Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5138/2014 R.G., Oggetto: Indebito oggettivo
– indebito soggettivo proposta da
( ), difeso da se stesso quale Parte_1 C.F._1
avvocato e dall'avv. Erika Salonia,
– attore contro residente in [...], Corso Alberto Amedeo, 86, CP_1
– convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
ha citato chiedendone la condanna alla Parte_1 CP_1
restituzione della somma di euro 40.000,00.
A sostegno della domanda l'attore ha asserito che la detta somma era stata incassata
«indebitamente» dal convenuto, tramite un assegno di conto corrente (di cui ha specificato il numero), per un risarcimento non dovuto («presunto») di danni da parte del Ministero dell'Industria, in relazione ad una causa civile in cui lo stesso attore aveva difeso gli «ex fiducianti» della Previdenza di . CP_2 Persona_1
non si è costituito. CP_1
Preliminarmente, si deve qualificare e inquadrare correttamente la domanda.
In base ad un principio giurisprudenziale consolidato, in materia di interpretazione delle domande processuali, il giudice non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente
1
Considerati il tenore letterale della domanda e l'oggetto sostanziale della pretesa, nonché la causa petendi, è evidente che la domanda avanzata dall'attore è una domanda di ripetizione di indebito.
La domanda è fondata.
È prodotta agli atti la copia dell'assegno n. 3426736, datato 12.12.2011, dell'importo di euro 40.000,00, tratto sul conto corrente intrattenuto con la Banca
Sviluppo e identificato dal n. 2889, emesso a favore del con clausola di non CP_1
trasferibilità, corredata del retro con la sottoscrizione per l'incasso.
All'udienza del 14 gennaio 2025 l'attore, che come avvocato si è difeso (anche) da sé stesso, ha precisato che il detto conto corrente era il suo «conto personale», indicando il numero di un altro conto corrente, intestato ad una associazione, tramite cui avrebbe gestito i rapporti con i clienti.
In generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art 2033 c.c., l'azione restitutoria a carattere personale può esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta» (Cass. n. 2087/78; in senso analogo, Cass. n. 5926/95).
In sintesi, la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta al soggetto che abbia effettuato il pagamento o, su un piano sostanziale, al soggetto che lo abbia disposto o il cui denaro sia stato utilizzato per effettuarlo.
Nella copia dell'assegno prodotta agli atti la sottoscrizione del traente non risulta corredata da indicazioni (come, esemplificativamente, timbri o diciture) tali da fare emergere che il soggetto agisse spendendo il nominativo di altri soggetti o per conto di altri soggetti.
È soltanto con l'emissione dell'assegno di conto corrente da parte del legittimo traente, titolare del conto, che si pone in essere il rapporto che obbliga la banca a pagare
(Cass. n. 2050/78).
E comunque, la consegna dell'assegno dall'attore al convenuto è stata confermata
2 dal testimone il – ha riferito il testimone, a conoscenza delle Testimone_1 CP_1 vicende per essere amico dello stesso – aveva ricevuto in sua presenza «l'assegno CP_1
di euro 40.000,00» da parte del . Pt_1
Il testimone ha riferito, inoltre, che il inizialmente riluttante, si era dimostrato CP_1
disposto a restituire la somma, chiedendo, sempre in sua «presenza», che il pagamento fosse rateizzato: «…preciso che, sempre in mia presenza, il Sig. ha chiesto CP_1
che venisse disposto un pagamento rateale per la restituzione della somma».
Anche il testimone – avvocato che aveva seguito la vicenda – ha riferito Tes_2
che il «più volte sollecitato» a restituire la somma, aveva «promesso il pagamento», CP_1
rifiutandosi in seguito di effettuarlo.
Gli elementi istruttori devono essere analizzati e hanno rilevanza alla luce del principio giurisprudenziale appresso illustrato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens» (Cass. n. 14428/21; in senso sostanzialmente analogo, Cass. n.
20522/18, la quale ha affermato che l'attore in ripetizione ha l'onere di provare l'inesistenza della causa di attribuzione patrimoniale, ma soltanto con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens: nel caso in esame non è dedotto un qualche rapporto particolare tra le parti).
La pronuncia ha puntualizzato, in motivazione: l'onere della prova che grava sul soggetto che agisce per la ripetizione dell'indebito va rapportato «al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa»; se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito – ad esempio – in base ad un titolo nullo oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, lo stesso «deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti»; quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito senza titolo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti, lo stesso non dovrà far altro che «allegare tale inesistenza del titolo», e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza di una causa dell'obbligazione.
3 È quello che nell'atto di citazione risulta dedotto: l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento, incassato «indebitamente», per un «presunto risarcimento»
(che sarebbe stato corrisposto dal Ministero dell'Industria, in seguito ad una causa).
Non essendo allegato, prima ancora che provato, un titolo giustificativo a fronte della asserzione attorea della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento effettuato, la domanda non può che essere accolta.
È appena da osservare che viene in rilievo non una – inesistente, stante la contumacia del convenuto – non contestazione, ma la considerazione dei fatti allegati e delle risultanze delle prove testimoniali, che hanno confermato come il avesse CP_1
promesso di restituire la somma ricevuta dal , chiedendo la rateizzazione del Pt_1
pagamento e perciò manifestando di riconoscere il debito restitutorio.
È utile osservare, ancora, che gli aspetti soggettivi della vicenda, dal lato del solvens, non hanno rilevanza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il solvens versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo ex persona debitoris, in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens – il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore –, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi» (Cass. n. 7066/19).
Sulla base di questi principi, basta all'attore solamente allegare che il pagamento effettuato è privo di qualsivoglia causa giustificativa, senza essere tenuto a provare altro, mentre è il convenuto a dovere allegare e provare il titolo della dazione.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi probatori, la domanda di condanna non può che essere accolta.
Gli interessi vanno riconosciuti con decorrenza dalla data della domanda di restituzione fatta con missiva (recapitata all'indirizzo del destinatario in data 24.2.2012), in conformità al principio per cui «in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento
4 degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta» (Cass. n. 10815/13) e al principio per cui la domanda prevista dall'art. 2033 c.c. può essere anche una costituzione in mora con atto stragiudiziale (Cass.
n. 22852/15).
Non spetta la rivalutazione, essendo il debito da restituzione di valuta (e non di valore), nemmeno nelle forme di un risarcimento del maggior danno, i cui estremi non sono stati allegati (prima ancora che provati).
Dalle testimonianze è emersa la consapevolezza successiva, nel debitore, di essere tenuto a restituire la somma, in quanto non dovuta, ma non anche la consapevolezza all'atto della dazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto della semplicità della questione controversa, fattore che giustifica la riduzione ai minimi degli importi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
1) condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del 24.2.2012;
2) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida in euro
145,50 ed euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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