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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/07/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1872/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CATOCCI SERENA e dall'Avv. VANNETTI ALBERTO;
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PESCATORI FRANCESCA;
CONVENUTA
Oggetto: surrogazione dell'assicuratore.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 07.07.2025, per parte convenuta, come da nota depositata il 07.07.2025. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso monitorio, la ha adito l'intestato Tribunale, Controparte_1
chiedendo la condanna di al pagamento dell'importo di Parte_1
41.049,20 euro, in ragione degli importi versati, per conto dell'ingiunto, ai signori e in esecuzione della sentenza n. Parte_2 Parte_3
337/2021 pubblicata il 25.03.2021.
Secondo la prospettazione della ricorrente, con sentenza n. 337/2021 il
Tribunale di HI ha condannato l'ingiunto e la al Controparte_2
pagamento in solido in favore di e dell'importo di Parte_2 Parte_3
300.000,00 euro ciascuno, oltre interessi legali dal fatto al saldo e spese processuali pari a 1.686,00 euro per esborsi e 22.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge in favore del procuratore distrattario, oltre le spese di
CTU; inoltre, la sentenza ha condannato la ricorrente, la Controparte_3
e la
[...] Controparte_4
(di seguito ) a tenere indenne la convenuta
[...] CP_4
rispetto agli importi posti a suo carico dalla presente Controparte_2
sentenza nei limiti dei rispettivi massimali di polizza ed in base alle percentuali di riparto convenzionalmente stabilite e detratte le franchigie previste;
che in base ai rapporti assicurativi vigenti, la ricorrente avrebbe dovuto pagare il 15% della quota del 50% degli importi posti a carico della , la Controparte_2
la quota del 75% e la la quota del 10%; la CP_4 Controparte_3
ricorrente evidenzia altresì che, a seguito di notifica del titolo esecutivo e del precetto, i creditori hanno richiesto alla il pagamento Controparte_2
dell'intero credito vantato, per l'importo complessivo di 655.796,00 euro, sicché la ricorrente stessa ha pagato ai creditori l'importo di 82.098,41 euro corrispondente alla quota di coassicurazione di , pari al 15% Controparte_1
dell'importo complessivo di 655.796,00 euro, al netto dello scoperto del 20% della nonché del 10%, pari alla quota di Controparte_2 [...] e del 75% pari alla quota di;
inoltre, la Controparte_5 CP_4
ricorrente allega che la ha corrisposto l'importo di 410.492,03 euro, CP_4
pari alla sua quota del 75% dell'importo complessivo di 655.796,00 euro, detratta la franchigia, e la ha versato l'importo di Controparte_2
163.205,57 euro pari allo scoperto del 20% e alla quota del 10% di
[...]
. CP_3 Controparte_5
La ricorrente, alla luce dei pagamenti effettuati per conto del debitore solidale e dell'attore, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_2
contro il Dott. ai sensi degli artt. 1916 e 2055 c.c. per l'importo Parte_1
di 41.049,20 euro, pari alla metà dell'importo versato ai creditori.
Con decreto ingiuntivo n. 483/2023 il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso monitorio.
L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Grosseto adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di Codice fiscale e Partita IVA Parte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Corso Liberta 53 CAP 41018 San Cesario sul Panaro (MO) con i n d i r i z z o p e c estratto da , con contestuale richiesta al giudice Email_1 CP_6
istruttore, nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 bis cpc, il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 483/2023, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 23 Agosto 2023, dichiarando non dovute dall'attore opponente le somme richieste e le spese legali liquidate in detto decreto ingiuntivo
o, in subordine, accertare la minor somma dovuta;
- in caso conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché nel caso di condanna del dott. al pagamento di una minor somma Pt_1
accertata in corso di causa, condannare l' Codice fiscale e Parte_4
Partita IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede legale in Corso Liberta 53 CAP 41018 San Cesario sul Panaro (MO) a tenere indenne il Dott con condanna della l' al Parte_1 Parte_4
pagamento diretto alla con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Controparte_1
Via Marocchesa n. 14, iscrizione nel Registro Imprese di Treviso (REA) TV n. 364135,
Albo IVASS n. 1.00021, cod. fisc. , part IVA in P.IVA_1 P.IVA_3
persona del suo procuratore speciale dr. Controparte_7
) di quanto alla stessa dovuto dal Dott. per i motivi di cui al presente
[...] Parte_1
atto”.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha allegato che la propria compagnia assicuratrice, l' è tenuta a manlevarlo Parte_4
dal pagamento degli importi ingiunti, sicché ha chiesto la chiamata in causa di tale assicuratrice per tenere indenne l'attore dal pagamento degli importi ingiunti;
inoltre, l'opponente ritiene che gli importi dovuti siano solo quelli previsti dalla sentenza del Tribunale di HI, sicché non sono dovuti gli importi relativi alle spese di precetto e a quelle del pignoramento presso terzi, di cui non si indicano gli importi.
La convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo che “Il dott. dovrà rispondere, per la sua quota parte, dell'intero importo del Parte_1
PPT e non solo di quanto liquidato a titolo di risarcimento nella sentenza 337/2021 poichè non ha provveduto al pagamento spontaneo del risarcimento cui era stato condannato con la predetta sentenza né ha manifestato l'intenzione o la volontà di trattare transattivamente con controparte, così costringendo con il suo comportamento i sigg.ri
[...]
e ad intraprendere l'azione esecutiva. La circostanza che i sigg.ri Pt_2 Parte_3
e come era loro diritto, abbiano scelto di aggredire la debitrice Pt_2 Pt_3 [...]
per recuperare il loro credito, referenzia esclusivamente la maggiore solvibilità Controparte_2
di quest'ultima”.
Con decreto del 05.03.2024, in sede di verifiche preliminari, è stata respinta l'istanza di chiamata del terzo proposta da parte attrice. Con ordinanza del 26.04.2024 è stata disposta la modifica del rito in quello semplificato e, tenuto conto della mancanza di offerta di una prova scritta o di pronta soluzione ad opera dell'attore e dell'evidenza probatoria dei pagamenti allegati dalla convenuta ed evidenziando come le spese di esecuzione del credito derivante da una sentenza siano un accessorio del credito principale, ai sensi dell'art. 1196 c.c. e 95 c.p.c., come tali imputabili al rapporto obbligatorio cui si collega il credito principale, con la conseguenza che di esse sono tenuti a rispondere tutti i debitori solidali, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata per la discussione conclusiva.
A questo punto va rilevato che in data 12.12.2024 la parte attrice ha dato atto dell'emissione della sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale che ha deciso sulla domanda di regresso della proposta nei confronti Controparte_2
dell'odierno attore per il recupero della quota degli importi versati ai creditori, in base alla richiamata sentenza del Tribunale di HI, chiedendo che la stessa fosse tenuta in considerazione ai fini dell'odierna decisione.
Sollecitato il contraddittorio tra le parti in ordine alla rilevanza della sentenza in esame sul presente giudizio e sulla questione della debenza ad opera dell'attore delle somme relative alla procedura esecutiva, la causa è stata nuovamente rinviata per la decisione all'udienza del 08.07.2025, in cui la stessa
è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
Ciò posto, deve rilevarsi preliminarmente, che la domanda proposta dall'odierna convenuta va qualificata come azione di regresso esercitata contro il condebitore solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per effetto della surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 21218/2022 qualifica come surrogazione l'istituto regolato dall'art. 1916 c.c.; Cass. Civ. n. 18016/2018 che evidenzia come la surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. richieda, oltre il pagamento dell'indennizzo, anche la comunicazione al terzo di volersi avvalere della surrogazione nella posizione dell'assicurato; Cass. Civ. n.
5146/1989 che evidenzia come l'art. 1916 c.c. stabilisca un caso di successione particolare dell'assicuratore nel diritto che l'assicurato vanta nei confronti del danneggiante), derivata dal pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore del soggetto assicurato.
Ciò posto, risulta che con sentenza del Tribunale di HI n.
337/2021, pubblicata il 25.03.2021, l'odierno attore e la Controparte_2
sono stati condannati al pagamento in solido in favore di e Parte_2
dell'importo di 300.000,00 euro ciascuno, oltre interessi legali dal Parte_3
fatto al saldo e spese processuali pari a 1.686,00 euro per esborsi e 22.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, in favore del procuratore distrattario, oltre le spese di CTU;
inoltre, la sentenza ha condannato la
, la e la a tenere CP_4 Controparte_3 Controparte_1
indenne la convenuta rispetto agli importi posti a suo Controparte_2
carico nei limiti dei rispettivi massimali di polizza ed in base alle percentuali di riparto convenzionalmente stabilite e detratte le franchigie previste;
inoltre, la sentenza ha condannato l' a tenere indenne il Parte_4
Dott. per gli importi da lui dovuti (cfr. all. 3 fasc. monitorio). Parte_1
Risulta che i creditori e hanno notificato ai Parte_2 Parte_3
debitori il precetto del 13.04.2021, con cui, in esecuzione della sentenza sopra richiamata, hanno chiesto all'odierno attore e alla il Controparte_2
pagamento dell'importo complessivo di 655.796,00 euro così composto:
300.000,00 euro in favore di per capitale, 300.000,00 euro in Parte_2
favore di per capitale, 27.135,44 euro per ciascuno dei creditori a Parte_3
titolo di interessi, 1.459,12 euro per compensi di precetto, accessori di legge inclusi, e 66,00 euro per spese delle copie (cfr. all. 17 fasc. convenuta).
Risulta documentalmente, ed è pacifico tra le parti, che, in base ai rapporti assicurativi vigenti, la è tenuta a sopportare una franchigia Controparte_2 sugli importi ad essa richiesti a titolo risarcitorio pari al 20%, la è CP_4
tenuta al versamento del 75% dell'importo residuo, la è tenuta Controparte_1
al pagamento del 15% dell'importo residuo e la è tenuta al Controparte_3
pagamento del 10% dell'importo residuo (cfr. all. 4 fasc. monitorio).
Risulta che i creditori, in attuazione del precetto sopra richiamato, hanno proposto un pignoramento presso terzi nei confronti della Controparte_2
(cfr. all. 5 fasc. monitorio).
[...]
Risulta che l'odierna convenuta con bonifico del 22.06.2022 ha versato al creditore l'importo di 82.098,41 euro (cfr. all. 6 fasc. Parte_2
monitorio).
Risulta che con diffida comunicata il 13.06.2023 l'odierna convenuta ha chiesto all'attore il pagamento dell'importo di 41.049,20 euro, pari alla metà dell'importo sopra richiamato (cfr. all. 9 fasc. monitorio).
È pacifico tra le parti che sussistono i presupposti per la surrogazione della convenuta nel diritto di regresso della propria assistita nei Controparte_2
confronti dell'attore, avendo la prima pagato anche gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi dall'attore ai creditori.
Inoltre, è pacifico tra le parti che la convenuta ha il diritto di ottenere la restituzione della metà degli importi versati a titolo di capitale e interessi.
Di contro, è contestato dall'attore il diritto della convenuta di ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 1916 c.c., delle spese di precetto e di quelle relative al procedimento di pignoramento presso terzi.
Va rilevato invece che non assumono alcuna rilevanza in questo giudizio le doglianze mosse dall'attore in relazione all'inadempimento imputato all' in relazione all'obbligo di manleva stabilito dalla Parte_4
sentenza del Tribunale di HI, non incidendo tale inadempimento sulla posizione dell'odierna convenuta e stante il rigetto della istanza di chiamata in causa della suddetta compagnia assicurativa in questo giudizio. Peraltro, va osservato che la sentenza del Tribunale di HI ha condannato l' a tenere indenne l'odierno attore da ogni Parte_4
pagamento dovuto in base alla sentenza medesima, sicché la chiamata in causa della suddetta compagnia assicurativa appare altresì superflua, in relazione all'interesse dell'attore a essere manlevato dalla propria assicurazione.
Ciò posto, come evidenziato in precedenza, con ordinanza del 26.04.2024 è stato ritenuto che le spese di esecuzione di un credito scaturente da sentenza, costituiscano accessori del credito principale, argomentando dalle disposizioni degli artt. 1196 c.c. e 95 c.p.c.
Nondimeno, questo Giudice non può non rilevare che, nelle more di questo giudizio e successivamente all'adozione della suddetta ordinanza, è intervenuta la sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale che, decidendo sulla domanda di regresso proposta dalla nei confronti del Dott. Controparte_2 Pt_1
, in ragione dell'importo dalla prima versato ai creditori a seguito del
[...]
pignoramento presso terzi promosso ai suoi danni, ha statuito che il condebitore solidale “avendovi dato causa per una condotta imputabile esclusivamente a sé, non può riversare sui consorti, neppure pro quota, le spese giudiziali liquidate in favore del creditore che per ottenere il pagamento abbia dovuto agire in giudizio contro uno dei debitori solidali” (sentenza n. 775/2024 in atti).
Dunque, con la pronuncia suddetta questo Tribunale ha fissato i criteri di delimitazione dell'oggetto del diritto di regresso spettante alla Controparte_2
nei confronti dell'altro condebitore Dott. statuendo che
[...] Parte_1
non può ritenersi ripetibile in via di regresso l'importo relativo alle spese di esecuzione del credito.
Tale sentenza risulta passata in giudicato, come ammesso congiuntamente dalle parti all'udienza del 28.05.2025.
La parte convenuta ha contestato la rilevanza della suddetta sentenza ai fini della determinazione della misura del regresso esercitato, non avendo la convenuta preso parte al giudizio culminato nella suddetta sentenza e avendo la stessa azionato un diritto diverso da quello accertato nella sentenza, posto che questa ha accertato il diritto di regresso della verso il Controparte_2
Dott. e nell'odierno giudizio viene in rilievo il diritto Parte_1
dell'assicuratore previsto dall'art. 1916 c.c., confermato anche dall'art. 3 delle
Condizioni particolari del Contratto di assicurazione.
La deduzione della convenuta non può accogliersi.
Innanzi tutto, deve ritenersi irrilevante nel presente giudizio la clausola contenuta nelle condizioni particolari del contratto assicurativo che non possono vincolare l'attore che è estraneo al rapporto assicurativo tra l'odierna convenuta e la (art. 1372 c.c.). Controparte_2
Come evidenziato in precedenza, l'azione promossa dalla convenuta va inquadrata, come ammesso dalla stessa convenuta, nell'art. 1916 c.c. che prevede, come già illustrato in precedenza, la possibilità per l'assicuratore che abbia versato l'indennizzo assicurativo di surrogarsi nel diritto che l'assicurato vanta verso il terzo danneggiante che può ritenersi coincidente senz'altro anche con il terzo co-danneggiante, come nel caso di specie.
Dunque, la convenuta ha azionato, in via di surrogazione, istituto regolato in via generale dagli artt. 1201 e ss. c.c., il diritto di regresso che la Controparte_2
quale condebitore solidale che ha pagato per intero il credito, vanta nei
[...]
confronti dell'altro condebitore odierno attore (art. 1299 c.c.).
Appare evidente che la sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale si è pronunciata sul diritto di regresso della che si fonda sul Controparte_2
medesimo rapporto obbligatorio dedotto in questo giudizio, ossia quello scaturente dalla sentenza n. 337/2021 del Tribunale di HI.
Ciò chiarito, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui
“L'accertamento della misura del regresso tra coobbligati solidali (nella specie, ex art. 2055 cod. civ.), una volta passato in giudicato, ha efficacia vincolante in tutti i successivi giudizi, da chiunque promossi, nei quali, in conseguenza del medesimo fatto illecito, sorga questione in merito alla misura del regresso tra i responsabili solidali, ed il suddetto giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio” (Cass. Civ. n. 5882/2000; Cass. Civ. n.
5886/1999; Cass. Civ. n. 5874/1999).
Alla luce del principio richiamato, che risponde ad evidenti esigenze di coerenza dell'ordinamento giuridico, la misura del regresso riconosciuta a un condebitore solidale, accertata con sentenza passata in giudicato, è vincolante in ogni ulteriore giudizio, da chiunque proposto, nei quali, in conseguenza del medesimo titolo, sorga questione della misura del regresso tra i responsabili solidali.
Da ciò consegue che, poiché nel presente giudizio la convenuta fa valere, per surrogazione, il diritto di regresso che spetterebbe alla Controparte_2
quale condebitore solidale insieme al Dott. in virtù della Parte_1
sentenza n. 337/2021 del Tribunale di HI, i criteri stabiliti nella sentenza sopra richiamata per la fissazione della misura del regresso spettante alla sono vincolanti in questo giudizio, in cui viene Controparte_2
comunque in rilievo il diritto di regresso di quest'ultima contro l'odierno attore, scaturente dalla solidarietà passiva stabilita con la sentenza del
Tribunale di HI.
Per evidenti esigenze di non contraddizione tra i giudicati, deve dunque ritenersi che il principio affermato da questo Tribunale con la sentenza n.
775/2024, passata in giudicato, in ordine ai criteri di misurazione del regresso spettante alla verso l'odierno attore, deve ritenersi Controparte_2
applicabile anche all'odierno giudizio, in cui si verte del diritto di regresso della verso l'odierno attore, azionato mediante surrogazione ai sensi Controparte_2
dell'art. 1916 c.c. dall'odierna convenuta.
Dunque, nel procedere alla valutazione dell'entità del credito spettante alla convenuta, deve seguirsi il principio per cui le spese di precetto e quelle di esecuzione forzata non possono ritenersi comprese nel diritto di regresso, azionato per surrogazione dalla odierna convenuta.
Ciò chiarito, come evidenziato in precedenza, la parte convenuta sostiene di avere pagato ai creditori l'importo di 82.098,41 euro, pari al 15% dell'importo di 655.796,00 euro, oggetto del precetto notificato dai creditori, al netto della franchigia del 20% ricadente sulla e delle quote gravanti Controparte_2
sugli altri coassicuratori (75%) e (10%). CP_4 Controparte_3
Seguendo la prospettazione di parte convenuta e tenuto conto delle suddette quote gravanti sugli altri coassicuratori, può procedersi al seguente computo del credito spettante alla convenuta.
Nel precetto sopra richiamato, l'importo di 655.796,00 euro comprende le spese di copia (66,00 euro) e quelle per il compenso di precetto (1.459,12 euro, accessori di legge inclusi), sicché l'importo relativo al capitale e agli interessi spettanti ai creditori è pari a 654.270,88 euro (655.796,00-1.525,12 euro), non dovendosi considerare le spese di esecuzione.
Alla luce delle franchigie e delle quote dei coassicuratori sopra richiamati, deve ritenersi che la franchigia gravante sulla sia pari a Controparte_2
130.854,17 euro (20% di 654.270,88 euro).
L'importo che risulta a carico degli assicuratori della è Controparte_2
dunque pari a 523.416,71 euro.
La quota di indennizzo gravante su è pari al 75% del suddetto CP_4
importo, ossia 392.562,53 euro;
la quota del 15% gravante su è Controparte_1
pari a 78.512,50 euro e quella gravante su è pari a Controparte_3
52.341,67 euro.
È pacifico tra le parti che, nei rapporti interni, la quota di debito solidale gravante sull'odierno attore è pari al 50% dell'importo oggetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di HI. Dunque, l'odierna convenuta, come ammesso dalla stessa, ha il diritto di ripetere in regresso dall'attore la sola metà dell'importo dovuto dalla stessa ai creditori, come sopra computato.
Ne consegue che l'importo spettante alla convenuta, esclusa la ripetizione delle spese di precetto e di quelle di esecuzione forzata, è pari alla metà dell'importo di 78.512,50 euro, ossia 39.256,25 euro.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'importo richiesto dalla convenuta in sede monitoria (41.049,20 euro) appare, dunque, eccessivo.
Nelle note autorizzate depositate il 24.04.2025 la convenuta ha ribadito la correttezza degli importi richiesti, sostenendo che, alla luce dell'importo oggetto del precetto notificato dai creditori, sono stati pagati i seguenti importi: a mezzo assegno € 163.205, 57 pari allo scoperto del Controparte_2
20% e al 10% quota (cfr. 06 assegno che si deposita Controparte_5
con le presenti note); pagava a mezzo bonifico bancario € 410.492,03 (che si CP_8
deposita nuovamente con le presenti note per comodità di consultazione v. all.07) corrispondente alla propria quota di coassicurazione del 75% dell'importo complessivo di €
655.796,00, al netto dello scoperto del 20% della e del 10% della quota Controparte_2
pagava a mezzo bonifico Controparte_5 Controparte_1
bancario (che si deposita nuovamente con le presenti note per comodità di consultazione v. all.08) l'importo di € 82.098,41 pari alla propria quota del 15% dell'importo complessivo di € 655.796,00, al netto dello scoperto del 20% della e del 10% della Controparte_2
quota , ribadendo in ogni caso la debenza ad Controparte_5
opera dell'attore delle spese di precetto e precisando di non avere mai versato le spese del PPT ai creditori, né il compenso del difensore di questi che è stato pagato dalla . Controparte_2
Circa la spettanza delle spese di precetto, si è già evidenziato il carattere vincolante dei criteri di commisurazione del regresso affermati nella sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale. In ordine alla correttezza degli importi versati, le deduzioni della convenuta non appaiono corretti.
Invero, rispetto all'importo di 655.796,00 euro oggetto di precetto, la quota del 20%, pari alla franchigia, e del 10%, pari alla quota di Controparte_3
quota da computarsi sull'importo decurtato della franchigia, non è pari all'importo di 163.205,57 euro indicato dalla convenuta, bensì a quello di
183.622,88 euro (il 20% di 655.796,00 euro è pari a 131.159,20 euro e il 10% sull'importo decurtato della franchigia, pari a 524.636,80 euro, è 52.463,68 euro;
il totale degli importi in esame è quindi 183.622,88 euro).
Tenuto conto dell'importo di 655.796,00 euro oggetto di precetto, applicata la decurtazione del 20% per la franchigia, risultando così un importo di
524.636,80 euro, la quota del 75% gravante sulla è pari a 393.477,60 CP_4
euro e non a quello di 410.492,03 euro indicato nelle note autorizzate dalla convenuta;
l'importo gravante sulla convenuta, computato sull'importo decurtato della franchigia, è pari a 78.695,52 euro (15% di 524.636,80 euro) e non all'importo di 82.098,41 euro indicato nelle note autorizzate.
A conferma dell'erroneità degli importi richiesti dalla convenuta, deve osservarsi che, dalla documentazione depositata dalla stessa convenuta e come ammesso da questa nelle note autorizzate, il compenso del difensore dei creditori, pari a 28.357,38 euro, è stato pagato dalla Controparte_2
Sommando tale importo a quello oggetto di precetto, risulta l'importo di
684.153,38 euro.
Applicata la franchigia del 20% sull'importo di 684.153,38 euro, si ottiene la somma di 547.322,70 euro.
Computando la quota del 15% sull'importo di 547.322,70 euro, risulta il valore di 82.098,40 euro, pari esattamente all'importo versato dalla convenuta.
Dunque, la somma pagata dalla convenuta non è computata su quella oggetto di precetto, bensì su quella di 684.153,38 euro, che comprende oltre all'importo oggetto di precetto (655.796,00 euro), anche le spese versate al difensore dei creditori (28.357,38 euro).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi eccessivo l'importo richiesto dalla convenuta nei confronti dell'attore, applicati i criteri di commisurazione del regresso indicati nella sentenza n. 774/2025, vincolanti nel presente giudizio.
In conclusione, deve ritenersi che l'importo dovuto dalla convenuta in relazione alla somma oggetto del precetto sopra richiamato sia pari a
78.512,50 euro, sicché l'importo che la convenuta può esigere dall'attore, ai sensi dell'art. 1916 e 2055 c.c., è pari a 39.256,25 euro.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'attore, in parziale accoglimento della domanda di parte convenuta, va condannato al pagamento in favore di quest'ultima dell'importo di 39.256,25 euro, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo pagamento.
Il parziale accoglimento dell'opposizione impone il rigetto dell'istanza di parte convenuta per la condanna dell'attore per lite temeraria.
Il parziale accoglimento dei motivi di opposizione e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1872/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, revoca il decreto ingiuntivo n. 483/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il 23.08.2023;
2) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di
39.256,25 euro, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo pagamento;
3) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
4) compensa le spese processuali.
Grosseto, 15.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1872/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CATOCCI SERENA e dall'Avv. VANNETTI ALBERTO;
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PESCATORI FRANCESCA;
CONVENUTA
Oggetto: surrogazione dell'assicuratore.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 07.07.2025, per parte convenuta, come da nota depositata il 07.07.2025. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso monitorio, la ha adito l'intestato Tribunale, Controparte_1
chiedendo la condanna di al pagamento dell'importo di Parte_1
41.049,20 euro, in ragione degli importi versati, per conto dell'ingiunto, ai signori e in esecuzione della sentenza n. Parte_2 Parte_3
337/2021 pubblicata il 25.03.2021.
Secondo la prospettazione della ricorrente, con sentenza n. 337/2021 il
Tribunale di HI ha condannato l'ingiunto e la al Controparte_2
pagamento in solido in favore di e dell'importo di Parte_2 Parte_3
300.000,00 euro ciascuno, oltre interessi legali dal fatto al saldo e spese processuali pari a 1.686,00 euro per esborsi e 22.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge in favore del procuratore distrattario, oltre le spese di
CTU; inoltre, la sentenza ha condannato la ricorrente, la Controparte_3
e la
[...] Controparte_4
(di seguito ) a tenere indenne la convenuta
[...] CP_4
rispetto agli importi posti a suo carico dalla presente Controparte_2
sentenza nei limiti dei rispettivi massimali di polizza ed in base alle percentuali di riparto convenzionalmente stabilite e detratte le franchigie previste;
che in base ai rapporti assicurativi vigenti, la ricorrente avrebbe dovuto pagare il 15% della quota del 50% degli importi posti a carico della , la Controparte_2
la quota del 75% e la la quota del 10%; la CP_4 Controparte_3
ricorrente evidenzia altresì che, a seguito di notifica del titolo esecutivo e del precetto, i creditori hanno richiesto alla il pagamento Controparte_2
dell'intero credito vantato, per l'importo complessivo di 655.796,00 euro, sicché la ricorrente stessa ha pagato ai creditori l'importo di 82.098,41 euro corrispondente alla quota di coassicurazione di , pari al 15% Controparte_1
dell'importo complessivo di 655.796,00 euro, al netto dello scoperto del 20% della nonché del 10%, pari alla quota di Controparte_2 [...] e del 75% pari alla quota di;
inoltre, la Controparte_5 CP_4
ricorrente allega che la ha corrisposto l'importo di 410.492,03 euro, CP_4
pari alla sua quota del 75% dell'importo complessivo di 655.796,00 euro, detratta la franchigia, e la ha versato l'importo di Controparte_2
163.205,57 euro pari allo scoperto del 20% e alla quota del 10% di
[...]
. CP_3 Controparte_5
La ricorrente, alla luce dei pagamenti effettuati per conto del debitore solidale e dell'attore, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_2
contro il Dott. ai sensi degli artt. 1916 e 2055 c.c. per l'importo Parte_1
di 41.049,20 euro, pari alla metà dell'importo versato ai creditori.
Con decreto ingiuntivo n. 483/2023 il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso monitorio.
L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Grosseto adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di Codice fiscale e Partita IVA Parte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Corso Liberta 53 CAP 41018 San Cesario sul Panaro (MO) con i n d i r i z z o p e c estratto da , con contestuale richiesta al giudice Email_1 CP_6
istruttore, nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 bis cpc, il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 483/2023, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 23 Agosto 2023, dichiarando non dovute dall'attore opponente le somme richieste e le spese legali liquidate in detto decreto ingiuntivo
o, in subordine, accertare la minor somma dovuta;
- in caso conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché nel caso di condanna del dott. al pagamento di una minor somma Pt_1
accertata in corso di causa, condannare l' Codice fiscale e Parte_4
Partita IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede legale in Corso Liberta 53 CAP 41018 San Cesario sul Panaro (MO) a tenere indenne il Dott con condanna della l' al Parte_1 Parte_4
pagamento diretto alla con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Controparte_1
Via Marocchesa n. 14, iscrizione nel Registro Imprese di Treviso (REA) TV n. 364135,
Albo IVASS n. 1.00021, cod. fisc. , part IVA in P.IVA_1 P.IVA_3
persona del suo procuratore speciale dr. Controparte_7
) di quanto alla stessa dovuto dal Dott. per i motivi di cui al presente
[...] Parte_1
atto”.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha allegato che la propria compagnia assicuratrice, l' è tenuta a manlevarlo Parte_4
dal pagamento degli importi ingiunti, sicché ha chiesto la chiamata in causa di tale assicuratrice per tenere indenne l'attore dal pagamento degli importi ingiunti;
inoltre, l'opponente ritiene che gli importi dovuti siano solo quelli previsti dalla sentenza del Tribunale di HI, sicché non sono dovuti gli importi relativi alle spese di precetto e a quelle del pignoramento presso terzi, di cui non si indicano gli importi.
La convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo che “Il dott. dovrà rispondere, per la sua quota parte, dell'intero importo del Parte_1
PPT e non solo di quanto liquidato a titolo di risarcimento nella sentenza 337/2021 poichè non ha provveduto al pagamento spontaneo del risarcimento cui era stato condannato con la predetta sentenza né ha manifestato l'intenzione o la volontà di trattare transattivamente con controparte, così costringendo con il suo comportamento i sigg.ri
[...]
e ad intraprendere l'azione esecutiva. La circostanza che i sigg.ri Pt_2 Parte_3
e come era loro diritto, abbiano scelto di aggredire la debitrice Pt_2 Pt_3 [...]
per recuperare il loro credito, referenzia esclusivamente la maggiore solvibilità Controparte_2
di quest'ultima”.
Con decreto del 05.03.2024, in sede di verifiche preliminari, è stata respinta l'istanza di chiamata del terzo proposta da parte attrice. Con ordinanza del 26.04.2024 è stata disposta la modifica del rito in quello semplificato e, tenuto conto della mancanza di offerta di una prova scritta o di pronta soluzione ad opera dell'attore e dell'evidenza probatoria dei pagamenti allegati dalla convenuta ed evidenziando come le spese di esecuzione del credito derivante da una sentenza siano un accessorio del credito principale, ai sensi dell'art. 1196 c.c. e 95 c.p.c., come tali imputabili al rapporto obbligatorio cui si collega il credito principale, con la conseguenza che di esse sono tenuti a rispondere tutti i debitori solidali, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata per la discussione conclusiva.
A questo punto va rilevato che in data 12.12.2024 la parte attrice ha dato atto dell'emissione della sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale che ha deciso sulla domanda di regresso della proposta nei confronti Controparte_2
dell'odierno attore per il recupero della quota degli importi versati ai creditori, in base alla richiamata sentenza del Tribunale di HI, chiedendo che la stessa fosse tenuta in considerazione ai fini dell'odierna decisione.
Sollecitato il contraddittorio tra le parti in ordine alla rilevanza della sentenza in esame sul presente giudizio e sulla questione della debenza ad opera dell'attore delle somme relative alla procedura esecutiva, la causa è stata nuovamente rinviata per la decisione all'udienza del 08.07.2025, in cui la stessa
è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
Ciò posto, deve rilevarsi preliminarmente, che la domanda proposta dall'odierna convenuta va qualificata come azione di regresso esercitata contro il condebitore solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per effetto della surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 21218/2022 qualifica come surrogazione l'istituto regolato dall'art. 1916 c.c.; Cass. Civ. n. 18016/2018 che evidenzia come la surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. richieda, oltre il pagamento dell'indennizzo, anche la comunicazione al terzo di volersi avvalere della surrogazione nella posizione dell'assicurato; Cass. Civ. n.
5146/1989 che evidenzia come l'art. 1916 c.c. stabilisca un caso di successione particolare dell'assicuratore nel diritto che l'assicurato vanta nei confronti del danneggiante), derivata dal pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore del soggetto assicurato.
Ciò posto, risulta che con sentenza del Tribunale di HI n.
337/2021, pubblicata il 25.03.2021, l'odierno attore e la Controparte_2
sono stati condannati al pagamento in solido in favore di e Parte_2
dell'importo di 300.000,00 euro ciascuno, oltre interessi legali dal Parte_3
fatto al saldo e spese processuali pari a 1.686,00 euro per esborsi e 22.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, in favore del procuratore distrattario, oltre le spese di CTU;
inoltre, la sentenza ha condannato la
, la e la a tenere CP_4 Controparte_3 Controparte_1
indenne la convenuta rispetto agli importi posti a suo Controparte_2
carico nei limiti dei rispettivi massimali di polizza ed in base alle percentuali di riparto convenzionalmente stabilite e detratte le franchigie previste;
inoltre, la sentenza ha condannato l' a tenere indenne il Parte_4
Dott. per gli importi da lui dovuti (cfr. all. 3 fasc. monitorio). Parte_1
Risulta che i creditori e hanno notificato ai Parte_2 Parte_3
debitori il precetto del 13.04.2021, con cui, in esecuzione della sentenza sopra richiamata, hanno chiesto all'odierno attore e alla il Controparte_2
pagamento dell'importo complessivo di 655.796,00 euro così composto:
300.000,00 euro in favore di per capitale, 300.000,00 euro in Parte_2
favore di per capitale, 27.135,44 euro per ciascuno dei creditori a Parte_3
titolo di interessi, 1.459,12 euro per compensi di precetto, accessori di legge inclusi, e 66,00 euro per spese delle copie (cfr. all. 17 fasc. convenuta).
Risulta documentalmente, ed è pacifico tra le parti, che, in base ai rapporti assicurativi vigenti, la è tenuta a sopportare una franchigia Controparte_2 sugli importi ad essa richiesti a titolo risarcitorio pari al 20%, la è CP_4
tenuta al versamento del 75% dell'importo residuo, la è tenuta Controparte_1
al pagamento del 15% dell'importo residuo e la è tenuta al Controparte_3
pagamento del 10% dell'importo residuo (cfr. all. 4 fasc. monitorio).
Risulta che i creditori, in attuazione del precetto sopra richiamato, hanno proposto un pignoramento presso terzi nei confronti della Controparte_2
(cfr. all. 5 fasc. monitorio).
[...]
Risulta che l'odierna convenuta con bonifico del 22.06.2022 ha versato al creditore l'importo di 82.098,41 euro (cfr. all. 6 fasc. Parte_2
monitorio).
Risulta che con diffida comunicata il 13.06.2023 l'odierna convenuta ha chiesto all'attore il pagamento dell'importo di 41.049,20 euro, pari alla metà dell'importo sopra richiamato (cfr. all. 9 fasc. monitorio).
È pacifico tra le parti che sussistono i presupposti per la surrogazione della convenuta nel diritto di regresso della propria assistita nei Controparte_2
confronti dell'attore, avendo la prima pagato anche gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi dall'attore ai creditori.
Inoltre, è pacifico tra le parti che la convenuta ha il diritto di ottenere la restituzione della metà degli importi versati a titolo di capitale e interessi.
Di contro, è contestato dall'attore il diritto della convenuta di ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 1916 c.c., delle spese di precetto e di quelle relative al procedimento di pignoramento presso terzi.
Va rilevato invece che non assumono alcuna rilevanza in questo giudizio le doglianze mosse dall'attore in relazione all'inadempimento imputato all' in relazione all'obbligo di manleva stabilito dalla Parte_4
sentenza del Tribunale di HI, non incidendo tale inadempimento sulla posizione dell'odierna convenuta e stante il rigetto della istanza di chiamata in causa della suddetta compagnia assicurativa in questo giudizio. Peraltro, va osservato che la sentenza del Tribunale di HI ha condannato l' a tenere indenne l'odierno attore da ogni Parte_4
pagamento dovuto in base alla sentenza medesima, sicché la chiamata in causa della suddetta compagnia assicurativa appare altresì superflua, in relazione all'interesse dell'attore a essere manlevato dalla propria assicurazione.
Ciò posto, come evidenziato in precedenza, con ordinanza del 26.04.2024 è stato ritenuto che le spese di esecuzione di un credito scaturente da sentenza, costituiscano accessori del credito principale, argomentando dalle disposizioni degli artt. 1196 c.c. e 95 c.p.c.
Nondimeno, questo Giudice non può non rilevare che, nelle more di questo giudizio e successivamente all'adozione della suddetta ordinanza, è intervenuta la sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale che, decidendo sulla domanda di regresso proposta dalla nei confronti del Dott. Controparte_2 Pt_1
, in ragione dell'importo dalla prima versato ai creditori a seguito del
[...]
pignoramento presso terzi promosso ai suoi danni, ha statuito che il condebitore solidale “avendovi dato causa per una condotta imputabile esclusivamente a sé, non può riversare sui consorti, neppure pro quota, le spese giudiziali liquidate in favore del creditore che per ottenere il pagamento abbia dovuto agire in giudizio contro uno dei debitori solidali” (sentenza n. 775/2024 in atti).
Dunque, con la pronuncia suddetta questo Tribunale ha fissato i criteri di delimitazione dell'oggetto del diritto di regresso spettante alla Controparte_2
nei confronti dell'altro condebitore Dott. statuendo che
[...] Parte_1
non può ritenersi ripetibile in via di regresso l'importo relativo alle spese di esecuzione del credito.
Tale sentenza risulta passata in giudicato, come ammesso congiuntamente dalle parti all'udienza del 28.05.2025.
La parte convenuta ha contestato la rilevanza della suddetta sentenza ai fini della determinazione della misura del regresso esercitato, non avendo la convenuta preso parte al giudizio culminato nella suddetta sentenza e avendo la stessa azionato un diritto diverso da quello accertato nella sentenza, posto che questa ha accertato il diritto di regresso della verso il Controparte_2
Dott. e nell'odierno giudizio viene in rilievo il diritto Parte_1
dell'assicuratore previsto dall'art. 1916 c.c., confermato anche dall'art. 3 delle
Condizioni particolari del Contratto di assicurazione.
La deduzione della convenuta non può accogliersi.
Innanzi tutto, deve ritenersi irrilevante nel presente giudizio la clausola contenuta nelle condizioni particolari del contratto assicurativo che non possono vincolare l'attore che è estraneo al rapporto assicurativo tra l'odierna convenuta e la (art. 1372 c.c.). Controparte_2
Come evidenziato in precedenza, l'azione promossa dalla convenuta va inquadrata, come ammesso dalla stessa convenuta, nell'art. 1916 c.c. che prevede, come già illustrato in precedenza, la possibilità per l'assicuratore che abbia versato l'indennizzo assicurativo di surrogarsi nel diritto che l'assicurato vanta verso il terzo danneggiante che può ritenersi coincidente senz'altro anche con il terzo co-danneggiante, come nel caso di specie.
Dunque, la convenuta ha azionato, in via di surrogazione, istituto regolato in via generale dagli artt. 1201 e ss. c.c., il diritto di regresso che la Controparte_2
quale condebitore solidale che ha pagato per intero il credito, vanta nei
[...]
confronti dell'altro condebitore odierno attore (art. 1299 c.c.).
Appare evidente che la sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale si è pronunciata sul diritto di regresso della che si fonda sul Controparte_2
medesimo rapporto obbligatorio dedotto in questo giudizio, ossia quello scaturente dalla sentenza n. 337/2021 del Tribunale di HI.
Ciò chiarito, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui
“L'accertamento della misura del regresso tra coobbligati solidali (nella specie, ex art. 2055 cod. civ.), una volta passato in giudicato, ha efficacia vincolante in tutti i successivi giudizi, da chiunque promossi, nei quali, in conseguenza del medesimo fatto illecito, sorga questione in merito alla misura del regresso tra i responsabili solidali, ed il suddetto giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio” (Cass. Civ. n. 5882/2000; Cass. Civ. n.
5886/1999; Cass. Civ. n. 5874/1999).
Alla luce del principio richiamato, che risponde ad evidenti esigenze di coerenza dell'ordinamento giuridico, la misura del regresso riconosciuta a un condebitore solidale, accertata con sentenza passata in giudicato, è vincolante in ogni ulteriore giudizio, da chiunque proposto, nei quali, in conseguenza del medesimo titolo, sorga questione della misura del regresso tra i responsabili solidali.
Da ciò consegue che, poiché nel presente giudizio la convenuta fa valere, per surrogazione, il diritto di regresso che spetterebbe alla Controparte_2
quale condebitore solidale insieme al Dott. in virtù della Parte_1
sentenza n. 337/2021 del Tribunale di HI, i criteri stabiliti nella sentenza sopra richiamata per la fissazione della misura del regresso spettante alla sono vincolanti in questo giudizio, in cui viene Controparte_2
comunque in rilievo il diritto di regresso di quest'ultima contro l'odierno attore, scaturente dalla solidarietà passiva stabilita con la sentenza del
Tribunale di HI.
Per evidenti esigenze di non contraddizione tra i giudicati, deve dunque ritenersi che il principio affermato da questo Tribunale con la sentenza n.
775/2024, passata in giudicato, in ordine ai criteri di misurazione del regresso spettante alla verso l'odierno attore, deve ritenersi Controparte_2
applicabile anche all'odierno giudizio, in cui si verte del diritto di regresso della verso l'odierno attore, azionato mediante surrogazione ai sensi Controparte_2
dell'art. 1916 c.c. dall'odierna convenuta.
Dunque, nel procedere alla valutazione dell'entità del credito spettante alla convenuta, deve seguirsi il principio per cui le spese di precetto e quelle di esecuzione forzata non possono ritenersi comprese nel diritto di regresso, azionato per surrogazione dalla odierna convenuta.
Ciò chiarito, come evidenziato in precedenza, la parte convenuta sostiene di avere pagato ai creditori l'importo di 82.098,41 euro, pari al 15% dell'importo di 655.796,00 euro, oggetto del precetto notificato dai creditori, al netto della franchigia del 20% ricadente sulla e delle quote gravanti Controparte_2
sugli altri coassicuratori (75%) e (10%). CP_4 Controparte_3
Seguendo la prospettazione di parte convenuta e tenuto conto delle suddette quote gravanti sugli altri coassicuratori, può procedersi al seguente computo del credito spettante alla convenuta.
Nel precetto sopra richiamato, l'importo di 655.796,00 euro comprende le spese di copia (66,00 euro) e quelle per il compenso di precetto (1.459,12 euro, accessori di legge inclusi), sicché l'importo relativo al capitale e agli interessi spettanti ai creditori è pari a 654.270,88 euro (655.796,00-1.525,12 euro), non dovendosi considerare le spese di esecuzione.
Alla luce delle franchigie e delle quote dei coassicuratori sopra richiamati, deve ritenersi che la franchigia gravante sulla sia pari a Controparte_2
130.854,17 euro (20% di 654.270,88 euro).
L'importo che risulta a carico degli assicuratori della è Controparte_2
dunque pari a 523.416,71 euro.
La quota di indennizzo gravante su è pari al 75% del suddetto CP_4
importo, ossia 392.562,53 euro;
la quota del 15% gravante su è Controparte_1
pari a 78.512,50 euro e quella gravante su è pari a Controparte_3
52.341,67 euro.
È pacifico tra le parti che, nei rapporti interni, la quota di debito solidale gravante sull'odierno attore è pari al 50% dell'importo oggetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di HI. Dunque, l'odierna convenuta, come ammesso dalla stessa, ha il diritto di ripetere in regresso dall'attore la sola metà dell'importo dovuto dalla stessa ai creditori, come sopra computato.
Ne consegue che l'importo spettante alla convenuta, esclusa la ripetizione delle spese di precetto e di quelle di esecuzione forzata, è pari alla metà dell'importo di 78.512,50 euro, ossia 39.256,25 euro.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'importo richiesto dalla convenuta in sede monitoria (41.049,20 euro) appare, dunque, eccessivo.
Nelle note autorizzate depositate il 24.04.2025 la convenuta ha ribadito la correttezza degli importi richiesti, sostenendo che, alla luce dell'importo oggetto del precetto notificato dai creditori, sono stati pagati i seguenti importi: a mezzo assegno € 163.205, 57 pari allo scoperto del Controparte_2
20% e al 10% quota (cfr. 06 assegno che si deposita Controparte_5
con le presenti note); pagava a mezzo bonifico bancario € 410.492,03 (che si CP_8
deposita nuovamente con le presenti note per comodità di consultazione v. all.07) corrispondente alla propria quota di coassicurazione del 75% dell'importo complessivo di €
655.796,00, al netto dello scoperto del 20% della e del 10% della quota Controparte_2
pagava a mezzo bonifico Controparte_5 Controparte_1
bancario (che si deposita nuovamente con le presenti note per comodità di consultazione v. all.08) l'importo di € 82.098,41 pari alla propria quota del 15% dell'importo complessivo di € 655.796,00, al netto dello scoperto del 20% della e del 10% della Controparte_2
quota , ribadendo in ogni caso la debenza ad Controparte_5
opera dell'attore delle spese di precetto e precisando di non avere mai versato le spese del PPT ai creditori, né il compenso del difensore di questi che è stato pagato dalla . Controparte_2
Circa la spettanza delle spese di precetto, si è già evidenziato il carattere vincolante dei criteri di commisurazione del regresso affermati nella sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale. In ordine alla correttezza degli importi versati, le deduzioni della convenuta non appaiono corretti.
Invero, rispetto all'importo di 655.796,00 euro oggetto di precetto, la quota del 20%, pari alla franchigia, e del 10%, pari alla quota di Controparte_3
quota da computarsi sull'importo decurtato della franchigia, non è pari all'importo di 163.205,57 euro indicato dalla convenuta, bensì a quello di
183.622,88 euro (il 20% di 655.796,00 euro è pari a 131.159,20 euro e il 10% sull'importo decurtato della franchigia, pari a 524.636,80 euro, è 52.463,68 euro;
il totale degli importi in esame è quindi 183.622,88 euro).
Tenuto conto dell'importo di 655.796,00 euro oggetto di precetto, applicata la decurtazione del 20% per la franchigia, risultando così un importo di
524.636,80 euro, la quota del 75% gravante sulla è pari a 393.477,60 CP_4
euro e non a quello di 410.492,03 euro indicato nelle note autorizzate dalla convenuta;
l'importo gravante sulla convenuta, computato sull'importo decurtato della franchigia, è pari a 78.695,52 euro (15% di 524.636,80 euro) e non all'importo di 82.098,41 euro indicato nelle note autorizzate.
A conferma dell'erroneità degli importi richiesti dalla convenuta, deve osservarsi che, dalla documentazione depositata dalla stessa convenuta e come ammesso da questa nelle note autorizzate, il compenso del difensore dei creditori, pari a 28.357,38 euro, è stato pagato dalla Controparte_2
Sommando tale importo a quello oggetto di precetto, risulta l'importo di
684.153,38 euro.
Applicata la franchigia del 20% sull'importo di 684.153,38 euro, si ottiene la somma di 547.322,70 euro.
Computando la quota del 15% sull'importo di 547.322,70 euro, risulta il valore di 82.098,40 euro, pari esattamente all'importo versato dalla convenuta.
Dunque, la somma pagata dalla convenuta non è computata su quella oggetto di precetto, bensì su quella di 684.153,38 euro, che comprende oltre all'importo oggetto di precetto (655.796,00 euro), anche le spese versate al difensore dei creditori (28.357,38 euro).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi eccessivo l'importo richiesto dalla convenuta nei confronti dell'attore, applicati i criteri di commisurazione del regresso indicati nella sentenza n. 774/2025, vincolanti nel presente giudizio.
In conclusione, deve ritenersi che l'importo dovuto dalla convenuta in relazione alla somma oggetto del precetto sopra richiamato sia pari a
78.512,50 euro, sicché l'importo che la convenuta può esigere dall'attore, ai sensi dell'art. 1916 e 2055 c.c., è pari a 39.256,25 euro.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'attore, in parziale accoglimento della domanda di parte convenuta, va condannato al pagamento in favore di quest'ultima dell'importo di 39.256,25 euro, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo pagamento.
Il parziale accoglimento dell'opposizione impone il rigetto dell'istanza di parte convenuta per la condanna dell'attore per lite temeraria.
Il parziale accoglimento dei motivi di opposizione e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1872/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, revoca il decreto ingiuntivo n. 483/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il 23.08.2023;
2) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di
39.256,25 euro, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo pagamento;
3) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
4) compensa le spese processuali.
Grosseto, 15.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia