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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11246/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Parte_1
Santuccio;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023, dall'avv. MA Rosaria Battiato;
Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: disconoscimento giornate lavorative in agricoltura
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta nel 2021 svolgendo mansioni Controparte_2 di bracciante agricolo per 102 giornate;
- che, in particolare, ha espletato la propria attività presso i terreni siti a Cesarò in contrada Farina e a Maniace nel periodo 1 settembre-31 dicembre 2021 lavorando dalle 7.00 alle 13.50 (6 ore e 50 al giorno) per cinque giorni settimanali;
- di avere percepito una retribuzione giornaliera pari ad € 62,00; 1 - che si è occupato, conformemente alle direttive impartite dal datore di lavoro, dell'alimentazione, dell'abbeveraggio e della pulizia degli animali, dell'assistenza al veterinario e del controllo delle recinzioni;
- che in seguito ad una verifica ispettiva l' ha disconosciuto le suddette giornate adducendo CP_1
l'ipotesi di una forza lavoro in eccesso rispetto alle esigenze aziendali e riconoscendo il ricorso alla manodopera bracciantile soltanto in relazione a due lavoratori;
- che, ritenuta l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ha proposto ricorso amministrativo al quale l' ha dato riscontro negativo;
CP_1
- che il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo ha comportato anche la perdita dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'indennità di malattia per gli anni in parola.
Parte ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'interpretazione fornita dagli ispettori delle dichiarazioni rese dal titolare in sede di accesso ispettivo, risultando peraltro in contrasto con quanto previsto dal
Decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste del 5 marzo 2001 concernente la
Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro-coltura in base al quale per la gestione della suddetta attività sarebbe necessaria una forza lavorativa ben superiore alle due unità di personale riconosciute (per ottanta bovini 1.120 giornate lavorative annue e per sette equidi 51 giornate lavorative annue;
per cinque ettari di uliveto 160 giornate lavorative annue e per quarantatré ettari di seminativo per foraggere 344 giornate lavorative annue). Ha, infatti, assunto che date le dimensioni dell'azienda e considerato il numero dei capi di bestiame allevati non è possibile gestire un'attività del genere in qualità di coltivatore diretto senza avvalersi di adeguata manodopera salariata.
Il ricorrente ha rappresentato che il lavoro effettuato dai dipendenti della ditta viene organizzato da al mattino presto o nel pomeriggio e consiste nella preparazione del terreno Controparte_2 per la semina, nel controllo e nella sistemazione delle recinzioni, nel trasporto degli animali per la transumanza due volte l'anno, nel controllo, nella custodia e nella pulizia degli animali, nella collaborazione con il veterinario e nella divisione degli animali ove necessario;
che, fatta eccezione per il periodo compreso tra il mese di gennaio e i primi di aprile allorquando gli animali vivono allo stato brado e non abbisognano di particolari cure, le attività sopra elencate devono essere svolte per tutto l'anno, ciò che ne rende impossibile lo svolgimento da parte di due unità di personale.
Ha poi evidenziato che la prestazione lavorativa è stata effettuata nel rispetto del necessario vincolo di subordinazione e il datore di lavoro ha provveduto alla registrazione dello stesso nel libro matricola dell'impresa rilasciando i relativi prospetti depositati presso l' e corrispondendo regolarmente CP_1 la retribuzione per le giornate lavorative svolte.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “- riconoscere e dichiarare come avvenute le prestazioni agricole stagionali in contestazione ed espletate dalla ricorrente per tutti gli
2 anni di cui in premessa alle dipendenze dell'azienda individuale , con sede Controparte_2 in Maniace;
- conseguentemente, riconoscere e dichiarare che, in particolare, è stata espletata dal ricorrente – come da documentazione allegata – la prestazione lavorativa dedotta nel 2021 per 102 giornate dall'1.9.2021 al 31.12.2021; - indi, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla attribuzione delle giornate lavorative dedotte in detti periodi e quindi disporre in ordine alla re- iscrizione della ricorrente medesima negli elenchi dei lavoratori del Comune di appartenenza per tutti gli anni di cui in ricorso;
- Disporre l'annullamento e/o la disapplicazione o dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati con i quali si dispone la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per detti anni e si chiede la restituzione della indennità di disoccupazione nella CP_ misura richiesta, nella ipotesi ancor oggi non verificatasi che detta sia stata recuperata dall'
(…) Spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 21 dicembre 2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1 evidenziando la carenza dell'interesse ad agire per non avere parte ricorrente prodotto “…il provvedimento di cancellazione impugnando invece il verbale ispettivo di cui non è destinataria nella notifica” ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura.
Nel merito parte resistente ha richiamato le risultanze del verbale di accertamento n.
2022002342/DDL del 27 ottobre 2022 ed ha dedotto l'infondatezza delle pretese del ricorrente, non avendo quest'ultimo fornito alcuna prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della ditta CO TA AN nel 2021 per un numero di giornate sufficienti e necessarie ai fini della maturazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e, di conseguenza, all'indennità di disoccupazione agricola nonché ad ogni altra indennità correlata al dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso, l' resistente ha formulato le CP_1 seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare la carenza di interesse ad agire e
l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del verbale ispettivo, di ogni presupposto, di ogni atto conseguente e della cancellazione dagli elenchi per gli anni in contestazione e rigettare ogni altra domanda, in quanto inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
3 All'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente come da note in atti, la causa
è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall' in ragione dell'asserito decorso del termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 22 del CP_1 decreto-legge n. 7/1970, convertito con modificazioni in legge n. 83/1970.
Invero, in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, l'art. 22, comma 1, del d.l.
n. 7/1970 prevede un termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale la cui decorrenza determina l'inammissibilità dell'azione spiegata.
Più nello specifico, la disposizione in parola – abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 per poi essere ripristinata dal d.l. n. 98/2011 convertito con modificazioni in legge n. 111/2011 con decorrenza dal 6 luglio 2011 - stabilisce che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La Corte di Cassazione ha precisato che il termine di centoventi giorni previsto dalla norma testé citata ha natura di decadenza sostanziale così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533/1973 (cfr., fra le tante, Cass. nn. 9595/1997, 5942/2001, 16803/2003, 15460/2004,
10393/2005 e 13092/2009) e che l'inosservanza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Inoltre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., in quanto riguarda una materia – come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli – sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., 25 agosto 2020, n. 17653).
La Suprema Corte ha evidenziato che “Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale
i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la
4 sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per
l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n.
18528)” (Cass., 12 maggio 2015, n. 9622).
Il riferimento operato dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non impugnati per mezzo dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso avviato su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 (cfr. sul punto Cass. nn. 813/2007,
13092/2009 e 15785/2011).
Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993, la quale, modificando la disciplina posta dall'art. 17 del d.l. n. 7/1970 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo –, attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. Più nello specifico, la disposizione citata prevede che: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono Pt_2 proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che l'art. 19 della legge n. 724/1994 ha soppresso il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni e il suo personale all' e all' , secondo le rispettive competenze. CP_1 CP_3
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel
D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso,
5 se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass., 16 gennaio 2007, n. 813; conf. Cass., 2 settembre 2013, n. 20086).
Nell'ipotesi in cui, invece, i provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi siano divenuti definitivi perché non impugnati in via amministrativa, l'azione giudiziaria deve essere esercitata nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine (di trenta giorni) stabilito dall'art. 11, comma 1 o 2, del d.lgs. n. 375/1993 (cfr. Cass., 5 gennaio 2024, n. 385).
Ebbene, nel caso di specie il provvedimento di cui al prot. .2100.31/03/2023 n. 0201174 con cui CP_1 sono state disconosciute le giornate di lavoro agricolo per il 2021 (cfr. doc. 1 parte ricorrente) è stato impugnato da con ricorso amministrativo del 12 maggio 2023 (cfr. doc. 1 parte Parte_1 ricorrente); ricorso che è stato rigettato con provvedimento (decreto/verbale n. 20) del 14 giugno 2023 notificato il 3 luglio 2023, in relazione al quale il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la proposizione di un ulteriore ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n.
375/1993, di guisa che deve ritenersi che il provvedimento de quo non sia stato oggetto di gravame amministrativo di secondo grado dinanzi alla per l'accertamento e la Controparte_4 riscossione dei contributi agricoli unificati.
Pertanto, onde verificare la tempestività dell'azione giudiziaria ai sensi del citato art. 22 del d.l. n.
7/1970 convertito con modificazioni in legge n. 83/1970, occorre prendere le mosse dalla data del 3 luglio 2023, giorno in cui (secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti) parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione del decreto n. 20 con cui la Commissione di cui all'art. 80 della legge n. 448/1998 ha rigettato il ricorso amministrativo di primo grado proposto.
Ne consegue, dunque, che il termine di decadenza di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria è iniziato a decorrere il 2 agosto 2023, ovverosia dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993 per la presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della data di instaurazione del presente giudizio (i.e. 31 ottobre 2023), deve ritenersi che il ricorso sia stato depositato entro il termine di decadenza previsto dalla legge e che l'eccezione formulata dall' sia infondata. CP_1
2. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la
6 prova dei fatti costitutivi del diritto. Nella specie, dunque, è onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
Infatti, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, le prestazioni previdenziali agricole sono subordinate al preliminare accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro dipendente, la cui prova grava sul lavoratore. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'iscrizione di un soggetto nell'elenco dei lavoratori agricoli “potendo essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375) e di cancellazione, è (…) un meccanismo di agevolazione probatoria” che perde la sua funzione “ove l' a seguito del CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” con la conseguenza che “Con il disconoscimento del rapporto di lavoro emerge, per l'interessata, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto;
e per il giudice la funzione di accertare l'esistenza e l'inesistenza di questo rapporto, senza in ciò essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione (Cass. 21 gennaio 1993 n. 729)” (Cass., 12 giugno 2000, n. 7995).
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue: “il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n.
1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994)” (Cass., 4 marzo 2019, n. 6229, che richiama Cass., S.U., n. 1133/2000).
Trattasi di princìpi consolidati: “…presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in
7 cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto
(come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato).
In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass.
n. 26816 del 2008, n. 16585 del 2004)” (Cass., 2 agosto 2012, n. 13877).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento (come nella fattispecie cfr. doc. 1 parte ricorrente), sia in mancanza del medesimo (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento di cui chiede l'accertamento (oppure degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia,
Cass., 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., 20 marzo 2001, n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quantomeno i cosiddetti elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi – in specie per periodi di lavoro non continuativi
(come nel caso in esame) – non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati,
l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ciò premesso, l'istruttoria orale svolta è valsa a dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro.
Più in particolare, il teste , OTD della ditta “dal 2016 ST Controparte_2 al 2022”, ha dichiarato di conoscere il ricorrente “in quanto lo stesso nel 2021 e nel 2022 ha lavorato, non ricordo con precisione i periodi, alle dipendenze di ”. Interrogato sul Controparte_2 capitolo 1 del ricorso ha ricordato “in effetti che il ricorrente nel 2021 ha lavorato nel periodo
8 settembre-dicembre” e, su domanda del giudice, ha ribadito “che il ha lavorato anche nel Pt_1
2022”. Con riguardo al luogo di lavoro ha specificato che “nel 2021 il ricorrente ha lavorato Tes_1
a Cesarò” non essendovi “terreni in cui abbiamo lavorato e che sono ubicati a Maniace. Maniace era il punto di incontro, ma i terreni sono ubicati nel territorio di Cesarò” e, su domanda a chiarimento, ha dichiarato di ricordare “della presenza del ricorrente sui terreni di Cesarò nel 2021; mentre nel 2022 siamo stati insieme a ”. Relativamente all'esercizio del potere direttivo Persona_2 da parte di il predetto teste ha, poi, genericamente confermato le circostanze dedotte CP_2 nel capitolo 7 di cui al ricorso (“Sul capitolo 7): è vero quanto indicato nel capitolo. La mattina ci si incontrava tutti presso il terreno del CO TA a Maniace e egli ci dava le necessarie indicazioni”) (cfr. verbale udienza del 23 maggio 2024).
L'altra teste di parte ricorrente, OTD alle dipendenze di Testimone_2 CP_2
e sorella di quest'ultimo, dopo aver riferito di conoscere “il ricorrente per ragioni
[...] lavorative” in quanto hanno “lavorato insieme nel 2021 e anche nel 2022, se non ricordo male (…) presso i terreni demaniali siti in territorio di Cesarò”, ha confermato la prestazione di attività lavorativa da parte di nel periodo dedotto nel capitolo 1 poiché “si tratta dello Parte_1 stesso periodo in cui” anche lei ha lavorato alle dipendenze di suo fratello ma ha ammesso di non ricordare “con esattezza le date”. Su domanda a chiarimento ha precisato che per raggiungere il luogo di lavoro, a Cesarò, utilizzavano la macchina di suo marito oppure quella di ST
. Con riguardo alle mansioni espletate ha confermato che “Il svolgeva tutte Parte_1 Pt_1
e ognuna di tali attività” indicate nel capitolo 6 del ricorso e, su domanda a chiarimento, ha precisato che “tutte queste attività sono state svolte dal nel 2021” non essendo “sicura se il ricorrente Pt_1 abbia lavorato anche nel 2022”. Anche la teste ha confermato l'esercizio del Testimone_2 potere direttivo da parte del fratello (“Sul capitolo 7): è vero quanto indicato nel capitolo. Le direttive ci venivano date la mattina dal presso la sede a Maniace che non è altro che un pezzo CP_2 di terreno ove detiene foraggio e mangime e ci si vede presso tale sede prima di partire. Ci sono delle mattine in cui ci vediamo in sede e delle altre in cui se il non riesce a venire ci dà CP_2 indicazioni telefoniche”) ed ha precisato, su domanda del giudice, che “a ”, ove ha Persona_2 lavorato nel 2022, “il terreno è destinato in parte a pascolo e in parte è seminato per il foraggio”
(cfr. verbale udienza del 23 maggio 2024).
Si tratta di deposizioni lineari e scevre da contraddizioni, che sono sostanzialmente coincidenti con quanto dichiarato da in sede ispettiva. Quest'ultimo, sentito dai funzionari di Parte_1 vigilanza INL in data 14 settembre 2022, ha dichiarato quanto segue: “Lavoro come bracciante agricolo dal 2021 alle dipendenze della ditta . Lo scorso anno ho iniziato i giorni di Controparte_2 settembre ed ho cessato a dicembre per complessive 102 gg. mentre quest'anno ho iniziato giorno 11
9 agosto. La ditta si occupa di allevamento di bovini, cavalli ed asini tenuti su terreni siti in c/da Farina in agro di Cesarò e c/da Bufale sempre a Cesarò. Gli animali sono tenuti allo stato brado io mi occupo della custodia vale a dire controllo che qualche capo non si allontani troppo dagli altri capi ed aiuto i vitellini appena nati a mangiare il latte dalla mamma. Controllo anche lo stato della recinzione ed eventualmente provvedo alla riparazione. Oltre il sottoscritto, nel periodo di occupazione c'era anche mio padre mia RE , sig.ra , Persona_3 Parte_3 Tes_2 sig.ra MA ed il sig. tutti quanti svolgevano le mie stesse mansioni. Io mi recavo al lavoro Tes_1 assieme ai miei genitori con la nostra macchina fino al capannone che vi è a Maniace in c/da
Boschetto e poi da lì raggiungevamo i terreni di Cesarò con la jeep del titolare. Lo scorso anno ho lavorato sempre e solo a Cesarò, quest'anno da quando sono stato assunto ho lavorato sui terreni siti a Siracusa Villasmundo per la sistemazione della recinzione. Tutte le persone prima menzionate sono occupate come me a Siracusa per la sistemazione della recinzione. Attualmente su questi terreni non ci sono animali. Sono stato retribuito lo scorso anno con 62,00 euro al giorno, quest'anno con
64,00 che mi eroga il sig. CO in contanti. Dopo avere riletto la presente dichiarazione e confermato il contenuto, voglio precisare che oltre le persone prima menzionate come intente al lavoro assieme al sottoscritto, vi erano anche il sig. e la sig.ra relativamente all'anno 2021 sui CP_5 Pt_4 terreni di Cesarò. Per quanto riguarda quest'anno confermo i nominativi anzidetti vale a dire i miei genitori, la sig.ra , la sig.ra MA ed il sig. ” (cfr. doc. 3 parte resistente pagg. 53-55). Tes_2 Tes_1
Tali dichiarazioni appaiono del tutto coerenti con gli accertamenti ispettivi e con le circostanze acclarate sui luoghi. Al riguardo, appare utile richiamare le annotazioni dei funzionari di vigilanza
INL in relazione al sopralluogo del 6 settembre 2022: “Al terreno si accede da un cancello chiuso con catenaccio terreno recintato con paletti in legno e rete metallica, qui siamo in c.da Boschetto dove ci sono circa 11 asini. Sui terreni insiste una tettoia in alluminio dove ci sono circa 10 agnellini in gabbia. Qui pascolano circa 30 bovini tra mucche e vitelli e circa 10 cavalli. La paglia la ricaviamo da seminativo a Villasmundo Melilli circa 60 ha.. La paglia la imballiamo tramite conto terzi, la paglia la trasportiamo con il nostro trattore. Non so se ho le fatture relative all'imballaggio”.
Vi è una annotazione aggiunta: NO FATTURE. “La recinzione è stata fatta di recente. C'è un serbatoio molto grande d'acqua e accanto 1 silos per il mangime. (C.da Boschetto il terreno del nonno). Accanto agli asini un prato incolto. Per raggiungere i terreni di Cesarò strada dissestata impraticabile se non con jeep di grossa potenza. Sui terreni di Cesarò recinzione vetusta animali liberi al pascolo, il terreno è di proprietà circa 6 ha., c'è una casetta in cemento (rustico, non completata) pascolano circa 50 capi. Questo terreno è identificato con il nome di . Questa CP_6 casetta viene utilizzata per il ricovero di qualche animale malato c'è un piccolo passaggio obbligato.
10 Sui terreni c'è una vasca che si autoalimenta con un pozzo vicino” (cfr. doc. 3 parte resistente pagg.
57-58).
In disparte ogni considerazione in ordine alla antieconomicità dell'attività d'impresa per come rilevata in sede ispettiva e tenuto conto che oggetto del presente procedimento è l'accertamento del rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra il ricorrente e la ditta datoriale, nell'ambito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002342 del 27 ottobre 2022 (doc. 2 parte resistente), con cui l' ha disconosciuto, tra l'altro, le 102 giornate di lavoro agricolo dichiarate nel 2021 da CP_1
alle dipendenze della ditta , gli ispettori verbalizzanti Parte_1 Controparte_2 hanno rilevato quanto segue:
“RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
A mezzo Raccomandata A.R. si è provveduto ad invitare tutti i dipendenti dell'azienda i quali sono stati sentiti dagli ispettori verbalizzanti nei giorni stabiliti e nelle sedi indicate.
Dal contenuto di tali dichiarazioni è stato possibile risalire con assoluta certezza ai braccianti che hanno effettivamente prestato l'attività lavorativa;
difatti gli stessi hanno dimostrato di conoscere
l'attività aziendale, le località in cui veniva svolta, la consistenza dell'allevamento e la loro esatta allocazione, ecc.. Diversamente, dall'escussione della stragrande maggioranza dei lavoratori sono emerse palesi ed importanti contraddizioni ed incongruenze, rispetto a quella che è risultata essere la concreta attività aziendale, specie in merito ai periodi di lavoro, alla tipologia del lavoro svolto: tutti i lavoratori si sarebbero occupati principalmente della “custodia dell'allevamento e della recinzione dei terreni”. Hanno dato prova di non conoscere nemmeno la tipologia dell'allevamento che pascola allo stato brado, si riportano a tal proposito degli stralci di dichiarazioni: “…gli animali erano ricoverati nelle stalle con delle mangiatoie, ci occupavamo anche della pulizia delle stalle”,
“…l'allevamento sito a Maniace in c.da Boschetto è tenuto in stalla, divisi vitelli da una parte e mucche dall'altra”, “…gli stessi sono legati e quindi bisogna provvedere a dare loro da mangiare”, ed ancora “…gli animali erano ricoverati nelle stalle coperte non so con quale materiale…”,
“…Questi animali erano ricoverati nei box dove c'erano mangiatoie che dovevo riempire, ribadisco gli animali non erano liberi allo stato brado erano chiusi nei box…” “gli animali sono custoditi nelle stalle in un capannone, gli animali sono divisi in maschi e femmine, i maschi sono stabulati da una parte e le femmine da un'altra, gli animali sono separati da staccionatine di ferro…”.
Si ribadisce, a tal proposito, che l'allevamento in questione pascola in stato di libertà, senza
l'imposizione di un confinamento in spazi molto ristretti e con limitate possibilità di movimento, per cui non vi era alcuna necessità di “pulire le stalle” che peraltro non esistono o portare loro da mangiare ogni giorno! I bovini, non essendo mai stati stabulati, sono in grado di sfruttare gli alimenti poveri e fibrosi per nutrirsi ed anche se gli allevatori forniscono, ad integrazione, comunque una
11 parte del nutrimento necessario, ciò sicuramente non accade con una cadenza giornaliera, pertanto non vi era alcuna necessità di portare loro il sostentamento quotidianamente.
Specificatamente alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro, sono emerse innumerevoli incongruenze: la stragrande maggioranza degli asseriti lavoratori ha dichiarato di recarsi sui terreni con mezzi ordinari che sicuramente non possono consentire il raggiungimento sui terreni, per via delle strade impervie e sconnesse.
Infine, alcuni “braccianti” non sono stati in grado di indicare neppure i loro compagni di lavoro né
i periodi di ingaggio: “c'erano altre persone a lavorare con noi ma non so indicare i loro nomi, né so indicare il loro aspetto, la loro età, eravamo in tanti. Per questa azienda ho lavorato anche altri anni ma non so indicare né quanti né quali”.
Contraddizioni e incongruenze che, di fatto, hanno confermato l'assoluta insussistenza dei sottesi rapporti di lavoro ed, inequivocabilmente, evidenziato l'ingiustificata denuncia di manodopera da parte di codesta ditta, certamente finalizzata alla costituzione di false posizioni assicurative ed all'indebita percezione di prestazioni previdenziali…”.
In ragione di quanto emerso dall'istruttoria svolta in questa sede, le “palesi ed importanti contraddizioni ed incongruenze, rispetto a quella che è risultata essere la concreta attività aziendale, specie in merito ai periodi di lavoro, alla tipologia del lavoro svolto” rilevate dagli ispettori non sembrano tuttavia riguardare la posizione lavorativa di il quale, al contrario, ha Parte_1 dimostrato di conoscere l'attività aziendale, le località in cui veniva svolta, la consistenza dell'allevamento e la loro esatta allocazione.
In assenza di ulteriori elementi di prova del carattere fittizio del rapporto di lavoro, pur dovendo tenere in debita considerazione il costante indirizzo della giurisprudenza secondo cui la documentazione di formazione unilaterale proveniente dal presunto datore di lavoro riveste solamente carattere indiziario nell'ambito delle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, non residuano elementi che giustifichino il disconoscimento del rapporto operato dall' e la disposta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. CP_1
Va, dunque, affermato il diritto del ricorrente alla re-iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2021 e al godimento della relativa indennità di disoccupazione agricola.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla re-iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2021; dichiara il diritto del ricorrente al godimento della indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021; condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1 complessivi € 1.310,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Cesare Santuccio dichiaratosi antistatario.
Catania, 2 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
13
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11246/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Parte_1
Santuccio;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023, dall'avv. MA Rosaria Battiato;
Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: disconoscimento giornate lavorative in agricoltura
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta nel 2021 svolgendo mansioni Controparte_2 di bracciante agricolo per 102 giornate;
- che, in particolare, ha espletato la propria attività presso i terreni siti a Cesarò in contrada Farina e a Maniace nel periodo 1 settembre-31 dicembre 2021 lavorando dalle 7.00 alle 13.50 (6 ore e 50 al giorno) per cinque giorni settimanali;
- di avere percepito una retribuzione giornaliera pari ad € 62,00; 1 - che si è occupato, conformemente alle direttive impartite dal datore di lavoro, dell'alimentazione, dell'abbeveraggio e della pulizia degli animali, dell'assistenza al veterinario e del controllo delle recinzioni;
- che in seguito ad una verifica ispettiva l' ha disconosciuto le suddette giornate adducendo CP_1
l'ipotesi di una forza lavoro in eccesso rispetto alle esigenze aziendali e riconoscendo il ricorso alla manodopera bracciantile soltanto in relazione a due lavoratori;
- che, ritenuta l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ha proposto ricorso amministrativo al quale l' ha dato riscontro negativo;
CP_1
- che il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo ha comportato anche la perdita dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'indennità di malattia per gli anni in parola.
Parte ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'interpretazione fornita dagli ispettori delle dichiarazioni rese dal titolare in sede di accesso ispettivo, risultando peraltro in contrasto con quanto previsto dal
Decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste del 5 marzo 2001 concernente la
Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro-coltura in base al quale per la gestione della suddetta attività sarebbe necessaria una forza lavorativa ben superiore alle due unità di personale riconosciute (per ottanta bovini 1.120 giornate lavorative annue e per sette equidi 51 giornate lavorative annue;
per cinque ettari di uliveto 160 giornate lavorative annue e per quarantatré ettari di seminativo per foraggere 344 giornate lavorative annue). Ha, infatti, assunto che date le dimensioni dell'azienda e considerato il numero dei capi di bestiame allevati non è possibile gestire un'attività del genere in qualità di coltivatore diretto senza avvalersi di adeguata manodopera salariata.
Il ricorrente ha rappresentato che il lavoro effettuato dai dipendenti della ditta viene organizzato da al mattino presto o nel pomeriggio e consiste nella preparazione del terreno Controparte_2 per la semina, nel controllo e nella sistemazione delle recinzioni, nel trasporto degli animali per la transumanza due volte l'anno, nel controllo, nella custodia e nella pulizia degli animali, nella collaborazione con il veterinario e nella divisione degli animali ove necessario;
che, fatta eccezione per il periodo compreso tra il mese di gennaio e i primi di aprile allorquando gli animali vivono allo stato brado e non abbisognano di particolari cure, le attività sopra elencate devono essere svolte per tutto l'anno, ciò che ne rende impossibile lo svolgimento da parte di due unità di personale.
Ha poi evidenziato che la prestazione lavorativa è stata effettuata nel rispetto del necessario vincolo di subordinazione e il datore di lavoro ha provveduto alla registrazione dello stesso nel libro matricola dell'impresa rilasciando i relativi prospetti depositati presso l' e corrispondendo regolarmente CP_1 la retribuzione per le giornate lavorative svolte.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “- riconoscere e dichiarare come avvenute le prestazioni agricole stagionali in contestazione ed espletate dalla ricorrente per tutti gli
2 anni di cui in premessa alle dipendenze dell'azienda individuale , con sede Controparte_2 in Maniace;
- conseguentemente, riconoscere e dichiarare che, in particolare, è stata espletata dal ricorrente – come da documentazione allegata – la prestazione lavorativa dedotta nel 2021 per 102 giornate dall'1.9.2021 al 31.12.2021; - indi, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla attribuzione delle giornate lavorative dedotte in detti periodi e quindi disporre in ordine alla re- iscrizione della ricorrente medesima negli elenchi dei lavoratori del Comune di appartenenza per tutti gli anni di cui in ricorso;
- Disporre l'annullamento e/o la disapplicazione o dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati con i quali si dispone la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per detti anni e si chiede la restituzione della indennità di disoccupazione nella CP_ misura richiesta, nella ipotesi ancor oggi non verificatasi che detta sia stata recuperata dall'
(…) Spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 21 dicembre 2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1 evidenziando la carenza dell'interesse ad agire per non avere parte ricorrente prodotto “…il provvedimento di cancellazione impugnando invece il verbale ispettivo di cui non è destinataria nella notifica” ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura.
Nel merito parte resistente ha richiamato le risultanze del verbale di accertamento n.
2022002342/DDL del 27 ottobre 2022 ed ha dedotto l'infondatezza delle pretese del ricorrente, non avendo quest'ultimo fornito alcuna prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della ditta CO TA AN nel 2021 per un numero di giornate sufficienti e necessarie ai fini della maturazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e, di conseguenza, all'indennità di disoccupazione agricola nonché ad ogni altra indennità correlata al dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso, l' resistente ha formulato le CP_1 seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare la carenza di interesse ad agire e
l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del verbale ispettivo, di ogni presupposto, di ogni atto conseguente e della cancellazione dagli elenchi per gli anni in contestazione e rigettare ogni altra domanda, in quanto inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
3 All'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente come da note in atti, la causa
è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall' in ragione dell'asserito decorso del termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 22 del CP_1 decreto-legge n. 7/1970, convertito con modificazioni in legge n. 83/1970.
Invero, in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, l'art. 22, comma 1, del d.l.
n. 7/1970 prevede un termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale la cui decorrenza determina l'inammissibilità dell'azione spiegata.
Più nello specifico, la disposizione in parola – abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 per poi essere ripristinata dal d.l. n. 98/2011 convertito con modificazioni in legge n. 111/2011 con decorrenza dal 6 luglio 2011 - stabilisce che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La Corte di Cassazione ha precisato che il termine di centoventi giorni previsto dalla norma testé citata ha natura di decadenza sostanziale così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533/1973 (cfr., fra le tante, Cass. nn. 9595/1997, 5942/2001, 16803/2003, 15460/2004,
10393/2005 e 13092/2009) e che l'inosservanza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Inoltre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., in quanto riguarda una materia – come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli – sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., 25 agosto 2020, n. 17653).
La Suprema Corte ha evidenziato che “Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale
i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la
4 sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per
l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n.
18528)” (Cass., 12 maggio 2015, n. 9622).
Il riferimento operato dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non impugnati per mezzo dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso avviato su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 (cfr. sul punto Cass. nn. 813/2007,
13092/2009 e 15785/2011).
Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993, la quale, modificando la disciplina posta dall'art. 17 del d.l. n. 7/1970 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo –, attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. Più nello specifico, la disposizione citata prevede che: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono Pt_2 proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che l'art. 19 della legge n. 724/1994 ha soppresso il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni e il suo personale all' e all' , secondo le rispettive competenze. CP_1 CP_3
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel
D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso,
5 se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass., 16 gennaio 2007, n. 813; conf. Cass., 2 settembre 2013, n. 20086).
Nell'ipotesi in cui, invece, i provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi siano divenuti definitivi perché non impugnati in via amministrativa, l'azione giudiziaria deve essere esercitata nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine (di trenta giorni) stabilito dall'art. 11, comma 1 o 2, del d.lgs. n. 375/1993 (cfr. Cass., 5 gennaio 2024, n. 385).
Ebbene, nel caso di specie il provvedimento di cui al prot. .2100.31/03/2023 n. 0201174 con cui CP_1 sono state disconosciute le giornate di lavoro agricolo per il 2021 (cfr. doc. 1 parte ricorrente) è stato impugnato da con ricorso amministrativo del 12 maggio 2023 (cfr. doc. 1 parte Parte_1 ricorrente); ricorso che è stato rigettato con provvedimento (decreto/verbale n. 20) del 14 giugno 2023 notificato il 3 luglio 2023, in relazione al quale il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la proposizione di un ulteriore ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n.
375/1993, di guisa che deve ritenersi che il provvedimento de quo non sia stato oggetto di gravame amministrativo di secondo grado dinanzi alla per l'accertamento e la Controparte_4 riscossione dei contributi agricoli unificati.
Pertanto, onde verificare la tempestività dell'azione giudiziaria ai sensi del citato art. 22 del d.l. n.
7/1970 convertito con modificazioni in legge n. 83/1970, occorre prendere le mosse dalla data del 3 luglio 2023, giorno in cui (secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti) parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione del decreto n. 20 con cui la Commissione di cui all'art. 80 della legge n. 448/1998 ha rigettato il ricorso amministrativo di primo grado proposto.
Ne consegue, dunque, che il termine di decadenza di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria è iniziato a decorrere il 2 agosto 2023, ovverosia dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993 per la presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della data di instaurazione del presente giudizio (i.e. 31 ottobre 2023), deve ritenersi che il ricorso sia stato depositato entro il termine di decadenza previsto dalla legge e che l'eccezione formulata dall' sia infondata. CP_1
2. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la
6 prova dei fatti costitutivi del diritto. Nella specie, dunque, è onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
Infatti, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, le prestazioni previdenziali agricole sono subordinate al preliminare accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro dipendente, la cui prova grava sul lavoratore. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'iscrizione di un soggetto nell'elenco dei lavoratori agricoli “potendo essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375) e di cancellazione, è (…) un meccanismo di agevolazione probatoria” che perde la sua funzione “ove l' a seguito del CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” con la conseguenza che “Con il disconoscimento del rapporto di lavoro emerge, per l'interessata, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto;
e per il giudice la funzione di accertare l'esistenza e l'inesistenza di questo rapporto, senza in ciò essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione (Cass. 21 gennaio 1993 n. 729)” (Cass., 12 giugno 2000, n. 7995).
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue: “il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n.
1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994)” (Cass., 4 marzo 2019, n. 6229, che richiama Cass., S.U., n. 1133/2000).
Trattasi di princìpi consolidati: “…presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in
7 cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto
(come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato).
In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass.
n. 26816 del 2008, n. 16585 del 2004)” (Cass., 2 agosto 2012, n. 13877).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento (come nella fattispecie cfr. doc. 1 parte ricorrente), sia in mancanza del medesimo (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento di cui chiede l'accertamento (oppure degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia,
Cass., 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., 20 marzo 2001, n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quantomeno i cosiddetti elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi – in specie per periodi di lavoro non continuativi
(come nel caso in esame) – non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati,
l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ciò premesso, l'istruttoria orale svolta è valsa a dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro.
Più in particolare, il teste , OTD della ditta “dal 2016 ST Controparte_2 al 2022”, ha dichiarato di conoscere il ricorrente “in quanto lo stesso nel 2021 e nel 2022 ha lavorato, non ricordo con precisione i periodi, alle dipendenze di ”. Interrogato sul Controparte_2 capitolo 1 del ricorso ha ricordato “in effetti che il ricorrente nel 2021 ha lavorato nel periodo
8 settembre-dicembre” e, su domanda del giudice, ha ribadito “che il ha lavorato anche nel Pt_1
2022”. Con riguardo al luogo di lavoro ha specificato che “nel 2021 il ricorrente ha lavorato Tes_1
a Cesarò” non essendovi “terreni in cui abbiamo lavorato e che sono ubicati a Maniace. Maniace era il punto di incontro, ma i terreni sono ubicati nel territorio di Cesarò” e, su domanda a chiarimento, ha dichiarato di ricordare “della presenza del ricorrente sui terreni di Cesarò nel 2021; mentre nel 2022 siamo stati insieme a ”. Relativamente all'esercizio del potere direttivo Persona_2 da parte di il predetto teste ha, poi, genericamente confermato le circostanze dedotte CP_2 nel capitolo 7 di cui al ricorso (“Sul capitolo 7): è vero quanto indicato nel capitolo. La mattina ci si incontrava tutti presso il terreno del CO TA a Maniace e egli ci dava le necessarie indicazioni”) (cfr. verbale udienza del 23 maggio 2024).
L'altra teste di parte ricorrente, OTD alle dipendenze di Testimone_2 CP_2
e sorella di quest'ultimo, dopo aver riferito di conoscere “il ricorrente per ragioni
[...] lavorative” in quanto hanno “lavorato insieme nel 2021 e anche nel 2022, se non ricordo male (…) presso i terreni demaniali siti in territorio di Cesarò”, ha confermato la prestazione di attività lavorativa da parte di nel periodo dedotto nel capitolo 1 poiché “si tratta dello Parte_1 stesso periodo in cui” anche lei ha lavorato alle dipendenze di suo fratello ma ha ammesso di non ricordare “con esattezza le date”. Su domanda a chiarimento ha precisato che per raggiungere il luogo di lavoro, a Cesarò, utilizzavano la macchina di suo marito oppure quella di ST
. Con riguardo alle mansioni espletate ha confermato che “Il svolgeva tutte Parte_1 Pt_1
e ognuna di tali attività” indicate nel capitolo 6 del ricorso e, su domanda a chiarimento, ha precisato che “tutte queste attività sono state svolte dal nel 2021” non essendo “sicura se il ricorrente Pt_1 abbia lavorato anche nel 2022”. Anche la teste ha confermato l'esercizio del Testimone_2 potere direttivo da parte del fratello (“Sul capitolo 7): è vero quanto indicato nel capitolo. Le direttive ci venivano date la mattina dal presso la sede a Maniace che non è altro che un pezzo CP_2 di terreno ove detiene foraggio e mangime e ci si vede presso tale sede prima di partire. Ci sono delle mattine in cui ci vediamo in sede e delle altre in cui se il non riesce a venire ci dà CP_2 indicazioni telefoniche”) ed ha precisato, su domanda del giudice, che “a ”, ove ha Persona_2 lavorato nel 2022, “il terreno è destinato in parte a pascolo e in parte è seminato per il foraggio”
(cfr. verbale udienza del 23 maggio 2024).
Si tratta di deposizioni lineari e scevre da contraddizioni, che sono sostanzialmente coincidenti con quanto dichiarato da in sede ispettiva. Quest'ultimo, sentito dai funzionari di Parte_1 vigilanza INL in data 14 settembre 2022, ha dichiarato quanto segue: “Lavoro come bracciante agricolo dal 2021 alle dipendenze della ditta . Lo scorso anno ho iniziato i giorni di Controparte_2 settembre ed ho cessato a dicembre per complessive 102 gg. mentre quest'anno ho iniziato giorno 11
9 agosto. La ditta si occupa di allevamento di bovini, cavalli ed asini tenuti su terreni siti in c/da Farina in agro di Cesarò e c/da Bufale sempre a Cesarò. Gli animali sono tenuti allo stato brado io mi occupo della custodia vale a dire controllo che qualche capo non si allontani troppo dagli altri capi ed aiuto i vitellini appena nati a mangiare il latte dalla mamma. Controllo anche lo stato della recinzione ed eventualmente provvedo alla riparazione. Oltre il sottoscritto, nel periodo di occupazione c'era anche mio padre mia RE , sig.ra , Persona_3 Parte_3 Tes_2 sig.ra MA ed il sig. tutti quanti svolgevano le mie stesse mansioni. Io mi recavo al lavoro Tes_1 assieme ai miei genitori con la nostra macchina fino al capannone che vi è a Maniace in c/da
Boschetto e poi da lì raggiungevamo i terreni di Cesarò con la jeep del titolare. Lo scorso anno ho lavorato sempre e solo a Cesarò, quest'anno da quando sono stato assunto ho lavorato sui terreni siti a Siracusa Villasmundo per la sistemazione della recinzione. Tutte le persone prima menzionate sono occupate come me a Siracusa per la sistemazione della recinzione. Attualmente su questi terreni non ci sono animali. Sono stato retribuito lo scorso anno con 62,00 euro al giorno, quest'anno con
64,00 che mi eroga il sig. CO in contanti. Dopo avere riletto la presente dichiarazione e confermato il contenuto, voglio precisare che oltre le persone prima menzionate come intente al lavoro assieme al sottoscritto, vi erano anche il sig. e la sig.ra relativamente all'anno 2021 sui CP_5 Pt_4 terreni di Cesarò. Per quanto riguarda quest'anno confermo i nominativi anzidetti vale a dire i miei genitori, la sig.ra , la sig.ra MA ed il sig. ” (cfr. doc. 3 parte resistente pagg. 53-55). Tes_2 Tes_1
Tali dichiarazioni appaiono del tutto coerenti con gli accertamenti ispettivi e con le circostanze acclarate sui luoghi. Al riguardo, appare utile richiamare le annotazioni dei funzionari di vigilanza
INL in relazione al sopralluogo del 6 settembre 2022: “Al terreno si accede da un cancello chiuso con catenaccio terreno recintato con paletti in legno e rete metallica, qui siamo in c.da Boschetto dove ci sono circa 11 asini. Sui terreni insiste una tettoia in alluminio dove ci sono circa 10 agnellini in gabbia. Qui pascolano circa 30 bovini tra mucche e vitelli e circa 10 cavalli. La paglia la ricaviamo da seminativo a Villasmundo Melilli circa 60 ha.. La paglia la imballiamo tramite conto terzi, la paglia la trasportiamo con il nostro trattore. Non so se ho le fatture relative all'imballaggio”.
Vi è una annotazione aggiunta: NO FATTURE. “La recinzione è stata fatta di recente. C'è un serbatoio molto grande d'acqua e accanto 1 silos per il mangime. (C.da Boschetto il terreno del nonno). Accanto agli asini un prato incolto. Per raggiungere i terreni di Cesarò strada dissestata impraticabile se non con jeep di grossa potenza. Sui terreni di Cesarò recinzione vetusta animali liberi al pascolo, il terreno è di proprietà circa 6 ha., c'è una casetta in cemento (rustico, non completata) pascolano circa 50 capi. Questo terreno è identificato con il nome di . Questa CP_6 casetta viene utilizzata per il ricovero di qualche animale malato c'è un piccolo passaggio obbligato.
10 Sui terreni c'è una vasca che si autoalimenta con un pozzo vicino” (cfr. doc. 3 parte resistente pagg.
57-58).
In disparte ogni considerazione in ordine alla antieconomicità dell'attività d'impresa per come rilevata in sede ispettiva e tenuto conto che oggetto del presente procedimento è l'accertamento del rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra il ricorrente e la ditta datoriale, nell'ambito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002342 del 27 ottobre 2022 (doc. 2 parte resistente), con cui l' ha disconosciuto, tra l'altro, le 102 giornate di lavoro agricolo dichiarate nel 2021 da CP_1
alle dipendenze della ditta , gli ispettori verbalizzanti Parte_1 Controparte_2 hanno rilevato quanto segue:
“RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
A mezzo Raccomandata A.R. si è provveduto ad invitare tutti i dipendenti dell'azienda i quali sono stati sentiti dagli ispettori verbalizzanti nei giorni stabiliti e nelle sedi indicate.
Dal contenuto di tali dichiarazioni è stato possibile risalire con assoluta certezza ai braccianti che hanno effettivamente prestato l'attività lavorativa;
difatti gli stessi hanno dimostrato di conoscere
l'attività aziendale, le località in cui veniva svolta, la consistenza dell'allevamento e la loro esatta allocazione, ecc.. Diversamente, dall'escussione della stragrande maggioranza dei lavoratori sono emerse palesi ed importanti contraddizioni ed incongruenze, rispetto a quella che è risultata essere la concreta attività aziendale, specie in merito ai periodi di lavoro, alla tipologia del lavoro svolto: tutti i lavoratori si sarebbero occupati principalmente della “custodia dell'allevamento e della recinzione dei terreni”. Hanno dato prova di non conoscere nemmeno la tipologia dell'allevamento che pascola allo stato brado, si riportano a tal proposito degli stralci di dichiarazioni: “…gli animali erano ricoverati nelle stalle con delle mangiatoie, ci occupavamo anche della pulizia delle stalle”,
“…l'allevamento sito a Maniace in c.da Boschetto è tenuto in stalla, divisi vitelli da una parte e mucche dall'altra”, “…gli stessi sono legati e quindi bisogna provvedere a dare loro da mangiare”, ed ancora “…gli animali erano ricoverati nelle stalle coperte non so con quale materiale…”,
“…Questi animali erano ricoverati nei box dove c'erano mangiatoie che dovevo riempire, ribadisco gli animali non erano liberi allo stato brado erano chiusi nei box…” “gli animali sono custoditi nelle stalle in un capannone, gli animali sono divisi in maschi e femmine, i maschi sono stabulati da una parte e le femmine da un'altra, gli animali sono separati da staccionatine di ferro…”.
Si ribadisce, a tal proposito, che l'allevamento in questione pascola in stato di libertà, senza
l'imposizione di un confinamento in spazi molto ristretti e con limitate possibilità di movimento, per cui non vi era alcuna necessità di “pulire le stalle” che peraltro non esistono o portare loro da mangiare ogni giorno! I bovini, non essendo mai stati stabulati, sono in grado di sfruttare gli alimenti poveri e fibrosi per nutrirsi ed anche se gli allevatori forniscono, ad integrazione, comunque una
11 parte del nutrimento necessario, ciò sicuramente non accade con una cadenza giornaliera, pertanto non vi era alcuna necessità di portare loro il sostentamento quotidianamente.
Specificatamente alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro, sono emerse innumerevoli incongruenze: la stragrande maggioranza degli asseriti lavoratori ha dichiarato di recarsi sui terreni con mezzi ordinari che sicuramente non possono consentire il raggiungimento sui terreni, per via delle strade impervie e sconnesse.
Infine, alcuni “braccianti” non sono stati in grado di indicare neppure i loro compagni di lavoro né
i periodi di ingaggio: “c'erano altre persone a lavorare con noi ma non so indicare i loro nomi, né so indicare il loro aspetto, la loro età, eravamo in tanti. Per questa azienda ho lavorato anche altri anni ma non so indicare né quanti né quali”.
Contraddizioni e incongruenze che, di fatto, hanno confermato l'assoluta insussistenza dei sottesi rapporti di lavoro ed, inequivocabilmente, evidenziato l'ingiustificata denuncia di manodopera da parte di codesta ditta, certamente finalizzata alla costituzione di false posizioni assicurative ed all'indebita percezione di prestazioni previdenziali…”.
In ragione di quanto emerso dall'istruttoria svolta in questa sede, le “palesi ed importanti contraddizioni ed incongruenze, rispetto a quella che è risultata essere la concreta attività aziendale, specie in merito ai periodi di lavoro, alla tipologia del lavoro svolto” rilevate dagli ispettori non sembrano tuttavia riguardare la posizione lavorativa di il quale, al contrario, ha Parte_1 dimostrato di conoscere l'attività aziendale, le località in cui veniva svolta, la consistenza dell'allevamento e la loro esatta allocazione.
In assenza di ulteriori elementi di prova del carattere fittizio del rapporto di lavoro, pur dovendo tenere in debita considerazione il costante indirizzo della giurisprudenza secondo cui la documentazione di formazione unilaterale proveniente dal presunto datore di lavoro riveste solamente carattere indiziario nell'ambito delle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, non residuano elementi che giustifichino il disconoscimento del rapporto operato dall' e la disposta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. CP_1
Va, dunque, affermato il diritto del ricorrente alla re-iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2021 e al godimento della relativa indennità di disoccupazione agricola.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla re-iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2021; dichiara il diritto del ricorrente al godimento della indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021; condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1 complessivi € 1.310,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Cesare Santuccio dichiaratosi antistatario.
Catania, 2 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
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