TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/07/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente
dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 6078/2021 R.G. promossa da
, con l'avv. MAZZOCCHI DANIELA Parte_1
ricorrente contro
, non costituito Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: scioglimento matrimonio 2
Conclusioni di parte ricorrente:
“Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale con omologa resa
dal TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE IN DATA 11 LUGLIO 2012 NEL
PROCEDIMENTO RG 7502/2012 ed in particolare:
1 Dichiarare che la figlia minore continuerà ad essere affidata in via Persona_1
esclusiva alla madre Sig.ra con la quale convive da anni. Parte_1
2 Stabilisca che il padre, Sig. che vive stabilmente in Brasile, possa vedere Controparte_1
la figlia quando farà rientro in Italia secondo le modalità che i coniugi stabiliranno
nell'occasione e comunque sempre con il preventivo consenso della madre.
3 Condanni il convenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della figlia , l'importo mensile di euro 250,00 (da rivalutare secondo Per_1
gli indici Istat ) in via anticipata entro il giorno 5 del mese;
4 Condanni il Sig. a corrispondere alla madre il 50% delle spese scolastiche Controparte_1
(retta, mensa, gite, cassa di classe, materiale ed attività didattiche non facoltative,
cancelleria di inizio anno, libri ecc) e delle spese mediche non coperte dal SSN, tutte
relative alla figlia nonché infine il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia Per_1
concordate e debitamente documentate (es sport, tempo libero etcc) il tutto come Per_1
meglio descritto in sede di separazione consensuale;
Con assegnazione integrale alla Sig.ra
delle detrazioni fiscali IRPEF per i figli a carico e gli assegni famigliari. Pt_1
Con il favore delle spese di lite compensi determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al
rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a.
22% , anticipazioni e successive spese occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2021 la sig.ra premettendo che: Pt_1
- in data 17.09.2005 contraeva matrimonio civile con il sig. nel comune di CP_1
Corsico (MI) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione nasceva la figlia il 22.02.2008; Per_1
2 3
- l'unione matrimoniale con il passare del tempo si logorava, tanto che in data 11
luglio 2012 veniva omologata, dal Tribunale di Milano, la loro separazione;
- il sig. vive da molti anni in Brasile, ove si trasferiva, e non vede né CP_1
frequenta la figlia;
-non ha mai versato alcuna somma per il mantenimento della figlia;
pertanto chiedeva:
“DICHIARARE ai sensi dell'art. 4 legge 1 dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del
matrimonio celebrato il 17.09.2005 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del
Comune di Corsico, anno 2005, numero 40, parte I, serie I , ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza alle
seguenti condizioni : CONFERMARE i provvedimenti assunti in sede di separazione
consensuale con omologa resa in data 11 luglio 2012 ed in particolare:
1 La figlia minore continuerà ad essere affidata in via esclusiva alla madre Persona_1
Sig.ra con la quale convive da anni. Parte_1
2 Il padre Sig. che vive stabilmente in Brasile, potrà vedere la figlia Controparte_1
quando farà rientro in Italia secondo le modalità che i coniugi stabiliranno nell'occasione e
comunque sempre con il preventivo consenso della madre.
3 A titolo di contributo al mantenimento della figlia , il Sig. dovrà Per_1 Controparte_1
continuare a versare quanto stabilito in sede si separazione corrispondendo alla Sig.ra
l'importo mensile di euro 250,00 da erogare in via anticipata ogni mese, Parte_1
entro il giorno 5 del mese, con aggiornamento Istat secondo legge;
inoltre il Sig. CP_1
dovrà contribuire a corrispondere il 50% delle spese scolastiche (retta, mensa, gite
[...]
cassa di classe, materiale ed attività didattiche non facoltative, cancelleria di inizio anno,
libri ecc) e delle spese mediche non coperte dal SSN, tutte relative alla figlia;
Per_1
4 il Sig. dovrà inoltre contribuire al 50% nelle altre spese straordinarie Controparte_1
relative alla figlia debitamente documentate (ad es. sport, corsi del tempo libero ect). Per_1
5 Con assegnazione integrale alla Sig.ra delle detrazioni fiscali IRPEF per i figli Pt_1
a carico e gli assegni famigliari. 6 In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed
3 4
onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese
forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive
spese occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui fatti dedotti in narrativa, da
meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. Testi riservati
nei termini di Legge. Con riserva di dedurre, produrre ed eccepire e precisare le proprie
conclusioni.”
A seguito di rinvio richiesto da parte ricorrente, all'udienza del 26.04.2023,
non essendo potuta comparire la sig.ra il Presidente del. rinviava Pt_1
all'udienza del 18.10.2023.
Con Ordinanza datata 18.10.2023, dopo avere sentito in udienza parte ricorrente, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente del. confermava allo stato le condizioni di separazione. Quindi, nominava se stessa quale Giudice
Istruttore e fissava udienza al 25 gennaio 2024 in trattazione scritta.
Successivamente al deposito di memoria integrativa da parte della ricorrente, il Giudice, con Ordinanza datata 25.01.2024, rilevato che la notifica al
PM ai sensi dell'art. 143 2 comma cpc era avvenuta fuori termine, rinviava all'udienza del 18.04.2024, disponendo la notifica del provvedimento, del verbale d'udienza e dell'Ordinanza del 18.10.2023 al convenuto non costituito nel rispetto del termine ex art. 163 bis c.p.c. dimezzato.
A seguito del deposito di note scritte di parte ricorrente, il Giudice, con
Ordinanza datata 23.04.2024, rilevato che la notifica al PM ai sensi dell'art. 143 2
comma cpc non si era perfezionata, non essendo stato rispettato il termine di 20
giorni dal compimento delle formalità, rinviava all'udienza del 24.10.2024.
In data 24.10.2024 parte ricorrente depositava note scritte per l'udienza già
fissata; quindi, all'esito dell'udienza del 24.10.2024, il Giudice, verificata la
4 5
regolarità della notifica ai sensi dell'art. 143 2 comma cpc, rinviava all'udienza del
27.02.2025 in trattazione scritta per pc.
In data 17.01.2025 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e, il
26.02.2025, depositava note scritte;
a seguito di rinvio dell'udienza già fissata al
6.3.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava termini per conclusionali e repliche e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, vista la regolarità della notifica al PM, ai sensi dell'art. 143 cpc, non essendo noto l'indirizzo di residenza in Brasile
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera ii) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. D) del regolamento
1259/2010, avendo la ricorrente cittadinanza italiana.
5 6
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 17.09.2005 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Corsico, anno 2005, numero 40, parte I, serie I con ordine all'ufficiale di Stato Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Milano il 6.6.2012. Ciò comprova,
all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sull'affido e diritto di visita della minore
Per le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019
attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
è inoltre applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996.
Dagli atti di parte ricorrente ed in assenza di allegazione contrarie, stante la contumacia del resistente, emerge che il padre non vede da diversi anni la figlia e si disinteressa della stessa. Deve pertanto essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, con facoltà per il sig. di incontrarla Controparte_1
quando presente in Italia, previo accordo con la sig.ra e tenuto conto Pt_1
della volontà della figlia, in ragione dell'età.
Sul contributo al mantenimento per la figlia minore
6 7
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia trova applicazione il regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare. Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3
Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
In assenza di allegazioni contrarie, deve essere accolta la domanda di riconoscere un contributo al mantenimento a favore della figlia ed a carico del padre di € 250
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, così confermando le condizioni di separazione.
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e la contumacia del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Controparte_1
Corsico di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (parte I n.40 anno 2005);
7 8
3) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
con collocamento presso la stessa. La madre potrà prendere tutte le
[...]
decisioni ordinarie, straordinarie e di maggior interesse per la figlia, incluse quelle afferenti l'educazione, la salute e la residenza abituale e richiedere il passaporto;
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia corrispondendo mensilmente alla madre, entro il 5° giorno di Per_1
ciascun mese, l'importo complessivo di €250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo
del Tribunale di Padova.
5) Nulla sulle spese
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Alina Rossato dott. Cinzia Balletti
8