Art. 35. Direttore generale 1. A capo di tutti gli uffici della Cassa e' preposto un direttore generale, il quale:
a) coordina il funzionamento degli uffici;
b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.
2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.
3. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Nota all' art. 35:
La legge n. 70/1975 concerne disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
a) coordina il funzionamento degli uffici;
b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.
2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.
3. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Nota all' art. 35:
La legge n. 70/1975 concerne disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.