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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 08/11/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 544/2021
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Angela Di Dio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 544 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Indebito soggettivo-Indebito oggettivo
TRA
(p.iva: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 titolare dott. (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Enrico IE (C.F.
) e GI IE (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leopoldo D'Alessio sito in
Colli a Volturno alla Via Regina Elena, 15;
- attore
CONTRO
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore;
- convenuta contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 28.05.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.05.2021, Pt_1
nella sua qualità di titolare della
[...] Parte_1
, adiva dinanzi l'intestata autorità giudiziaria la per
[...] Controparte_1 ivi sentire così provvedere: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice
in persona del titolare dott. Parte_1 Pt_1
ad ottenere la restituzione della somma di Euro 12.000,00
[...]
(dodicimila/00), indebitamente pagata alla per forniture e Controparte_1 lavori mai più eseguiti, e, per l'effetto, condannare la convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ed al
[...] pagamento, in favore dell'attrice in Parte_1 persona del titolare dott. della somma di Euro 12.000,00 Parte_1
(dodicimila/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/02 e
s.m. e i. dal 30.12.2016 (data di avvenuto pagamento della somma) o, comunque, dal 30.10.2017 (data di ricezione della formale diffida alla restituzione delle somme del 25.10.2017), o, in ulteriore subordine, dal giorno della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di causa.”
A sostengo della propria domanda, l'attore rappresentava, in particolare: che in data 26.09.2016, la emetteva fattura immediata n. 51/16, Controparte_1 dell'importo totale pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a saldo della fornitura e posa in opera di porte e vetrate presso i locali della propria attività; che, con bonifico del 30.12.2016 per euro 12.000,00, pagava anticipatamente l'importo totale di detta fattura, ma la fornitura e i lavori non venivano mai eseguiti;
che, dopo ripetuti solleciti del dott. la si Pt_1 Controparte_1 impegnava a restituire le somme, ma non provvedeva al rimborso delle stesse;
che con raccomandata a/r veniva diffidata formalmente la Controparte_1 alla restituzione della somma versata trattenuta indebitamente dalla convenuta;
che, in data 06.03.2018, la inviava alla Controparte_1 Parte_1 un'e-mail con oggetto “Restituzione somma di lavoro non fatto”, con
[...]
pag. 2/9 cui la convenuta rassicurava l'attore circa la restituzione della somma;
che, nonostante ulteriori solleciti la non provvedeva alla Controparte_1 restituzione della somma né alla fornitura e la posa in opera dei materiali concordati.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si costituiva in Controparte_1 giudizio e rimaneva contumace.
Espletata la prova orale ed ammessa la documentazione depositata, la causa giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la quale veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 7/06/2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * *
Si premette che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass.
20 novembre 2009, nr. 24542).
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della convenuta CP_1
non costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di
[...] citazione introduttivo del presente giudizio (cfr. produzione parte attrice).
pag. 3/9 Orbene analizzando la documentazione prodotta da parte attrice risulta che parte convenuta ha emesso una fattura nei confronti della farmacia Pt_1 di euro 12.000,00 quale saldo per “fornitura e posa in opera di
[...] vetrate” (cfr. all. n.1 atto di citazione) e che l'importo di cui alla medesima fattura è stato corrisposto da parte attrice (cfr. bonifico bancario, all. n. 2 atto di citazione). Tanto basta a dimostrare la sussistenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto la fornitura e posa in opere di vetrate, ovvero di un contratto per il quale non è richiesta la forma scritta.
Nella fattispecie in esame, parte attrice, nel sostenere l'esistenza di un accordo di commissione intercorso tra le parti rimasto inadempiuto dalla non ha chiesto una pronuncia espressa di risoluzione bensì ha Controparte_1 avanzato la sola domanda di restituzione della somma pagata.
Come noto, per giurisprudenza costante, la domanda di risoluzione può ritenersi implicita nella formulazione di altra domanda che necessariamente la presuppone, quale quella di restituzione di somme per inadempimento della controparte, che è propriamente, quest'ultima, la domanda proposta nel presente giudizio da parte istante.
Invero, in proposito deve ricordarsi che l'obbligo di restituzione della prestazione effettuata in esecuzione di un contratto sinallagmatico può discendere soltanto da una pronuncia giudiziale che dichiari la nullità, ovvero disponga l'annullamento, la risoluzione o la rescissione di quel contratto, in quanto solo in tali ipotesi (e non in quella diversa di risarcimento danni da inadempimento) l'acclarata mancanza di una causa adquirendi rende applicabili le norme sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (cfr., Cass. Sez.
3, Sent. n. 2956 del 07/02/2011).
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha, peraltro, precisato che «La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione» (cfr., Cass. Sez. 2, Sent. n. 21230 pag. 4/9 del 05/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21113 del 16/09/2013; Cass. Sez. 6
- 1, Ord. n. 24947 del 23/10/2017).
Tanto precisato, quindi, la domanda di parte attrice deve essere qualificata come domanda di risoluzione del contratto con conseguente richiesta di restituzione del prezzo pagato per la prestazione non ricevuta.
Ed, infatti, tanto si evince dalla inequivocabile richiesta di accertamento del diritto alla restituzione della somma pagata per forniture e lavori mai eseguiti, formulata fin dalla diffida stragiudiziale (cfr. all. n. 3 atto di citazione), ancorchè l'attrice, giova ribadire, abbia introdotto una sola domanda di restituzione del pagamento effettuato.
Nel caso di specie è di tutta evidenza che la domanda di restituzione del prezzo è connessa alla domanda di accertamento dell'intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale per inadempimento di parte convenuta.
Come noto, in base al principio consacrato nell' articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell' articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la pag. 5/9 propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Giova ribadire, inoltre, che in tema di onere probatorio, secondo l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe al debitore allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito (cfr. Cass, Sez.
Un. n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato l'inadempimento di controparte relativo alla obbligazione assunta consistito nella mancata consegna delle porte e vetrate e la loro posa in opera, a fronte dell'importo pattuito, circostanza rispetto alla quale parte convenuta ha preferito restare contumace nel presente procedimento.
Ed invero, le deduzioni di parte attrice hanno trovato riscontro all'esito della espletata istruttoria orale.
Infatti, all'udienza del 19.12.2023, il teste , moglie Testimone_1 dell'attore, dopo aver confermato l'avvenuta commissione da parte del nei primi mesi del 2016, della fornitura e posa in opera di porte e Pt_1 vetrate alla società convenuta, rappresentava che i lavori non erano stati mai più realizzati (cfr., verbale udienza del 19.12.2023 “i lavori non sono stati più espletati, la metal infissi infatti, dopo aver ricevuto il pagamento dei lavori commissionati da mio marito non ha mai più eseguito i lavori. Preciso che il mancato espletamento dei lavori mi è stato riferito sia da mio marito e poi ho pag. 6/9 potuto constatare questa circostanza personalmente in quanto mi sono recata nella farmacia di mio marito di persona ed ho visto che i lavori non sono stati mai realizzati”).
A fronte di tali risultanze probatorie, del resto, attesa la contumacia della parte convenuta, non risultano emersi elementi di senso opposto validi a ritenere dimostrato l'esatto adempimento.
L'inadempimento di controparte risulta, secondo una valutazione sia oggettiva che soggettiva di non scarsa importanza, ovvero sia grave che imputabile, e, quindi, idoneo a determinare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione per inadempimento di Controparte_1 del contratto di fornitura e posa in opera di vetrate e porte intercorso tra le parti.
Conseguentemente va accolta la domanda di restituzione della somma versata da parte attrice (nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, “la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente”, cfr., Cass. 15705/2013) e parte convenuta va condannata a restituire a controparte l'importo di € 12.000,00 pari a quanto ha percepito sulla base del suddetto contratto oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Come desumibile dalla documentazione in atti, parte attrice ha dato prova dell'avvenuto pagamento della fattura n. 51/16 del 26.09.16 a saldo della richiesta di fornitura e posa in opera di porte e vetrate presso la farmacia dell'attore mediante allegazione della ricevuta di bonifico di € 12.003,50 con valuta al 30.12.2016 emesso in favore della società convenuta (cfr. all. 2 atto di citazione), alla quale seguiva la missiva del 06.03.2018 con la quale la in riscontro al sollecito per la restituzione della somma Controparte_1
pag. 7/9 versata in suo favore, riconosceva il proprio debito (cfr. all. 4 atto di citazione).
Per tutto quanto appena detto può dirsi sufficientemente provato il credito chiesto da nella sua qualità di titolare della Parte_1 Parte_1
e, pertanto, la sua domanda va accolta.
[...]
Parte attrice ha domandato, infine, la rivalutazione e gli interessi dal dovuto al soddisfo sulla somma dovuta a titolo di restituzione.
Sul punto va premesso che la retroattività ex art. 1458 cod. civ. della pronuncia di risoluzione fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto, determinando a carico della parte non colpevole un obbligo, non risarcitorio, ma restitutorio, avente ad oggetto le cose ricevute ed i frutti effettivamente percetti, per i quali ultimi si configura un debito di valore se trattasi di frutti naturali, laddove ricorre invece un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, se trattasi di frutti civili (somme di danaro) costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (Cass. n.
22664/2015).
Nel caso di specie a seguito della risoluzione del contratto intercorso parte convenuta è tenuta a restituire le somma ricevuta con gli interessi legali.
Nella specie, più precisamente, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 12.000,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. n. 18518/04) e fino al soddisfo.
Si rileva, inoltre, che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da allegarsi e provarsi dal creditore, che non vi ha provveduto – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. n. 5639/2014).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico della pag. 8/9 convenuta e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
12.000,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A, oltre € 264,00 per spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
2. Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di € 12.000,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda fino al soddisfo;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per spese ed in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, 8/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 544/2021
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Angela Di Dio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 544 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Indebito soggettivo-Indebito oggettivo
TRA
(p.iva: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 titolare dott. (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Enrico IE (C.F.
) e GI IE (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leopoldo D'Alessio sito in
Colli a Volturno alla Via Regina Elena, 15;
- attore
CONTRO
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore;
- convenuta contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 28.05.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.05.2021, Pt_1
nella sua qualità di titolare della
[...] Parte_1
, adiva dinanzi l'intestata autorità giudiziaria la per
[...] Controparte_1 ivi sentire così provvedere: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice
in persona del titolare dott. Parte_1 Pt_1
ad ottenere la restituzione della somma di Euro 12.000,00
[...]
(dodicimila/00), indebitamente pagata alla per forniture e Controparte_1 lavori mai più eseguiti, e, per l'effetto, condannare la convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ed al
[...] pagamento, in favore dell'attrice in Parte_1 persona del titolare dott. della somma di Euro 12.000,00 Parte_1
(dodicimila/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/02 e
s.m. e i. dal 30.12.2016 (data di avvenuto pagamento della somma) o, comunque, dal 30.10.2017 (data di ricezione della formale diffida alla restituzione delle somme del 25.10.2017), o, in ulteriore subordine, dal giorno della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di causa.”
A sostengo della propria domanda, l'attore rappresentava, in particolare: che in data 26.09.2016, la emetteva fattura immediata n. 51/16, Controparte_1 dell'importo totale pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a saldo della fornitura e posa in opera di porte e vetrate presso i locali della propria attività; che, con bonifico del 30.12.2016 per euro 12.000,00, pagava anticipatamente l'importo totale di detta fattura, ma la fornitura e i lavori non venivano mai eseguiti;
che, dopo ripetuti solleciti del dott. la si Pt_1 Controparte_1 impegnava a restituire le somme, ma non provvedeva al rimborso delle stesse;
che con raccomandata a/r veniva diffidata formalmente la Controparte_1 alla restituzione della somma versata trattenuta indebitamente dalla convenuta;
che, in data 06.03.2018, la inviava alla Controparte_1 Parte_1 un'e-mail con oggetto “Restituzione somma di lavoro non fatto”, con
[...]
pag. 2/9 cui la convenuta rassicurava l'attore circa la restituzione della somma;
che, nonostante ulteriori solleciti la non provvedeva alla Controparte_1 restituzione della somma né alla fornitura e la posa in opera dei materiali concordati.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si costituiva in Controparte_1 giudizio e rimaneva contumace.
Espletata la prova orale ed ammessa la documentazione depositata, la causa giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la quale veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 7/06/2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Si premette che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass.
20 novembre 2009, nr. 24542).
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della convenuta CP_1
non costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di
[...] citazione introduttivo del presente giudizio (cfr. produzione parte attrice).
pag. 3/9 Orbene analizzando la documentazione prodotta da parte attrice risulta che parte convenuta ha emesso una fattura nei confronti della farmacia Pt_1 di euro 12.000,00 quale saldo per “fornitura e posa in opera di
[...] vetrate” (cfr. all. n.1 atto di citazione) e che l'importo di cui alla medesima fattura è stato corrisposto da parte attrice (cfr. bonifico bancario, all. n. 2 atto di citazione). Tanto basta a dimostrare la sussistenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto la fornitura e posa in opere di vetrate, ovvero di un contratto per il quale non è richiesta la forma scritta.
Nella fattispecie in esame, parte attrice, nel sostenere l'esistenza di un accordo di commissione intercorso tra le parti rimasto inadempiuto dalla non ha chiesto una pronuncia espressa di risoluzione bensì ha Controparte_1 avanzato la sola domanda di restituzione della somma pagata.
Come noto, per giurisprudenza costante, la domanda di risoluzione può ritenersi implicita nella formulazione di altra domanda che necessariamente la presuppone, quale quella di restituzione di somme per inadempimento della controparte, che è propriamente, quest'ultima, la domanda proposta nel presente giudizio da parte istante.
Invero, in proposito deve ricordarsi che l'obbligo di restituzione della prestazione effettuata in esecuzione di un contratto sinallagmatico può discendere soltanto da una pronuncia giudiziale che dichiari la nullità, ovvero disponga l'annullamento, la risoluzione o la rescissione di quel contratto, in quanto solo in tali ipotesi (e non in quella diversa di risarcimento danni da inadempimento) l'acclarata mancanza di una causa adquirendi rende applicabili le norme sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (cfr., Cass. Sez.
3, Sent. n. 2956 del 07/02/2011).
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha, peraltro, precisato che «La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione» (cfr., Cass. Sez. 2, Sent. n. 21230 pag. 4/9 del 05/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21113 del 16/09/2013; Cass. Sez. 6
- 1, Ord. n. 24947 del 23/10/2017).
Tanto precisato, quindi, la domanda di parte attrice deve essere qualificata come domanda di risoluzione del contratto con conseguente richiesta di restituzione del prezzo pagato per la prestazione non ricevuta.
Ed, infatti, tanto si evince dalla inequivocabile richiesta di accertamento del diritto alla restituzione della somma pagata per forniture e lavori mai eseguiti, formulata fin dalla diffida stragiudiziale (cfr. all. n. 3 atto di citazione), ancorchè l'attrice, giova ribadire, abbia introdotto una sola domanda di restituzione del pagamento effettuato.
Nel caso di specie è di tutta evidenza che la domanda di restituzione del prezzo è connessa alla domanda di accertamento dell'intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale per inadempimento di parte convenuta.
Come noto, in base al principio consacrato nell' articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell' articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la pag. 5/9 propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Giova ribadire, inoltre, che in tema di onere probatorio, secondo l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe al debitore allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito (cfr. Cass, Sez.
Un. n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato l'inadempimento di controparte relativo alla obbligazione assunta consistito nella mancata consegna delle porte e vetrate e la loro posa in opera, a fronte dell'importo pattuito, circostanza rispetto alla quale parte convenuta ha preferito restare contumace nel presente procedimento.
Ed invero, le deduzioni di parte attrice hanno trovato riscontro all'esito della espletata istruttoria orale.
Infatti, all'udienza del 19.12.2023, il teste , moglie Testimone_1 dell'attore, dopo aver confermato l'avvenuta commissione da parte del nei primi mesi del 2016, della fornitura e posa in opera di porte e Pt_1 vetrate alla società convenuta, rappresentava che i lavori non erano stati mai più realizzati (cfr., verbale udienza del 19.12.2023 “i lavori non sono stati più espletati, la metal infissi infatti, dopo aver ricevuto il pagamento dei lavori commissionati da mio marito non ha mai più eseguito i lavori. Preciso che il mancato espletamento dei lavori mi è stato riferito sia da mio marito e poi ho pag. 6/9 potuto constatare questa circostanza personalmente in quanto mi sono recata nella farmacia di mio marito di persona ed ho visto che i lavori non sono stati mai realizzati”).
A fronte di tali risultanze probatorie, del resto, attesa la contumacia della parte convenuta, non risultano emersi elementi di senso opposto validi a ritenere dimostrato l'esatto adempimento.
L'inadempimento di controparte risulta, secondo una valutazione sia oggettiva che soggettiva di non scarsa importanza, ovvero sia grave che imputabile, e, quindi, idoneo a determinare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione per inadempimento di Controparte_1 del contratto di fornitura e posa in opera di vetrate e porte intercorso tra le parti.
Conseguentemente va accolta la domanda di restituzione della somma versata da parte attrice (nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, “la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente”, cfr., Cass. 15705/2013) e parte convenuta va condannata a restituire a controparte l'importo di € 12.000,00 pari a quanto ha percepito sulla base del suddetto contratto oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Come desumibile dalla documentazione in atti, parte attrice ha dato prova dell'avvenuto pagamento della fattura n. 51/16 del 26.09.16 a saldo della richiesta di fornitura e posa in opera di porte e vetrate presso la farmacia dell'attore mediante allegazione della ricevuta di bonifico di € 12.003,50 con valuta al 30.12.2016 emesso in favore della società convenuta (cfr. all. 2 atto di citazione), alla quale seguiva la missiva del 06.03.2018 con la quale la in riscontro al sollecito per la restituzione della somma Controparte_1
pag. 7/9 versata in suo favore, riconosceva il proprio debito (cfr. all. 4 atto di citazione).
Per tutto quanto appena detto può dirsi sufficientemente provato il credito chiesto da nella sua qualità di titolare della Parte_1 Parte_1
e, pertanto, la sua domanda va accolta.
[...]
Parte attrice ha domandato, infine, la rivalutazione e gli interessi dal dovuto al soddisfo sulla somma dovuta a titolo di restituzione.
Sul punto va premesso che la retroattività ex art. 1458 cod. civ. della pronuncia di risoluzione fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto, determinando a carico della parte non colpevole un obbligo, non risarcitorio, ma restitutorio, avente ad oggetto le cose ricevute ed i frutti effettivamente percetti, per i quali ultimi si configura un debito di valore se trattasi di frutti naturali, laddove ricorre invece un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, se trattasi di frutti civili (somme di danaro) costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (Cass. n.
22664/2015).
Nel caso di specie a seguito della risoluzione del contratto intercorso parte convenuta è tenuta a restituire le somma ricevuta con gli interessi legali.
Nella specie, più precisamente, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 12.000,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. n. 18518/04) e fino al soddisfo.
Si rileva, inoltre, che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da allegarsi e provarsi dal creditore, che non vi ha provveduto – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. n. 5639/2014).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico della pag. 8/9 convenuta e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
12.000,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A, oltre € 264,00 per spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
2. Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di € 12.000,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda fino al soddisfo;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per spese ed in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, 8/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
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