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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1413/2024 R.G. tra
(CF. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ladispoli, alla via Dei Ciclamini, 11 A, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Giovanni Maria
Ladisi (CF. e PEC: ), C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Simone Morani, in Cerveteri, p.zza Dante, 11,
-RICORRENTE-
e
, in persona del dott. in Controparte_1 CP_2 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, CP_3 autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023, rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Valeria Vasapollo (C.F.: e PEC: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Vibo Valentia alla Via Matteotti
n. 74
- CONVENUTA/OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI: Per l'opponente:
“1) Dichiarare, in via preliminare, la sospensione della esecuzione e/o esecutività ed efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento per le somme impugnate;
2) Dichiarare l'inesigibilità dell'intimazione di pagamento per i crediti indicati nelle cartelle contrassegnati dai nn. da 1 a 49 e dichiararne l'estinzione per prescrizione anche nel caso in cui venissero prodotte le notifiche, in quanto sarebbe decorso il termine prescrizionale delle seguenti cartelle in assenza di valido atto interruttivo
01. - Cartella n. 097 2011 0027128961000 02. - Cartella n. 097 2011 0112529245000 03. - Cartella n. 097
2011 0127992317000 04. - Cartella n. 097 2011 0216193214000 05. - Cartella n. 097 2011 0254692479000
06. - Cartella n. 097 2012 0078057663000 07. - Cartella n. 097 2012 0135704222000 08. - Cartella n. 097
2012 0317397514000 09. - Cartella n. 097 2012 0135704222000 10. - Cartella n. 097 2013 0121011417001
11. - Cartella n. 097 2013 0130105092000 12. - Cartella n. 097 2013 0189446675000 13. - Cartella n. 097
2013 0234776592000 14. - Cartella n. 097 2013 0245264467000 15. - Cartella n. 097 2013 0261692012000
16. - Cartella n. 097 2013 0312511050000 17. - Cartella n. 097 2013 0328937880000 18. - Cartella n. 097
2014 0010267505000 19. - Cartella n. 097 2014 0024093769000 20. - Cartella n. 097 2014 0049146656000
21. - Cartella n. 097 2014 0077270058000 - Cartella n. 097 2014 0080568730000 23. - Cartella n. 097 2014
025775424000 24. - Cartella n. 097 2014 0131004246001 25. - Cartella n. 097 2014 0210795014000 26. -
Cartella n. 097 2014 0217611712000 27. - Cartella n. 097 2014 0287616650000 28. - Cartella n. 097 2015
0001229092000 29. - Cartella n. 097 2015 01083304545000 30. - Cartella n. 097 2015 0109487766000 31.
- Cartella n. 097 2015 0119996160000 32. - Cartella n. 097 2015 0133856602000 33. - Cartella n. 097 2015
0136575838001 34. - Cartella n. 097 2015 0146122587000 35. - Cartella n. 097 2015 0171795746000 36. -
Cartella n. 097 2015 0180931275000 37. - Cartella n. 097 2015 0210736159000 38. - Cartella n. 097 2016
0000082347000 39. - Cartella n. 097 2016 0041500911000 40. - Cartella n. 097 2016 0068018443001 41. -
Cartella n. 097 2016 0139435466000 42. - Cartella n. 097 2016 0152479225000 43. - Cartella n. 097 2016
0164198235000 44. - Cartella n. 097 2016 0183474408000 45. - Cartella n. 097 2016 0200999850000 46. -
Cartella n. 097 2017 0126215200000 47. - Cartella n. 097 2017 0141851025000 48. - Cartella n. 097 2017
0165936914000 49. - Cartella n. 097 2018 0007854782000 3) Dichiarare l'estinzione dei crediti che seguono nel caso in cui non fosse esibita la valida notifica delle cartelle 50. - Cartella n. 097 2018 0061974116000 51. - Cartella
n. 097 2018 0081779472000 52. - Cartella n. 097 2018 0084487800001 53. - Cartella n. 097 2018
0105243170000 54. - Cartella n. 097 2018 0125489977000 55. - Cartella n. 097 2019 0023208863000 56. -
Cartella n. 097 2019 0056792375000 57. - Cartella n. 097 2019 0059765850001 - Cartella n. 097 2019
0091356839000 59. - Cartella n. 097 2019 0179787913000 60. - Cartella n. 097 2019 0188137285000 61. -
Cartella n. 097 2019 0188137386000 62. - Cartella n. 097 2019 0215369814000 63. - Cartella n. 097 2019
0262973779000 64. - Cartella n. 097 2020 0026878811000 65. - Cartella n. 097 2020 0082174684000 66. -
Cartella n. 097 2020 0212535115000 67. - Cartella n. 097 2021 0075130325001 68. - Cartella n. 097 2021
02461381119000 69. - Cartella n. 097 2022 0114015123001 70. - Cartella n. 097 2022 0117129007001 71.
- Cartella n. 097 2022 0146575938 000 72. - Cartella n. 097 2022 0187976104000 4) Annullare anche parzialmente le cartelle di pagamento che risulteranno prescritte e/o inesigibili nella misura che si riterrà accertata. 5)
Condannare, infine, l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per l'opposta CP_4
“- rigettare la richiesta di sospensione avanzata da controparte In via pregiudiziale, - dichiarare l'inammissibilità della domanda per intempestività della notifica - disporre la rimessione in termini per consentire ad Controparte_1 di effettuare il deposito della produzione documentale, nel rispetto del diritto di difesa;
- - dichiarare il
[...]
DIFETTO DI COMPETENZA PER MATERIA del Tribunale in favore del Giudice di Pace di
CIVITAVECCHIA in quanto la cartella ha ad oggetto Sanzioni amministrative legge 689/81 art. 27; - - - dichiarare il parziale difetto di giurisdizione dell'On. le Giudice adito in favore della Giudice Tributario, quanto alle cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria -Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale - - dichiarare il difetto di competenza in favore del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, quanto ai crediti aventi ad oggetto contributi previdenziali. Nel merito: - rigettare l'opposizione così come proposta dal ricorrente, poiché, infondata in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con ricorso dell'11 giugno 2024 il signor conveniva in giudizio, l Parte_1 Controparte_1
per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 20249006947920000
[...] notificatagli in data 12 marzo 2024, con cui in qualità di concessionaria/agente del servizio di CP_4 riscossione per la provincia di Roma, per la somma complessiva di € 5.888.076,78 per oneri fiscali, contravvenzioni e contributi previdenziali, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Sostanzialmente l'opponente rappresentava la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione, in assenza di valido atto interruttivo, dei ruoli esattoriali delle cartelle di pagamento in essa contenute, perché, a suo dire ciascuna cartella “non è mai stata notificata all'odierno ricorrente e, pertanto, è inesigibile”.
La causa veniva iscritta a ruolo con n. R.G. nr. 1413/2024 e questo giudice non disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva attesa la natura del presente giudizio che si qualifica come giudizio di accertamento negativo del credito.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto della spiegata opposizione Controparte_5 deducendo preliminarmente:
1) il difetto di giurisdizione del Tribunale quanto alle cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria -tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale in favore della Giudice
Tributario,
2) l'incompetenza tabellare del giudice adito con riferimento ai crediti aventi ad oggetto contributi previdenziali, essendo competente, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, il Tribunale
Civile, in funzione di Giudice del Lavoro;
3) l'incompetenza per materia del Giudice adito per i ruoli oggetto della presente controversia relativi alle sanzioni amministrative ex art. 27 della legge 689/81 in favore del Giudice di Pace di
Civitavecchia;
4) la regolarità della notifica degli atti presupposti e, di conseguenza, l'assenza di prescrizione per intervento di atti interruttivi regolarmente notificati.
All'udienza del 12 marzo 2025 questo Giudice, considerato che la causa risultava matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 4 giugno 2025, da tenersi in modalità cartolare, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. c. con termine fino al 4 maggio 2025 per note conclusive.
Con note per la trattazione scritta per l'udienza le parti si riportavano ai propri scritti.
2. Qualificazione della domanda
L'opponente ha posto a fondamento della “opposizione di intimazione” la nullità/illegittimità per intervenuta prescrizione, in assenza di valido atto interruttivo, dei ruoli esattoriali delle cartelle di pagamento in essa contenute, perché, stando alla sua difesa, ciascuna cartella “non è mai stata notificata all'odierno ricorrente e, pertanto, è inesigibile”.
Deve premettersi che l'opposizione alla intimazione di pagamento è qualificata dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, come domanda di accertamento negativo del credito nel caso in cui si eccepisce la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento. È, infatti, ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento. Va, quindi, riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella
(Cass. 3 marzo 2021 n. 5739).
In generale l'opposizione verso la intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella di pagamento e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
3. I vizi dell'intimazione di pagamento in relazione alla natura dei crediti delle cartelle di pagamento
Con riferimento ai crediti derivanti da crediti tributari deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del Giudice Tributario. Ciò in ossequio al recente arresto della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che puntualmente definito la linea di demarcazione tra la giurisdizione tributaria e ordinaria sancendo il principio di diritto per il quale "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs.
n.546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria” (Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 1394 del 18 gennaio 2022).
Alla luce delle considerazioni surriferite, dunque, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720130312511050000, n.
09720140287616650000 n. 09720160041500911000, n. 09720170165936914000, n.
09720180125489977000, n. 09720190023208863000, n. 09720190056792375000, n.
09720190091356839000, n. 09720190215369814000, n. 09720200082174684000.
Con riferimento ai crediti di natura previdenziale per i quali il Sig. deduceva testualmente in Pt_1 relazione a ciascuna cartella, ““non è mai stata notificata all'odierno ricorrente e, pertanto, è inesigibile”, la domanda va respinta atteso che l'impugnazione della intimazione anche in forma recuperatoria è tardiva.
Nello specifico e con riferimento alle cartelle n. 09720190179787913000 e n. 09720220187976104000 aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, le contestazioni attinenti alla mancata notifica delle cartelle dovevano, semmai, essere fatte valere impugnando nel termine di 40 giorni per far valere eventuali vizi degli atti prodromici con funzione recuperatoria. Pertanto, il ricorso in opposizione proposto l'11 giugno 2025 avverso alla intimazione di pagamento n. 097 20249006947920000 notificata al ricorrente in data 12 marzo 2024 avente ad oggetto cartelle di pagamento portanti crediti di natura previdenziale è tardiva e, quindi, inammissibile.
Alla luce delle considerazioni surriferite, dunque, deve essere respinta la domanda attore in ordine alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720190179787913000 e n. 09720220187976104000.
Infine, e in relazione ai crediti derivanti dalle sanzioni amministrative ex art. 27 della legge 689/81 deve seguirsi il criterio ermeneutico offerto dalla sopra emarginata sentenza per il quale se il ricorrente si duole del fatto che intimazione di pagamento sia stata il primo atto di cui è venuto a conoscenza deducendo l'omessa notifica degli atti precedenti su cui si fonda la cartella stessa, l'azione da esperire è quella costituita dall'opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena d'inammissibilità.
Orbene, il signor ha dedotto testualmente in relazione a ciascuna cartella, comprese quelle Pt_1 relative ai crediti derivanti da sanzioni amministrative che ““non è mai stata notificata all'odierno ricorrente e, pertanto, è inesigibile” e che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe spirato perché l'attore non è stato messo in condizione di impugnare le cartelle di pagamento. Tali doglianze, pertanto, andavano dedotte con opposizione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 nei trenta giorni successivi alla notificazione della intimazione di pagamento avendo funzione recuperatoria ex art. 615 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni surriferite consegue che ricorso in opposizione proposto l'11 giugno 2025 avverso alla intimazione di pagamento n. 097 20249006947920000 notificata al ricorrente in data 12 marzo 2024 avente ad oggetto cartelle di pagamento portanti crediti relativi a sanzioni amministrative ex art. 27 della legge 689/81 è tardiva e, quindi, inammissibile.
Pertanto, deve essere respinto il ricorso proposto dall'attore attore in ordine alle seguenti cartelle di pagamento:
01. - Cartella n. 097 2011 0027128961000 02. - Cartella n. 097 2011 0112529245000
03. - Cartella n. 097 2011 0127992317000 04. - Cartella n. 097 2011 0216193214000
05. - Cartella n. 097 2011 0254692479000 06. - Cartella n. 097 2012 0078057663000
07. - Cartella n. 097 2012 0135704222000 08. - Cartella n. 097 2012 0317397514000
09. - Cartella n. 097 2012 0135704222000 10. - Cartella n. 097 2013 0121011417001
11. - Cartella n. 097 2013 0130105092000 12. - Cartella n. 097 2013 0189446675000
13. - Cartella n. 097 2013 0234776592000 14. - Cartella n. 097 2013 0245264467000
15. - Cartella n. 097 2013 0261692012000 17. - Cartella n. 097 2013 0328937880000
18. - Cartella n. 097 2014 0010267505000 19. - Cartella n. 097 2014 0024093769000
20. - Cartella n. 097 2014 0049146656000 21. - Cartella n. 097 2014 0077270058000 22. - Cartella n. 097 2014 0080568730000 23. - Cartella n. 097 2014 025775424000
24. - Cartella n. 097 2014 0131004246001 25. - Cartella n. 097 2014 0210795014000
26. - Cartella n. 097 2014 0217611712000 28. - Cartella n. 097 2015 0001229092000
29. - Cartella n. 097 2015 01083304545000 30. - Cartella n. 097 2015 0109487766000
31. - Cartella n. 097 2015 0119996160000 32. - Cartella n. 097 2015 0133856602000
33. - Cartella n. 097 2015 0136575838001 34. - Cartella n. 097 2015 0146122587000
35. - Cartella n. 097 2015 0171795746000 36. - Cartella n. 097 2015 0180931275000
37. - Cartella n. 097 2015 0210736159000 38. - Cartella n. 097 2016 0000082347000
40. - Cartella n. 097 2016 0068018443001 41. - Cartella n. 097 2016 0139435466000
42. - Cartella n. 097 2016 0152479225000 43. - Cartella n. 097 2016 0164198235000
44. - Cartella n. 097 2016 0183474408000 45. - Cartella n. 097 2016 0200999850000
46. - Cartella n. 097 2017 0126215200000 47. - Cartella n. 097 2017 0141851025000
49. - Cartella n. 097 2018 0007854782000 50. - Cartella n. 097 2018 0061974116000
51. - Cartella n. 097 2018 0081779472000 52. - Cartella n. 097 2018 0084487800001
53. - Cartella n. 097 2018 0105243170000 57. - Cartella n. 097 2019 0059765850001
60. - Cartella n. 097 2019 0188137285000 61. - Cartella n. 097 2019 0188137386000
63. - Cartella n. 097 2019 0262973779000 64. - Cartella n. 097 2020 0026878811000
66. - Cartella n. 097 2020 0212535115000 67. - Cartella n. 097 2021 0075130325001
68. - Cartella n. 097 2021 02461381119000 69. - Cartella n. 097 2022 0114015123001
70. - Cartella n. 097 2022 0117129007001 71. - Cartella n. 097 2022 0146575938 000
5. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1413/2024
R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore della Corte di Giustizia Tributaria in relazione alla domanda di accertamento negativo dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
n. 09720130312511050000, n. 09720140287616650000 n. 09720160041500911000, n.
09720170165936914000, n. 09720180125489977000, n. 09720190023208863000, n.
09720190056792375000, n. 09720190091356839000, n. 09720190215369814000, n.
09720200082174684000; - rigetta la domanda di accertamento negativo proposta dal Sig. con riferimento ai Parte_1 crediti residui indicati nell'atto di opposizione alla intimazione di pagamento;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1413/2024 R.G. tra
(CF. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ladispoli, alla via Dei Ciclamini, 11 A, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Giovanni Maria
Ladisi (CF. e PEC: ), C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Simone Morani, in Cerveteri, p.zza Dante, 11,
-RICORRENTE-
e
, in persona del dott. in Controparte_1 CP_2 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, CP_3 autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023, rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Valeria Vasapollo (C.F.: e PEC: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Vibo Valentia alla Via Matteotti
n. 74
- CONVENUTA/OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI: Per l'opponente:
“1) Dichiarare, in via preliminare, la sospensione della esecuzione e/o esecutività ed efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento per le somme impugnate;
2) Dichiarare l'inesigibilità dell'intimazione di pagamento per i crediti indicati nelle cartelle contrassegnati dai nn. da 1 a 49 e dichiararne l'estinzione per prescrizione anche nel caso in cui venissero prodotte le notifiche, in quanto sarebbe decorso il termine prescrizionale delle seguenti cartelle in assenza di valido atto interruttivo
01. - Cartella n. 097 2011 0027128961000 02. - Cartella n. 097 2011 0112529245000 03. - Cartella n. 097
2011 0127992317000 04. - Cartella n. 097 2011 0216193214000 05. - Cartella n. 097 2011 0254692479000
06. - Cartella n. 097 2012 0078057663000 07. - Cartella n. 097 2012 0135704222000 08. - Cartella n. 097
2012 0317397514000 09. - Cartella n. 097 2012 0135704222000 10. - Cartella n. 097 2013 0121011417001
11. - Cartella n. 097 2013 0130105092000 12. - Cartella n. 097 2013 0189446675000 13. - Cartella n. 097
2013 0234776592000 14. - Cartella n. 097 2013 0245264467000 15. - Cartella n. 097 2013 0261692012000
16. - Cartella n. 097 2013 0312511050000 17. - Cartella n. 097 2013 0328937880000 18. - Cartella n. 097
2014 0010267505000 19. - Cartella n. 097 2014 0024093769000 20. - Cartella n. 097 2014 0049146656000
21. - Cartella n. 097 2014 0077270058000 - Cartella n. 097 2014 0080568730000 23. - Cartella n. 097 2014
025775424000 24. - Cartella n. 097 2014 0131004246001 25. - Cartella n. 097 2014 0210795014000 26. -
Cartella n. 097 2014 0217611712000 27. - Cartella n. 097 2014 0287616650000 28. - Cartella n. 097 2015
0001229092000 29. - Cartella n. 097 2015 01083304545000 30. - Cartella n. 097 2015 0109487766000 31.
- Cartella n. 097 2015 0119996160000 32. - Cartella n. 097 2015 0133856602000 33. - Cartella n. 097 2015
0136575838001 34. - Cartella n. 097 2015 0146122587000 35. - Cartella n. 097 2015 0171795746000 36. -
Cartella n. 097 2015 0180931275000 37. - Cartella n. 097 2015 0210736159000 38. - Cartella n. 097 2016
0000082347000 39. - Cartella n. 097 2016 0041500911000 40. - Cartella n. 097 2016 0068018443001 41. -
Cartella n. 097 2016 0139435466000 42. - Cartella n. 097 2016 0152479225000 43. - Cartella n. 097 2016
0164198235000 44. - Cartella n. 097 2016 0183474408000 45. - Cartella n. 097 2016 0200999850000 46. -
Cartella n. 097 2017 0126215200000 47. - Cartella n. 097 2017 0141851025000 48. - Cartella n. 097 2017
0165936914000 49. - Cartella n. 097 2018 0007854782000 3) Dichiarare l'estinzione dei crediti che seguono nel caso in cui non fosse esibita la valida notifica delle cartelle 50. - Cartella n. 097 2018 0061974116000 51. - Cartella
n. 097 2018 0081779472000 52. - Cartella n. 097 2018 0084487800001 53. - Cartella n. 097 2018
0105243170000 54. - Cartella n. 097 2018 0125489977000 55. - Cartella n. 097 2019 0023208863000 56. -
Cartella n. 097 2019 0056792375000 57. - Cartella n. 097 2019 0059765850001 - Cartella n. 097 2019
0091356839000 59. - Cartella n. 097 2019 0179787913000 60. - Cartella n. 097 2019 0188137285000 61. -
Cartella n. 097 2019 0188137386000 62. - Cartella n. 097 2019 0215369814000 63. - Cartella n. 097 2019
0262973779000 64. - Cartella n. 097 2020 0026878811000 65. - Cartella n. 097 2020 0082174684000 66. -
Cartella n. 097 2020 0212535115000 67. - Cartella n. 097 2021 0075130325001 68. - Cartella n. 097 2021
02461381119000 69. - Cartella n. 097 2022 0114015123001 70. - Cartella n. 097 2022 0117129007001 71.
- Cartella n. 097 2022 0146575938 000 72. - Cartella n. 097 2022 0187976104000 4) Annullare anche parzialmente le cartelle di pagamento che risulteranno prescritte e/o inesigibili nella misura che si riterrà accertata. 5)
Condannare, infine, l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per l'opposta CP_4
“- rigettare la richiesta di sospensione avanzata da controparte In via pregiudiziale, - dichiarare l'inammissibilità della domanda per intempestività della notifica - disporre la rimessione in termini per consentire ad Controparte_1 di effettuare il deposito della produzione documentale, nel rispetto del diritto di difesa;
- - dichiarare il
[...]
DIFETTO DI COMPETENZA PER MATERIA del Tribunale in favore del Giudice di Pace di
CIVITAVECCHIA in quanto la cartella ha ad oggetto Sanzioni amministrative legge 689/81 art. 27; - - - dichiarare il parziale difetto di giurisdizione dell'On. le Giudice adito in favore della Giudice Tributario, quanto alle cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria -Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale - - dichiarare il difetto di competenza in favore del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, quanto ai crediti aventi ad oggetto contributi previdenziali. Nel merito: - rigettare l'opposizione così come proposta dal ricorrente, poiché, infondata in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con ricorso dell'11 giugno 2024 il signor conveniva in giudizio, l Parte_1 Controparte_1
per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 20249006947920000
[...] notificatagli in data 12 marzo 2024, con cui in qualità di concessionaria/agente del servizio di CP_4 riscossione per la provincia di Roma, per la somma complessiva di € 5.888.076,78 per oneri fiscali, contravvenzioni e contributi previdenziali, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Sostanzialmente l'opponente rappresentava la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione, in assenza di valido atto interruttivo, dei ruoli esattoriali delle cartelle di pagamento in essa contenute, perché, a suo dire ciascuna cartella “non è mai stata notificata all'odierno ricorrente e, pertanto, è inesigibile”.
La causa veniva iscritta a ruolo con n. R.G. nr. 1413/2024 e questo giudice non disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva attesa la natura del presente giudizio che si qualifica come giudizio di accertamento negativo del credito.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto della spiegata opposizione Controparte_5 deducendo preliminarmente:
1) il difetto di giurisdizione del Tribunale quanto alle cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria -tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale in favore della Giudice
Tributario,
2) l'incompetenza tabellare del giudice adito con riferimento ai crediti aventi ad oggetto contributi previdenziali, essendo competente, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, il Tribunale
Civile, in funzione di Giudice del Lavoro;
3) l'incompetenza per materia del Giudice adito per i ruoli oggetto della presente controversia relativi alle sanzioni amministrative ex art. 27 della legge 689/81 in favore del Giudice di Pace di
Civitavecchia;
4) la regolarità della notifica degli atti presupposti e, di conseguenza, l'assenza di prescrizione per intervento di atti interruttivi regolarmente notificati.
All'udienza del 12 marzo 2025 questo Giudice, considerato che la causa risultava matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 4 giugno 2025, da tenersi in modalità cartolare, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. c. con termine fino al 4 maggio 2025 per note conclusive.
Con note per la trattazione scritta per l'udienza le parti si riportavano ai propri scritti.
2. Qualificazione della domanda
L'opponente ha posto a fondamento della “opposizione di intimazione” la nullità/illegittimità per intervenuta prescrizione, in assenza di valido atto interruttivo, dei ruoli esattoriali delle cartelle di pagamento in essa contenute, perché, stando alla sua difesa, ciascuna cartella “non è mai stata notificata all'odierno ricorrente e, pertanto, è inesigibile”.
Deve premettersi che l'opposizione alla intimazione di pagamento è qualificata dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, come domanda di accertamento negativo del credito nel caso in cui si eccepisce la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento. È, infatti, ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento. Va, quindi, riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella
(Cass. 3 marzo 2021 n. 5739).
In generale l'opposizione verso la intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella di pagamento e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
3. I vizi dell'intimazione di pagamento in relazione alla natura dei crediti delle cartelle di pagamento
Con riferimento ai crediti derivanti da crediti tributari deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del Giudice Tributario. Ciò in ossequio al recente arresto della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che puntualmente definito la linea di demarcazione tra la giurisdizione tributaria e ordinaria sancendo il principio di diritto per il quale "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs.
n.546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria” (Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 1394 del 18 gennaio 2022).
Alla luce delle considerazioni surriferite, dunque, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720130312511050000, n.
09720140287616650000 n. 09720160041500911000, n. 09720170165936914000, n.
09720180125489977000, n. 09720190023208863000, n. 09720190056792375000, n.
09720190091356839000, n. 09720190215369814000, n. 09720200082174684000.
Con riferimento ai crediti di natura previdenziale per i quali il Sig. deduceva testualmente in Pt_1 relazione a ciascuna cartella, ““non è mai stata notificata all'odierno ricorrente e, pertanto, è inesigibile”, la domanda va respinta atteso che l'impugnazione della intimazione anche in forma recuperatoria è tardiva.
Nello specifico e con riferimento alle cartelle n. 09720190179787913000 e n. 09720220187976104000 aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, le contestazioni attinenti alla mancata notifica delle cartelle dovevano, semmai, essere fatte valere impugnando nel termine di 40 giorni per far valere eventuali vizi degli atti prodromici con funzione recuperatoria. Pertanto, il ricorso in opposizione proposto l'11 giugno 2025 avverso alla intimazione di pagamento n. 097 20249006947920000 notificata al ricorrente in data 12 marzo 2024 avente ad oggetto cartelle di pagamento portanti crediti di natura previdenziale è tardiva e, quindi, inammissibile.
Alla luce delle considerazioni surriferite, dunque, deve essere respinta la domanda attore in ordine alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720190179787913000 e n. 09720220187976104000.
Infine, e in relazione ai crediti derivanti dalle sanzioni amministrative ex art. 27 della legge 689/81 deve seguirsi il criterio ermeneutico offerto dalla sopra emarginata sentenza per il quale se il ricorrente si duole del fatto che intimazione di pagamento sia stata il primo atto di cui è venuto a conoscenza deducendo l'omessa notifica degli atti precedenti su cui si fonda la cartella stessa, l'azione da esperire è quella costituita dall'opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena d'inammissibilità.
Orbene, il signor ha dedotto testualmente in relazione a ciascuna cartella, comprese quelle Pt_1 relative ai crediti derivanti da sanzioni amministrative che ““non è mai stata notificata all'odierno ricorrente e, pertanto, è inesigibile” e che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe spirato perché l'attore non è stato messo in condizione di impugnare le cartelle di pagamento. Tali doglianze, pertanto, andavano dedotte con opposizione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 nei trenta giorni successivi alla notificazione della intimazione di pagamento avendo funzione recuperatoria ex art. 615 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni surriferite consegue che ricorso in opposizione proposto l'11 giugno 2025 avverso alla intimazione di pagamento n. 097 20249006947920000 notificata al ricorrente in data 12 marzo 2024 avente ad oggetto cartelle di pagamento portanti crediti relativi a sanzioni amministrative ex art. 27 della legge 689/81 è tardiva e, quindi, inammissibile.
Pertanto, deve essere respinto il ricorso proposto dall'attore attore in ordine alle seguenti cartelle di pagamento:
01. - Cartella n. 097 2011 0027128961000 02. - Cartella n. 097 2011 0112529245000
03. - Cartella n. 097 2011 0127992317000 04. - Cartella n. 097 2011 0216193214000
05. - Cartella n. 097 2011 0254692479000 06. - Cartella n. 097 2012 0078057663000
07. - Cartella n. 097 2012 0135704222000 08. - Cartella n. 097 2012 0317397514000
09. - Cartella n. 097 2012 0135704222000 10. - Cartella n. 097 2013 0121011417001
11. - Cartella n. 097 2013 0130105092000 12. - Cartella n. 097 2013 0189446675000
13. - Cartella n. 097 2013 0234776592000 14. - Cartella n. 097 2013 0245264467000
15. - Cartella n. 097 2013 0261692012000 17. - Cartella n. 097 2013 0328937880000
18. - Cartella n. 097 2014 0010267505000 19. - Cartella n. 097 2014 0024093769000
20. - Cartella n. 097 2014 0049146656000 21. - Cartella n. 097 2014 0077270058000 22. - Cartella n. 097 2014 0080568730000 23. - Cartella n. 097 2014 025775424000
24. - Cartella n. 097 2014 0131004246001 25. - Cartella n. 097 2014 0210795014000
26. - Cartella n. 097 2014 0217611712000 28. - Cartella n. 097 2015 0001229092000
29. - Cartella n. 097 2015 01083304545000 30. - Cartella n. 097 2015 0109487766000
31. - Cartella n. 097 2015 0119996160000 32. - Cartella n. 097 2015 0133856602000
33. - Cartella n. 097 2015 0136575838001 34. - Cartella n. 097 2015 0146122587000
35. - Cartella n. 097 2015 0171795746000 36. - Cartella n. 097 2015 0180931275000
37. - Cartella n. 097 2015 0210736159000 38. - Cartella n. 097 2016 0000082347000
40. - Cartella n. 097 2016 0068018443001 41. - Cartella n. 097 2016 0139435466000
42. - Cartella n. 097 2016 0152479225000 43. - Cartella n. 097 2016 0164198235000
44. - Cartella n. 097 2016 0183474408000 45. - Cartella n. 097 2016 0200999850000
46. - Cartella n. 097 2017 0126215200000 47. - Cartella n. 097 2017 0141851025000
49. - Cartella n. 097 2018 0007854782000 50. - Cartella n. 097 2018 0061974116000
51. - Cartella n. 097 2018 0081779472000 52. - Cartella n. 097 2018 0084487800001
53. - Cartella n. 097 2018 0105243170000 57. - Cartella n. 097 2019 0059765850001
60. - Cartella n. 097 2019 0188137285000 61. - Cartella n. 097 2019 0188137386000
63. - Cartella n. 097 2019 0262973779000 64. - Cartella n. 097 2020 0026878811000
66. - Cartella n. 097 2020 0212535115000 67. - Cartella n. 097 2021 0075130325001
68. - Cartella n. 097 2021 02461381119000 69. - Cartella n. 097 2022 0114015123001
70. - Cartella n. 097 2022 0117129007001 71. - Cartella n. 097 2022 0146575938 000
5. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1413/2024
R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore della Corte di Giustizia Tributaria in relazione alla domanda di accertamento negativo dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
n. 09720130312511050000, n. 09720140287616650000 n. 09720160041500911000, n.
09720170165936914000, n. 09720180125489977000, n. 09720190023208863000, n.
09720190056792375000, n. 09720190091356839000, n. 09720190215369814000, n.
09720200082174684000; - rigetta la domanda di accertamento negativo proposta dal Sig. con riferimento ai Parte_1 crediti residui indicati nell'atto di opposizione alla intimazione di pagamento;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
IL GIUDICE
Francesco Vigorito