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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 04.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1091/2022 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2024, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rubinetti e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via della Magliana n. 179, studio del difensore
Opponente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., con sede in Nepi, via Controparte_1
Nepesina Km 1.500, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Ferazzoli ed elettivamente domiciliato in Nepi, via Colle Farnese n. 5 A, studio del difensore.
Opposto
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 594/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 25.06.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G. 1650/2021.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione tardiva ex Parte_1
art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 594/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo, con il quale gli veniva intimato di pagare la somma di €. 9.327,78, oltre spese legali ed interessi, a titolo di quote consortili ordinarie dovute in forza dei bilanci approvati dall'assemblea del 20.3.2021.
Preliminarmente rilevava che la notifica del monitorio era stata effettuata in Roma, via Caselle
Torinese n. 65, ove egli risultava residente solo fino al 24.12.2019, allorquando aveva trasferito la propria residenza nel comune di Nepi. Pertanto, la notifica a mezzo posta per compiuta giacenza non poteva considerarsi validamente perfezionata, non essendo stata effettuata presso l'effettiva residenza. Peraltro, precisava che all'indirizzo di Roma era residente solo il padre Persona_1
il quale era stato ricoverato per ragioni di salute e, pertanto, non aveva potuto ricevere la notifica.
Solo successivamente ed in via informale acquisiva notizia dell'emissione del monitorio e, pertanto, proponeva la presente opposizione.
Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle quote consortili oggetto del monitorio, la non debenza delle somme per il consumo di acqua, essendo la fornitura idrica inutilizzabile a causa della presenza di terra e materiali ferrosi.
In via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'invalidità della delibera assembleare del
20.03.2021, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, per omessa comunicazione dell'avviso di convocazione e per errata ripartizione dei costi di consumo dell'acqua.
2. Si costituiva con comparsa di risposta il chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione tardiva.
In via preliminare eccepiva che l'opposizione tardiva doveva considerarsi inammissibile perché
l'opponente aveva già in precedenza avuto contezza del monitorio, allorquando nel mese di dicembre 2020 aveva chiesto di inviare tutte le comunicazioni del consorzio al proprio difensore avv. Antonio Rubinetti ed il successivo 06.07.2021 il decreto ingiuntivo era stato inviato a mezzo
PEC proprio al difensore indicato.
Inoltre, il eccepiva anche la tardività ed inammissibilità della domanda riconvenzionale CP_1 con la quale si chiedeva l'accertamento dell'invalidità della delibera assembleare del 20.03.2021, in quanto non proposta nel termine previsto dall'art. 1137 c.c. In ogni caso la domanda doveva considerarsi infondata, poiché gli avvisi di convocazione erano stati comunicati al difensore indicato dall'opponente.
2 Nel merito evidenziava che l'eccezione di prescrizione era palesemente infondata e ribadiva l'esistenza del credito ingiunto, derivante dal fatto che l'opponente aveva sempre usufruito dei servizi consortili senza mai corrispondere il versamento delle quote dovute.
3. Nello svolgimento del processo, all'udienza del 30.06.2022 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, in data 25.09.2024 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note autorizzate le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
In linea di diritto giova ricordare che la nomofilachia ha precisato che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (SS.UU 14572/2007).
Orbene nel caso esaminato il monitorio è stato notificato a mezzo posta presso l'indirizzo di Roma, via Caselle Torinese n. 65, ove l'opponente non era più residente dal 24.12.2019 (certificato storico anagrafico allegato al documento n.2 dell'atto di opposizione). Dunque, la notifica non può considerarsi regolare, perché effettuata in un luogo ove non vi era più la residenza dell'opposto.
In ordine all'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo, l'opponente ha dichiarato, in termini generici, di aver appreso del monitorio solo “di recente ed in via informale”, senza chiarire il tempo, le circostanze e le modalità di tale conoscenza.
In proposito merita di essere valorizzata l'allegazione del opposto da cui risulta che, in CP_1 data 18.12.2020, l'Avv. Antonio Rubinetti, difensore dell'opponente anche nel presente procedimento, aveva richiesto di inviare a lui eventuali comunicazioni urgenti dirette a Parte_1
(documento n. 1 della comparsa di risposta). Pertanto, il ne prendeva atto,
[...] CP_1
comunicando al difensore non solo le convocazioni di assemblea (documento n. 3 della comparsa di risposta), ma anche il decreto ingiuntivo qui opposto, trasmesso al difensore con PEC del
07.03.2021.
3 Ebbene, è pacifico che, in assenza di una previa elezione di domicilio, la notifica non poteva essere effettuata al difensore a mezzo PEC.
Cionondimeno deve valorizzarsi il fatto che l'Avv. Antonio Rubinetti aveva in precedenza richiesto di ricevere le comunicazioni urgenti indirizzate all'opponente e che l'opponente ha conferito al medesimo difensore il mandato per proporre l'opposizione tardiva.
Dacché si inferisce che, a prescindere dall'irregolarità della notifica a mezzo PEC, il in Parte_1 virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale intercorrente con il difensore, aveva verosimilmente contezza dell'esistenza del monitorio fin dal mese di luglio 2021.
Tuttavia, ha proposto l'opposizione solo nel gennaio 2022, ben oltre il termine dei quaranta giorni dall'avvenuta conoscenza del monitorio.
Per tali ragioni l'opposizione tardiva deve dichiararsi inammissibile, in quanto l'opponente era a conoscenza del monitorio nonostante l'irregolarità della notifica.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
Il consorzio opposto non ha allegato elementi sufficienti per ravvisare il dolo o la colpa grave dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione tardiva proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 594/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 25.06.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G. 1650/2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 594/2021 emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 25.06.2021, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1091/2022 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2024, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rubinetti e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via della Magliana n. 179, studio del difensore
Opponente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., con sede in Nepi, via Controparte_1
Nepesina Km 1.500, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Ferazzoli ed elettivamente domiciliato in Nepi, via Colle Farnese n. 5 A, studio del difensore.
Opposto
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 594/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 25.06.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G. 1650/2021.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione tardiva ex Parte_1
art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 594/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo, con il quale gli veniva intimato di pagare la somma di €. 9.327,78, oltre spese legali ed interessi, a titolo di quote consortili ordinarie dovute in forza dei bilanci approvati dall'assemblea del 20.3.2021.
Preliminarmente rilevava che la notifica del monitorio era stata effettuata in Roma, via Caselle
Torinese n. 65, ove egli risultava residente solo fino al 24.12.2019, allorquando aveva trasferito la propria residenza nel comune di Nepi. Pertanto, la notifica a mezzo posta per compiuta giacenza non poteva considerarsi validamente perfezionata, non essendo stata effettuata presso l'effettiva residenza. Peraltro, precisava che all'indirizzo di Roma era residente solo il padre Persona_1
il quale era stato ricoverato per ragioni di salute e, pertanto, non aveva potuto ricevere la notifica.
Solo successivamente ed in via informale acquisiva notizia dell'emissione del monitorio e, pertanto, proponeva la presente opposizione.
Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle quote consortili oggetto del monitorio, la non debenza delle somme per il consumo di acqua, essendo la fornitura idrica inutilizzabile a causa della presenza di terra e materiali ferrosi.
In via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'invalidità della delibera assembleare del
20.03.2021, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, per omessa comunicazione dell'avviso di convocazione e per errata ripartizione dei costi di consumo dell'acqua.
2. Si costituiva con comparsa di risposta il chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione tardiva.
In via preliminare eccepiva che l'opposizione tardiva doveva considerarsi inammissibile perché
l'opponente aveva già in precedenza avuto contezza del monitorio, allorquando nel mese di dicembre 2020 aveva chiesto di inviare tutte le comunicazioni del consorzio al proprio difensore avv. Antonio Rubinetti ed il successivo 06.07.2021 il decreto ingiuntivo era stato inviato a mezzo
PEC proprio al difensore indicato.
Inoltre, il eccepiva anche la tardività ed inammissibilità della domanda riconvenzionale CP_1 con la quale si chiedeva l'accertamento dell'invalidità della delibera assembleare del 20.03.2021, in quanto non proposta nel termine previsto dall'art. 1137 c.c. In ogni caso la domanda doveva considerarsi infondata, poiché gli avvisi di convocazione erano stati comunicati al difensore indicato dall'opponente.
2 Nel merito evidenziava che l'eccezione di prescrizione era palesemente infondata e ribadiva l'esistenza del credito ingiunto, derivante dal fatto che l'opponente aveva sempre usufruito dei servizi consortili senza mai corrispondere il versamento delle quote dovute.
3. Nello svolgimento del processo, all'udienza del 30.06.2022 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, in data 25.09.2024 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note autorizzate le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
In linea di diritto giova ricordare che la nomofilachia ha precisato che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (SS.UU 14572/2007).
Orbene nel caso esaminato il monitorio è stato notificato a mezzo posta presso l'indirizzo di Roma, via Caselle Torinese n. 65, ove l'opponente non era più residente dal 24.12.2019 (certificato storico anagrafico allegato al documento n.2 dell'atto di opposizione). Dunque, la notifica non può considerarsi regolare, perché effettuata in un luogo ove non vi era più la residenza dell'opposto.
In ordine all'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo, l'opponente ha dichiarato, in termini generici, di aver appreso del monitorio solo “di recente ed in via informale”, senza chiarire il tempo, le circostanze e le modalità di tale conoscenza.
In proposito merita di essere valorizzata l'allegazione del opposto da cui risulta che, in CP_1 data 18.12.2020, l'Avv. Antonio Rubinetti, difensore dell'opponente anche nel presente procedimento, aveva richiesto di inviare a lui eventuali comunicazioni urgenti dirette a Parte_1
(documento n. 1 della comparsa di risposta). Pertanto, il ne prendeva atto,
[...] CP_1
comunicando al difensore non solo le convocazioni di assemblea (documento n. 3 della comparsa di risposta), ma anche il decreto ingiuntivo qui opposto, trasmesso al difensore con PEC del
07.03.2021.
3 Ebbene, è pacifico che, in assenza di una previa elezione di domicilio, la notifica non poteva essere effettuata al difensore a mezzo PEC.
Cionondimeno deve valorizzarsi il fatto che l'Avv. Antonio Rubinetti aveva in precedenza richiesto di ricevere le comunicazioni urgenti indirizzate all'opponente e che l'opponente ha conferito al medesimo difensore il mandato per proporre l'opposizione tardiva.
Dacché si inferisce che, a prescindere dall'irregolarità della notifica a mezzo PEC, il in Parte_1 virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale intercorrente con il difensore, aveva verosimilmente contezza dell'esistenza del monitorio fin dal mese di luglio 2021.
Tuttavia, ha proposto l'opposizione solo nel gennaio 2022, ben oltre il termine dei quaranta giorni dall'avvenuta conoscenza del monitorio.
Per tali ragioni l'opposizione tardiva deve dichiararsi inammissibile, in quanto l'opponente era a conoscenza del monitorio nonostante l'irregolarità della notifica.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
Il consorzio opposto non ha allegato elementi sufficienti per ravvisare il dolo o la colpa grave dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione tardiva proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 594/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 25.06.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G. 1650/2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 594/2021 emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 25.06.2021, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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