI ND, come accertato dalla sentenza di assoluzione n,27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE.
7.1. Conclusioni degli appellati i.
NO MO per gli appellati: 9) EN NN; 10) NI ND chiede a questa Sezione Centrale di Appello, previo accoglimento delle richieste istruttorie formulate, di:
improcedibile e, comunque, infondato;
respingere ogni domanda formulata dalla Procura erariale in primo e secondo grado;
in via di estremo subordine, ed in denegata ipotesi di condanna, esercitare il potere riduttivo e ridurre la pretesa erariale ad una misura Con vittoria delle spese di lite.
8. Memoria di costituzione del dr. Di RN NE.
i con memoria di costituzione per conto di 11) Di RN NE ha evidenziato che:
a) il Dott. Di RN sia completamente estraneo ai fatti per cui è causa; la sua nomina è intervenuta, infatti, solo in data 01.04.2011
(come dalla ERzione della Giunta Regionale della Regione HE, adunanza n. 54 legislatura IX delibera n. 414 del 22.03.2011 allegata), ossia poco prima della presunta riunione del 25.05.2011 del Comitato Regionale, mentre i primi fatti per i quali si discute risalgono al 2007;
b) il predetto non ha mai svolto né svolge la propria attività nell'Area Vasta 4 , non ha mai avuto ruoli di sorveglianza o verifica dell'operato all'interno della Asur non ricoprendo, altresì, ruoli di vertice, né allo stesso è riconducibile una condotta commissiva documentalmente provata e connessa agli addebiti in esame né una condotta omissiva che abbia un diretto nesso di causalità con il danno in esame; non avrebbe mai potuto prendere piena contezza degli accadimenti ritenuto che quella del 25.5.2011 (la cui valenza è stata già contestata)
era la prima riunione del Comitato cui partecipava;
c) alla luce di queste argomentazioni, la posizione del Dott Di RN avrebbe dovuto essere archiviata già in sede di indagini.
8.1. Insussistenza della condotta commissiva e/o omissiva ed insussistenza della responsabilità del dott. Di RN Del resto dalla ricostruzione dei fatti così come capillarmente eseguita vengono integralmente condivise, appare evidente come nessuna condotta commissiva e/o omissiva possa essere addebitata agli appellati, proprio per come i fatti sono accaduti.
Inoltre, nessuna condotta commissiva potrà essere imputata al Dott. Di
RN.
Sul punto si evidenzia che non esistono verbali redatti dal Comitato (ad eccezione di quello del 25.05.2011), né esistono convocazioni per le riunioni con la indicazione dell'ordine del giorno e i nominativi degli invitati e degli effettivi che esiste è quello del 25.05.2011, comunque, già disconosciuto in primo grado, che però non prova alcunché, infatti:
è privo della sottoscIZne dei presunti partecipanti;
il Dott. Di RN non risulta neanche nell'elenco delle sottoscIZni dei partecipanti, ma risulta presiedere la riunione, pur in assenza di espressa delega che avrebbe potuto rilasciare unicamente l'Assessore alla Sanità pro tempore;
l'elenco dei partecipanti risulta da foglio separato rispetto al presunto verbale del 25.5.2011 e, quindi, non riconducibile senza possibilità di errore alla predetta riunione;
contiene unicamente le dichiarazioni dei partecipanti;
potrebbe essere non completo e non veritiero e non corrispondente al contenuto della discussione svolta;
non contiene alcuna determinazione, non avendo il Comitato alcun potere in merito.
Infatti, il contenuto dello stesso, come già evidenziato anche in primo grado, è meramente esplicativo di decisioni assunte altrove, laddove il Dott. LI nello stesso rende edotte le rappresentanze sindacali su tali decisioni, né sul punto ci sono state discussioni o confronti, e informazioni sul fatto che l'UR era pronta ad erogare gli arretrati e che i ritardi erano dovuti a problematiche tecniche.
Quindi, non essendo stata assunta dal Comitato alcuna determinazione
(che, comunque non avrebbe potuto assumere in assenza dei poteri corrispondenti) in occasione della riunione del 25.05.2011, nessuna responsabilità in merito potrà essere addebitata ai partecipanti considerato che il Dott. LI in tale occasione ha provveduto unicamente ad evidenziare le difficoltà amministrative contabili del pagamento che, quindi, il contenuto attiene alla concreta erogazione delle somme.
L'unico ad avere un ruolo determinante il danno contestato è sicuramente il Dott. Vincenzo Rea, il quale ha riconosciuto, come da verbale di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, di aver assunto in autonomia l'iniziativa di dare indicazioni ai medici di CA di compilare l'allegato M ai fini del riconoscimento della indennità e di averlo ricevuti in formato cartaceo, tra l'altro pretermettendo in tal modo la figura del Coordinatore ex art 40 dell'AIR che avrebbe dovuto raccogliere i report e trasferirli al Direttore del Distretto, travisando, altresì, che i dati dovevano essere inviati in forma cartacea solo laddove non vi fossero postazioni informatizzate, come da disposizioni del Direttore Generale dell'UR Dott. Ceccarelli.
8.2. Assenza elemento soggettivo della colpa grave e del nesso di causalità nella condotta; insussistenza del danno.
dalla sentenza appellata spettava alla Direzione di Distretto
(Dott. Rea, deceduto) verificare che i medici convenzionati (tra i quali quelli di continuità assistenziale) assolvessero regolarmente ai propri compiti, mentre spettava alla Direzione Amministrativa Territoriale procedere alla liquidazione e al pagamento degli stipendi; non erano previste modalità di riscontro preventivo sulla regolarità amministrativo-contabili dei pagamenti tali da far emergere eventuali situazioni di irregolarità in atto; né risulta, effettivamente, che criticità vennero mai segnalate dagli organi di controllo, tra cui non è compreso il Comitato citato: non sarebbero ravvisabili, dunque, gli estremi per riconoscere una condotta gravemente colposa in capo a chi diede corso ai pagamenti sulla base delle indicazioni ricevut (cfr. in atti).
Non sussiste una condotta gravemente colposa in quanto:
il Comitato non ha compiti decisionali, nessuna decisione è stata assunta dallo stesso, e, conseguentemente, nessuno dei componenti può aver posto in essere scelte arbitrarie; né potevano essere prevedibili gli asseriti danni subiti dall'Area Vasta 4 MO, né tale conoscenza poteva rientrare nella sfera della loro consapevolezza.
può essere di per sé motivo di responsabilità non avendo il predetto compiti decisionali.
È di tutta evidenza che l'informatizzazione era demandata alle ex singole Zone Territoriali, art. 40 dell'A.I.R., il cui Direttore Amministrativo dell'A.S.U.R. la Dott.ssa AR SA DI già nel 2009 comunicava di farsi carico di fornire il programma per la trasmissione informatica dei dati, avocando a sé il compito di fornire il programma (come da doc. in atti) e che, comunque:
medici che avessero trasmesso i propri dati di attività in via informatica
(se prestavano servizio presso postazioni dotate di idoneo collegamento) e anche in forma cartacea (se prestavano servizio in sedi non informatizzate), (Cfr. Sent. I grado pag. 96).
Manca, quindi, il nesso causale tra il presunto danno erariale eventualmente cagionato dall'Area Vasta 4 di MO e le attività del Comitato Regionale, né, può attribuirsi alcuna responsabilità da omessa denuncia dell'esistenza del danno in assenza del presupposto della conoscenza/conoscibilità, da parte degli appartenenti al Comitato, delle modalità in cui l'Area Vasta 4 MO stava dando alle disposizioni regionali e a quelle diramate dall'UR.
Inoltre, evidenzia ancora che non si deve dimenticare che la spesa sostenuta per il progetto in esame è stata inferiore a quella prevista e che 00 e, pertanto, anche sotto questo punto di vista non sussiste alcun danno.
8.3. Sulla intervenuta prescIZne Oltre a ribadire la non configurabilità di alcuna responsabilità per danno erariale per illecito da omessa denuncia non sussistendo né la condotta,
(non essendo a conoscenza) soggettivo della colpa grave, si evidenzia che la richiesta di risarcimento viene effettuata su un arco temporale di 10 anni.
Il fatto dannoso rilevante per la decorrenza della prescIZne viene individuato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti nella condotta contra ius e dall'evento dannoso che ne deriva.
Orbene nel caso in esame siamo sicuramente nella ipotesi dell'illecito istantaneo con effetti permanenti, ossia in quei casi dove il fatto illecito si esaurisce nel suo compimento anche se i suoi effetti lesivi si protraggono (cfr. giurisprudenza consolidata in merito).
Quindi, non esistendo alcun atto interruttivo dal primo pagamento del 2011 (prima manifestazione del danno), la azione contabile deve ritenersi prescritta.
Diversamente, qualora si ritenesse applicabile la ipotesi della prescIZne per illecito permanente, la richiesta dovrà essere limitata agli ultimi cinque anni.
8.4. Contraddittorietà sulla imputabilità dei soggetti coinvolti.
Infine, RN evidenzia un passaggio assai singolare il danno in contestazione deve essere ricondotto alla materiale indebita erogazione
informatizzazione.
La Procura sostiene che (come ribadito in sintesi anche nella parte
:
sanitaria eziologicamente connesso alle condotte commissive di erogazione attivazione delle misure di autotutela e, in ogni denuncia da parte dei titolari del relativo obbligo coerentemente, sono stati convenuti in giudizio i soggetti coinvolti nel procedimento decisionale e/o nella fase di liquidazione istruttoria compiuta e delle deduzioni presentate post invito, non vi erano risultati coinvolti (v. decreti di archiviazione post invito dei componenti La Procura errando ha coinvolto nel procedimento in esame anche soggetti non titolari di poteri di vigilanza e/o decisionali, come il Dott.
NE Di RN. Questi, oltre a non ricoprire alcuna carica in tal senso, non è stato mai direttamente coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di gestione delle risorse pubbliche regionali e di liquidazione della specifica indennità.
Il dr. Di RN ha ottenuto l'incarico solo in data 01.04.2011, ossia, solo un mese e mezzo prima della famosa riunione del Comitato (senza alcun potere decisionale) durante la quale i partecipanti sono stati solo edotti di decisioni prese altrove.
8.5. Conclusioni de appellato Di RN NE.
IN RI per 11) Di RN NE chiede a questa Sezione Centrale di Appello di:
confermare in toto la sentenza impugnata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio 9.
spese;
conferma della sentenza n. 27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE riconoscimento delle spese, competenze ed onorari;
l NO, per i suoi assistiti, notifica della sentenza, ha chiesto di depositare le copie della ricevuta di consegne e accettazione della pec ma a tale deposito si opponeva la Procura generale.
DIRITTO
.
1. Preliminarmente il Collegio passa ed esaminare le eccezioni di seguito indicate sollevate dagli appellati.
27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE, pubblicata in data 13.04.2022 è stata notificata alla Procura, dal medesimo, quale difensore del dr. EN NN e del dr. NI ND, mediante notifica telematica eseguita in data 21.04.2022 per conto dei suoi assistiti.
in data 22.06.2025 (martedì), mentre cura erariale sarebbe tardivo.
Invero, ai fini della prova della notifica della sentenza risulta depositata in atti il 9-10.10.2025 la sola pec inviata dal medesimo avvocato il 21.4.2022, ma non anche la ricevuta di consegna ed accettazione della stessa.
Come afferma la giurisprudenza della Corte di Cassazione: «questa Corte ha statuito, al riguardo, che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato .pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio),
posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 cod.
proc. civ. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore
(Cass. 04/09/2023, n. 25686)» (Cass., sez. III 4725/2025).
Pertanto, non avendo il legale degli appellati del dr. EN NN e del dr. NI ND depositato tempestivamente le suddette ricevute relative alla pec del 21.4.2022 di notifica alla Procura regionale per le HE della sentenza n. 27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE, pubblicata in data 13.04.2022, tale eccezione è infondata e va respinta.
2. Inammissibilità atto di appello della Procura per le HE.
distinte memorie di costituzione per conto di: 1) GI PI ;2) Di RI LU; 3) OR DI; 4) IN LI; 5) ZI TE; 6) ORni GI ha formulato ed eccepito quanto segue:
i profili argomentativo e censorio, della sentenza di assoluzione di primo grado in punto: insussistenza della colpa grave - inammissibilità del motivo di appello - violazione art. 190, comma 2, c.g.c.;
di colpa grave dei suoi assistiti.
Invero, ai fini dell specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il sono
giudizio siano in grado di rendere intellegibili le ragioni per le quali, nella prospettiva dell'appellante, la sentenza impugnata nella sua interezza o in alcuni suoi capi, parti o punti, sia meritevole di riforma, evidenziando gli errori di giudizio di:
interpretazione dei fatti allegati e delle norme giuridiche sostanziali applicati;
correttezza del percorso argomentativo logico-giuridico seguito per giungere alla decisione;
procedura, riguardanti le norme processuali rilevanti nella specie;
in cui sarebbe incorso il Giudice di prima istanza, i quali, ove non fossero stati commessi, avrebbero determinato un esito della causa differente e favorevole (o più favorevole) .
2.1. Nel caso in esame, la ricostruzione della vicenda, dei motivi di cui si sostanzia, sul piano Procura regionale per le HE, odierna appellante, consente di ritenere ampiamente assolto di cui al richiamato art. 190 c.g.c., posto che i formulati motivi di gravame consentono al Collegio e alle altre parti del giudizio di comprendere quali siano i capi, parti o punti della impugnata sentenza n.22/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE, nei cui confronti sono rivolte le censure della Procura erariale.
Invero, l quali l Procura regionale per le HE ha inteso confutare e contrastare le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure a fondamento del suo convincimento, consentendo di individuare le statuizioni impugnate e le ragioni per le quali chiede la riforma della gravata sentenza n.27/2022.
rigettata.
3. Inammissibilità eccezione di prescIZne.
, sollevata da quasi tutti gli appellati in sede di memoria di costituzione nel presente giudizio, è inammissibile in quanto - non essendo stato oggetto di specifica impugnazione degli appellati con apposito atto di appello (incidentale) della sentenza di assoluzione n. 27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE - su tale punto si è formato il giudicato.
va dichiarata inammissibile.
4. Il merito del giudizio di appello.
Passando al merito del giudizio, proposto dalla Procura regionale HE - articolato in 5 motivi (di cui il primo, terzo e quarto accorpati in quanto riferiti al medesimo punto 7 della gravata sentenza n.27/22) è infondato e pertanto va respinto per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Erroneità ed ingiustizia della motivazione errata interpretazione
- travisamento dei fatti omessa valutazione delle prove (punti 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4).
4.3 Erroneità e ingiustizia della motivazione con riguardo al ruolo del Comitato Regionale di Medicina Generale errata interpretazione e
(punto 7.1 ultimo periodo e punto 7.5)
4.4. Erroneità ed ingiustizia della motivazione erronea
(punto 7.6) arretrati.
Con il primo motivo (punti 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4). la Procura appellante si duole che l ta si sviluppa attorno ad una serie di asserzioni che non fanno che ripercorrere e riproporre pedissequamente la linea difensiva del convenuto dott.
EL, in assenza di riscontri nelle risultanze probatorie.
Ciò ha determinato un grave travisamento della vicenda del suo complesso.
La Procura regionale evidenzia di aver contestato ai convenuti MO in assenza dei necess ossia in mancanza di qualsivoglia informatizzazione, attività aggiuntiva cui lo stesso accordo integrativo correlava la corresponsione Nazionale) del 2005, come integrato nel 2007, la possibilità, da parte della contrattazione integrativa regionale, di prevedere compensi ttante ai medici di aggiuntive distinte e ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla contrattazione nazionale.
Con il terzo motivo (punto 7.1 ultimo periodo e punto 7.5) la Procura erariale si duole ancora che, alla luce delle gravi e palesi illegittimità sopra evidenziate, sono prive di pregio e meritevoli di riforma anche le affermazioni contenute nella sentenza gravata circa la non sindacabilità delle determinazioni del Comitato Regionale della Medicina Generale.
Con il quarto motivo, ad avviso di detta Procura, merita di essere riformata anche la parte della sentenza contenuta al punto 7.6 arretrati.
pagamento degli arretrati disposto dal dott. EL, con le richiamate note del maggio e giugno 2011 contraddice e smentisce tutta la ricostruzione della vicenda portata avanti dallo stesso convenuto ed accolta integralmente dal Collegio.
Ad avviso della Procura appellante, seguendo il percorso logicoargomentativo (errato) della sentenza oggetto di gravame, il dott.
EL semplicemente diede corso a quanto stabilito dal Comitato Regionale nella seduta del 5/05/2009, a seguito della quale, sempre a detta del Collegio giudicante, il Comitato avrebbe emendato le Linee Guida del 2007 prevedendo diverse modalità di raccolta dei dati ai fini o.
4.A) Il primo, il terzo e il quarto motivo sono infondati e vanno respinti.
Al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, il Giudice di prime cure, con motivazione chiara, corretta ed esaustiva sul piano logico giuridico che questo Collegio condivide, ha spiegato adeguatamente come gli addebiti contestati agli appellati da parte attrice siano infondati.
tra origine dalla segnalazione del Nucleo della Guardia di Finanza di svolta dai Nuclei GdF della Regione Campania, i cui medici di continuità assistenziale convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) - le ex guardie mediche - di una indennità oraria aggiuntiva (equivalente a circa del 23 marzo 2005 (come integrato il 29/07/2007), che ha determinato la definitiva scomparsa del salario aggiuntivo in precedenza introdotto della Repubblica (D.P.R.) n. 270 in data 28/07/2000.
citazione) in data 29/01/2018 la Procura HE riceveva la relazione n. 10976 del 18/01/2018 del Nucleo GdF di LI PI denunciante un danno erariale complessivo di 1.227.420,18 nei confronti delle Aziende sanitarie del PI, in pregiudizio:
488.946,18;
738.474,00 prosieguo "ZZ.TT.") in esse incorporate: la n. 11 di MO, la n. 12 di San TO del TR (AP) e la n. 13 di LI PI; cfr. articolo 9 della legge regionale (L.R.) n. 13 del 20/06/2003 come sostituito dal 2008 al 2016, ai medici di Continuità Assistenziale in servizio presso 29/05/2007 (per la parte tecnica) ed il 04/06/2007 e corrisposta in assenza dei presupposti previsti ovvero la comunicazione informatica dei dati
- tramite software dedicato - tra i medici di Continuità Assistenziale e quelli di Assistenza Primaria aventi in cura gli assistiti.
Ne consegue che di parte attrice:
a) fondato, essenzialmente, sulle relazioni e sugli esiti delle operazioni della Guardia di Finanza:
1. relazione investigativa n. 224073 in data 16/12/2016 del Nucleo G.d.F. di NA ed allegati ivi richiamati;
2. segnalazione di danno n. 10976 in data 18/01/2018 del Nucleo G.d.F. di LI PI ed allegati ivi richiamati nonché gli atti indicati ai punti 3,4, oltre alle comunicazioni dal n.5 al n.16 d di citazione del 23.9.2021;
b) di ben 13 invitati su 24 1) AL AO; 2) SI EL;3) CA EL; 4)
LA MA;5) OR EN; 6) AP AR;
7) AP IU; 8) ER CA; 9) Di AN CO;
10) LU IO;11) OL ME; 12) SQ OL e 13) PP NI in quanto sussistono allo stato elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità a loro carico;
non n.27/2022 con motivazione chiara, corretta ed esaustiva sul piano logico giuridico precisava che:
pag. 95 (7.1):
il modello M era e rimaneva un atto avente natura e valore di certificazione medica, mentre i dati di attività che il medico di continuità assistenziale era chiamato a raccogliere e comunicare attenevano, in buona sostanza, acquisire notizie in merito:
al numero totale di chiamate di assistenza;
sesso ed età degli assistiti;
numero di accessi domiciliari;
numero di consulti telefonici;
numero di invii in ospedale con presenza del servizio 118;
numero di certificazioni rilasciate;
tipo di prescIZne suggerita;
numero di attività ambulatoriali;
tipo di terapia (non obbligatoria);
numero di assistiti fuori zona.
Come è stato rappresentato dalle difese, la raccolta mensile dei suddetti dati di attività, predisposta su apposito foglio excel, ancorché non trasmessa informaticamente da tutti i medici di continuità assistenziale per le ragioni sopra richiamate, costitu aggiuntiva rispetto alla prestazione singola che il medico certificava con il modello M.
A fronte di tale aspetto inconfutabile, ulteriori e diverse considerazioni e su scelte organizzative operate dai membri del Comitato Regionale e dai vertici gestionali UR - non arbitrarie né irrazionali - sottratte al sindacato del giudice contabile.
Pag. 96 (7.2)
Nulla può essere rimproverato ai convenuti dott. EL e dott. LI per il loro operato nelle cariche di Direttore Generale e di Direttore Amministrativo UR.
In effetti, come si è già rilevato in fatto, il dott. EL, quale Direttore Generale UR, nella prima delle due note a sua firma, quella del 6.5.2011, in vista della successiva riunione del Comitato Regionale
(fissata per il 25.5.2011) sulla scorta delle indicazioni fornite dal medesimo Comitato nella seduta del 5.5.2009, preso atto che esse non erano state ancora attuate e che non avevano avuto esecuzione nemmeno le precedenti disposizioni della dr.ssa DI, si limitò a disporre che le Zone Territoriali dovessero procedere a:
corrispondere di continuità assistenziale nel mese di maggio 2011 (per le competenze del mese di aprile) e nel mese di giugno dello stesso anno
(per le competenze da gennaio a marzo 2011);
richiedere alle Zone Territoriali di comunicare per le competenze del 2010 gli importi da pagare e se tali importi fossero stati previsti negli accantonamenti del 2010 (riservandosi ulteriori indicazioni relative agli arretrati maturati sino a tutto dicembre 2009);
senza peraltro intervenire in alcun modo nel merito delle modalità operative cui i medici di continuità assistenziale avrebbero dovuto attenersi.
Anzi ribadendo nuovamente quanto era stato già indicato dalla precedente comunicazione della dr.ssa DI:
medici che avessero trasmesso i propri dati di attività:
a) in via informatica (se prestavano servizio presso postazioni dotate di idoneo collegamento);
b) e anche in forma cartacea (se prestavano servizio in sedi non informatizzate).
Pag. 97 (punto 7.4)
Nulla può rimproverarsi neppure al dottor LI che, quale Direttore Amministrativo di UR, ritenne di intervenire personalmente al Comitato Regionale unicamente al fine di fornire ragguagli e assicurazioni alle OO.SS che protestavano sui tempi di pagamento delle indennità, senza effettivamente nulla riferire né prendere posizione sulle modalità di raccolta dei dati e sulle modalità di loro trasmissione cartacea o informatizzata.
Pag. 97 (punto 7.5)
Nulla può essere del pari rimproverato ai convenuti indicati come partecipanti a vario titolo alle riunioni del Comitato Regionale dei Medici di Medina Generale del 25.5.2011, muovendosi le determinazioni precedenti, nel territorio del lecito e delle valutazioni di merito insindacabili.
Pag. 97 (punto 7.6)
Sulla contestazione mossa al dr. EL per corresponsione ai medici di continuità assistenziale degli arretrati a far tempo dal 2008 che a dire del Requirente con riferimento alle note di maggio e giugno 2011 sarebbe causativo di danno :
a) dal momento che tale possibilità sarebbe stata ammessa solo fino al 31.12.2007 dalle linee interpretative fornite dal Comitato Regionale nel novembre 2007;
b) e per aver superato i tempi massimi previsti dalla negoziazione vigente
(art. 72 comma 6 ACN 29.7.2007) che fissava il pagamento degli arretrati del triennio 2006-2008 e degli aumenti contrattuali maturati del 2008, nel periodo tra giugno e ottobre 2009.
anche tale assunto attoreo è infondato in quanto:
previsti dalla contrattazione nazionale: dunque essa non può venire in rilievo con istituto di contrattazione decentrata;
d legittimano in alcun modo una tale interpretazione.
Le linee guida, al punto 14, non ponevano alcun divieto di erogare stava, evidentemente, a significare
(per ciò stesso) non dovevano più maturare arretrati.
Inoltre, come emerge dalla ricostruzione della vicenda in esame le OO.SS. dei medici di continuità assistenziale non erano rimaste inerti di fronte al -
atto nel verbale del Comitato Regionale del 25.5.2011 allorquando il dr.
LI richiese più formale, regolare, più diretto, magari con lettere, piuttosto che con avvocati. A volte vengono concordati verbali e poi vengono fatte delle , mentre il dr.
RO, per le OO.SS, lamentava il mancato rispetto delle scadenze fissate e chiedeva gli interessi (evidentemente sugli arretrati).
La decisione del dr. EL di erogare gli arretrati seguiva logicamente le determinazioni assunte:
a) dal Comitato Regionale nella riunione del 5.5.2009;
b) e dalla dr.ssa DI con la citata nota n. 25083 del 30.09.2009;
Nel verbale della riunione del Comitato del 5.5.2009 si era stabilito, infatti, che 30.6.2009 saranno accettati dalle zone territoriali anche se incompleti e Nella nota a firma della dottoressa DI si precisava poi che i dati essere acquisiti entro il 20 ottobre p.v. per poter rispettare i tempi previsti al tavolo regionale per la corresponsione degli arretrati con le
;
ed ancora, 31.10 p.v. la previsione della spesa e la situazione relativa alla capienza dei fondi Ne consegue che la corresponsione degli arretrati era del tutto legittima e non preclusa, in concreto, da alcuna norma contrattuale effettivamente applicabile alla fattispecie; mai il Comitato Regionale intese soprassedere al pagamento di detti arretrati ai medici di continuità assistenziale, anzi intervenne per evitare il proliferare del contenzioso; il dottor EL semplicemente aveva dato corso a quanto stabilito dal Comitato Regionale.
4.A.1. Esame della documentazione in atti.
della documentazione in atti la tesi accusatoria viene smentita in sede di deduzioni e verbale di audizione del dr. EL mai confutati e/o smentiti dalla Procura HE che, invece avrebbe potuto e dovuto compiere ulteriori accertamenti e verifiche come previsti espressamente in applicazione delle seguenti norme:
art. 67 (invito a fornire deduzioni) comma 7 c.g.c.:
il pubblico ministero non può svolgere altri istruttori salvo la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emerse a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrono situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente. etc.
art. 55 (richieste istruttorie) comma 1 c.g.c.:
Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione di svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata Attività doverosa e necessaria al fine di valutare preventivamente se la Procura avesse o meno elementi sufficienti a sostenere in giudizio la fascicolo istruttorio (art.69 comma 1 c.g.c.) come già aveva fatto in sede di emanazione di ben 13 decreti archiviazione dopo invito a dedurre.
4.A.2. Le deduzioni del 20.4.2021 e verbale di audizione del 21.5.2021 Ribadite nella memoria di costituzione in appello del dr. EL.
Accordo Integrativo Regionale del 29.5.2007 aveva istituito un fondo a risultato specifico e a destinazione vincolata per la annua.
Il successivo comma 2 prevedeva che tale fondo andava prioritariamente informatizzazione sulla base di un progetto da approvare in sede di Comitato Regionale su proposta di un gruppo paritetico di costruzione del percorso.
Tale gruppo doveva definire:
le modalità esecutive;
gli indicatori;
i relativi sistemi di monitoraggio;
i sistemi di remunerazione che incentivino in via prioritaria le forme associative della continuità assistenziali, tenendo presente quanto previsto nel successivo art. 40.
doveva attenersi nella redazione del progetto con la previsione di una serie di ossia:
a) la possibilità da parte del medico di continuità assistenziale di consultare i dati clinici dei pazienti in stato di fragilità al fine di indirizzare gli interventi di diagnosi e cura nella maniera più appropriata,
b) la trasmissione al medico di base del report degli interventi svolti a domicilio del paziente, della terapia praticata ed eventuali prescIZni ricovero,
c) la consultazione dei reports di attività.
Lo stesso art. 40, al comma 3, aveva previsto che la Zona Territoriale della UR avrebbe dovuto fornire idoneo software, ovviamente una volta che il gruppo avesse formalizzato il progetto che, come detto, doveva tener conto Nelle more previsto che, a far data dal 1.6.2007, ai medici di continuità assistenziale che avessero raccolto i dati informatizzati sulla attività svolta, secondo modalità concordate, doveva essere riconosciuto un incentivo orario pari ad 1,00.
modalità concordate sulla corresponsione di tale incentivo avvenuto nella seduta del Comitato Regionale della Medicina Generale del 6.11.2007 (le cui risultanze venivano trasmesse prot. n. 229641 del 19.11.2007 a firma del dott. Leonarduzzi della Regione HE), persistendo il rifiuto da parte delle Zone Territoriali di corrispondere ai medici di continuità questione a seguito della mancata informatizzazione del modello M, nella seduta del Comitato Regionale del 5.5.2009 (allegato 1) venivano determinate ulteriori e diverse modalità di corresponsione di tale incentivo, stabilendo che i programmi informatici da utilizzare per un foglio di calcolo tipo excel e posta elettronica
riepilogati su di un foglio excel da trasmettere ai direttori di distretto tramite e-mail.
Inoltre, sempre nella stessa seduta, veniva previsto che dalla data di entrata in potessero accettare dati, anche se incompleti, provvedendo al pagamento scadenze operative.
4.A.3. Nota n. 25083 del 30.9.2009 ex direttore amministrativo
.
Persistendo ulteriormente le criticità relative ai dati da rendicontare, con nota
dott.ssa AR SA DI (allegato 2), a seguito delle ulteriori decisioni assunte in sede di Comitato Regionale, venivano individuati i dati di attività che dovevano essere acquisiti dai Direttori di Distretto, anche in forma cartacea, dai medici di continuità assistenziale, e cioè:
1) il numero di chiamate e il relativo numero di risposte telefoniche, 2) il numero delle visite ambulatoriali eseguite, 3) il numero delle visite domiciliari eseguite.
Sempre nella medesima nota si prevedeva che, dal mese di gennaio 2010, informatica dei suddetti dati 4.A.4. IL OD M.
Come è del tutto evidente, tali dati nulla hanno a che fare con il cosiddetto Modello M, che era stato individuato nelle prime linee di indirizzo emanate dal Comitato regionale nella seduta del 6.11.2007, che è una relazione medica diagnosi ed esito Del resto, lo stesso Direttore Amministravo, dott.ssa DI, in tale nota del 30.9.2009, precisava che la compilazione del Modello M è obbligatoria per il medico di C. A. e che il tavolo regionale aveva invitare le Direzioni di Distretto a predisporre moduli formato certificato medico autocopianti 4.A.5. Fascicolo sanitario informatico regione HE.
fornire alcun programma informatico poiché, nel frattempo, la Regione HE aveva avocato a sé - in virtù del finanziamento ottenuto dallo Stato grazie allo intervenuto Accordo di programma che prevedeva di investimento in sanità, tra cui anche il potenziamento di sistemi ICT le serie di servizi informatici per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, tra i quali anche quelli relativi alla informatizzazione del territorio
(lotto 4: fascicolo sanitario) ove vi rientrava anche la informatizzazione della medicina generale (compresi, quindi, anche i medici di continuità assistenziale).
nella impossibilità di poter acquisire sistemi informatici per quei settori disciplinati dalla Regione stessa.
Come conseguenza, ciò che era stato concordato per il solo periodo 1.6.2007- 31.12.2009, veniva procrastinato sino al completamento della procedura di gara avviata dalla Regione HE.
Il riferimento va, in particolare, al lotto 4 relativo al fascicolo sanitario che
per la continuità assistenziale, ossia la creazione di un fascicolo elettronico per ogni assistito, con la possibilità per tutti i medici (medico di base, medico di continuità assistenziale, medico specialista ospedaliero) di poter consultare on line i dati clinici dei pazienti, le visite eseguite, i farmaci assunti, le patologie ecc., soddisfacendo in questo 4.A.6. Avocazione Regione HE fascicolo sanitario elettronico.
dott. EL, con nota n.10284 del 6.5.2011, disponeva che le Zone Territoriali potevano procedere alla corresponsione della indennità prevista di continuità assistenziale dal mese di maggio 2011 provvedendo a corrispondere gli arretrati nel mese di giugno.
Ovviamente rimanevano ferme le condizioni per procedere al pagamento, ossia: i medici di continuità assistenziale dovevano trasmettere ai direttori di distretto i propri dati di attività utilizzando il foglio excel predisposto dalla Zona Territoriale e contenenti le informazioni concordate se prestavano servizio in postazioni dotate di collegamento internet o, anche in forma cartacea, se prestavano servizio in sedi non informatizzate.
1,00 era subordinato:
a) alla compilazione del modello excel da parte del medico di continuità assistenziale ove venivano riepilogati per ogni mese i dati della propria attività eseguita da consegnare o in forma cartacea ovvero da inviare tramite e-mail;
b) alla compilazione del registro cartaceo ove venivano indicati per ogni paziente assistito le informazioni contenute nel verbale del Comitato della Medicina Generale del 5.5.2009.
4.A.7. Ulteriori attività espletate dai medici di continuità assistenziale.
espletate dai medici di continuità assistenziale. Non solo ma una parte dei dati raccolti dagli stessi medici, come sopra la compilazione del modello ministeriale FLS 21 - Quadro F, che prima costretta a reperire direttamente con risorse proprie.
La informatizzazione della rete territoriale è stata realizzata dalla informatizzato è stato proprio quello che ha riguardato la continuità assistenziale che ad oggi, ancora, non è operativo.
4.A.8.Verbale di audizione del 21 maggio 2021 del dr. EL.
In tale verbale di audizione del dr. EL PI, si legge :
interpretazione degli articoli 39 e 40 A.I.R. 2007 che esplicitano il progetto di informatizzazione che sarebbe dovuto diventare il fascicolo sanitario; che ha avuto un iter di realizzazione che parte nel 2008 (con la D.G.R. n. 1389/2008) e che, almeno sino al 2020, era il collaudo.
In sintesi, il fascicolo sanitario è la possibilità che un medico di C.A.,
un medico di A.P. ed un medico di distretto o ospedaliero potessero pec evidenziando come sia composto da una triplice copia che viene attualmente utilizzato ogni volta che un medico di C.A.
effettua visite) è un mero certificato medico cartaceo che nulla ha a modalità concordate transitorie) che, invece, come chiarito nel parere interpretativo in data 05/05/2009 del Comitato Regionale di Medicina Generale, indica che i dati di attività da raccogliere -
mensilmente - sono quelli riassunti nel modello indicato in allegato n.
3 della mia memoria deduttiva, le modalità di raccolta (un file in formato excel riepilogante i dati mensili della propria attività) e di trasmissione alla Z.T./A.V. mediante posta elettronica e, per coloro che non disponevano di strumenti informatici adeguati (tra cui Tale interpretazione risponde a quanto previsto anche nella nota n.
diretta ai Direttori delle ZZ.TT. e di Distretto; disposizione che indica i dati di attività dei medici di C.A. che dovevano essere acquisiti da parte dei Direttori di Distretto anche in forma cartacea, nei seguenti:
numero di chiamate (e di risposte) telefoniche, numero di visite ambulatoriali e numero di visite domiciliari.
Evidenzio che il verbale della seduta del Comitato Regionale di Medicina Regionale del 05/05/2009 risulta trasmesso via fax dal Z.T.
n. 7 e, pertanto, risulta anomala la circostanza che la Regione HE abbia ripetutamente sostenuto di non esserne in possesso;
anche perché tale verbale è stato espressamente citato nella nota n.
dalle organizzazioni sindacali e nel verbale della seduta del Comitato Regionale di Medicina Regionale del 25/05/2011.
2011, in esecuzione di quanto deciso dal Comitato Regionale di Medicina Regionale nella seduta del 05/05/2009, dopo un periodo di stand by che aveva suscitato le proteste delle organizzazioni sindacali di categoria (come evincibile nella lettera dello S.M.I. del 17/05/2011 e nel verbale della seduta 25/05/2011 del Comitato).
sollecitavo le AA.VV. affinché provvedessero a pagare le indennità maturate, arretrati inclusi.
Non ho mai fatto parte del Comitato Regionale di Medicina Generale;
ne sono stato membro di diritto in qualità di Direttore Generale partecipato a riunioni di detto organo.
- che mi viene contestata - di aver conosciuto il programma in uso nella Z.T. di LI PI, dichiaro che effettivamente lo conoscevo ed avrei voluto usarlo nel Z.T. n 9 di Macerata che dirigevo in seguito ma non ho potuto farlo perché non vi era chiarezza nella modalità di acquisizione di tale programma ascolano.
marchigiana. Aggiungo che detto programma è stato individuato come una sperimentazione ex art. 9-bis del decreto Bindi mentre, in i era stata una sperimentazione ad LI PI senza nulla dire circa quando era partita e chi la aveva autorizzata; detta determina UR viene approvata dal Comitato di Controllo Regionale con D.G.R. n.
1666 del 2009.
Preciso che dal maggio del 2016 ho cessato il mio rapporto di lavoro con La Regione HE, quale direttore del Servizio Salute (ricoperto dal 04/02/2014 al 25/05/2016); da tale data non ho più svolto incarichi nella Sanità pubblica marchigiana .
4.A.9.La registrazione cartacea dei dati.
La registrazione cartacea dei dati trova conferma nei seguenti riscontri oggettivi:
a) nota della dr.ssa AR SA DI n.0025083 del 30.09.2009.
dove si precisa:
tal fine è necessario i Direttori di Distretto acquisiscono da ogni medico di C.A. Tutti i dati di attività anche in forma cartacea:
numero chiamate virgola di cui numero risposte telefoniche;
numero visite ambulatoriali;
numero visite domiciliari;
I dati dovranno essere riguardare il periodo dall' 1.6.2007 al 31.09.2009 e dovranno essere acquisiti entro il 20 ottobre p.v. per poter rispettare i tempi previsti al tavolo regionale per la corresponsione di arretrati con le competenze novembre p.v. La trasmissione dei dati dovrà poi essere messa a regime per evitare sospensione pagamenti.
Dal mese di gennaio 2010 provvederà a fornire il programma per la trasmissione informatica dei dati.
Si ricorda poi che la compilazione del modello M è obbligatoria per il medico di C.A. e che il tavolo regionale ha stabilito invitare le direzioni di distretto a predisporre moduli formato certificato medico autocopiante.
In previsione della richiesta di pagamento degli arretrati, i responsabili amministrativi sono invitati a fornire entro il 31.10 p.v. la previsione della spesa e la situazione relativa alla capienza dei fondi b) nota del 26.09.2019 area vasta 4 del dr. Corsi all.13 relazione Guardia di Finanza n.10976 del 18.1.2018.
che:
i evidenzia al riguardo che tali pc non consentono però di poter registrare in maniera informatizzata i dati di attività nei contenuti dell'allegato M impedendo quindi la successiva trasmissione degli stessi al Distretto Nelle more della fornitura del software appropriato da parte dell'asl da sempre i medici di continuità assistenziale hanno redatto il registro cartaceo in dotazione a ciascuna sede così come analogamente hanno compilato in maniera cartacea l'allegato M.
Le copie dei registri di attività di ciascuna postazione delegato M sono conservate presso le stesse sedi di C.A. Anche se nel contempo si ci si è attivati per accentrare la tenuta dei registri dei blocchi presso la sede distrettuale di Montegiorgio a disposizione per anni evenienza .
4.A.10. Nota del Direttore di Area Vasta 3 Macerata pec 24.7.2020 istruttoria Procura HE n.821/2016/PRE.
Ebbene le deduzioni del 20.4.2021 del dr. EL ribadite nel verbale di audizione del 21.5.2021 sono le stesse comunicate dal dr. ND Maccioni Direttore di Area Vasta 3 Macerata pec 24.7.2020 alla Procura istruttoria Procura HE n.821/2016/PRE, a conferma che la problematica in esame riguardava tutte le ASL delle HE.
4.A.11. Memoria di costituzione di primo grado del dr. Di RN del 20.1.2022 In tale memoria si evidenzia quanto segue:
la prima infondata questione posta nell'atto della Procura è se l'indennità corrisposta ai medici di Continuità Assistenziale negli anni dal 2011 al 2020 debba ritenersi non dovuta in quanto subordinata, secondo le previsioni dell'A.I.R., alla elaborazione di un progetto di continuità dell'informazione e informatizzazione dei dati, realizzabile grazie ad uno specifico software per il quale era stato stanziato un apposito fondo a destinazione vincolata.
Secondo l'interpretazione della Procura l'assenza del progetto costituirebbe motivo di illegittimità dell'erogazione dell'indennità; a supporto della propria tesi afferma, altresì, che tutti gli invitati avrebbero confermato l'assenza dello specifico progetto.
A dimostrazione che l'esistenza del progetto di cui all'A.I.R. non sia mai stato conditio sine qua non dell'erogazione dell'indennità, è il fatto stesso che le medesime indagini svolte nell'Area Vasta 5 di LI PI siano state archiviate;
Cade dunque interamente l'assunto secondo cui l'assenza del progetto fosse una condizione di legittimità del pagamento dell'indennità, corrisposta a tutti i medici delle cinque aree vaste (ex zone territoriali)
dell'Asur HE.
Infatti, era lo stesso comma 3 dell'art. 39 A.I.R. a prevedere che nelle more di elaborazione del progetto venisse corrisposta l'indennità ai medici di C.A. che avessero raccolto i dati informatizzati sull'attività svolta, secondo modalità concordate.
Quanto alle "modalità concordate" dopo un primo accordo di cui alla nota prot. n. 229641 a firma Dott. Leonarduzzi della Regione HE, nella seduta del Comitato regionale del 5.05.2009 (Doc.2) venivano determinate ulteriori e diverse modalità di corresponsione dell'indennità, stabilendo che i dati richiesti avrebbero dovuto essere inseriti in un foglio di calcolo Excel e inviati per posta elettronica ai Direttori di Distretto.
La documentazione relativa al contenuto di tali rimodulate modalità veniva prodotto in uno alle deduzioni del Dott. EL, il quale, peraltro, si premurava di dare più ampie spiegazioni in merito a quanto accaduto in quegli anni antecedenti l'effettiva erogazione dell'indennità in discussione.
In sostanza si avvertiva la necessità di acquisire quanti più dati possibile in ordine all ' attività dei medici di Continuità Assistenziale.
I dati di attività che dovevano essere acquisiti dai Direttori di Distretto sono elencati nel "verbale del 5.5.2009" del Comitato Regionale di M.G. e poi confermati con la nota a firma dell'ex Direttore Amministrativo dell'UR dott.ssa DI del 30.09.2009 (Doc.3), e dall'elencazione si evince chiaramente che le informazioni richieste non corrispondono a quelle contenute nel c.d. Modello M (anche se in parte inevitabilmente coincidenti, come ad esempio le generalità dell'assistito).
In entrambe le fonti documentali indicate emerge la diversità dell'attività richiesta ai medici di C.A. in quanto viene specificata in apposito e separato paragrafo l'obbligatorietà della compilazione del modello M, con ciò ponendo l'attenzione sulla differente attività di raccolta dati sia in relazione alla tipologia degli stessi, sia in relazione alla destinazione delle raccolte predisposte.
Il Modello M è una relazione medica contenente, tra le altre informazioni, diagnosi e esito della visita/intervento;
mentre i dati di cui si chiedeva la trasmissione informatizzata erano ulteriori e relativi al complesso di attività svolta in sede di continuità assistenziale la cui conoscenza da parte della Struttura Sanitaria, oltre che del medico di A.P. soddisfa evidenti ulteriori scopi rispetto alla cura del singolo, anche in termini di organizzazione futura delle modalità operative della continuità assistenziale.
Non è corretto, né rispondente al vero, dunque, che i dati di cui UR chiedeva la trasmissione erano quelli del Modello M, per i quali i medici di C.A. erano già remunerati con l'onorario omnicomprensivo.
4.A.12. Le argomentazioni del dr. EL.
e argomentazioni del dr. EL sono state ritenute valide dal giudice di prime cure - come si evince dalle chiare, logiche ed esaustive motivazioni della sentenza n.27/22 che questo Collegio condivide, anche alla luce dei riscontri sopra indicati - perché tali argomentazioni non sono state mai smentite e confutate dalla Procura appellante.
Invero, parte attrice, a seguito di quanto dedotto e dichiarato dal dr.
EL non risulta aver svolto ulteriori, necessari e doverosi accertamenti (art. 67 comma 7 c.g.c.) né ritenuto di dover sentire la dr.ssa AR SA DI ed il dr. ND Maccioni come persone informate sui fatti (art. 60 c.g.c.).
carico (art. 2967 c.c.) basandosi solo sugli accertamenti della Guardia di Finanza.
Pertanto, il primo, il terzo e quarto motivo vanno respinti.
4.2) Erroneità ed ingiustizia della motivazione omessa ed errata valutazione delle prove travisamento dei fatti (PUNTI 6.2 e 6.3)
Con il secondo motivo, parte appellante eccepisce che la sentenza del vicenda dal convenuto dott. EL, redattore - in qualità di Direttore
- delle due note del maggio e giugno ritenuto legittima la corresponsione di tale incentivo a fronte della raccolta mensile dei dati di attività da parte dei medici di Continuità Assistenziale.
superate ed emendate dai successivi chiarimenti applicativi adottati dal Comitato Regionale di Medicina Generale nella seduta del 05/05/2009.
Anche tale secondo motivo di appello è infondato e va respinto.
Nel richiamare le motivazioni e considerazioni già illustrate per il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello, si evidenzia che il giudice di prime cure a pag. 88-99 (punto 6.2 e 63) ha precisato quanto segue.
6.2 Ritiene questo Collegio che vadano, altresì, adeguatamente valorizzate le ulteriori e successive determinazioni assunte dal Comitato alla definizione degli accordi regionali e ad esprimere pareri sulla loro corretta applicazione: in particolare, le risultanze della seduta del Comitato Regionale del 5.5.2009 - che, peraltro, a quanto risulta, non si riuscì ad uttoria - indubbiamente assai rilevanti nella ricostruzione della sequenza dei fatti.
informatizzazione ex 3° art. 39 AIR diramate dal Comitato Regionale dei Medici di Medicina Generale (quelle del novembre 2007) indussero le Zone Territoriali a ritenere che dal 1° gen discorso avrebbe potuto e dovuto essere riconosciuta ai medici di continuità assistenziale (solo) dietro compilazione e trasmissione informatizzata del modello M.
In realtà una tale interpretazione avrebbe dovuto essere esclusa a priori per almeno due ragioni:
1) la prima, di carattere testuale, concerneva il riferimento ai , essendo evidente che la compilazione diretta e la trasmissione on line di un modello informatizzato tramite un apposito applicativo specificamente dedicato, è ben diversa dalla semplice trasmissione di dati o informazioni corrispondenti, in altro modo raccolti, mediante e-mail;
2) la seconda, più pregnante (perché di carattere, per così dire,
- in qualunque forma (cartacea o telematica) - del modello M non sarebbe stata mai possibile né tantomeno ipotizzabile, trattandosi pacificamente di attività già da tempo convenzionalmente obbligatoria per i medici di continuità assistenziale; cioè di attività ordinaria per la quale gli Accordi Nazionali di Lavoro in vigore escludevano ogni possibilità di prevedere indennità o voci retributive aggiuntive.
Zone Territoriali si fondava, dunque, sul presupposto (errato) della mancata informatizzazione del modello M ed avveniva, di conseguenza, per una motivazione impropria, dal momento che, in realtà, per la compilazione e trasmissione del modello M ripetesi- in qualunque forma e con qualunque strumento - non si sarebbe mai potuta prevedere né erogare alcuna indennità aggiuntiva, trattandosi di attività convenzionalmente obbligatorie, come tali già remunerate dal trattamento ordinario omnicomprensivo.
Nello stesso tempo, era evidente a tutti che un tale modo di intendere le Linee Guida 2007 avrebbe finito con il rendere praticamente impossibile applicare ai medici di continuità assistenziale - ai quali la trasmissione ta continuava comunque ad essere richiesta, anche ad altri fini - il regime transitorio previsto dal 3° comma non disponevano delle postazioni informatiche necessarie e modello M (rectius: dei dati relativi al modello M).
Proprio per tali ragioni, al fine di superare la situazione di stallo, il Comitato Regionale dei Medici di Medicina Generale si determinò ad intervenire nuovamente sul punto nella seduta del 5.5.2009 fornendo nuove indicazioni (CRITERI APPLICATIVI) sul modo di intendere il regime transitorio del 3° comma art. 39 AIR.
definire e comunque a precisare nuovamente quali fossero e/o come dovessero essere intese superando (o comunque emendando) le precedenti previsioni contenute nelle Linee Guida del novembre 2007.
Ciò avveniva non solo pro-futuro ma anche per il passato.
Infatti, si prevedeva e precisava espressamente che i programmi
(dunque, sarebbe da trasmettere ai direttori di distretto tramite semplice e mail) e che dalla Territoriali avrebbero potuto accettare dati anche se incompleti dovuto stabilire le relative scadenze operative.
6.3 Altro documento che non appare adeguatamente considerato nella sequenza dei fatti è la nota del 30.9.2009 a firma della dottoressa SA fine di superare le perduranti problematiche delle Zone Territoriali sui dati di attività da raccogliere e comunicare (con il sistema del foglio excell trasmesso via mail dai medici di continuità assistenziale) a seguito delle decisioni assunte dal Comitato Regionale nella seduta del maggio dello stesso anno, si intervenne con nuove indicazioni sul punto, consentendo, seppure in via temporanea, anche la consegna dei dati da parte dei medici di continuità assistenziale in forma cartacea.
La nota della dottoressa DI, precisamente, individuava i dati di attività che avrebbero dovuto essere forniti dai medici di continuità assistenziale - anche in forma cartacea - e acquisiti dai Direttori di Distretto, come segue:
1) il numero di chiamate ed il relativo numero di risposte telefoniche;
2) il numero delle visite ambulatoriali eseguite;
3) il numero delle visite domiciliari eseguite.
Si trattava, effettivamente, di dati di rilievo essenzialmente statistico che nulla avevano a che fare con il modello M, relazione medica (come più volte
ribadiva ulteriormente che la compilazione del modello M rimaneva obbligatoria per il medico di continuità assistenziale e che il tavolo regionale aveva stabilito di invitare le Direzioni di Distretto a predisporre moduli cartacei formato certificato medico autocopiante per la sua compilazione.
La nota della dr.ssa DI si prefigurava quale indicazione operativa di carattere temporaneo, venendo a sua volta adottata sul presupposto che dal mese di gennaio 2010, UR HE sarebbe stata in grado di fornire ai medici di continuità assistenziale il programma per la trasmissione informatica dei suddetti dati.
In realtà ciò non fu possibile in quanto, per le ragioni precedentemente esposte, già al tempo UR non era più nella condizione di fornire alcun software sul punto avendo nel frattempo la Regione HE assunto su di sé - in virtù dei finanziamenti ottenuti dallo Stato per i programmi di investimento in sanità -
informatici per gli enti del SSR, tra cui quelli relativi continuità assistenziale.
Il riferimento è in particolare al cd. lotto 4 relativo al fascicolo sanitario che prevedeva:
a)
assistenziale;
b) ossia la creazione di un fascicolo elettronico per ogni assistito, con la possibilità per tutti i medici - di base, di continuità assistenziale, specialista ospedaliero - di poter consultare on line i dati clinici dei pazienti, le visite eseguite, i farmaci assunti, le patologie, ecc.
Orbene anche in questo caso il giudice di prime cure ha reso una chiara, completa ed esaustiva motivazione ed ha ritenuto valide le puntuali e precise argomentazioni del dr. EL (deduzioni ed audizione) anche perché lo si ribadisce le stesse non state mai confutate e smentite dalla Procura appellante con ulteriori accertamenti che doveva svolgere per 3 motivi:
a)
b) sostenere un impianto accusatorio già indebolito da 13 archiviazioni;
c) valutare preventivamente se vi fossero o meno elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità (11 citati).
Invero, parte attrice, a seguito di quanto dedotto e dichiarato dal dr.
EL non risulta aver svolto ulteriori, necessari e doverosi accertamenti (art. 67 comma 7 c.g.c.) né ritenuto di dover sentire la dr.ssa AR SA DI ed il dr. ND Maccioni come persone informate sui fatti (art. 60 c.g.c.).
Pertanto, per le suesposte motivazioni anche il secondo motivo 4.5) Illogicità della motivazione travisamento dei fatti erronea applicazione della legge sostanziale e dei principi processuali (punti 8.1 e 8.2)
Infine, con il quinto ed ultimo motivo la Procura appellante impugna le affermazioni conclusive della gravata sentenza n.27/22 (punti 8.1 e 8.2)
che, a suo avviso, sono il frutto di un grave travisamento della vicenda del suo complesso, come dimostrato alla luce delle considerazioni sopra argomentate.
A tal fine, si contestano le considerazioni, prive di motivazione, sulla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, principio di natura processuale erroneamente invocato dal Collegio del giudizio di prime cure.
Anche tale quinto ed ultimo motivo di appello è infondato e va respinto.
Il giudice di prime cure con motivazione chiara, completa ed esaustiva che questo Collegio condivide afferma:
pag. 100 (punti 8.1 e 8.2)
8.1 Lo stesso Requirente, del resto, come si è ampiamente riferito in precedenza, ha fondato le proprie richieste su argomentazioni differenti, sostenendo la mancata informatizzazione della raccolta e della trasmissione dei dati di attività dei medici di continuità assistenziale (e la sostanziale identità dei dati di attività richiesti ai medici di continuità del presente giudizio al quale il Collegio deve attenersi in ossequio al principio generale di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(artt. 103 c.g.c. e 112 c.p.c.).
Ed in ogni caso, quale ulteriore argomento a discolpa dei detti convenuti,
- seppure in incidentalmente -
ver avuto luogo il pagamento dei medici di continuità assistenziale) difetterebbero i presupposti per dei convenuti: in tale eventualità, sotto il profilo eziologico, il danno integralmente
de quo ai medici di continuità assistenziale, dovrebbe evidentemente aversi Territoriale/Area Vasta di MO le quali erano nel senso che, alla Direzione di Distretto (dunque, in primis, al dottor Rea) spettava verificare che i medici convenzionati (tra i quali quelli di continuità assistenziale) assolvessero regolarmente ai propri compiti, spettando invece alla Direzione Amministrativa Territoriale procedere alla liquidazione e al pagamento degli stipendi (risulta, in particolare, che gli stipendi della continuità assistenziale, come quelli degli altri medici convenzionati, erano elaborati dagli uffici zonali che provvedevano alla stampa dei cedolini i quali, loro volta, venivano riportati in una stampa riepilogativa firmata dal Dirigente della Direzione Amministrativa Territoriale che veniva poi inviata in banca per il pagamento); non erano previste modalità di riscontro preventivo sulla regolarità amministrativocontabili dei pagamenti tali da far emergere eventuali situazioni di irregolarità in atto; né risulta, effettivamente, che criticità vennero mai segnalate dagli organi di controllo: non sarebbero ravvisabili, dunque, gli estremi per riconoscere una condotta gravemente colposa in capo a chi diede corso ai pagamenti sulla base delle indicazioni ricevute.
anche una condotta illecita gravemente colposa in capo alle persone succedute nel corso del tempo, anche a distanza di diversi anni, nelle Zona Territoriale/Area Vasta di MO interessate dalla vicenda, per non aver operato un controllo sugli atti dei predecessori relativi soggettivo non si può prescindere dalla considerazione della concreta o della quale ciascuno dei convenuti si era trovato ad operare, né della innegabile complessità della vicenda stessa, attestata anche dalla oggettiva difficoltà della Procura di pervenire ad una sua compiuta ricostruzione.
8.2 Del pari non potrebbe dar luogo ad alcun addebito di responsabilità il mancato esercizio dei poteri di autotutela spettanti per la carica, in potere- t. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, al di fuori dei modelli organizzativi rigidamente gerarchizzati
(qui non ricorrenti) tale prerogativa allo stesso organo che ha emanato Infine, poiché nessuno dei convenuti ebbe effettivamente percezione del danno in atto, né si sottrasse a tale percezione con dolo o colpa grave, Procura contabile potrebbe effettivamente configurarsi a loro carico.
4.B. Anche tale il quinto motivo di appello è infondato e va respinto.
Al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, il Giudice di prime cure, con motivazione chiara, corretta ed esaustiva sul piano logico giuridico che questo Collegio condivide, ha spiegato adeguatamente come gli addebiti contestati da parte attrice siano infondati.
Il motivo di doglianza è infondato atteso che il Collegio e tenuto a rispettare il perimetro delineato dalla Procura con la citazione atto introduttivo del giudizio principio generale di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 103 c.g.c. e 112 c.p.c.).
Parte attrice n - con inviti a n. 24 soggetti di cui citati solo n. 11, dopo aver archiviato la posizione dei restanti 13 non sussistendo elementi sufficienti per sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità (art.69 primo comma c.g.c.) - ha in sostanza addebitato ai 13 convenuti oggi appellati una condotta gravemente colposa in ragione della posizione di vertice e/o funzione rivestita non operando alcun distinguo ai fini del danno addebitato a tutti in citazione a differenza di quello ripartito in percentuale dedurre e non valutando e ponderando il ruolo della regione HE:
a) per non aver nominato il gruppo di supporto previsto ;
b) ;
c) non fornito i necessari pc;
d) aver inglobato nel fascicolo sanitario informatico.
Senza contare la poca chiarezza delle norme da applicare, la confusione nel riparto di competenze tra i diversi organi, un sicuro contenzioso preannunciato dai sindacati per la remunerazione assistenziale. Per cui anche il quinto motivo è infondato e va respinto.
5. La giurisprudenza della Corte dei conti in materia di colpa grave Al fine di valutare nel caso in esame la sussistenza a carico degli appellati per una condotta gravemente colposa, occorre richiamare la giurisprudenza in materia.
Salvo rari casi, la colpa grave non è definita dal legislatore ma si desume dai principi affermati dalla giurisprudenza del giudice contabile.
Una delle più significative modifiche apportate dalla riforma del 1996
(art. 3, c. 1, lett. a) della legge n. 639 del 1996 alla legge n. 20 del 1994 e al previgente sistema della responsabilità amministrativo-contabile riferimento alla limitazione della responsabilità ai casi in cui la condotta sia stata posta in essere con colpa grave o dolo.
5.1 Sentenza Corte costituzionale n.371 del 20.11.1998.
La Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 371 del 20 novembre 1998 sulla legittimità di tale limitazione.
Costituzione, riserva alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ha affermato che:
la predetta limitazione è pienamente legittima;
frutto di una ragionevole e non arbitraria scelta del legislatore, in perseguimento sarebbe stato verosimilmente rallentato dal timore di responsabilità ancorate al più ampio parametro della culpa levis.
La Corte costituzionale ha chiarito che la normativa è preordinata ad evitare che il timore della responsabilità determini rallentamenti e inerzie La disciplina della responsabilità è stata, dunque, elaborata al fine di operare con un bilanciamento tra:
e quello da lasciare a carico del dipendente;
in modo da rendere, per i dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo, pur nel rispetto delle finalità di restituzione e di prevenzione assolte
-contabile.
5.2 Doppia valutazione del giudice.
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, il giudice della Corte dei conti, tenendo presenti i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n.371 del 20.11.1998, per accertare e verificare in concreto doppia valutazione, individuando:
1) da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime - in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l'affidamento per prevenire ed evitare il rischio del danno;
2) dall'altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento (Corte dei conti, Sez. II App., 23/09/2015, n. 637).
Sulla base di tale doppia valutazione del giudice contabile, devono, quindi, essere ritenute evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano
"ex ante" ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano:
nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia;
o in una irrazionale imprudenza (Corte dei conti, Sez. riunite, 10/06/1997, n. 56).
doveri di servizio, che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una grave imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali
(Corte dei conti, Sezioni riunite, 21 maggio 1998, n. 23/A).
Non ogni condotta censurabile integra gli estremi della colpa grave, ma solo quella connotata da precisi elementi qualificanti, i quali, non potendosi configurare un criterio generale, vanno accertati caso per caso, in relazione:
alle modalità del fatto;
Sezioni riunite, 10 giugno 1997, n. 56/A)» (Sez. III Appello, n.
31/2025).
In proposito, si richiamano i principi affermati dalla consolidata del Consiglio di Stato (ex multis: sent. 13 n. 1320 del 2013) e della Corte di cassazione (ex aliis: sentenza n. 16237/2013), che ha ormai da tempo rimeditato la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, per approdare, conformemente anche alla dottrina e giurisprudenza sia civilistica che penalistica, ad una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si traduce in:
di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa, che era possibile non assumere rispettando le norme cautelari, anche non scritte (frutto di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento, in una determinata situazione), regolanti la fattispecie concreta Per verificare la sussistenza di una condotta gravemente colposa occorre:
individuare il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta diligente, perita e prudente -
prevenire ed verificare la conoscenza, o la conoscibilità (prevedibilità) da parte nelle quali sono state realizzate le condotte;
accertare, in concreto con una valutazione ex ante rispetto alla condotta concretamente attuata, secondo il criterio della prognosi postuma, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista In tal senso occorrerà riscontrare:
contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia);
la sussistenza delle condizioni operative per il loro adempimento;
adempimento degli obblighi cautelari (cfr. Sez. II nn. 662 del 2014, 619 del 2015 e 637 del 2015; Sez. III 155 del 2019; Sezione III 5.3. Giudizio prognostico ex ante Per accertare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto ex ante ed in concreto:
quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo del grado della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto, oltre che al parametro individualizzante della colpa). (Corte dei conti Sez. I appello n.236/2018 del 13.6.2018).
Pertanto, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto ex ante ed in concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo della colpa),
avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto, oltre che al
(I Sezione centrale appello n.420/2023 del 2.11.2023).
5.4. La gravità della colpa.
La colpa raggiunge il livello della gravità non per effetto del mero inadempimento di uno obbligo o della violazione di una norma, bensì quando la condotta illecita sia stata posta in essere senza quel minimo di agente pubblico.
La colpa grave, in altri termini, si sostanzia nella inosservanza degli essenziali dettami di diligenza, prudenza e delle basilari regole tecniche di una data funzione.
circostanze dell'azione, accertando quale condotta si imponga nel caso concreto all'agente pubblico in forze di quei generali doveri di ufficio e di cautela. In altri termini l'affermazione della gravità della colpa presuppone l'accertamento delle condizioni soggettive oggettive in cui l'amministratore o il dipendente pubblico abbia operato per stabilire quali fossero in presenza di quelle concrete condizioni gli obblighi e i doveri d'ufficio incombenti nonché il livello di diligenza richiesto nel relativo adempimento La gravità in quest'ottica potrà essere assunta da una serie di elementi:
qualitativi (evidenza logica, particolare cogenza, contenuto specifico dell'obbligo di servizio violato);
quantitativi (particolare ampiezza del divario tra la condotta dovuta e condotta tenuta);
soggettivi oggettivi (contesto organizzativo modalità di azione);
elementi come è agevole comprendere non sono astrattamente mutuabili ma vanno accertati caso per caso con una valutazione necessariamente demandata al giudice. Si tratta di principi conformi la pacifica giurisprudenza in materia che sono pienamente condivise da questo collegio e che conducono in sintesi ad affermare che il giudizio sulla colpa e in specie sul grado della colpa presuppone una valutazione della esigibilità della condotta lecita in ragione delle circostanze del caso concreto e soprattutto in ragione delle funzioni e delle competenze
. (Corte dei conti Sezione II Appello del 15 maggio 2023, è stato ribadito il consolidato indirizzo configurabile quale: o dei propri doveri di servizio. Ciò che rileva è il non aver che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno ondotta inopinata e 6. Assenza di prova della colpa grave degli appellati.
Come accertato dal giudice di prime cure con la sentenza n.27/22 di assoluzione degli appellati, sentenza che il Collegio condivide, sulla base della ricostruzione della complessa vicenda in esame, e sulla base della copiosa documentazione acquista in atti, la Procura HE non ha fornito la prova della condotta gravemente colposa addebitata e contestata agli stessi Ne consegue che, applicando i principi della richiamata giurisprudenza contabile in materia di colpa grave, risulta dagli atti che gli appellati hanno fatto quanto in loro potere era possibile ed esigibile per dare e ai successivi atti emanati, anche per prevenire un sicuro contenzioso preannunciato dalle Organizzazioni Sindacali per il mancato pagamento di resa dai medici di continuità assistenziale.
7. La giurisprudenza della Corte dei conti in materia di nesso causale Al fine di valutare per il caso in esame la sussistenza a carico degli appellati del nesso causale tra la condotta ed il presunto danno erariale, occorre richiamare la giurisprudenza in materia.
Invero, i causalità
secondo gli artt. 40 e 41 del c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
un procedimento di eliminazione mentale della condotta contestata e di qua non) quale conseguenza , secondo il id quod plerumque accidit, della condotta considerata, teoria della c.d.
(Corte dei conti Terza Sezione Centrale appello n.
343/2021 del 21.7.2021)
1223 c.c. la c.d. , ossia, quale dimensione del danno sia conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita, sempre secondo il paradigma della regolarità causale (normale effetto della ossia del (v. SSUU. n. 576 del 2008; Sez. III, sentenza n. 278 del 2015).
Orbene, la responsabilità erariale non può discendere unicamente dalla titolarità di una posizione funzionale o di supremazia e direzione.
8. Assenza di prova del nesso causale degli appellati.
Come accertato dal giudice di prime cure con la sentenza n.27/22 di assoluzione degli appellati, sentenza che il Collegio condivide, sulla base della ricostruzione della complessa vicenda in esame, e sulla base della copiosa documentazione acquista in atti, anche in questo caso la Procura HE non ha fornito la prova del nesso causale tra la condotta ed il addebitato e contestato del 23.9.2021.
Su tale elemento essenziale, insieme agli altri della responsabilità erariale ha inciso l informatizzazione e le nuove esigenze nelle more intervenute (informatizzazione fascicolo sanitario) della regione HE.
A ciò, aggiungasi, la presunta sussistenza di un danno erariale, in concreto non provato dalla Procura appellante attraverso la stessa metodologia usata nella relazione della Guardia di Finanza n.10976 del 18.01.2018 , tenuto conto della discrasia:
della quantificazione del danno contestato di un danno di quantificato nella denuncia della Guardia di Finanza (cfr pag. 18 della relazione n.10976 del 18.01.2018);
della ripartizione prima ripartito in percentuale tra n.24 destinatari 14.10.2020 e dopo della posizione n.13 invitati, invece con atto di citazione del 23.9.2021 con un danno ripartito in parti uguali tra i restanti n.11 citati in giudizio.
9. Esito del giudizio.
Pertanto, il Collegio, per le suesposte motivazioni, ritenuti infondati tutti i morivi di appello G 60146 della Procura HE avverso la sentenza n.27/22 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione HE.
E p 22 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE di assoluzione di:
1) GI PI;2) Di RI LU; 3) OR DI; 4) IN LI;
5) ZI TE; 6) ORni GI; 7) EL PI; 8) LI AL;
9) EN NN; 10) NI e 11) Di RN NE, dagli addebiti loro contestati con atto di citazione del 23.9.2021 della Procura HE.
10. Le spese.
Per effetto del rigetto 60146 della Procura per le HE, ai sensi del DM 55/2014 ss.mm sono liquidate in dispositivo le spese da riconoscere ai difensori in ragione del valore della causa e del numero degli appellati assistiti, con la riduzione del 50% (art. 4), le cui relative spese sono
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, come in motivazione,
RIGETTA
. G 60146 della Procura delle HE avverso la sentenza n.
27/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le HE, pubblicata in data 13.04.2022.
CONFERMA
la citata sentenza n.27/2022 della Sezione territoriale per le HE di assoluzione di: 1) GI PI;2) Di RI LU; 3) OR DI;
4) IN LI; 5) ZI TE; 6) ORni GI; 7) EL PI; 8)
LI AL; 9) EN NN; 10) NI e 11) Di RN NE, dagli addebiti loro contestati con atto di citazione del 23.9.2021 della Procura HE.
Dispone, in favore dei legali delle parti appellate, per questo grado di giudizio di liquidare le seguenti spese:
al base di 3.000,00, maggiorato del 30% x n. 6 assistiti 900,00 x 6 5.400,00) per aver difeso:
1) GI PI ;2) Di RI LU; 3) OR DI; 4) IN LI; 5) ZI TE; 6) ORni GI, per un complessivo importo di 8.400,00, maggiorato del 15% per spese generali, IVA e CPA da porre a carico dell UR HE;
avv. Forte CA 3,000,00, importo maggiorato del 30% x 2 assistiti 2 1.800,00 per aver difeso:
7) EL PI e 8) LI AL, per un complessivo importo 4.800,00, maggiorato del 15% per spese generali, IVA e CPA da porre a carico della UR HE;
avv. NO MO 3.000,00, importo maggiorato del 30% x 2 assistiti 1.800,00 per aver difeso: 9) EN NN; 10) NI ND, per un complessivo , maggiorato del 15% per spese generali, IVA e CPA da porre a carico della UR HE;
avv. RI Saracina 3.000,00 per aver difeso:
11) Di RN NE, importo maggiorato del 15% per spese generali, IVA e CPA da porre a carico della UR HE;
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 29 ottobre e del 3 novembre 2025.
Il Presidente e Estensore
TA LL
f.to digitalmente Depositato in Segreteria Il Dirigente f.to digitalmente