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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 6000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6000 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII Sezione Civile, in persona dei
Magistrati:
1) dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente-
2) dr. Michele Magliulo - Consigliere-
3) dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello n. 5500/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 7111/2024,
pubblicata in data 16 luglio 2024 e pendente
TRA
(1) (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Picone (codice fiscale
) e dall'avv. Riccardo Paparella (codice C.F._2
fiscale ) - appellante – C.F._3
1 E
(2) (codice fiscale Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alaia (codice fiscale ) - appellata – C.F._4
NONCHE'
(3) (codice fiscale ), Parte_2 C.F._5
(4) (codice fiscale ), (5) Parte_3 C.F._6
(codice fiscale ), Parte_4 C.F._7
rappresentate e difese dall'avv. Marco Cerchia (codice fiscale
C.F._8
-appellate incidentali-
(6) la Controparte_2
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 7111/2024, pubblicata in data
16 luglio 2024.
Si costituivano in giudizio , Parte_2 [...]
che deducevano l'infondatezza dell'appello Controparte_3
principale e proponevano autonomo appello incidentale. Si
2 costituiva altresì la che contestava la Controparte_4
fondatezza degli interposti appelli. Non si costituiva la
[...]
Controparte_2
Dopo vari rinvii di ufficio, in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025, da celebrarsi con le modalità
dell'udienza cartolare, nella medesima data, l'avv. Fabio Alaia, quale procuratore e difensore della CP_1
depositava note di trattazione scritta in cui rappresentava che:
“è intervenuto bonario componimento tra le parti, confluito nella scrittura privata che si allega alle presenti note, nonché il
relativo pagamento del prezzo previsto nella sentenza di primo grado. Pertanto, così come richiamato all'art. 1 del predetto accordo, si evidenzia che le parti hanno rinunciato all'appello principale nonché all'appello incidentale, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”, ed allegava telematicamente la citata scrittura privata ( in cui tra l'altro si dava atto dell'avvenuto pagamento del prezzo stabilito nella sentenza appellata) contente la rinuncia all'appello da parte dell'appellante principale, la rinuncia all'appello incidentale da parte delle appellate in via incidentale ( da intendersi come reciproche accettazioni dell'avverse rinunce), nonché l' accettazione dell'altra appellata non impugnate, con contestuale richiesta di estinzione del processo. In particolare in detta scrittura veniva riportato che: “ Con le rinunce di cui
3 all'articolo 1 che precede , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, intendono provocare, come in effetti
[...] Parte_4
provocano per legge, il passaggio in giudicato della sentenza appellata resa dal Tribunale di Napoli n. 7111/2024, pubblicata il 16.7.2024. accetta e aderisce alle Controparte_5
rinunce di cui all'articolo 1 che precede, rinunciando a sua volta ad ogni istanza proposta nel procedimento pendente davanti alla Corte d'Appello di Napoli R.G. n. 5500/2024 e prende atto del passaggio in giudicato della sentenza resa dal Tribunale di
Napoli n. 7111/2024, pubblicata il 16.7.2024 accettandone gli effetti come per legge.
2.3 Le parti, pertanto, si danno
reciprocamente atto che la sentenza resa dal Tribunale di Napoli
n. 7111/2024, pubblicata il 16.7.2024 deve intendersi definitivamente passata in giudicato da oggi”. In particolare, la dichiarava “con la sottoscrizione del Controparte_1
presente accordo, di rinunciare formalmente e definitivamente
nei confronti delle Sigg.re , Parte_1 Parte_4
e , ad ogni possibile ed eventuale sua Parte_2 Parte_3
pretesa con riguardo a spese, compensi ed interessi afferenti il preteso diritto di credito derivante dalla mediazione immobiliare alla Agenzia immobiliare Patrimoni di , a Controparte_6
seguito della cessione del suo preteso diritto di credito
comunicata nel febbraio 2020, in favore della stessa CP_7
(ora ”. CP_1
4 La Corte sulla base delle istanze e conclusioni delle parti, assegnava la causa in decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione.
Come innanzi esposto risulta versata in atti, a cura della parte appellata, una scrittura privata autenticata contenente accordo transattivo tra le parti del presente giudizio e contestuale dichiarazione di rinuncia all'appello da parte dell' appellante principale, rinuncia all'impugnazione incidentale da parte delle appellanti in via incidentale, accettazione delle reciproche rinunce, anche da parte dell'appellata non impugnate, con comune richiesta di estinzione del giudizio.
In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
5 Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema
Corte a mente della quale: “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di
un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In
applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (cfr. Cass.
n. 18255/2004, n. 33731/2019).
6 In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt- 359 e 306
c.p.c.- perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
Diversamente, per la rinunzia agli atti dei giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo.
Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello ( a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5250/2018). Inoltre, ferma
7 restando la distinzione tra i due istituti (in primis il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato) ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale “ il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 21707/2006, richiamata da Cass.
n. 5250/ 2020).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'appellante principale e le appellate in via incidentale abbiano inteso rinunciare reciprocamente alle relative impugnazioni, con reciproca ed implica accettazione delle avverse rinunce, anche da parte dell'appellata non impugnate.
Quanto al governo delle spese processuali, viste le concordi richieste di tutte le parti processuali, nonché le reciproche rinunce all'appello, principale e incidentali, e contestuale accettazione, dette spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Va dichiarata quindi
8 l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Inoltre, giova rammentare che: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione” (cfr.
Cass. n. 25485/ 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
A) dichiara l'estinzione del giudizio;
B) dispone che le spese processuali restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in data 24 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII Sezione Civile, in persona dei
Magistrati:
1) dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente-
2) dr. Michele Magliulo - Consigliere-
3) dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello n. 5500/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 7111/2024,
pubblicata in data 16 luglio 2024 e pendente
TRA
(1) (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Picone (codice fiscale
) e dall'avv. Riccardo Paparella (codice C.F._2
fiscale ) - appellante – C.F._3
1 E
(2) (codice fiscale Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alaia (codice fiscale ) - appellata – C.F._4
NONCHE'
(3) (codice fiscale ), Parte_2 C.F._5
(4) (codice fiscale ), (5) Parte_3 C.F._6
(codice fiscale ), Parte_4 C.F._7
rappresentate e difese dall'avv. Marco Cerchia (codice fiscale
C.F._8
-appellate incidentali-
(6) la Controparte_2
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 7111/2024, pubblicata in data
16 luglio 2024.
Si costituivano in giudizio , Parte_2 [...]
che deducevano l'infondatezza dell'appello Controparte_3
principale e proponevano autonomo appello incidentale. Si
2 costituiva altresì la che contestava la Controparte_4
fondatezza degli interposti appelli. Non si costituiva la
[...]
Controparte_2
Dopo vari rinvii di ufficio, in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025, da celebrarsi con le modalità
dell'udienza cartolare, nella medesima data, l'avv. Fabio Alaia, quale procuratore e difensore della CP_1
depositava note di trattazione scritta in cui rappresentava che:
“è intervenuto bonario componimento tra le parti, confluito nella scrittura privata che si allega alle presenti note, nonché il
relativo pagamento del prezzo previsto nella sentenza di primo grado. Pertanto, così come richiamato all'art. 1 del predetto accordo, si evidenzia che le parti hanno rinunciato all'appello principale nonché all'appello incidentale, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”, ed allegava telematicamente la citata scrittura privata ( in cui tra l'altro si dava atto dell'avvenuto pagamento del prezzo stabilito nella sentenza appellata) contente la rinuncia all'appello da parte dell'appellante principale, la rinuncia all'appello incidentale da parte delle appellate in via incidentale ( da intendersi come reciproche accettazioni dell'avverse rinunce), nonché l' accettazione dell'altra appellata non impugnate, con contestuale richiesta di estinzione del processo. In particolare in detta scrittura veniva riportato che: “ Con le rinunce di cui
3 all'articolo 1 che precede , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, intendono provocare, come in effetti
[...] Parte_4
provocano per legge, il passaggio in giudicato della sentenza appellata resa dal Tribunale di Napoli n. 7111/2024, pubblicata il 16.7.2024. accetta e aderisce alle Controparte_5
rinunce di cui all'articolo 1 che precede, rinunciando a sua volta ad ogni istanza proposta nel procedimento pendente davanti alla Corte d'Appello di Napoli R.G. n. 5500/2024 e prende atto del passaggio in giudicato della sentenza resa dal Tribunale di
Napoli n. 7111/2024, pubblicata il 16.7.2024 accettandone gli effetti come per legge.
2.3 Le parti, pertanto, si danno
reciprocamente atto che la sentenza resa dal Tribunale di Napoli
n. 7111/2024, pubblicata il 16.7.2024 deve intendersi definitivamente passata in giudicato da oggi”. In particolare, la dichiarava “con la sottoscrizione del Controparte_1
presente accordo, di rinunciare formalmente e definitivamente
nei confronti delle Sigg.re , Parte_1 Parte_4
e , ad ogni possibile ed eventuale sua Parte_2 Parte_3
pretesa con riguardo a spese, compensi ed interessi afferenti il preteso diritto di credito derivante dalla mediazione immobiliare alla Agenzia immobiliare Patrimoni di , a Controparte_6
seguito della cessione del suo preteso diritto di credito
comunicata nel febbraio 2020, in favore della stessa CP_7
(ora ”. CP_1
4 La Corte sulla base delle istanze e conclusioni delle parti, assegnava la causa in decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione.
Come innanzi esposto risulta versata in atti, a cura della parte appellata, una scrittura privata autenticata contenente accordo transattivo tra le parti del presente giudizio e contestuale dichiarazione di rinuncia all'appello da parte dell' appellante principale, rinuncia all'impugnazione incidentale da parte delle appellanti in via incidentale, accettazione delle reciproche rinunce, anche da parte dell'appellata non impugnate, con comune richiesta di estinzione del giudizio.
In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
5 Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema
Corte a mente della quale: “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di
un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In
applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (cfr. Cass.
n. 18255/2004, n. 33731/2019).
6 In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt- 359 e 306
c.p.c.- perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
Diversamente, per la rinunzia agli atti dei giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo.
Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello ( a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5250/2018). Inoltre, ferma
7 restando la distinzione tra i due istituti (in primis il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato) ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale “ il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 21707/2006, richiamata da Cass.
n. 5250/ 2020).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'appellante principale e le appellate in via incidentale abbiano inteso rinunciare reciprocamente alle relative impugnazioni, con reciproca ed implica accettazione delle avverse rinunce, anche da parte dell'appellata non impugnate.
Quanto al governo delle spese processuali, viste le concordi richieste di tutte le parti processuali, nonché le reciproche rinunce all'appello, principale e incidentali, e contestuale accettazione, dette spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Va dichiarata quindi
8 l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Inoltre, giova rammentare che: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione” (cfr.
Cass. n. 25485/ 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
A) dichiara l'estinzione del giudizio;
B) dispone che le spese processuali restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in data 24 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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