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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2272 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 23.09.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(c.f.: ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02.01.1956, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Vincenzo Pigliacelli, n.1, presso lo studio del suo procuratore
Avv. Cinzia Tempera (CF: CodiceFiscale_2 Emai_1 [...]
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare che al ricorrente, , affetto da malattia professionale Parte_1 Sindrome da conflitto spalla dx e sx e che allo stesso compete il riconoscimento di un aggravamento del danno biologico pari al 22 % (13% spalla dx + 10% sx per tot.22%) in quello maggiore o minore che risulterà dalla consulenza medico legale che andrà a predisporsi;
2) ordinare, di conseguenza all' , in persona del suo Direttore pro tempore, a CP_1 corrispondere quanto dovuto nonché di liquidare e pagare in favore di esso ricorrente il danno biologico indennizzato in capitale in base alle nuove tabelle del D.L. 58/2000 che risulterà dalla consulenza medico – legale che andrà a predisporsi, a far data dall'evento o quanto meno dall'accertamento giudiziale, il tutto con gli interessi e le integrazioni tutte di legge;
3) che il è già titolare di un danno biologico del 14% pertanto si chiede, sin Pt_1 d'ora, l'eventuale unificazione della rendita;
4) spese diritti ed onorario di lite da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara l'avvenuta antistazione, oltre I.V.A. e C.A.P.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , beneficiario di Parte_1 indennizzo nella misura del 14%, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data
26.11.2024, conveniva in giudizio l' , chiedendo il riconoscimento del maggior grado di CP_1 danno biologico preteso per Sindrome da conflitto spalla dx e sx nella misura al 22 % (13% spalla dx + 10% spalla sx), giusta domanda di aggravamento presentata in via amministrativa in data 14.05.2024 (n. 516260131) e non accolta dall'istituto, che ha confermato il riconoscimento nella misura del 14 %.
In particolare, nel ripercorrere la propria vicenda lavorativa dal 1987 al 2016 quale dipendente dell' poi divenuta rilevava: CP_4 CP_5
- di aver svolto l'attività di autista nei tratti di montagna dal 1987 al 2002, caratterizzata da mansioni particolarmente gravose (guida per ore su strade con fondo dissestato, mezzo con cambio meccanico privo di idroguida e senza servosterzo, montaggio delle catene da neve) che avevano comportato un sovraccarico delle braccia e della schiena;
- che in seguito ad un grave infortunio sul lavoro (inf. n. 412045644 del 04/12/2000
“Arto superiore sx spalla: presenza di 3 cicatrici chirurgiche ad esito artroscopia.
Ipomiotrofia del cingolo scapolo omerale. Limitazione funzionale di circa ¼ di tutti
i movimenti della scapolo omerale” con riconoscimento nella misura del 6%) in data 12.07.2002, veniva destinato al ruolo di operatore di ufficio e benché
2 nell'agosto del medesimo anno avesse subito anche un intervento per “Sindrome da conflitto alla spalla dx”, veniva assegnato nel novembre 2002 alla funzione di bigliettaio;
- che sino al 1° maggio 2016, anno del pensionamento, svolgeva le mansioni di bigliettaio, sottoposto in piedi a continue vibrazioni e munito di un dispositivo dal peso di diversi chili;
- che le predette lavorazioni contribuirono al peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- che avanzata la domanda in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale “Sindrome conflitto spalla dx” in data 23.11.2017 la stessa veniva rigettata dall'Istituto, rendendosi necessario il ricorso all'autorità giudiziaria;
- che con sentenza n. 600/2022, nell'ambito giudizio allibrato al n. 2243/2019, il
Tribunale di Teramo, riconosceva in capo al deducente la malattia professionale
“Conflitto spalla dx” con postumi invalidanti nella misura del 9%;
- che in data 14.05.2024, proponeva formale domanda di revisione essendosi ulteriormente aggravate le patologie delle spalle ma la stessa veniva rigettata dall' che confermava la valutazione assunta anche in sede di opposizione. CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
in data 29.01.2025 ed ha resistito alla domanda, rilevando che non sussistevano
[...] elementi giustificativi in atti tali da consentire una rivalutazione del danno, effettuato dall' sulla base di diversi accertamenti, così come precisato dal fiduciario , dott. CP_1 CP_1
nella propria relazione. Persona_1
Cont Ha inoltre specificato come il riconoscimento della nella misura del 9% era stata riconosciuta in epoca recente dal Tribunale di Teramo, risultando pertanto insussistente il preteso aggravamento.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della esperita CTU, è stata rinviata all'udienza del 23.09.2025 per la discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiedendo il rinnovo della CTU.
3 2. Nel merito la domanda non merita accoglimento.
Come sopra esposto, il ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto il danno biologico permanente nella misura del 22% per conflitto spalla dx e sx, malattia professionale riconosciuta dall' se non nella misura complessiva del 14% (conflitto spalla dx 9% e CP_1 conflitto spalla sx 6%).
Al fine di verificare il ritenuto aggravamento, all'udienza del 11.02.2025 è stato nominato
CTU il dott. il quale, in seguito ad una lunga ed approfondita disamina Persona_2 del caso di specie, delle considerazioni medico legali e dopo aver visitato il periziando in data
28.02.2025, non ha riscontrato la sussistenza di aggravamenti alla data della revisione o alla data della visita peritale rispetto ai postumi già riconosciuti dall' nella misura CP_1 complessiva del 14%.
Il CTU è pervenuto a tale determinazione valutando il caso concreto ed avendo a disposizione la seguente documentazione sanitaria: 1- 03/04/2024 RM spalla dx e spalla sx effettuata presso il P.O. di Giulianova/U.O.S.D. Radiologia e RMN osteoarticolare che hanno rilevato “Lo studio della spalla destra mostra esiti chirurgici con ancoretta metallica tendinosi del sovraspinoso e delle anche componenti la cuffia dei rotatori con minima breccia di lesione a livello dell'area critica. In asse il CLB con sinovite della guaina. Modesto versamento articolare. Normalità della cinghia funzionale anteriore. Note artrosiche. Lo studio della spalla sin mostra tendinosi del sovraspinoso e delle anche componenti la cuffia dei rotatori con ampia breccia di lesione a livello dell'area critica. In asse il CLB con sinovite della guaina. Modesto versamento articolare. Normalità della cinghia funzionale anteriore.
Note artrosiche.”;
2- Relazione visita medica Dott. del 05.12.2024; 3- Persona_1
Relazione visita medica Dott. del 27.02.2025. Per_1
In particolare, l'ausiliario ha rilevato che “il Sig. è affetto da: Esiti di Parte_1 intervento in artroscopia spalla dx e sinistra per tendinopatia e sindrome da conflitto. Il quadro patologico attualmente presente è da ritenere immutato grazie all'intervento terapeutico messo in essere, se non migliorato;
pertanto, si ritiene immutato la percentuale del danno precedentemente valutato pari al 14%”.
Nel termine all'uopo assegnato, le parti non hanno presentato osservazioni di natura tecnica all'elaborato peritale.
Pertanto, il dott. confermava le precedenti conclusioni medico-legali e rispondeva Per_2 al quesito posto dal Giudice nei seguenti termini: “Esiste il nesso di causalità tra l'attività svolta dal Sig. e quanto denunciato dal medesimo in data 12/10/2011 e le Parte_1
4 patologie oggetto della revisione passiva richiesta in data 14/06/2022: - Sindrome da conflitto spalla dx e sx. La malattia professionale di che trattasi determina un danno, pari al
14% (quattordici per cento) per le patologie sopra esposte che erano presenti al momento della istanza del ricorrente in data 19/11/2024 e che non hanno avuto variazioni nel tempo fino alla data della visita medico legale”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
La domanda va dunque rigettata con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
3. La natura controvertibile del giudizio, attesa la patologia effettivamente sofferta, che verosimilmente ha indotto il ricorrente a proporre domanda per il riconoscimento dell'aggravamento della malattia professionale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in via solidale, considerata la necessità di tale attività istruttoria ai fini del decidere e considerato anche il contenuto delle valutazioni.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2272/2024, contrariis reiectis, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa le spese di lite;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico solidale di entrambe le parti.
Teramo, 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 23.09.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(c.f.: ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02.01.1956, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Vincenzo Pigliacelli, n.1, presso lo studio del suo procuratore
Avv. Cinzia Tempera (CF: CodiceFiscale_2 Emai_1 [...]
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare che al ricorrente, , affetto da malattia professionale Parte_1 Sindrome da conflitto spalla dx e sx e che allo stesso compete il riconoscimento di un aggravamento del danno biologico pari al 22 % (13% spalla dx + 10% sx per tot.22%) in quello maggiore o minore che risulterà dalla consulenza medico legale che andrà a predisporsi;
2) ordinare, di conseguenza all' , in persona del suo Direttore pro tempore, a CP_1 corrispondere quanto dovuto nonché di liquidare e pagare in favore di esso ricorrente il danno biologico indennizzato in capitale in base alle nuove tabelle del D.L. 58/2000 che risulterà dalla consulenza medico – legale che andrà a predisporsi, a far data dall'evento o quanto meno dall'accertamento giudiziale, il tutto con gli interessi e le integrazioni tutte di legge;
3) che il è già titolare di un danno biologico del 14% pertanto si chiede, sin Pt_1 d'ora, l'eventuale unificazione della rendita;
4) spese diritti ed onorario di lite da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara l'avvenuta antistazione, oltre I.V.A. e C.A.P.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , beneficiario di Parte_1 indennizzo nella misura del 14%, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data
26.11.2024, conveniva in giudizio l' , chiedendo il riconoscimento del maggior grado di CP_1 danno biologico preteso per Sindrome da conflitto spalla dx e sx nella misura al 22 % (13% spalla dx + 10% spalla sx), giusta domanda di aggravamento presentata in via amministrativa in data 14.05.2024 (n. 516260131) e non accolta dall'istituto, che ha confermato il riconoscimento nella misura del 14 %.
In particolare, nel ripercorrere la propria vicenda lavorativa dal 1987 al 2016 quale dipendente dell' poi divenuta rilevava: CP_4 CP_5
- di aver svolto l'attività di autista nei tratti di montagna dal 1987 al 2002, caratterizzata da mansioni particolarmente gravose (guida per ore su strade con fondo dissestato, mezzo con cambio meccanico privo di idroguida e senza servosterzo, montaggio delle catene da neve) che avevano comportato un sovraccarico delle braccia e della schiena;
- che in seguito ad un grave infortunio sul lavoro (inf. n. 412045644 del 04/12/2000
“Arto superiore sx spalla: presenza di 3 cicatrici chirurgiche ad esito artroscopia.
Ipomiotrofia del cingolo scapolo omerale. Limitazione funzionale di circa ¼ di tutti
i movimenti della scapolo omerale” con riconoscimento nella misura del 6%) in data 12.07.2002, veniva destinato al ruolo di operatore di ufficio e benché
2 nell'agosto del medesimo anno avesse subito anche un intervento per “Sindrome da conflitto alla spalla dx”, veniva assegnato nel novembre 2002 alla funzione di bigliettaio;
- che sino al 1° maggio 2016, anno del pensionamento, svolgeva le mansioni di bigliettaio, sottoposto in piedi a continue vibrazioni e munito di un dispositivo dal peso di diversi chili;
- che le predette lavorazioni contribuirono al peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- che avanzata la domanda in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale “Sindrome conflitto spalla dx” in data 23.11.2017 la stessa veniva rigettata dall'Istituto, rendendosi necessario il ricorso all'autorità giudiziaria;
- che con sentenza n. 600/2022, nell'ambito giudizio allibrato al n. 2243/2019, il
Tribunale di Teramo, riconosceva in capo al deducente la malattia professionale
“Conflitto spalla dx” con postumi invalidanti nella misura del 9%;
- che in data 14.05.2024, proponeva formale domanda di revisione essendosi ulteriormente aggravate le patologie delle spalle ma la stessa veniva rigettata dall' che confermava la valutazione assunta anche in sede di opposizione. CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
in data 29.01.2025 ed ha resistito alla domanda, rilevando che non sussistevano
[...] elementi giustificativi in atti tali da consentire una rivalutazione del danno, effettuato dall' sulla base di diversi accertamenti, così come precisato dal fiduciario , dott. CP_1 CP_1
nella propria relazione. Persona_1
Cont Ha inoltre specificato come il riconoscimento della nella misura del 9% era stata riconosciuta in epoca recente dal Tribunale di Teramo, risultando pertanto insussistente il preteso aggravamento.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della esperita CTU, è stata rinviata all'udienza del 23.09.2025 per la discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiedendo il rinnovo della CTU.
3 2. Nel merito la domanda non merita accoglimento.
Come sopra esposto, il ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto il danno biologico permanente nella misura del 22% per conflitto spalla dx e sx, malattia professionale riconosciuta dall' se non nella misura complessiva del 14% (conflitto spalla dx 9% e CP_1 conflitto spalla sx 6%).
Al fine di verificare il ritenuto aggravamento, all'udienza del 11.02.2025 è stato nominato
CTU il dott. il quale, in seguito ad una lunga ed approfondita disamina Persona_2 del caso di specie, delle considerazioni medico legali e dopo aver visitato il periziando in data
28.02.2025, non ha riscontrato la sussistenza di aggravamenti alla data della revisione o alla data della visita peritale rispetto ai postumi già riconosciuti dall' nella misura CP_1 complessiva del 14%.
Il CTU è pervenuto a tale determinazione valutando il caso concreto ed avendo a disposizione la seguente documentazione sanitaria: 1- 03/04/2024 RM spalla dx e spalla sx effettuata presso il P.O. di Giulianova/U.O.S.D. Radiologia e RMN osteoarticolare che hanno rilevato “Lo studio della spalla destra mostra esiti chirurgici con ancoretta metallica tendinosi del sovraspinoso e delle anche componenti la cuffia dei rotatori con minima breccia di lesione a livello dell'area critica. In asse il CLB con sinovite della guaina. Modesto versamento articolare. Normalità della cinghia funzionale anteriore. Note artrosiche. Lo studio della spalla sin mostra tendinosi del sovraspinoso e delle anche componenti la cuffia dei rotatori con ampia breccia di lesione a livello dell'area critica. In asse il CLB con sinovite della guaina. Modesto versamento articolare. Normalità della cinghia funzionale anteriore.
Note artrosiche.”;
2- Relazione visita medica Dott. del 05.12.2024; 3- Persona_1
Relazione visita medica Dott. del 27.02.2025. Per_1
In particolare, l'ausiliario ha rilevato che “il Sig. è affetto da: Esiti di Parte_1 intervento in artroscopia spalla dx e sinistra per tendinopatia e sindrome da conflitto. Il quadro patologico attualmente presente è da ritenere immutato grazie all'intervento terapeutico messo in essere, se non migliorato;
pertanto, si ritiene immutato la percentuale del danno precedentemente valutato pari al 14%”.
Nel termine all'uopo assegnato, le parti non hanno presentato osservazioni di natura tecnica all'elaborato peritale.
Pertanto, il dott. confermava le precedenti conclusioni medico-legali e rispondeva Per_2 al quesito posto dal Giudice nei seguenti termini: “Esiste il nesso di causalità tra l'attività svolta dal Sig. e quanto denunciato dal medesimo in data 12/10/2011 e le Parte_1
4 patologie oggetto della revisione passiva richiesta in data 14/06/2022: - Sindrome da conflitto spalla dx e sx. La malattia professionale di che trattasi determina un danno, pari al
14% (quattordici per cento) per le patologie sopra esposte che erano presenti al momento della istanza del ricorrente in data 19/11/2024 e che non hanno avuto variazioni nel tempo fino alla data della visita medico legale”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
La domanda va dunque rigettata con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
3. La natura controvertibile del giudizio, attesa la patologia effettivamente sofferta, che verosimilmente ha indotto il ricorrente a proporre domanda per il riconoscimento dell'aggravamento della malattia professionale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in via solidale, considerata la necessità di tale attività istruttoria ai fini del decidere e considerato anche il contenuto delle valutazioni.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2272/2024, contrariis reiectis, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa le spese di lite;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico solidale di entrambe le parti.
Teramo, 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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