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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. UL AC Presidente;
2) Dr. ES SU IZ LM Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 333/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] alla piazza S. Secondino n.7;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente ad Orsara di Puglia (FG) in località “Spuntoni” n.8;
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
residente a [...] alla Contrada S. Paolo n. 20;
(C.F.: , nata ad [...] il Parte_4 C.F._4
25.11.1949 e residente a [...]/3;
1 (C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_5 C.F._5
residente a [...] alla Contrada Montecalvello n. 2;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_6 C.F._6
residente a[...];
(C.F.: ), nata CE (FG) il 24.2.1954 e ivi Parte_7 C.F._7
residente a[...];
(C.F.: , nato CE (FG) il 10.9.1961 e residente in Parte_8 C.F._8
Campomarino (CB) alla via E. Sereni n. 106;
(C.F.: ), nato SA GI La RA (BN) Parte_9 C.F._9
il 30.8.1965 e residente a [...];
(C.F.: ), nato SA GI La RA (BN) il Parte_10 C.F._10
27.11.1963 e residente a [...] alla Contrada Colazze n.2;
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_11 C.F._11
14.6.1979 e ivi residente a[...];
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_11 C.F._12
27.8.1979 e residente in [...];
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] Parte_12 C.F._13
e ivi residente alla Contrada “Spuntoni” n.18;
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , con sede in Lucera (FG) alla via Po n. Controparte_2
32;
(C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. , con sede in Troia alla Contrada Torre Magna Controparte_3
n. 3;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._14
ed ivi residente a[...];
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_13 C.F._15
residente in [...] in piazza A. Salandra n.3;
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] Parte_14 C.F._16
e residente in [...];
2 (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_15 C.F._17
residente a[...];
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_16 C.F._18
residente a[...];
(C.F.: ), in persona dei legali Parte_17 P.IVA_3
rappresentanti p.t. e , con sede in Troia (FG) alla Parte_16 Parte_15
località Belvedere n. 2, tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati VINCENZO DI CICCO (C.F.: ) ed C.F._19
(C.F.: ), e con essi elettivamente Parte_18 CodiceFiscale_20
domiciliati in Napoli alla via Iannelli n. 270, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Guerrieri
- ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore della CP_4 P.IVA_4
Giunta Regionale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati MARCO UGO CARLETTI (C.F.:
e (C.F.: , ed C.F._21 Parte_19 C.F._22
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 45 presso lo studio dell'avv.
IE AR
-resistente-
e
- (C.F.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_5
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Foggia al Corso Roma
n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati ARMANDO CIAPPA (C.F.: ) e C.F._23 Pt_20
(C.F.: ), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla
[...] C.F._24
Via SAta Lucia n. 34-36
-resistente-
e
(Partita IVA ), in Controparte_6 P.IVA_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona al Lungadige
Cangrande n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto
3 di citazione, dall'avvocato FRANCESCO PALMESE (C.F.: ), presso C.F._25
il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Campi Flegrei seconda traversa n.
3;
-terza chiamata in causa-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_4
e contro il , con il quale hanno premesso: Controparte_5
- che nei giorni 14 e 15 ottobre 2015, nonché nei giorni 18 e 19 ottobre 2015, nella provincia di Foggia, quattro torrenti denominati “SAnoro”, “Potesano-Rivazzuolo”, “Celone” e
“Lorenzo” hanno rotto gli argini spondali ed hanno riversato tutto il loro carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quelli di essi ricorrenti, che sono stati invasi da acque putride e materiale melmoso, subendo danni alle colture, ai terreni ed agli impianti di irrigazione;
- che tale esondazione è stata provocata dalla cattiva manutenzione degli alvei;
- di avere, pertanto, preventivamente chiesto al presidente di questo Tribunale delle Acque
Pubbliche di disporre un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi, le cause dell'esondazione dei torrenti e la quantificazione dei danni subiti;
- che il nominato CTU, dopo aver tentato la conciliazione delle parti, ha depositato il proprio elaborato con cui, dopo avere accertato le cause della predetta esondazione, ha quantificato il danno subito da ciascuno, la cui sommatoria è pari ad € 1.170.403,00.
Hanno quindi avanzato richiesta di condanna dei convenuti e al CP_4 CP_5
risarcimento dei danni subiti.
…
Si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato Controparte_5 la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione degli alvei in oggetto è da attribuirsi alla competenza esclusiva della;
ha, altresì, dedotto CP_4
l'infondatezza della domanda, la genericità della richiesta risarcitoria in ordine alla descrizione delle colture in atto, nonché l'eccezionalità dell'evento.
Ha, infine, chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della CP_6 Controparte_7
.
[...]
…
All'udienza del 06.02.2018 si è costituita, altresì, la , la quale, CP_4
4 preliminarmente, si è opposta alla richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio concernente la procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., sostenendo di non aver preso parte alla stessa per mancata comunicazione ed eccependo, inoltre, la non assimilabilità quoad effectum della relazione formata nel procedimento ex art. 696 bis alla relazione CTU, stante la natura conciliativa dell'accertamento de quo; ha contestato, altresì, la propria carenza di “legittimazione passiva”, nonché l'infondatezza della domanda.
…
Si è costituita in giudizio la terza chiamata in causa Controparte_8
, la quale ha dedotto anch'essa la carenza di “legittimazione passiva” del
[...]
convenuto, nonché l'infondatezza delle domande, stante l'esimente del caso CP_5 fortuito e/o della forza maggiore.
…
Concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'08.09.2020, in occasione della quale ciascuna delle parti si è riportata genericamente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Acquisita, in data 27.04.2023, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento per ATP recante R.G. n. 1394/2015, successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 04.12.2024.
Con ordinanza del 12.12.2024 questo Collegio, rilevando che nell'elaborato peritale “la mera indicazione dei dati pluviometrici operata dal consulente tecnico d'ufficio dell'accertamento tecnico preventivo non permette, allo stato, di valutare se gli eventi metereologici che qui ci occupano siano idonei ad integrare l'esimente del caso fortuito rilevante ai sensi dell'art.
2051 c.c. sulla base di quelli che sono i principi elaborati in proposito dalla Suprema Corte
e dallo stesso Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche” e ritenendo necessaria una nuova e più mirata consulenza tecnica d'ufficio in tal senso, ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo CTU al fine di accertare se i dati pluviometrici degli eventi meteorologici de quibus permettessero di affermare l'eccezionalità nonché l'imprevedibilità degli stessi.
5 Depositata la relazione di consulenza tecnica dal nominato CTU, ingegnere , la Per_1
causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio ritiene questo Tribunale che la domanda vada rigettata.
Il consulente ha premesso che, nell'area per cui è causa, sono presenti le stazioni meteorologiche di Troia, di Biccari, di Faeto, di Orsara di Puglia e di Orto di Zolfo.
Ha quindi accertato, sulla base dei dati pluviometrici, che nei giorni di interesse in tre delle cinque delle dette stazioni (Orsara, Faeto ed Orto) vi sono stati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni per la durata di 6 ore e che in altre due stazioni
(Troia e Biccari), per la medesima durata di 6 ore, sono stati registrati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno tra i 100 ed i 200 anni.
Ritiene questo Tribunale che, sulla base di tali valori, si possa concludere nel senso che le precipitazioni per cui è causa hanno presentato i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, ed in quanto tali sono idonee ad integrare quel caso fortuito che esclude la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli enti tenuti alla custodia dei corsi d'acqua esondati a causa delle dette precipitazioni.
In punto di diritto va precisato che l'eccezionalità di un fenomeno naturale, intesa come sensibile deviazione (ed appunto, eccezione) dalla frequenza statistica accettata come
“normale” (ad esempio, forte temporale, nubifragio, calamità naturale), non è sufficiente di per sé sola a configurare l'esimente del caso fortuito, essendo anche necessario che se ne possa escludere la prevedibilità in base alla comune esperienza, e cioè che si possa affermare l'obiettiva inverosimiglianza dell'evento alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale: in altri termini, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale non ne esclude automaticamente la prevedibilità (sic est: non lo rende automaticamente anche inverosimile) sulla base delle concrete circostanze del caso specifico (cfr., soprattutto nelle motivazioni, Cass., sez. 3, n° 30521 del 22/11/2019
e Cass., sez. 3, n° 2482 del 01/02/2018).
In applicazione dei detti principi, le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza n°
15574/21) hanno avuto modo di affermare, per quanto riguarda gli eventi meteorologici, che,
6 al fine di poterli qualificare come eccezionali ed imprevedibili, non è di certo sufficiente che essi siano di notevole intensità, o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che l'accertamento del fortuito sia orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare,
i dati c.d. pluviometrici), riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, che ne permettano di affermare sia l'eccezionalità (sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale) sia l'imprevedibilità (obiettiva inverosimiglianza dell'evento alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale).
Nel caso di specie, come già si è anticipato, è emerso che in tre su cinque delle stazioni di interesse (Orsara, Faeto ed Orto) vi sono stati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni per la durata di 6 ore;
e che nelle altre due stazioni (Troia e
Biccari) vi sono stati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno che, sebbene non superiore ai 200 anni, comunque si assesta tra i 100 ed i 200 anni.
Orbene, tali dati permettono di affermare che quelli che qui ci occupano hanno costituito eventi meteorologici non solo eccezionali (in quanto costituenti una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale), ma anche imprevedibili (e cioè obiettivamente inverosimili alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale), ed in quanto tali idonei ad integrare l'ipotesi del caso fortuito ex art. 2051 c.c., assumendo rilievo causale esclusivo.
Sul punto, infatti, soccorrono le indicazioni contenute nel d.lgs. n° 49/2010, il quale, nell'elaborare le mappe di pericolosità per la gestione dei fenomeni alluvionali, ha indicato, nell'art. 6, come:
- frequenti e di elevata probabilità di verificazione le alluvioni con tempo di ritorno fra i 20 ed i 50 anni;
- poco frequenti le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni;
- di scarsa probabilità tutte le altre (e quindi quelle con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni).
Se quindi gli eventi meteorologici con tempi di ritorno superiori ai 200 anni, come quelli oggetto del presente processo, sono legislativamente definiti come di scarsa probabilità di verificazione, appare evidente che essi costituiscono eventi non solo eccezionali, ma anche
7 imprevedibili nel senso più sopra evidenziato (in quanto obiettivamente inverosimili alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale) e che, di riflesso, sono altrettanto eccezionali ed imprevedibili, e quindi fortuite, le esondazioni dei corsi d'acqua da essi provocate.
Tali conclusioni sono perfettamente in linea con quanto statuito dal Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, il quale ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n° 265 del 16/09/2016).
E se in due stazioni (Troia e Biccari) vi sono stati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno che si assesta tra i 100 ed i 200 anni, va detto che comunque si tratta di tempi di ritorno molto elevati, catalogati come poco frequenti ed i relativi eventi meteorologici, a maggior ragione in quanto verificatisi, nel caso di specie, in concomitanza con eventi meteorologici, in zone limitrofe, con tempi di ritorno superiori ai 200 anni, hanno indubbiamente concorso a rendere del tutto fortuite le esondazioni dei corsi d'acqua che attraversano i territori interessati.
Tale conclusione è perfettamente in linea con un recente precedente di questo stesso
Tribunale delle Acque, che per i medesimi eventi meteorologici e per la medesima zona territoriale hanno concluso nel senso dell'eccezionalità degli eventi stessi, rigettando la domanda (cfr. sentenza n° 1981/2022, pubblicata il 9.5.2022).
…
Le domande di parte ricorrente vanno, in definitiva rigettate, rinvenendosi negli eventi meteorologici in oggetto le caratteristiche del caso fortuito, rilevante, ai sensi dell'art. 2051
c.c., come causa di esclusione della responsabilità del custode.
Le difficoltà di accertamento insite nella fattispecie concreta in esame, che hanno comportato la necessità di specifiche indagini tecniche per accertare la sussistenza del carattere fortuito negli eventi per cui è causa, costituiscono, ad avviso di questa Corte, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
8 Si ritiene tuttavia equo porre ad esclusivo carico dei ricorrenti, in solido tra di loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e di quella disposta nel presente giudizio, essendo state entrambe le concluse direttamente necessitate dalla domanda proposta dai ricorrenti (cfr. Cass., sez. 3, n°
22868 del 13/09/2019: “Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande;
- dichiara compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ponendo tuttavia a carico esclusivo dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica di ufficio disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e quelle della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente processo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES SU IZ LM UL AC
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Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. UL AC Presidente;
2) Dr. ES SU IZ LM Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 333/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] alla piazza S. Secondino n.7;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente ad Orsara di Puglia (FG) in località “Spuntoni” n.8;
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
residente a [...] alla Contrada S. Paolo n. 20;
(C.F.: , nata ad [...] il Parte_4 C.F._4
25.11.1949 e residente a [...]/3;
1 (C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_5 C.F._5
residente a [...] alla Contrada Montecalvello n. 2;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_6 C.F._6
residente a[...];
(C.F.: ), nata CE (FG) il 24.2.1954 e ivi Parte_7 C.F._7
residente a[...];
(C.F.: , nato CE (FG) il 10.9.1961 e residente in Parte_8 C.F._8
Campomarino (CB) alla via E. Sereni n. 106;
(C.F.: ), nato SA GI La RA (BN) Parte_9 C.F._9
il 30.8.1965 e residente a [...];
(C.F.: ), nato SA GI La RA (BN) il Parte_10 C.F._10
27.11.1963 e residente a [...] alla Contrada Colazze n.2;
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_11 C.F._11
14.6.1979 e ivi residente a[...];
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_11 C.F._12
27.8.1979 e residente in [...];
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] Parte_12 C.F._13
e ivi residente alla Contrada “Spuntoni” n.18;
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , con sede in Lucera (FG) alla via Po n. Controparte_2
32;
(C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. , con sede in Troia alla Contrada Torre Magna Controparte_3
n. 3;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._14
ed ivi residente a[...];
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_13 C.F._15
residente in [...] in piazza A. Salandra n.3;
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] Parte_14 C.F._16
e residente in [...];
2 (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_15 C.F._17
residente a[...];
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_16 C.F._18
residente a[...];
(C.F.: ), in persona dei legali Parte_17 P.IVA_3
rappresentanti p.t. e , con sede in Troia (FG) alla Parte_16 Parte_15
località Belvedere n. 2, tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati VINCENZO DI CICCO (C.F.: ) ed C.F._19
(C.F.: ), e con essi elettivamente Parte_18 CodiceFiscale_20
domiciliati in Napoli alla via Iannelli n. 270, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Guerrieri
- ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore della CP_4 P.IVA_4
Giunta Regionale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati MARCO UGO CARLETTI (C.F.:
e (C.F.: , ed C.F._21 Parte_19 C.F._22
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 45 presso lo studio dell'avv.
IE AR
-resistente-
e
- (C.F.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_5
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Foggia al Corso Roma
n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati ARMANDO CIAPPA (C.F.: ) e C.F._23 Pt_20
(C.F.: ), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla
[...] C.F._24
Via SAta Lucia n. 34-36
-resistente-
e
(Partita IVA ), in Controparte_6 P.IVA_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona al Lungadige
Cangrande n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto
3 di citazione, dall'avvocato FRANCESCO PALMESE (C.F.: ), presso C.F._25
il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Campi Flegrei seconda traversa n.
3;
-terza chiamata in causa-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_4
e contro il , con il quale hanno premesso: Controparte_5
- che nei giorni 14 e 15 ottobre 2015, nonché nei giorni 18 e 19 ottobre 2015, nella provincia di Foggia, quattro torrenti denominati “SAnoro”, “Potesano-Rivazzuolo”, “Celone” e
“Lorenzo” hanno rotto gli argini spondali ed hanno riversato tutto il loro carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quelli di essi ricorrenti, che sono stati invasi da acque putride e materiale melmoso, subendo danni alle colture, ai terreni ed agli impianti di irrigazione;
- che tale esondazione è stata provocata dalla cattiva manutenzione degli alvei;
- di avere, pertanto, preventivamente chiesto al presidente di questo Tribunale delle Acque
Pubbliche di disporre un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi, le cause dell'esondazione dei torrenti e la quantificazione dei danni subiti;
- che il nominato CTU, dopo aver tentato la conciliazione delle parti, ha depositato il proprio elaborato con cui, dopo avere accertato le cause della predetta esondazione, ha quantificato il danno subito da ciascuno, la cui sommatoria è pari ad € 1.170.403,00.
Hanno quindi avanzato richiesta di condanna dei convenuti e al CP_4 CP_5
risarcimento dei danni subiti.
…
Si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato Controparte_5 la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione degli alvei in oggetto è da attribuirsi alla competenza esclusiva della;
ha, altresì, dedotto CP_4
l'infondatezza della domanda, la genericità della richiesta risarcitoria in ordine alla descrizione delle colture in atto, nonché l'eccezionalità dell'evento.
Ha, infine, chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della CP_6 Controparte_7
.
[...]
…
All'udienza del 06.02.2018 si è costituita, altresì, la , la quale, CP_4
4 preliminarmente, si è opposta alla richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio concernente la procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., sostenendo di non aver preso parte alla stessa per mancata comunicazione ed eccependo, inoltre, la non assimilabilità quoad effectum della relazione formata nel procedimento ex art. 696 bis alla relazione CTU, stante la natura conciliativa dell'accertamento de quo; ha contestato, altresì, la propria carenza di “legittimazione passiva”, nonché l'infondatezza della domanda.
…
Si è costituita in giudizio la terza chiamata in causa Controparte_8
, la quale ha dedotto anch'essa la carenza di “legittimazione passiva” del
[...]
convenuto, nonché l'infondatezza delle domande, stante l'esimente del caso CP_5 fortuito e/o della forza maggiore.
…
Concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'08.09.2020, in occasione della quale ciascuna delle parti si è riportata genericamente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Acquisita, in data 27.04.2023, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento per ATP recante R.G. n. 1394/2015, successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 04.12.2024.
Con ordinanza del 12.12.2024 questo Collegio, rilevando che nell'elaborato peritale “la mera indicazione dei dati pluviometrici operata dal consulente tecnico d'ufficio dell'accertamento tecnico preventivo non permette, allo stato, di valutare se gli eventi metereologici che qui ci occupano siano idonei ad integrare l'esimente del caso fortuito rilevante ai sensi dell'art.
2051 c.c. sulla base di quelli che sono i principi elaborati in proposito dalla Suprema Corte
e dallo stesso Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche” e ritenendo necessaria una nuova e più mirata consulenza tecnica d'ufficio in tal senso, ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo CTU al fine di accertare se i dati pluviometrici degli eventi meteorologici de quibus permettessero di affermare l'eccezionalità nonché l'imprevedibilità degli stessi.
5 Depositata la relazione di consulenza tecnica dal nominato CTU, ingegnere , la Per_1
causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio ritiene questo Tribunale che la domanda vada rigettata.
Il consulente ha premesso che, nell'area per cui è causa, sono presenti le stazioni meteorologiche di Troia, di Biccari, di Faeto, di Orsara di Puglia e di Orto di Zolfo.
Ha quindi accertato, sulla base dei dati pluviometrici, che nei giorni di interesse in tre delle cinque delle dette stazioni (Orsara, Faeto ed Orto) vi sono stati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni per la durata di 6 ore e che in altre due stazioni
(Troia e Biccari), per la medesima durata di 6 ore, sono stati registrati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno tra i 100 ed i 200 anni.
Ritiene questo Tribunale che, sulla base di tali valori, si possa concludere nel senso che le precipitazioni per cui è causa hanno presentato i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, ed in quanto tali sono idonee ad integrare quel caso fortuito che esclude la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli enti tenuti alla custodia dei corsi d'acqua esondati a causa delle dette precipitazioni.
In punto di diritto va precisato che l'eccezionalità di un fenomeno naturale, intesa come sensibile deviazione (ed appunto, eccezione) dalla frequenza statistica accettata come
“normale” (ad esempio, forte temporale, nubifragio, calamità naturale), non è sufficiente di per sé sola a configurare l'esimente del caso fortuito, essendo anche necessario che se ne possa escludere la prevedibilità in base alla comune esperienza, e cioè che si possa affermare l'obiettiva inverosimiglianza dell'evento alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale: in altri termini, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale non ne esclude automaticamente la prevedibilità (sic est: non lo rende automaticamente anche inverosimile) sulla base delle concrete circostanze del caso specifico (cfr., soprattutto nelle motivazioni, Cass., sez. 3, n° 30521 del 22/11/2019
e Cass., sez. 3, n° 2482 del 01/02/2018).
In applicazione dei detti principi, le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza n°
15574/21) hanno avuto modo di affermare, per quanto riguarda gli eventi meteorologici, che,
6 al fine di poterli qualificare come eccezionali ed imprevedibili, non è di certo sufficiente che essi siano di notevole intensità, o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che l'accertamento del fortuito sia orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare,
i dati c.d. pluviometrici), riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, che ne permettano di affermare sia l'eccezionalità (sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale) sia l'imprevedibilità (obiettiva inverosimiglianza dell'evento alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale).
Nel caso di specie, come già si è anticipato, è emerso che in tre su cinque delle stazioni di interesse (Orsara, Faeto ed Orto) vi sono stati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni per la durata di 6 ore;
e che nelle altre due stazioni (Troia e
Biccari) vi sono stati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno che, sebbene non superiore ai 200 anni, comunque si assesta tra i 100 ed i 200 anni.
Orbene, tali dati permettono di affermare che quelli che qui ci occupano hanno costituito eventi meteorologici non solo eccezionali (in quanto costituenti una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale), ma anche imprevedibili (e cioè obiettivamente inverosimili alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale), ed in quanto tali idonei ad integrare l'ipotesi del caso fortuito ex art. 2051 c.c., assumendo rilievo causale esclusivo.
Sul punto, infatti, soccorrono le indicazioni contenute nel d.lgs. n° 49/2010, il quale, nell'elaborare le mappe di pericolosità per la gestione dei fenomeni alluvionali, ha indicato, nell'art. 6, come:
- frequenti e di elevata probabilità di verificazione le alluvioni con tempo di ritorno fra i 20 ed i 50 anni;
- poco frequenti le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni;
- di scarsa probabilità tutte le altre (e quindi quelle con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni).
Se quindi gli eventi meteorologici con tempi di ritorno superiori ai 200 anni, come quelli oggetto del presente processo, sono legislativamente definiti come di scarsa probabilità di verificazione, appare evidente che essi costituiscono eventi non solo eccezionali, ma anche
7 imprevedibili nel senso più sopra evidenziato (in quanto obiettivamente inverosimili alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale) e che, di riflesso, sono altrettanto eccezionali ed imprevedibili, e quindi fortuite, le esondazioni dei corsi d'acqua da essi provocate.
Tali conclusioni sono perfettamente in linea con quanto statuito dal Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, il quale ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n° 265 del 16/09/2016).
E se in due stazioni (Troia e Biccari) vi sono stati valori di altezza di pioggia con un tempo di ritorno che si assesta tra i 100 ed i 200 anni, va detto che comunque si tratta di tempi di ritorno molto elevati, catalogati come poco frequenti ed i relativi eventi meteorologici, a maggior ragione in quanto verificatisi, nel caso di specie, in concomitanza con eventi meteorologici, in zone limitrofe, con tempi di ritorno superiori ai 200 anni, hanno indubbiamente concorso a rendere del tutto fortuite le esondazioni dei corsi d'acqua che attraversano i territori interessati.
Tale conclusione è perfettamente in linea con un recente precedente di questo stesso
Tribunale delle Acque, che per i medesimi eventi meteorologici e per la medesima zona territoriale hanno concluso nel senso dell'eccezionalità degli eventi stessi, rigettando la domanda (cfr. sentenza n° 1981/2022, pubblicata il 9.5.2022).
…
Le domande di parte ricorrente vanno, in definitiva rigettate, rinvenendosi negli eventi meteorologici in oggetto le caratteristiche del caso fortuito, rilevante, ai sensi dell'art. 2051
c.c., come causa di esclusione della responsabilità del custode.
Le difficoltà di accertamento insite nella fattispecie concreta in esame, che hanno comportato la necessità di specifiche indagini tecniche per accertare la sussistenza del carattere fortuito negli eventi per cui è causa, costituiscono, ad avviso di questa Corte, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
8 Si ritiene tuttavia equo porre ad esclusivo carico dei ricorrenti, in solido tra di loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e di quella disposta nel presente giudizio, essendo state entrambe le concluse direttamente necessitate dalla domanda proposta dai ricorrenti (cfr. Cass., sez. 3, n°
22868 del 13/09/2019: “Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande;
- dichiara compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ponendo tuttavia a carico esclusivo dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica di ufficio disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e quelle della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente processo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES SU IZ LM UL AC
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