TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
(segue ordinanza resa all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 23 gennaio 2025)
R.G. 1267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1636 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2009, promossa da:
titolare dell'omonima ditta individuale (P.I. CP_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio P.IVA_1
dell'Avvocato Ylenia Orrù che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-attore-
CONTRO
, (C.F. nata a [...] il CP_2 C.F._1
02.09.1963, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Palomba n. 64 presso lo studio dell'Avv. Attilio Tanca, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Flore, unitamente e disgiuntamente all'Avv. graziano Flore, in virtù di procura speciale a margine del presente atto;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Nell'interesse del convenuto: Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
1 FATTO E DIRITTO
titolare dell'omonima ditta individuale, ha convenuto CP_1
in giudizio al fine di ottenere l'accertamento CP_2
dell'inadempimento della stessa al contratto avente a oggetto l'acquisto di un escavatore tra gli stessi concluso nel luglio 2008 e la condanna della medesima al pagamento del prezzo residuo, alla restituzione degli assegni versati in garanzia e al pagamento dell'importo corrispondente al valore di un martello demolitore indebitamente trattenuto, oltre che al risarcimento del danno in favore dell'attore.
Si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dalla CP_2
La causa è stata istruita con produzioni documentali e assunzione di prova dichiarativa.
Nelle more dell'udienza del 17 settembre 2024 – fissata, dopo ripetuti rinvii, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – le parti hanno congiuntamente rappresentato che erano in corso trattative per una definizione bonaria della controversia e hanno chiesto un rinvio per consentire la definizione dell'accordo.
All'udienza del 19 dicembre 2024 hanno concordemente dichiarato che era stato raggiunto l'accordo stragiudiziale e hanno chiesto che il
Giudice dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con note depositate per l'udienza del 23 gennaio 2025 - fissata per la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc – le parti hanno concluso come in epigrafe.
___
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti.
Si verifica la cessazione della materia del contendere laddove
2 venga meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e la conseguente necessità della pronuncia, nel merito, da parte del Giudice, in dipendenza di eventi in fatto o atti di volontà delle parti sopravvenuti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, di accordi tra le parti sulla portata di vicende sopravvenute o della comune determinazione delle parti nel non voler proseguire il giudizio (tra tante, Cass. 30251/2023).
Nella specie, nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024 e con note per l'udienza del 23 gennaio 2025, entrambe le parti hanno dato atto del perfezionamento dell'accordo transattivo e hanno chiesto, concordemente, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese della lite.
Deve essere dunque statuito in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese interamente compensate.
Cagliari, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
3
R.G. 1267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1636 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2009, promossa da:
titolare dell'omonima ditta individuale (P.I. CP_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio P.IVA_1
dell'Avvocato Ylenia Orrù che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-attore-
CONTRO
, (C.F. nata a [...] il CP_2 C.F._1
02.09.1963, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Palomba n. 64 presso lo studio dell'Avv. Attilio Tanca, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Flore, unitamente e disgiuntamente all'Avv. graziano Flore, in virtù di procura speciale a margine del presente atto;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Nell'interesse del convenuto: Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
1 FATTO E DIRITTO
titolare dell'omonima ditta individuale, ha convenuto CP_1
in giudizio al fine di ottenere l'accertamento CP_2
dell'inadempimento della stessa al contratto avente a oggetto l'acquisto di un escavatore tra gli stessi concluso nel luglio 2008 e la condanna della medesima al pagamento del prezzo residuo, alla restituzione degli assegni versati in garanzia e al pagamento dell'importo corrispondente al valore di un martello demolitore indebitamente trattenuto, oltre che al risarcimento del danno in favore dell'attore.
Si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dalla CP_2
La causa è stata istruita con produzioni documentali e assunzione di prova dichiarativa.
Nelle more dell'udienza del 17 settembre 2024 – fissata, dopo ripetuti rinvii, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – le parti hanno congiuntamente rappresentato che erano in corso trattative per una definizione bonaria della controversia e hanno chiesto un rinvio per consentire la definizione dell'accordo.
All'udienza del 19 dicembre 2024 hanno concordemente dichiarato che era stato raggiunto l'accordo stragiudiziale e hanno chiesto che il
Giudice dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con note depositate per l'udienza del 23 gennaio 2025 - fissata per la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc – le parti hanno concluso come in epigrafe.
___
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti.
Si verifica la cessazione della materia del contendere laddove
2 venga meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e la conseguente necessità della pronuncia, nel merito, da parte del Giudice, in dipendenza di eventi in fatto o atti di volontà delle parti sopravvenuti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, di accordi tra le parti sulla portata di vicende sopravvenute o della comune determinazione delle parti nel non voler proseguire il giudizio (tra tante, Cass. 30251/2023).
Nella specie, nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024 e con note per l'udienza del 23 gennaio 2025, entrambe le parti hanno dato atto del perfezionamento dell'accordo transattivo e hanno chiesto, concordemente, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese della lite.
Deve essere dunque statuito in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese interamente compensate.
Cagliari, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
3