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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/11/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 3775 DELL'ANNO 2025
FRA
[..
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO
-SONDRIO CP_1
E
MASSAMBA DIOP
Oggi 25/11/2025 12.41 innanzi al giudice onorario dott. Cristina Mondini, compare, già alle ore 11.15: per parte intimante l'avv. ROBERTA BENI in sostituzione dell'avv. VINCENZO
OREFICE, per delega orale.
L'avv. Beni riportandosi ai propri atti, chiede l'accoglimento delle domande ivi contenute per parte intimata nessuno compare
Il G.O., dopo discussione, rinvia la causa alle ore 12.30, per la lettura delle motivazioni e del dispositivo
Alle ore 12.30, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3775/2025 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VINCENZO
[...] P.IVA_1
OREFICE;
RICORRENTE INTIMANTE
contro
:
(C.F. ), nato in [...] il [...] CP_2 C.F._1
RESISTENTE INTIMATO CONTUMACE
pagina 2 di 4
Motivi della decisione
Con atto di intimazione , odierna ricorrente Parte_2 conveniva il giudizio il signor , CP_2 odierno resiste, per sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità, con fissazione del termine per il rilascio, relativamente all'autorimessa sita a Spirano, via Fiume n.
7. Tale immobile veniva concesso a quest'ultimo in locazione da , con Parte_2 contratto sottoscritto in data 28 gennaio 2016, al canone di locazione concordato in euro 439,92 annui, oltre aggiornamento nella misura del 100% della variazione Istat , oltre IVA e oltre a quota annua per il rimborso delle spese relative ai servizi reversibili, nonché una somma a conguaglio per le spese reversibili, per legge a suo carico (doc.1 causa 3715/2025). Dagli atti e documenti di causa si evince che l'odierno intimato si rendeva irreperibile all'indirizzo di residenza, rendendo così necessaria la notifica ex art. 143 c.p.c. ed il mutamento del rito, con conseguente nuova rubricazione di causa Si evince, altresì, che quest'ultimo si diveniva moroso, a decorrere dal mese di giugno 2016, nel pagamento dei canoni di locazione, accumulando una morosità per un totale, aggiornato alla data del 10 marzo 2025, di euro 5.318,94 Parte intimante provava l'origine del proprio creduto producendo in giudizio il contratto di locazione sopra citato Da quanto sopra espostosi evince il grave inadempimento di parte resistente ex art. 1455 c.c. Continuando ad occupare l'immobile per cui è causa senza nulla corrispondere, infatti, creava uno squilibrio del sinallagma contrattuale a sfavore di parte ricorrente. Trattasi di debito di valuta e pertanto non soggetto a rivalutazione monetaria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 dichiara la risoluzione del contratto di locazione di autorimessa per cui è causa, per inadempimento di parte resistente contumace, fissando per il rilascio la data del 30 dicembre 2025;
condanna parte resistente al pagamento della di euro 5.318,94, oltre interessi legali dalla data di ciascuna scadenza, per canoni di locazione e oneri accessori scaduti alla data del 10 marzo 2025, oltre a canoni a scadere fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
condanna altresì parte resistente contumace a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3,587,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.040,00 per la fase istruttoria euro 851,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni.
Così deciso in data 25 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA N. 3775 DELL'ANNO 2025
FRA
[..
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO
-SONDRIO CP_1
E
MASSAMBA DIOP
Oggi 25/11/2025 12.41 innanzi al giudice onorario dott. Cristina Mondini, compare, già alle ore 11.15: per parte intimante l'avv. ROBERTA BENI in sostituzione dell'avv. VINCENZO
OREFICE, per delega orale.
L'avv. Beni riportandosi ai propri atti, chiede l'accoglimento delle domande ivi contenute per parte intimata nessuno compare
Il G.O., dopo discussione, rinvia la causa alle ore 12.30, per la lettura delle motivazioni e del dispositivo
Alle ore 12.30, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3775/2025 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VINCENZO
[...] P.IVA_1
OREFICE;
RICORRENTE INTIMANTE
contro
:
(C.F. ), nato in [...] il [...] CP_2 C.F._1
RESISTENTE INTIMATO CONTUMACE
pagina 2 di 4
Motivi della decisione
Con atto di intimazione , odierna ricorrente Parte_2 conveniva il giudizio il signor , CP_2 odierno resiste, per sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità, con fissazione del termine per il rilascio, relativamente all'autorimessa sita a Spirano, via Fiume n.
7. Tale immobile veniva concesso a quest'ultimo in locazione da , con Parte_2 contratto sottoscritto in data 28 gennaio 2016, al canone di locazione concordato in euro 439,92 annui, oltre aggiornamento nella misura del 100% della variazione Istat , oltre IVA e oltre a quota annua per il rimborso delle spese relative ai servizi reversibili, nonché una somma a conguaglio per le spese reversibili, per legge a suo carico (doc.1 causa 3715/2025). Dagli atti e documenti di causa si evince che l'odierno intimato si rendeva irreperibile all'indirizzo di residenza, rendendo così necessaria la notifica ex art. 143 c.p.c. ed il mutamento del rito, con conseguente nuova rubricazione di causa Si evince, altresì, che quest'ultimo si diveniva moroso, a decorrere dal mese di giugno 2016, nel pagamento dei canoni di locazione, accumulando una morosità per un totale, aggiornato alla data del 10 marzo 2025, di euro 5.318,94 Parte intimante provava l'origine del proprio creduto producendo in giudizio il contratto di locazione sopra citato Da quanto sopra espostosi evince il grave inadempimento di parte resistente ex art. 1455 c.c. Continuando ad occupare l'immobile per cui è causa senza nulla corrispondere, infatti, creava uno squilibrio del sinallagma contrattuale a sfavore di parte ricorrente. Trattasi di debito di valuta e pertanto non soggetto a rivalutazione monetaria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 dichiara la risoluzione del contratto di locazione di autorimessa per cui è causa, per inadempimento di parte resistente contumace, fissando per il rilascio la data del 30 dicembre 2025;
condanna parte resistente al pagamento della di euro 5.318,94, oltre interessi legali dalla data di ciascuna scadenza, per canoni di locazione e oneri accessori scaduti alla data del 10 marzo 2025, oltre a canoni a scadere fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
condanna altresì parte resistente contumace a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3,587,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.040,00 per la fase istruttoria euro 851,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni.
Così deciso in data 25 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 4 di 4