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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/07/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna, a seguito della discussione orale, lo scrivente dr. Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 02.07.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale nell'udienza del 02.07.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 9526 del R.G. dell'anno 2016 vertente
TRA
(c.f. ) con sede in Capaccio Paestum Parte_1 P.IVA_1
(SA) Via Antonio Orlando, 19, in persona dell'Amministratore legale rapp.te p/t, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Capo e Elena Alnora presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Via Sandro Pertini, 9 Capaccio Paestum (SA);
-attore opponente
E con sede legale in Capaccio Scalo (SA) alla via Italia 61, n.174 Controparte_1
( , in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_2 atti, dagli Avv.ti Marco Giordano e Renata Savria, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Salerno alla via F.P. Volpe n.8.
- convenuta opposta -
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la assumeva di essere creditrice nei Controparte_1 confronti del della somma di euro 6.690,32 per prestazioni di Parte_1 pulizia della scala condominiale eseguite sino al mese di febbraio 2014 fondando la sua richiesta sulla pagina 1 di 8 fattura n. 32 del 1.03.2014 e per l'effetto chiedeva all'intestato Tribunale di emettere un'ingiunzione di pagamento nei confronti del predetto. Parte_1
In accoglimento del suddetto ricorso, il Tribunale di Salerno con decreto ingiuntivo n. 2034/2016, ingiungeva al il pagamento, nel termine di 40 giorni, della somma Parte_1 di € 6.690,32 oltre spese della procedura liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per spese oltre accessori di legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno rilevando in via preliminare che l'avvocato Giuseppe Capo veniva nominato amministratore in data 12 agosto 2015 subentrando al precedente amministratore, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per irregolarità Parte_2 fiscale e amministrativa della fattura numero 32 del 1.03.2014 sulla base della quale veniva emesso il decreto ingiuntivo;
e rilevando nel merito che i servizi di pulizia alla base della suddetta fattura erano sempre stati contestati dal per cui non vi sono i presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per Parte_1
l'emanazione di un decreto ingiuntivo.
Più in particolare, l'irregolarità fiscale della fattura derivava dal fatto la stessa, riportava come oggetto: debito accantonato per morosità al 31 dicembre 2012, pulizie effettuata da gennaio a dicembre 2013, pulizia effettuata nei mesi di gennaio febbraio 2014. Pertanto l'oggetto della fattura non consentiva l'individuazione esatta delle prestazioni e degli importi imputabili ai servizi prestati dalla . CP_1
Eccepiva inoltre l'avvenuto pagamento delle somme di cui ha la fattura 32 del 1.03.2014.
Eccepiva ancora l'inefficacia probatoria della fattura n. 32 del 1.03.2014 posto che ai sensi dell'articolo 634 c.p.c. la fattura commerciale, atto unilaterale emesso dal creditore, per assumere valore di prova scritta idonea al rilascio del decreto ingiuntivo, necessitava della bollatura e vidimazione nonché della regolare tenuta delle scritture contabili da cui vengono estrapolati gli estratti autentici che secondo il condominio appellante doveva essere effettuata solo da un pubblico ufficiale.
Eccepiva ancora, come ulteriore motivo di opposizione, l'infondatezza del credito vantato dalla avendo, il opposto, regolarmente pagato i servizi di pulizia richiesti Controparte_1 Parte_1 sino al 2014 come da fattura n. 8 del 27.02.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n.
17 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n. 18 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n. 19 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di €684,84; fattura n. 39 del 24.06.2013. Tutte le elencate fatture venivano regolarmente pagate come comprovato dall'apposizione del timbro “pagato . Controparte_1
Eccepiva inoltre l'inadempimento contrattuale della posto che quest'ultima Controparte_1 in diverse occasioni, precisamente nel corso dell'anno 2013 e nel mese di gennaio e febbraio 2014, sospendeva arbitrariamente le prestazioni di pulizia delle scale costringendo il Condominio a rivolgersi a pagina 2 di 8 terzi soggetti per garantire la pulizia degli spazi comuni. Precisava inoltre che l'opposta non aveva mai trasmesso il DURC aggiornato ed in corso di validità nonostante le reiterate richieste avanzate dal
. Parte_1
Eccepiva infine la prescrizione del diritto di credito della società nei confronti del . Parte_1
Eccepiva ancora la responsabilità aggravata ex articolo 96 cpc della non Controparte_1 avendo, quest'ultima, mai trasmesso al condominio copia della fattura numero 32 del 1.03.2014 unitamente al Durc in corso di validità, nonostante i ripetuti solleciti.
Richiedeva poi, ai sensi dell'articolo 212 c.p.c. l'esibizione dei libri e scritture contabili limitatamente alla registrazione delle fatture numero 8 del 27 febbraio 2013, 17 del 3 aprile 2013, 18 del 3 aprile 2013, 19 del 3 aprile 2013,39 del 24 giugno 2013, e degli avvisi di pagamento del 5 agosto 2013 5 novembre 2013 e
17 dicembre 2013 emessi dalla Controparte_1
Concludeva, pertanto, per la revoca e declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto previo accertamento dell' insussistenza di qualsivoglia credito vantato dalla Controparte_1
e della inesigibilità del presunto credito stante l'avvenuto pagamento da parte del condominio, dell'inadempimento della nonché della prescrizione del presunto credito preteso Controparte_1 dalla società opposta e della irregolarità fiscale amministrativa della fattura 32 del 1.03.2014.
In via subordinata, in caso di condanna al pagamento nei confronti del , chiedea Parte_1 autorizzare lo stesso ad effettuare l'eventuale pagamento con manleva da parte degli enti previdenziali in assenza della consegna del DURC.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto dall'odierna Controparte_1 opponente ed insistendo per la conferma del provvedimento monitorio de quo, di cui chiedeva la provvisoria esecuzione.
Deduceva, in punto di fatto, che l'attività resa dalla società in favore del condominio consisteva nella pulizia ordinaria della scala condominiale due volte a settimana e nella pulizia straordinaria, una volta al mese, dei vetri condominiali e del marciapiede inerente il fabbricato;
in costanza di rapporto, il non provvedeva al tempestivo integrale pagamento degli importi dovuti, più in particolare il Parte_1
effettuava solo alcuni acconti non avendo provveduto al pagamento degli importi relativi ai Parte_1 servizi resi negli anni 2010-2011-2012-2013 sino al mese di febbraio 2014. Precisava ancora che il condominio provvedeva a versare solo alcuni acconti per la somma complessiva di € 4.014,98, di cui 780,00 euro per la fattura n. 8 del 2013, 780,00 euro per la fattura n. 17 del 2013, 780,00 euro per la fattura n. 18 del 2013, 565,98 euro per la fattura n. 19 del 2013, 150,00 euro per avviso di pagamento del 15 novembre
2013, 289,00 euro per avviso di pagamento del 27 agosto 2013 ed euro 310,00 di cui all'avviso di pagamento del 17 dicembre 2013 ed euro 360,00 per la fattura numero 39 del 2013.
pagina 3 di 8 Residuava pertanto il credito in favore della società di euro 6.690,32 di cui alla fattura 32 del
1.3.2014.
In punto di diritto, insisteva per la provvisoria esecutorietà del decreto di aggiuntivo non essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione;
sulla irregolarità fiscale e amministrativa della fattura, precisava che tale circostanza era del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del credito e quindi del regolare svolgimento dell'attività e dei servizi svolti dalla società in favore del
. Ribadiva che il rapporto obbligatorio tra le parti iniziava nel 2002 e si concludeva solo nel Parte_1 mese di febbraio 2014.
Precisava che in relazione all'anno 2012 il debito del condominio ammontava de euro 3.146,76; successivamente, non avendo il condominio provveduto a effettuare altri pagamenti, per l'anno 2013 residuava un debito di 2.260,00 euro e per i mesi di gennaio e febbraio 2014 un debito di € 360,00 il tutto oltre IVA. Pertanto, il debito del ammontava ad € 5.669,76 oltre IVA ed oltre interessi Parte_1 moratori dalla maturazione di ogni singolo credito.
Quanto alla inefficacia probatoria della fattura n. 32 del 1.3.2014, la società opposta deduceva che la stessa era idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo mentre l'opposizione del era priva Parte_1 dei requisiti essenziali dell'articoli 648 cpc.
Precisava, inoltre, che la circostanza della mancata comunicazione del Durc aggiornato non poteva essere intesa come inadempimento della società in relazione alle prestazioni rese in favore del condominio.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigetto dell'opposizione proposta dal perché Parte_1 inammissibile e infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, accettare e dichiarare che la CP_1 era creditrice del condominio della somma di euro 5669,76 oltre IVA e interessi moratori.
[...]
Vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante deposito di documentazione e prove testimoniali della sola parte opponente posto che parte opposta veniva dichiarata decaduta dalla prova con ordinanza del 24.3.2019 perché le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 risultavano depositate oltre i termini concessi;
la causa veniva rinviata all'udienza del 2.07.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Parte_1 opponente è infondata e va rigettata, posto che, trattandosi di crediti scaturenti da fatture commerciali per acquisto di servizi, la prescrizione è decennale (servizi una tantum) o quinquennale (servizi periodici).
Il ricorso per ingiunzione di pagamento risulta iscritto a ruolo dalla in data 22 luglio CP_1
2016 al fine di richiedere il pagamento di somme scaturenti da servizi di pulizia scale condominiali effettuati pagina 4 di 8 negli anni 2012, 2013 e 2014. Pertanto, non risulta decorso il termine di prescrizione del credito. Anche a voler ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2948 c.c. comma 4, che prevede la prescrizione quinquennale del diritto a ricevere il corrispettivo di prestazioni effettuate periodicamente o continuativamente, il diritto non sarebbe prescritto per i medesimi motivi suesposti.
L'eccezione fondata sul mancato invio del DURC da parte della è parimenti da Controparte_1 disattendere.
In assenza di contratto scritto, come nel caso di specie (non potendo questo Giudice tener conto dei documenti depositati dalla tardivamente in occasione della memoria ex art. Controparte_1
183 c.p.c. 6 comma II termine) si può comunque configurare un contratto verbale o di fatto se la ditta ha svolto il servizio ed il ha accettato la prestazione tramite, ad esempio, il pagamento. Parte_1
Nel settore privato, non esiste un obbligo legale generale per il committente di richiedere il DURC, salvo casi particolari come appalti con valore rilevante, lavori edilizi o assimilabili, di cui il condominio è considerato committente ai fini della sicurezza nei cantieri ex D.Lgs. 81/2008 o presenza di clausole specifiche. Pertanto, se non esiste un contratto scritto o non c'è una clausola che preveda l'obbligo di invio del DURC, il solo mancato invio del DURC di per sé non costituisce automaticamente inadempimento.
Passando al merito della controversia, va innanzitutto precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall' opposto, che assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore il quale peraltro può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione in tutto in parte da parte dell'opponente convenuto del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa. E' infatti onere del convenuto e quindi dell'opponente, quello di prendere posizione sui fatti vostri affondamento della domanda dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.
Orbene muovendo da questi principi, nel caso di specie, il opponente ha contestato Parte_1
l'esatto adempimento da parte della ritenendo che quest'ultima, negli anni 2012, 2013 Controparte_1
e in parte nel 2014, non avrebbe in modo costante, provveduto alla pulizia delle scale, costringendo il
, in diverse occasioni, a rivolgersi a terzi soggetti per la pulizia delle scale e dei vetri Parte_1 condominiali.
Tali circostanze emergono dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 1.10.2024 dal test il quale dichiarava che: confermo che nel periodo che va dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e nel Testimone_1 periodo che va dal 01.11.2013 al 28.02.2014 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del Parte_1 pagina 5 di 8 veniva effettuata dai signori condomini del secondo il criterio della Parte_1 Parte_1 Parte_1 turnazione tra i condomini;
tanto posso riferire poiché unitamente a mia moglie vivo nel condominio da circa 30 anni;
mia moglie è condomina;
sono sposato in regime di separazione legale dei beni. la era praticamente sparita;
CP_1 confermo che nel periodo che va dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e nel periodo che va dal 01.01.2011 al
31.12.2011 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del veniva effettuata dai Parte_1 signori condomini del secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
la Parte_1 effettuava le pulizie 1 – 2 volte al mese;
di preciso non saprei dire quando;
confermo che il servizio veniva CP_1 effettuato sporadicamente;
di preciso non saprei dire quando.
Anche il test , all'udienza del 4.3.2025, dichiarava che confermo che nel periodo che va Persona_1 dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e nel periodo che va dal 01.11.2013 al 28.02.2014 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del veniva effettuata dai signori condomini del Parte_1 Parte_1
secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
tanto posso affermare poiché lavoravo al primo piano dell'edificio
[...] condominiale ad uno studio tecnico ivi presente di proprietà di mio padre all'epoca dei fatti io non ero condomino Per_2 dall'anno 2021 ho acquistato un immobile nello stesso fabbricato;
Confermo che la nel periodo che Controparte_1 va dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e nel periodo che va dal 01.11.2013 al 28.02.2014 sospendeva la fornitura delle prestazioni di pulizia delle scale condominiali e delle altre parti comuni del Confermo Parte_1 che nel periodo che va dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del Secondo veniva effettuata dai signori condomini del Parte_1 Parte_1
Secondo secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
Confermo che la Parte_1 Parte_1 CP_1 nel corso dell'anno 2012 effettuava le prestazioni di pulizia ordinaria delle scale condominiali del condominio
[...]
pulendo le scale dell'edificio due volte al mese;
ci sono stati periodi in cui l'impresa è stata assente;
Parte_1 confermo che l'attività resa dalla in favore del detto è consistita nella pulizia ordinaria della scala CP_1 Parte_1 condominiale, due volte a settimana, nonché nella pulizia straordinaria, una volta al mese, dei vetri condominiali e del marciapiede inerente il fabbricato, ma solo nei periodi in cui ha lavorato;
La pulizia veniva fatta autonomamente dai condomini in seguito ad un preciso accordo in tal senso raggiunto dai condomini del fabbricato.
Anche il teste confermava che nel periodo che va dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e Testimone_2 nel periodo che va dal 01.11.2013 al 28.02.2014 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del
Secondo veniva effettuata dai signori condomini del Secondo Parte_1 Parte_1 Parte_1
secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
confermava ancora che la Parte_1 nel periodo che va dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e nel periodo che va dal Controparte_1
01.11.2013 al 28.02.2014 sospendeva la fornitura delle prestazioni di pulizia delle scale condominiali e delle altre parti comuni del;
confermava ancora che nel periodo che va Parte_1 dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 la pulizia delle scale e delle pagina 6 di 8 altre parti comuni del Secondo veniva effettuata dai signori condomini del Parte_1 Parte_1
secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
anche mia Parte_1 moglie e sua madre facevano parte della turnazione.
Di contro, la società opposta, quale creditrice, avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto il prezzo pattuito per i servizi resi in uno al preciso e dettagliato svolgimento, in termini di orari e giorni, del servizio di pulizia scale condominiali;
in altre parole, avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento del contratto.
Ciò posto, dall'analisi delle risultanze probatorie, alla luce del mancato deposito delle memorie ex art 183 cpc comma 6 II termine, la creditrice opposta non ha assolto l'onere di provare il proprio credito come richiesto nella fase monitoria sulla base della fattura n. 32 del 1.03.2014.
Va all'uopo precisato che le sole fatture commerciali depositate dalla società nell'ambito della procedura monitoria, non posso essere sufficienti a dimostrare il credito posto che, in sede di opposizione, il ha contestato, seppur parzialmente, lo svolgimento dei servizi di pulizia. Ha, inoltre, Parte_1 dimostrato che per i servizi di pulizia resi, il ha regolarmente pagato quanto dovuto. Parte_1
Più in particolare, la fattura n. 8 del 27.02.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n. 17 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n. 18 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943, 80; fattura n. 19 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di
€684,84; fattura n. 39 del 24.06.2013. Tutte complete del timbro “pagato . Controparte_1
In ogni caso, era onere del creditore, , dimostrare il prezzo pattuito per i servizi Controparte_1 di pulizia nonché il corretto e regolare svolgimento dell'attività di pulizia. In assenza di tali risultanze istruttorie, il credito fatto valere dalla non può essere accertato e quindi il decreto deve essere CP_1 revocato.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione proposta, si revoca il decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato nullo.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti nel D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
in persona dell'amm.re p/t, revoca il decreto ingiuntivo n. 2034/2016 emesso in data 29
[...] agosto 2016;
pagina 7 di 8 ➢ condanna in persona del legale rappresentante p/t alla rifusione delle spese Controparte_1 di giudizio in favore di controparte che si liquidano in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per rimborso spese forfettarie, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Salerno
02.07.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale nell'udienza del 02.07.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 9526 del R.G. dell'anno 2016 vertente
TRA
(c.f. ) con sede in Capaccio Paestum Parte_1 P.IVA_1
(SA) Via Antonio Orlando, 19, in persona dell'Amministratore legale rapp.te p/t, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Capo e Elena Alnora presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Via Sandro Pertini, 9 Capaccio Paestum (SA);
-attore opponente
E con sede legale in Capaccio Scalo (SA) alla via Italia 61, n.174 Controparte_1
( , in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_2 atti, dagli Avv.ti Marco Giordano e Renata Savria, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Salerno alla via F.P. Volpe n.8.
- convenuta opposta -
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la assumeva di essere creditrice nei Controparte_1 confronti del della somma di euro 6.690,32 per prestazioni di Parte_1 pulizia della scala condominiale eseguite sino al mese di febbraio 2014 fondando la sua richiesta sulla pagina 1 di 8 fattura n. 32 del 1.03.2014 e per l'effetto chiedeva all'intestato Tribunale di emettere un'ingiunzione di pagamento nei confronti del predetto. Parte_1
In accoglimento del suddetto ricorso, il Tribunale di Salerno con decreto ingiuntivo n. 2034/2016, ingiungeva al il pagamento, nel termine di 40 giorni, della somma Parte_1 di € 6.690,32 oltre spese della procedura liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per spese oltre accessori di legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno rilevando in via preliminare che l'avvocato Giuseppe Capo veniva nominato amministratore in data 12 agosto 2015 subentrando al precedente amministratore, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per irregolarità Parte_2 fiscale e amministrativa della fattura numero 32 del 1.03.2014 sulla base della quale veniva emesso il decreto ingiuntivo;
e rilevando nel merito che i servizi di pulizia alla base della suddetta fattura erano sempre stati contestati dal per cui non vi sono i presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per Parte_1
l'emanazione di un decreto ingiuntivo.
Più in particolare, l'irregolarità fiscale della fattura derivava dal fatto la stessa, riportava come oggetto: debito accantonato per morosità al 31 dicembre 2012, pulizie effettuata da gennaio a dicembre 2013, pulizia effettuata nei mesi di gennaio febbraio 2014. Pertanto l'oggetto della fattura non consentiva l'individuazione esatta delle prestazioni e degli importi imputabili ai servizi prestati dalla . CP_1
Eccepiva inoltre l'avvenuto pagamento delle somme di cui ha la fattura 32 del 1.03.2014.
Eccepiva ancora l'inefficacia probatoria della fattura n. 32 del 1.03.2014 posto che ai sensi dell'articolo 634 c.p.c. la fattura commerciale, atto unilaterale emesso dal creditore, per assumere valore di prova scritta idonea al rilascio del decreto ingiuntivo, necessitava della bollatura e vidimazione nonché della regolare tenuta delle scritture contabili da cui vengono estrapolati gli estratti autentici che secondo il condominio appellante doveva essere effettuata solo da un pubblico ufficiale.
Eccepiva ancora, come ulteriore motivo di opposizione, l'infondatezza del credito vantato dalla avendo, il opposto, regolarmente pagato i servizi di pulizia richiesti Controparte_1 Parte_1 sino al 2014 come da fattura n. 8 del 27.02.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n.
17 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n. 18 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n. 19 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di €684,84; fattura n. 39 del 24.06.2013. Tutte le elencate fatture venivano regolarmente pagate come comprovato dall'apposizione del timbro “pagato . Controparte_1
Eccepiva inoltre l'inadempimento contrattuale della posto che quest'ultima Controparte_1 in diverse occasioni, precisamente nel corso dell'anno 2013 e nel mese di gennaio e febbraio 2014, sospendeva arbitrariamente le prestazioni di pulizia delle scale costringendo il Condominio a rivolgersi a pagina 2 di 8 terzi soggetti per garantire la pulizia degli spazi comuni. Precisava inoltre che l'opposta non aveva mai trasmesso il DURC aggiornato ed in corso di validità nonostante le reiterate richieste avanzate dal
. Parte_1
Eccepiva infine la prescrizione del diritto di credito della società nei confronti del . Parte_1
Eccepiva ancora la responsabilità aggravata ex articolo 96 cpc della non Controparte_1 avendo, quest'ultima, mai trasmesso al condominio copia della fattura numero 32 del 1.03.2014 unitamente al Durc in corso di validità, nonostante i ripetuti solleciti.
Richiedeva poi, ai sensi dell'articolo 212 c.p.c. l'esibizione dei libri e scritture contabili limitatamente alla registrazione delle fatture numero 8 del 27 febbraio 2013, 17 del 3 aprile 2013, 18 del 3 aprile 2013, 19 del 3 aprile 2013,39 del 24 giugno 2013, e degli avvisi di pagamento del 5 agosto 2013 5 novembre 2013 e
17 dicembre 2013 emessi dalla Controparte_1
Concludeva, pertanto, per la revoca e declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto previo accertamento dell' insussistenza di qualsivoglia credito vantato dalla Controparte_1
e della inesigibilità del presunto credito stante l'avvenuto pagamento da parte del condominio, dell'inadempimento della nonché della prescrizione del presunto credito preteso Controparte_1 dalla società opposta e della irregolarità fiscale amministrativa della fattura 32 del 1.03.2014.
In via subordinata, in caso di condanna al pagamento nei confronti del , chiedea Parte_1 autorizzare lo stesso ad effettuare l'eventuale pagamento con manleva da parte degli enti previdenziali in assenza della consegna del DURC.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto dall'odierna Controparte_1 opponente ed insistendo per la conferma del provvedimento monitorio de quo, di cui chiedeva la provvisoria esecuzione.
Deduceva, in punto di fatto, che l'attività resa dalla società in favore del condominio consisteva nella pulizia ordinaria della scala condominiale due volte a settimana e nella pulizia straordinaria, una volta al mese, dei vetri condominiali e del marciapiede inerente il fabbricato;
in costanza di rapporto, il non provvedeva al tempestivo integrale pagamento degli importi dovuti, più in particolare il Parte_1
effettuava solo alcuni acconti non avendo provveduto al pagamento degli importi relativi ai Parte_1 servizi resi negli anni 2010-2011-2012-2013 sino al mese di febbraio 2014. Precisava ancora che il condominio provvedeva a versare solo alcuni acconti per la somma complessiva di € 4.014,98, di cui 780,00 euro per la fattura n. 8 del 2013, 780,00 euro per la fattura n. 17 del 2013, 780,00 euro per la fattura n. 18 del 2013, 565,98 euro per la fattura n. 19 del 2013, 150,00 euro per avviso di pagamento del 15 novembre
2013, 289,00 euro per avviso di pagamento del 27 agosto 2013 ed euro 310,00 di cui all'avviso di pagamento del 17 dicembre 2013 ed euro 360,00 per la fattura numero 39 del 2013.
pagina 3 di 8 Residuava pertanto il credito in favore della società di euro 6.690,32 di cui alla fattura 32 del
1.3.2014.
In punto di diritto, insisteva per la provvisoria esecutorietà del decreto di aggiuntivo non essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione;
sulla irregolarità fiscale e amministrativa della fattura, precisava che tale circostanza era del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del credito e quindi del regolare svolgimento dell'attività e dei servizi svolti dalla società in favore del
. Ribadiva che il rapporto obbligatorio tra le parti iniziava nel 2002 e si concludeva solo nel Parte_1 mese di febbraio 2014.
Precisava che in relazione all'anno 2012 il debito del condominio ammontava de euro 3.146,76; successivamente, non avendo il condominio provveduto a effettuare altri pagamenti, per l'anno 2013 residuava un debito di 2.260,00 euro e per i mesi di gennaio e febbraio 2014 un debito di € 360,00 il tutto oltre IVA. Pertanto, il debito del ammontava ad € 5.669,76 oltre IVA ed oltre interessi Parte_1 moratori dalla maturazione di ogni singolo credito.
Quanto alla inefficacia probatoria della fattura n. 32 del 1.3.2014, la società opposta deduceva che la stessa era idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo mentre l'opposizione del era priva Parte_1 dei requisiti essenziali dell'articoli 648 cpc.
Precisava, inoltre, che la circostanza della mancata comunicazione del Durc aggiornato non poteva essere intesa come inadempimento della società in relazione alle prestazioni rese in favore del condominio.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigetto dell'opposizione proposta dal perché Parte_1 inammissibile e infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, accettare e dichiarare che la CP_1 era creditrice del condominio della somma di euro 5669,76 oltre IVA e interessi moratori.
[...]
Vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante deposito di documentazione e prove testimoniali della sola parte opponente posto che parte opposta veniva dichiarata decaduta dalla prova con ordinanza del 24.3.2019 perché le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 risultavano depositate oltre i termini concessi;
la causa veniva rinviata all'udienza del 2.07.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Parte_1 opponente è infondata e va rigettata, posto che, trattandosi di crediti scaturenti da fatture commerciali per acquisto di servizi, la prescrizione è decennale (servizi una tantum) o quinquennale (servizi periodici).
Il ricorso per ingiunzione di pagamento risulta iscritto a ruolo dalla in data 22 luglio CP_1
2016 al fine di richiedere il pagamento di somme scaturenti da servizi di pulizia scale condominiali effettuati pagina 4 di 8 negli anni 2012, 2013 e 2014. Pertanto, non risulta decorso il termine di prescrizione del credito. Anche a voler ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2948 c.c. comma 4, che prevede la prescrizione quinquennale del diritto a ricevere il corrispettivo di prestazioni effettuate periodicamente o continuativamente, il diritto non sarebbe prescritto per i medesimi motivi suesposti.
L'eccezione fondata sul mancato invio del DURC da parte della è parimenti da Controparte_1 disattendere.
In assenza di contratto scritto, come nel caso di specie (non potendo questo Giudice tener conto dei documenti depositati dalla tardivamente in occasione della memoria ex art. Controparte_1
183 c.p.c. 6 comma II termine) si può comunque configurare un contratto verbale o di fatto se la ditta ha svolto il servizio ed il ha accettato la prestazione tramite, ad esempio, il pagamento. Parte_1
Nel settore privato, non esiste un obbligo legale generale per il committente di richiedere il DURC, salvo casi particolari come appalti con valore rilevante, lavori edilizi o assimilabili, di cui il condominio è considerato committente ai fini della sicurezza nei cantieri ex D.Lgs. 81/2008 o presenza di clausole specifiche. Pertanto, se non esiste un contratto scritto o non c'è una clausola che preveda l'obbligo di invio del DURC, il solo mancato invio del DURC di per sé non costituisce automaticamente inadempimento.
Passando al merito della controversia, va innanzitutto precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall' opposto, che assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore il quale peraltro può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione in tutto in parte da parte dell'opponente convenuto del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa. E' infatti onere del convenuto e quindi dell'opponente, quello di prendere posizione sui fatti vostri affondamento della domanda dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.
Orbene muovendo da questi principi, nel caso di specie, il opponente ha contestato Parte_1
l'esatto adempimento da parte della ritenendo che quest'ultima, negli anni 2012, 2013 Controparte_1
e in parte nel 2014, non avrebbe in modo costante, provveduto alla pulizia delle scale, costringendo il
, in diverse occasioni, a rivolgersi a terzi soggetti per la pulizia delle scale e dei vetri Parte_1 condominiali.
Tali circostanze emergono dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 1.10.2024 dal test il quale dichiarava che: confermo che nel periodo che va dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e nel Testimone_1 periodo che va dal 01.11.2013 al 28.02.2014 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del Parte_1 pagina 5 di 8 veniva effettuata dai signori condomini del secondo il criterio della Parte_1 Parte_1 Parte_1 turnazione tra i condomini;
tanto posso riferire poiché unitamente a mia moglie vivo nel condominio da circa 30 anni;
mia moglie è condomina;
sono sposato in regime di separazione legale dei beni. la era praticamente sparita;
CP_1 confermo che nel periodo che va dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e nel periodo che va dal 01.01.2011 al
31.12.2011 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del veniva effettuata dai Parte_1 signori condomini del secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
la Parte_1 effettuava le pulizie 1 – 2 volte al mese;
di preciso non saprei dire quando;
confermo che il servizio veniva CP_1 effettuato sporadicamente;
di preciso non saprei dire quando.
Anche il test , all'udienza del 4.3.2025, dichiarava che confermo che nel periodo che va Persona_1 dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e nel periodo che va dal 01.11.2013 al 28.02.2014 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del veniva effettuata dai signori condomini del Parte_1 Parte_1
secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
tanto posso affermare poiché lavoravo al primo piano dell'edificio
[...] condominiale ad uno studio tecnico ivi presente di proprietà di mio padre all'epoca dei fatti io non ero condomino Per_2 dall'anno 2021 ho acquistato un immobile nello stesso fabbricato;
Confermo che la nel periodo che Controparte_1 va dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e nel periodo che va dal 01.11.2013 al 28.02.2014 sospendeva la fornitura delle prestazioni di pulizia delle scale condominiali e delle altre parti comuni del Confermo Parte_1 che nel periodo che va dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del Secondo veniva effettuata dai signori condomini del Parte_1 Parte_1
Secondo secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
Confermo che la Parte_1 Parte_1 CP_1 nel corso dell'anno 2012 effettuava le prestazioni di pulizia ordinaria delle scale condominiali del condominio
[...]
pulendo le scale dell'edificio due volte al mese;
ci sono stati periodi in cui l'impresa è stata assente;
Parte_1 confermo che l'attività resa dalla in favore del detto è consistita nella pulizia ordinaria della scala CP_1 Parte_1 condominiale, due volte a settimana, nonché nella pulizia straordinaria, una volta al mese, dei vetri condominiali e del marciapiede inerente il fabbricato, ma solo nei periodi in cui ha lavorato;
La pulizia veniva fatta autonomamente dai condomini in seguito ad un preciso accordo in tal senso raggiunto dai condomini del fabbricato.
Anche il teste confermava che nel periodo che va dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e Testimone_2 nel periodo che va dal 01.11.2013 al 28.02.2014 la pulizia delle scale e delle altre parti comuni del
Secondo veniva effettuata dai signori condomini del Secondo Parte_1 Parte_1 Parte_1
secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
confermava ancora che la Parte_1 nel periodo che va dal 01.01.2013 al 30.04.2013 e nel periodo che va dal Controparte_1
01.11.2013 al 28.02.2014 sospendeva la fornitura delle prestazioni di pulizia delle scale condominiali e delle altre parti comuni del;
confermava ancora che nel periodo che va Parte_1 dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 la pulizia delle scale e delle pagina 6 di 8 altre parti comuni del Secondo veniva effettuata dai signori condomini del Parte_1 Parte_1
secondo il criterio della turnazione tra i condomini;
anche mia Parte_1 moglie e sua madre facevano parte della turnazione.
Di contro, la società opposta, quale creditrice, avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto il prezzo pattuito per i servizi resi in uno al preciso e dettagliato svolgimento, in termini di orari e giorni, del servizio di pulizia scale condominiali;
in altre parole, avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento del contratto.
Ciò posto, dall'analisi delle risultanze probatorie, alla luce del mancato deposito delle memorie ex art 183 cpc comma 6 II termine, la creditrice opposta non ha assolto l'onere di provare il proprio credito come richiesto nella fase monitoria sulla base della fattura n. 32 del 1.03.2014.
Va all'uopo precisato che le sole fatture commerciali depositate dalla società nell'ambito della procedura monitoria, non posso essere sufficienti a dimostrare il credito posto che, in sede di opposizione, il ha contestato, seppur parzialmente, lo svolgimento dei servizi di pulizia. Ha, inoltre, Parte_1 dimostrato che per i servizi di pulizia resi, il ha regolarmente pagato quanto dovuto. Parte_1
Più in particolare, la fattura n. 8 del 27.02.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n. 17 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943,80; fattura n. 18 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di euro 943, 80; fattura n. 19 del 3.04.2013 per servizio di pulizia scala 2012 di
€684,84; fattura n. 39 del 24.06.2013. Tutte complete del timbro “pagato . Controparte_1
In ogni caso, era onere del creditore, , dimostrare il prezzo pattuito per i servizi Controparte_1 di pulizia nonché il corretto e regolare svolgimento dell'attività di pulizia. In assenza di tali risultanze istruttorie, il credito fatto valere dalla non può essere accertato e quindi il decreto deve essere CP_1 revocato.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione proposta, si revoca il decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato nullo.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti nel D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
in persona dell'amm.re p/t, revoca il decreto ingiuntivo n. 2034/2016 emesso in data 29
[...] agosto 2016;
pagina 7 di 8 ➢ condanna in persona del legale rappresentante p/t alla rifusione delle spese Controparte_1 di giudizio in favore di controparte che si liquidano in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per rimborso spese forfettarie, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Salerno
02.07.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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