Sentenza 25 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/08/2022, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2022
N. 01370/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01345/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2020, proposto da
ZO CO e Avv. De Carlo Lorenzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigia Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1371/2005 del Tribunale Civile di Taranto, Prima Sezione Stralcio, resa nel giudizio R.G. n. 1066/1993, depositata in data 4 aprile 2005, con cui il
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo è stato condannato al pagamento in favore:
- del sig. ZO CO: degli interessi al tasso ufficiale di sconto nelle seguenti misure: - sulla somma di Euro 22.028,83 dal 03.08.1990 al 16.10.1990; - sulla somma di Euro 16.154,47 dal 17.10.1990 al 11.05.1992; degli interessi legali sulle predette somme, da dì della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
- dell'Avv. Lorenzo De Carlo, distrattario: delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.170,00 (Euro 185,00 per spese, Euro 950,00 per diritti di procuratore, Euro 2.000,00 per onorari di avvocato), oltre rimborso spese generali, accessori previdenziali e fiscali.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
E’ richiesta l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1371/2005 di cui in epigrafe, resa nel giudizio R.G. n. 1066/1993, depositata in data 4 aprile 2005, con la quale il Tribunale Civile di Taranto, Prima Sezione Stralcio ha condannato il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo al pagamento in favore: - del sig. ZO CO: degli interessi al tasso ufficiale di sconto nelle seguenti misure: - sulla somma di Euro 22.028,83 dal 03.08.1990 al 16.10.1990; - sulla somma di Euro 16.154,47 dal 17.10.1990 al 11.05.1992; degli interessi legali sulle predette somme. da dì della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo; - dell'Avv. Lorenzo De Carlo, distrattario: delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.170,00 (Euro 185,00 per spese, Euro 950,00 per diritti di procuratore, Euro 2.000,00 per onorari di avvocato), oltre rimborso spese generali, accessori previdenziali e fiscali;
il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo non si è costituito nel presente giudizio;
con memoria depositata il 18.07.2022 i ricorrenti hanno rilevato che “ il resistente Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo nelle more ha ottemperato spontaneamente e interamente ”, dichiarando “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 di voler rinunciare al ricorso sopra indicato ”;
all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 27 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
a seguito della sopravvenienza citata non resta, al Collegio, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (ritualmente proposto) avendo i ricorrenti manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di ottemperanza, atteso che “nell'ambito di un giudizio amministrativo la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all'amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa ex art. 84, comma 4, del D. Lgs. n. 104/2010 ” e, quindi, “ anche in assenza delle formalità di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 104/2010, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti che sussiste un'ipotesi di sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ” (ex multis: Consiglio di Stato n. 3426/2019; n. 1506/2019).
Nella specie, i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso di ottemperanza pur in assenza di un rituale atto notificato al Consorzio intimato.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (in assenza di costituzione del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e di richieste sul punto dei ricorrenti) per disporre la irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO