Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 3611
CS
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, l.r. n. 17 del 2022

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, affermando che la disciplina transitoria della legge regionale è ragionevole, fondata su un equo contemperamento di interessi e tutela l'affidamento degli operatori economici che hanno effettuato investimenti basandosi sulla normativa vigente.

  • Inammissibile
    Inesistenza del piano particellare di esproprio

    La censura è stata dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 104 c.p.a., in quanto introduce una nuova contestazione rispetto a quella formulata in primo grado, che riguardava solo l'incompletezza o mancata integrazione del piano, non la sua inesistenza.

  • Rigettato
    Incompletezza documentale dell'istanza

    La censura è stata ritenuta infondata, poiché i ricorrenti confondono la 'completezza' (controllo formale per la procedibilità) con l''adeguatezza' (fase istruttoria che ammette integrazioni). L'amministrazione ha correttamente verificato la completezza formale, potendo poi richiedere integrazioni per l'adeguatezza.

  • Inammissibile
    Disponibilità delle aree

    La censura è stata dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 104 c.p.a., in quanto introduce una nuova contestazione rispetto a quella formulata in primo grado, che riguardava la valutazione dei contenuti dei contratti forniti, non la loro idoneità a dimostrare la disponibilità.

  • Rigettato
    Titolo di accesso carrabile

    La censura è stata ritenuta infondata, in quanto la documentazione relativa agli accessi non rientra tra i contenuti minimi dell'istanza di autorizzazione unica per la sua procedibilità, ma è oggetto della successiva fase istruttoria per verificarne l'adeguatezza.

  • Rigettato
    Coltivazione biologica dei terreni

    La censura è stata ritenuta infondata, in quanto la documentazione sulle pregresse coltivazioni biologiche non è necessaria ai fini della procedibilità dell'istanza, ma rientra nella descrizione del quadro progettuale e nella fase istruttoria di adeguatezza.

  • Inammissibile
    Disparità di trattamento

    La censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, dato che i ricorrenti non hanno contestato specificamente il capo della sentenza che ha accertato la diversità delle due situazioni.

  • Inammissibile
    Valutazione di impatto ambientale e corridoio ecologico

    La censura è stata dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 104 c.p.a. nella parte in cui deduce per la prima volta in appello la qualifica dell'area come agricola di pregio e per contestazione del merito amministrativo riguardo all'adeguatezza delle misure di mitigazione.

  • Rigettato
    Compatibilità urbanistica e variante

    La censura è stata ritenuta infondata, poiché il divieto comunale è stato successivamente annullato. L'Autorizzazione Unica Regionale costituisce variante urbanistica implicita, superando eventuali vincoli preesistenti.

  • Inammissibile
    Omessa valutazione comparativa di alternative ragionevoli

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 104 c.p.a. nella parte in cui fonda la censura sull'esistenza di un'altra area limitrofa oggetto di progetto da parte di un'altra società, allegazione nuova in appello. La censura sull'adeguatezza delle misure di mitigazione è stata ritenuta inammissibile per contestazione del merito amministrativo.

  • Rigettato
    Autovincolo procedimentale del Comitato VIA

    Il motivo è stato ritenuto infondato, poiché non sussiste alcun autovincolo, ma solo un auspicio di confronto a livello nazionale. Non vi è stata lesione delle garanzie partecipative del Comune di MO Veneto.

  • Inammissibile
    Valutazione impatto paesaggistico e parere Soprintendenza

    La censura è stata dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 104 c.p.a. nella parte in cui si introducono nuove circostanze relative al parere della Soprintendenza e alla verifica archeologica. Per il resto, il parere del CTR VIA ha adeguatamente motivato sul parere negativo della Soprintendenza.

  • Inammissibile
    Modifica progettuale postuma dell'accesso

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e violazione dell'art. 104 c.p.a. nella parte in cui si afferma che al momento dell'adozione dell'AU mancava un titolo abilitante regolare, censura nuova in appello. La modifica è stata valutata dal CTR VIA come non implicante ulteriori impatti ambientali.

  • Improcedibile
    Inammissibilità dei motivi di appello per violazione dell'art. 104 c.p.a.

    L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'appello principale è stato respinto.

  • Improcedibile
    Irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado

    L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'appello principale è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 3611
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3611
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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