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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza dell'11 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 3856/2024 R.G. e al n. 5487/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in via Regnanti n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 15.7.2024 Parte_1
esponeva di aver presentato, in data 27.4.2023, domanda alla competente Commissione Medica al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che, a seguito della visita medico collegiale, veniva riconosciuta invalida
1 lieve 34-66%, con definizione del 9.6.2023; di aver presentato, in data 23.10.2023, istanza di
ATP, incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 5487/2023, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del detto beneficio assistenziale ma che, disposta c.t.u. medico legale non era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento del beneficio invocato;
che in data 1.7.2024, era stata depositata dichiarazione di dissenso. Eccepiva, preliminarmente che, avuto riguardo alla ricorrenza dei requisiti sanitari di cui alla indennità di accompagnamento, il perito aveva erroneamente sottostimato le refertazioni medico specialistiche allegate, relative alle patologie di cui era affetta, che determinavano un'incidenza altamente limitativa e pregiudizievole sulle sue capacità di svolgere autonomamente le attività quotidiane. Evidenziava, poi, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente nella valutazione del deficit deambulatorio e del deficit di autonomia, come dedotto ed allegato nella certificazione medica in atti. Denunciava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente in ordine al deficit cognitivo, avendo sovrastimato le capacità di autosufficienza e le condizioni psichiche di ella ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, di accertare che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 14.11.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il richiamo del c.t.u.
Depositata la relazione integrativa di consulenza tecnica, l'udienza dell'11.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è destituita di fondamento e va pertanto disattesa.
2 Il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Spondilodiscoartrosi complicata da osteoporosi e gonartrosi bilaterale (esiti artroprotesi ginocchio sx) a discreta incidenza funzionale in sogg. in sovrappeso – cod. 7105 – cod. 7221
(valutazione dal 31 al 40%). Cardiopatia ipertensiva in I-II classe funzionale NYHA - cod. 6441
(valutazione dal 21 al 30%). Sindrome ansioso-depressiva - cod. 2207 (valutazione fissa del
15%). Tiroidite nodulare” ed ha motivatamente concluso affermando che le affezioni riscontrate non sono sufficienti, nella loro globalità, a concretare il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. ha poi ribadito, con la relazione integrativa redatta nella presente fase di merito, in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio di merito, evidenziando che “si evince una
“difficoltà” a compiere gli atti quotidiani della vita e non, certamente, una impossibilità nello svolgimento degli stessi” e ribadendo che la signora non possiede i requisiti Parte_1
sanitari che danno diritto al riconoscimento indennità di accompagnamento.
Il c.t.u ha, in particolare, precisato che “l'attuale quadro clinico-funzionale “non evidenzia” un apparato locomotore che, sia dal punto di vista osteo-articolare che con riferimento al complesso muscolare, non garantisce una sufficiente capacità di deambulazione autonoma, caratterizzata da instabilità statico-deambulatoria. Non appare in un grave stato di impedimento motorio-funzionale condizionandone negativamente ed impedendo qualsivoglia attività della vita di relazione”.
Il c.t.u. ha poi chiarito, in merito alla patologia psichica, che “anche la sfera psichica non appare compromessa: la periziata “non presenta” una involuzione cerebrale con declino cognitivo-attentivo con compromissione delle funzioni e marcato deficit della autonomia personale” affermando, infine, che “poiché il deficit delle funzioni non è in uno stato particolarmente avanzato in quanto sono ancora conservati l'insieme delle attività diversificabili ed individualizzabili negli atti del quadro esistenziale di ogni giorno, espletando
i propri bisogni fisiologici non ricorrono i requisiti sanitari perché possa beneficiare anche della Indennità di Accompagnamento” ed ha motivatamente concluso confermando la precedente valutazione
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali
3 immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Le superiori considerazioni impongono, pertanto, il rigetto della domanda.
6.- Va disposto l'esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la predetta reso la prescritta dichiarazione.
7.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 23.10.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 15.7.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. Parte_1
att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 12 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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