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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2069/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in CP_1 C.F._1
Roma in Via Eudo Giuglioli n. 47, con il patrocinio dell'avv.to NIGLIO Rosanna;
e
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...] con il patrocinio dell'avv.to NIGLIO Rosanna;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a NAPOLI in data 22/06/1974 con rito concordatario, che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui alle note di trattazione relative all'udienza del 24/06/2025, che qui si riportano integralmente:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2) la casa coniugale sita in Roma – Via Eudo Giuglioli n. 47 è di proprietà esclusiva della moglie è stata venduta e la medesima si è trasferita presso altra abitazione di proprietà sita
a San Salvo (CH) piazza Alcide De Gaspari n. 5;
3) Il marito verserà inoltre alla moglie per il proprio mantenimento l'assegno mensile di Euro
150,00 (centocinquanta/00) entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della medesima. Il predetto assegno sarà rivalutato annualmente secondo la variazione dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, far data dal corrispondente mese dell'anno successivo;
1 4) per quanto non previsto dalla presente separazione, varranno le norme di legge.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] CP_1
(C.F.: ) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_2
), alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono C.F._2 integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974, atto n. 398, parte II, serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/09/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in CP_1 C.F._1
Roma in Via Eudo Giuglioli n. 47, con il patrocinio dell'avv.to NIGLIO Rosanna;
e
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...] con il patrocinio dell'avv.to NIGLIO Rosanna;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a NAPOLI in data 22/06/1974 con rito concordatario, che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui alle note di trattazione relative all'udienza del 24/06/2025, che qui si riportano integralmente:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2) la casa coniugale sita in Roma – Via Eudo Giuglioli n. 47 è di proprietà esclusiva della moglie è stata venduta e la medesima si è trasferita presso altra abitazione di proprietà sita
a San Salvo (CH) piazza Alcide De Gaspari n. 5;
3) Il marito verserà inoltre alla moglie per il proprio mantenimento l'assegno mensile di Euro
150,00 (centocinquanta/00) entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della medesima. Il predetto assegno sarà rivalutato annualmente secondo la variazione dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, far data dal corrispondente mese dell'anno successivo;
1 4) per quanto non previsto dalla presente separazione, varranno le norme di legge.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] CP_1
(C.F.: ) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_2
), alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono C.F._2 integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974, atto n. 398, parte II, serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/09/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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