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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1187/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1187/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Marianna Grimaldi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Paola Pesce, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.9.2025.
1 Proc. R.G. n. 1187/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.02.2023 [nato ad Parte_1
LB (Sa) il 26.09.1958, CF. ] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
[nata a [...] il [...], CF. CP_1
] in data 24.01.1998 in Vietri Sul Mare (Sa) e dalla cui C.F._1 unione erano nati i figli maggiorenni (10.07.1988) e Per_1 Per_2
(31.01.1998).
Con comparsa del 25.05.2023 si costituiva , la quale aderiva Controparte_1 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e domanda il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di 600,00 euro.
Il Presidente del Tribunale, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza del 14.06.2023 i provvedimenti provvisori (in particolare riduceva ad euro 300,00 l'assegno in favore della resistente e prevedeva a suo carico un assegno di euro 150,00 in favore del figlio maggiorenne oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella Per_2 misura del 20%) e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con decreto n. 3026/2023 emesso in data 23.11.2023 la Corte di Appello di
Salerno, in accoglimento del reclamo proposto dalla resistente, rideterminava in euro 500,00 l'assegno in suo favore e revocava l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e il suo onere di contribuzione alle spese Per_2 straordinarie.
Nella memoria ex art. 709, terzo comma, c.p.c. depositata in data 6.11.2023 il ricorrente chiedeva che fosse previsto a carico della resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne da versare direttamente Per_2 al medesimo.
Con sentenza n. 5811/2023 emessa in data 19.12.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Espletato l'interrogatorio formale della resistente, alla udienza del 25.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del
2 Proc. R.G. n. 1187/2023
collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5811/2023 emessa in data 19.12.2023, afferisce alle domande di contenuto economico proposte dalle parti.
Nella memoria ex art. 709, terzo comma, c.p.c. depositata in data 6.11.2023 il ricorrente chiedeva che fosse previsto a carico della resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne da versare direttamente Per_2 al medesimo (“Disporre che la sig.ra provveda direttamente al CP_1 mantenimento del figlio nella misura che l'ill.mo Giudicante riterrà più Per_2 opportuna”).
Ebbene, la S.C. ha già da tempo evidenziato che, in mancanza di domanda del figlio maggiorenne, il genitore non convivente non può assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti del figlio invece che del genitore convivente (“sebbene l'art. 337-septies c.c. … riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” Cass. civ., sez. I, 12.11.2021, n. 34100).
Peraltro, anche volendo diversamente ragionare, la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne risulterebbe del tutto infondata.
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può
3 Proc. R.G. n. 1187/2023
essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
4 Proc. R.G. n. 1187/2023
Nel caso di specie è pacifico che il figlio di quasi 28 anni, ha concluso il Per_2 proprio percorso di studi con il conseguimento del diploma ed ha svolto per vari periodi – anche prima dell'introduzione del presente procedimento - lavori retribuiti (cameriere per due anni e poi altri contratti a tempo determinato per brevi periodi). Di tal che, in applicazione die principi giurisprudenziali suesposti, lo stesso deve ritenersi ormai autonomo dal punto di vista economico anche se attualmente è inoccupato.
B) La resistente – titolare di un assegno di mantenimento di euro 600,00 ridotto ad euro 500,00 all'esito del reclamo dinanzi alla Corte di Appello - ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad
5 Proc. R.G. n. 1187/2023
abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo
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l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la né allegato né tantomeno provato di aver CP_1 rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia. Anzi, è pacifico che all'epoca della separazione la stessa già svolgeva lavoro dipendente presso l'esercizio commerciale della sorella (cfr. verb. udienza presidenziale del 12.6.2023).
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/07/2025, n. 18682; Cass. civ., sez.
I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920).
Per quanto, invece, attiene alla componente assistenziale deve considerarsi che:
1) il matrimonio è durato quasi 21 anni prima della introduzione del giudizio di separazione;
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2) la ha una invalidità per la malattia di OH con riduzione della CP_1 capacità lavorativa del 46% (cfr. verbale di accertamento della commissione medica di accertamento dell'invalidità INPS Salerno del 10.01.2019);
3) la resistente fino a febbraio 2025 ha lavorato presso l'attività commerciale della sorella percependo buste paga di circa 350,00 euro mensili con un reddito annuo di euro 4.458,00 percepito nel 2023 (cfr. CUD in atti);
4) la resistente è stata licenziata in data 28.2.2025 è sta attualmente percependo la SP (euro 324,90);
5) la vive in un immobile condotto in locazione per il quale paga un CP_1 canone di euro 300,00 mentre lo gode della casa familiare in comproprietà Pt_1 con la ex moglie, per la quale però paga una rata di mutuo di circa 400,00 euro mensili;
6) il ricorrente lavora come dipendente amministrativo presso un istituto scolastico in Salerno ed ha percepito per l'anno 2022 un reddito da lavoro di circa
20.600,00 (cfr. modello 730 in atti) ed ha avuto vari problemi di salute in corso di causa (carcinoma al cuoio capelluto ed infarto); ha contratto un finanziamento per motivi personali con rata di 225,00 euro mensili in scadenza a novembre 2028
(cfr. cessione del credito emergente dai cedolini in atti).
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato deve sicuramente riconoscersi il diritto alla percezione da parte della di un assegno divorzile in componente CP_1 assistenziale, assegno che – alla luce di quanto emerso in ordine alla condizione economica di entrambe le parti – appare corretto quantificare in euro 350,00 mensili.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
8 Proc. R.G. n. 1187/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- rigetta la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne proposta Per_2 dal ricorrente;
- determina in euro 350,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno divorzile che il sig. dovrà versare entro il 5 di ogni Parte_1 mese alla sig.ra Controparte_1
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1187/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Marianna Grimaldi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Paola Pesce, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.9.2025.
1 Proc. R.G. n. 1187/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.02.2023 [nato ad Parte_1
LB (Sa) il 26.09.1958, CF. ] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
[nata a [...] il [...], CF. CP_1
] in data 24.01.1998 in Vietri Sul Mare (Sa) e dalla cui C.F._1 unione erano nati i figli maggiorenni (10.07.1988) e Per_1 Per_2
(31.01.1998).
Con comparsa del 25.05.2023 si costituiva , la quale aderiva Controparte_1 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e domanda il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di 600,00 euro.
Il Presidente del Tribunale, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza del 14.06.2023 i provvedimenti provvisori (in particolare riduceva ad euro 300,00 l'assegno in favore della resistente e prevedeva a suo carico un assegno di euro 150,00 in favore del figlio maggiorenne oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella Per_2 misura del 20%) e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con decreto n. 3026/2023 emesso in data 23.11.2023 la Corte di Appello di
Salerno, in accoglimento del reclamo proposto dalla resistente, rideterminava in euro 500,00 l'assegno in suo favore e revocava l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e il suo onere di contribuzione alle spese Per_2 straordinarie.
Nella memoria ex art. 709, terzo comma, c.p.c. depositata in data 6.11.2023 il ricorrente chiedeva che fosse previsto a carico della resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne da versare direttamente Per_2 al medesimo.
Con sentenza n. 5811/2023 emessa in data 19.12.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Espletato l'interrogatorio formale della resistente, alla udienza del 25.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del
2 Proc. R.G. n. 1187/2023
collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5811/2023 emessa in data 19.12.2023, afferisce alle domande di contenuto economico proposte dalle parti.
Nella memoria ex art. 709, terzo comma, c.p.c. depositata in data 6.11.2023 il ricorrente chiedeva che fosse previsto a carico della resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne da versare direttamente Per_2 al medesimo (“Disporre che la sig.ra provveda direttamente al CP_1 mantenimento del figlio nella misura che l'ill.mo Giudicante riterrà più Per_2 opportuna”).
Ebbene, la S.C. ha già da tempo evidenziato che, in mancanza di domanda del figlio maggiorenne, il genitore non convivente non può assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti del figlio invece che del genitore convivente (“sebbene l'art. 337-septies c.c. … riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” Cass. civ., sez. I, 12.11.2021, n. 34100).
Peraltro, anche volendo diversamente ragionare, la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne risulterebbe del tutto infondata.
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può
3 Proc. R.G. n. 1187/2023
essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
4 Proc. R.G. n. 1187/2023
Nel caso di specie è pacifico che il figlio di quasi 28 anni, ha concluso il Per_2 proprio percorso di studi con il conseguimento del diploma ed ha svolto per vari periodi – anche prima dell'introduzione del presente procedimento - lavori retribuiti (cameriere per due anni e poi altri contratti a tempo determinato per brevi periodi). Di tal che, in applicazione die principi giurisprudenziali suesposti, lo stesso deve ritenersi ormai autonomo dal punto di vista economico anche se attualmente è inoccupato.
B) La resistente – titolare di un assegno di mantenimento di euro 600,00 ridotto ad euro 500,00 all'esito del reclamo dinanzi alla Corte di Appello - ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad
5 Proc. R.G. n. 1187/2023
abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo
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l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la né allegato né tantomeno provato di aver CP_1 rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia. Anzi, è pacifico che all'epoca della separazione la stessa già svolgeva lavoro dipendente presso l'esercizio commerciale della sorella (cfr. verb. udienza presidenziale del 12.6.2023).
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/07/2025, n. 18682; Cass. civ., sez.
I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920).
Per quanto, invece, attiene alla componente assistenziale deve considerarsi che:
1) il matrimonio è durato quasi 21 anni prima della introduzione del giudizio di separazione;
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2) la ha una invalidità per la malattia di OH con riduzione della CP_1 capacità lavorativa del 46% (cfr. verbale di accertamento della commissione medica di accertamento dell'invalidità INPS Salerno del 10.01.2019);
3) la resistente fino a febbraio 2025 ha lavorato presso l'attività commerciale della sorella percependo buste paga di circa 350,00 euro mensili con un reddito annuo di euro 4.458,00 percepito nel 2023 (cfr. CUD in atti);
4) la resistente è stata licenziata in data 28.2.2025 è sta attualmente percependo la SP (euro 324,90);
5) la vive in un immobile condotto in locazione per il quale paga un CP_1 canone di euro 300,00 mentre lo gode della casa familiare in comproprietà Pt_1 con la ex moglie, per la quale però paga una rata di mutuo di circa 400,00 euro mensili;
6) il ricorrente lavora come dipendente amministrativo presso un istituto scolastico in Salerno ed ha percepito per l'anno 2022 un reddito da lavoro di circa
20.600,00 (cfr. modello 730 in atti) ed ha avuto vari problemi di salute in corso di causa (carcinoma al cuoio capelluto ed infarto); ha contratto un finanziamento per motivi personali con rata di 225,00 euro mensili in scadenza a novembre 2028
(cfr. cessione del credito emergente dai cedolini in atti).
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato deve sicuramente riconoscersi il diritto alla percezione da parte della di un assegno divorzile in componente CP_1 assistenziale, assegno che – alla luce di quanto emerso in ordine alla condizione economica di entrambe le parti – appare corretto quantificare in euro 350,00 mensili.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- rigetta la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne proposta Per_2 dal ricorrente;
- determina in euro 350,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno divorzile che il sig. dovrà versare entro il 5 di ogni Parte_1 mese alla sig.ra Controparte_1
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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