Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00291/2026REG.PROV.COLL.
N. 00273/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Tuttolomondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palerrmo, via Benedetto Gravina 49;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio Istituito Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Difesa-Direzione Generale Previdenza Militare e della Leva II Reparto, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto 6^ Div. Sec. Sez. presso Ministero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2016, resa tra le parti che ha respinto il ricorso n.-OMISSIS- R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comitato di Verifica per le Cause di Servizio Istituito Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero Difesa-Direzione Generale Previdenza Militare e della Leva II Reparto e di Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto 6^ Div. Sec. Sez. c/o Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la Consigliera LA La GA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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1. Il Sig. -OMISSIS-, Maresciallo ordinario dei Carabinieri, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto in primo grado avverso il decreto ministeriale n. -OMISSIS-/N del 16 giugno 2015 del Ministero della Difesa con il quale a seguito di ulteriore riesame è stata rigettata l’istanza avanzata il 5 marzo 2009 volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità sofferta dal -OMISSIS- da causa di servizio e la contestuale concessione dell’equo indennizzo, nonché dei pareri del Comitato di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8181/2015, 104/2015, n. 16363/11 e 42712/11, sostenendo che la patologia da cui è affetto sia riconducibile, sul piano causale o concausale, all’esposizione prolungata ad armamenti trattati con uranio impoverito in assenza di specifiche protezioni e a microparticelle di tossici ambientali inalate o ingerite nel corso delle missioni svolte.
2. In punto di fatto va specificato che l’interessato nel corso della sua carriera è stato impegnato, come militare, nel contingente italiano che ha supportato l’operazione N.A.T.O. “Joint Force” in Bosnia Erzegovina dall’11 marzo 2000 al 22 agosto 2000. Mentre si trovava impegnato in detta missione, a un controllo sanitario riportava valori anormali che perduravano al successivo esame eseguito al rientro in Italia dalla missione balcanica. Dal novembre 204 a marzo 2005, l’appellante è stato impegnato in Iraq nel contingente italiano a supporto dell’operazione N.A.T.I. “Antica Babilonia”.
Conseguentemente con provvedimento dell’8 aprile 2009 la Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto la cessazione dal servizio permanente per infermità in quanto non idoneo all’impiego.
In data 5 marzo 2009 il -OMISSIS- ha inoltrato alla propria amministrazione un’istanza volta al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo in ordine alla predetta infermità, istanza che è stata rigettata col decreto ministeriale n. 4536/D del 16 ottobre 2013 sulla base dei pareri del Comitato di Verifica n. 16363/2011 e 42712/2011; avverso quest’ultimi atti il miliare ha instaurato avanti al T.a.r. altro precedente giudizio n. -OMISSIS- R.G. definito con la sentenza -OMISSIS- di accoglimento che ha ritenuto i pareri del Comitato non motivati e il cui vizio si è ripercorso sul decreto impugnato.
L’Amministrazione, in ottemperanza alla detta sentenza, istruita nuovamente la pratica ha emesso, a seguito del parere del Comitato di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8181/2015, il decreto ministeriale n. -OMISSIS-/N del 16 giugno 2015 del Ministero della Difesa che ha nuovamente rigettato la suddetta istanza avanzata il 5 marzo 2009.
3. La sentenza in questa sede appellata, dopo aver specificato che il nuovo parere del Comitato di Verifica pur richiamando i precedenti di servizio del ricorrente ed evidenziando il lavoro svolto dal -OMISSIS- in sede interna senza tuttavia negare che lo stesso abbia svolto servizio esterno, ha ritenuto però che non risulta nemmeno soddisfatto il criterio della “possibilità scientifica” dell’eziologia postulata dall’odierno ricorrente.
Secondo il predetto parere, infatti, « il rapporto UNSCEAR 2000 (United Scientifica Committee in the Effects of Atomic Rdation) afferma che vi è buona evidenza che l’irradiazione da parte di particelle alfa possa indurre tumori a livello dei polmoni, osso e fegato ed anche aumentare in una certa misura il rischio di sviluppare leucemie; non vi è invece una evidenza diretta di un aumento del rischio di neoplasie renali, linfomi o mielomi. (Giornale di studio AIBM – AIRP “Il rischio da contaminazione radioattiva: i casi radon e uranio impoverito” Paestum, 29, 30 aprile 2008) ».
Pertanto il T.a.r. richiamata la giurisprudenza secondo la quale « il giudizio del Comitato di verifica sullo stato fisico del pubblico dipendente è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali » e ritenuto che dette ipotesi non siano riscontrabili nel caso in esame ha rigettato il ricorso ritenendo il nuovo decreto ministeriale non affetto da vizio di motivazione.
In particolare, il collegio di primo grado, preso atto della vincolatività del parere del Comitato di verifica e della natura estrinseca del sindacato del giudice amministrativo, ha ritenuto gli argomenti enunciati dal ricorrente inidonei a sovvertire la valutazione tecnico discrezionale del Comitato
4. L’appello è affidato a un unico e analitico motivo: « Violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. -OMISSIS- del Tar Sicilia Palermo, errore in judicando per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. dell’art. 1 c.p.a., violazione degli artt. 65 e 114 c.p.a.; travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione del disposto di cui all’art. 3 l. 241/90, difetto, carenza dell’attività istruttoria, insufficienza ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata» .
Segnatamente l’appellante ha richiamato la giurisprudenza ai sensi della quale l’Amministrazione onde escludere i fattori di rischio evidenziati dal militare ammalato debba individuare fattori esclusivi ed esogeni dotati di autonoma portata oncopatogenetica, capaci di escludere da soli i fattori richiamati dal ricorrente.
Il Comitato non avrebbe operato legittimamente e non ha tenuto conto delle indicazioni di cui alla precedente sentenza n. -OMISSIS- che suggerivano di attendere a una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestato dall’appellante nei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia.
5. Si è costituita l’Amministrazione rilevando l’infondatezza dell’appello ritenendo corretta e ben argomentata la sentenza appellata.
Questo collegio, con ordinanza 20 dicembre 2022, n. 1288, ha disposto il seguente incombente istruttorio: « chiarisca l’organo accertatore se, in base alle attuali conoscenze scientifiche, si possa ritenere verosimile, o altamente probabile, che la specifica patologia sofferta dall’appellante, tenuto conto anche dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione, sia riconducibile all’effetto derivante dall’esposizione a polveri dell’uranio impoverito e, più in generale, all’attività di servizio svolta dallo stesso o, al contrario, se detto rapporto di causalità possa essere ragionevolmente escluso» , individuando « quale organismo che deve provvedere alla verificazione il Direttore Sanitario dell’Istituto Nazionale Tumori IRCSS – Fondazione Pascale di Napoli, il quale, personalmente o attraverso delega ad altro Dirigente medico in servizio presso la stessa struttura, dotato di specifiche competenze sulla materia in questione, deve accertare quanto indicato, nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo di causa nonché sulla base di ogni altra documentazione ritenuta utile che le parti sarebbero state tenute a mettere a disposizione su sua richiesta ».
La disposta verificazione è rimasta inevasa per cui con ordinanza n. -OMISSIS- del 21 giugno 2023 ha sollecitato l’organo verificatore all’espletamento del disposto incombente istruttorio.
In data 22 settembre 2023 è stata depositata la relazione del verificatore nella quale concisamente viene riportato « allo stato delle mie conoscenze, della letteratura scientifica e delle Linee giuda nazionali ed internazionali di riferimento non è documentata alcuna correlazione diretta tra l’esposizione al materiale indicato (uranio iperattivo) e la patologia indicata (carcinoma transizionale della vescica di alto grado)».
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e la causa all’udienza del 20 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione.
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6. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
6.1. Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità o violazione delle regole procedurali (CGA, sez. giurisdizionali, 5.11.2024 n. 872; Consiglio di Stato, sez. II, 29 aprile2024, n. 3882; Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 18 giugno 2021, n. 4702 e 1° luglio 2021, n. 5013).
Può convenirsi che sia precluso al giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, a meno che non si verta in presenza di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Consiglio di Stato, sez. II, 29 aprile2024, n. 3882; Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 7 ottobre 2021, n. 6684).
6.2. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025 ha tuttavia chiarito, in argomento, che, laddove un militare sia stato esposto ad agenti potenzialmente patogeni a causa o in occasione del servizio e abbia contratto patologie compatibili con tale esposizione, opera una presunzione semplice circa il nesso eziologico fra l’avvenuta esposizione e la contrazione della malattia, con sostanziale inversione del relativo onere della prova a carico dell’Amministrazione (e conseguente esonero del soggetto leso dell’onere di fornire prove ulteriori in ordine all’eziopatogenesi).
All'affermazione del suddetto principio la Plenaria è giunta sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per "infermità o patologie tumorali" contratte "per le particolari condizioni ambientali ed operative" nelle quali si sono trovati a operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero per il personale "impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti", il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare (artt. 1078 e 1079 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), con la rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l'amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l'esposizione a fattori di rischio potenziale diversi da quelli insiti nella prestazione del servizio nei ricordati ambienti contaminati.
« Discende da quanto sopra che l'azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale: a1) le attività lavorative in concreto espletate; a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento); a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia; a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall'art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l'esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a "infermità o patologie tumorali" contratte "per le particolari condizioni ambientali od operative" basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all'impiego in essi del militare ("post hoc ergo propter hoc"), tanto allo scopo di evitare che il "fatto ignoto" ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la etiopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto - secondo il criterio del più probabile che non - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l'amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto, i giudizi medico-legali dei C.V.C.S. qualora si basino esclusivamente sull'assenza di studi scientifici che dimostrino - sulla base del criterio "del più probabile che non" - la correlazione causale della neoplasia con l'esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa » (Cons. Stato, Sez. II, Sent. 26/01/2026, n. 651).
7. Nel caso in esame può affermarsi con certezza che:
- l’appellante è stato impegnato nel contingente italiano che ha supportato l’operazione N.A.T.O. “Joint Force” in Bosnia Erzegovina dall’11 marzo 2000 al 22 agosto 2000 e in Iraq nel contingente italiano a supporto dell’operazione N.A.T.I. “Antica Babilonia” dal novembre 2004 a marzo 2005;
- impegnato in detta missione, a un controllo sanitario riportava valori anormali che perduravano al successivo esame eseguito al rientro in Italia dalla missione balcanica;
- il suo compito principale è stato quello di effettuare le riprese video e audio al seguito dei colleghi regolarmente impegnati in turni di guardia (e da egli stesso svolte), operazioni di pattugliamento dei confini in zone di recente sottoposte a massicci bombardamenti e ancora sottoposte ad atti di guerriglia e attentati sanguinosi « distinguendosi per abnegazione e coraggio, portando lustro al Contingente Nazionale e all’Arma dei Carabinieri » come si legge nel foglio di matricola, quadro E, in atti;
- a distanza di qualche anno dal rientro in Italia, nel 2007 è risultato affetto da cancro alla vescica (carcinoma uroteliale di alto grado T1) diagnosticato dopo che lo stesso è stato sottoposto a “resezione transuretrale di neoformazione vescicale, rimanendo affetto dalla seguente infermità “esiti di resezione transureterale di carcinoma papillare di alto grado T1 in atto in trattamento immunoprofilattico con BCG” come si evince dal verbale della C.M.O. di Palermo Mod. ML/AB n. 18 del 18 gennaio 2011;
- è irrilevante la circostanza dell’avere il militare espletato il servizio all’interno di edifici o all’esterno, dal momento che la diffusione e la dispersione nell’area delle sostanze inquinanti non avrebbe trovato alcun ostacolo negli ambienti chiusi e ciò sebbene la stessa sentenza appellata riconosce che l’amministrazione non ha escluso che l’appellante sia stato assegnato ad attività esterne durante il periodo di missione;
- il militare dunque ha operato in un teatro in cui, per quanto detto, è acclarato l’utilizzo di munizionamento con uranio impoverito ed è ormai accerta la presenza sul posto – negli anni in cui si svolsero le relative missioni italiane – di una diffusa contaminazione ambientale di uranio impoverito e altri metalli pesanti;
- l’amministrazione non ha fornito la prova liberatoria dimostrando che la sua patologia sia da imputare a fattori esogeni, escludendo il nesso di causalità tra attività svolta in missione con le conseguenti esposizioni nocive e la patologia di cui il militare è affetto.
La difesa dell’Amministrazione si è limitata alla negazione astratta del nesso causale e della ritenuta innocuità dei contesti operativi, senza procedere all'individuazione di una concreta e individualizzata genesi extra-lavorativa della patologia, secondo lo schema probatorio delineato dall'art. 603 del D.Lgs. n. 66 del 2010, come interpretato dalla sopra richiamata sentenza dell'Adunanza plenaria.
8. Questo Collegio, con la sentenza n. 282 pubblicata il 21 aprile 2026, coerentemente col principio enunciato dall’A.P. con la citata sentenza ha respinto un atto di appello in quanto sia l’amministrazione sia il verificatore nominato dal T.a.r. avevano dichiarato l’irrilevanza sullo sviluppo della neoplasia di cui l’appellante risultava affetta di altre ipotesi eziopatogenetiche (uranio impoverito e a nano particelle di metalli pesanti) atteso che, in quel caso, era stata individuata una genesi causale autonoma o, comunque, più probabile, riscontrata nella “presenza di HPV Genotipo 18 ad alto rischio”.
9. Invece il presente appello, non essendosi in questo caso individuata alcuna serie causale alternativa più probabile, per le ragioni esposte e in base alla ricordata evoluzione giurisprudenziale va accolto.
Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento del ricorso di primo grado e l'annullamento degli atti impugnati; conseguentemente, l’amministrazione dovrà riprovvedere, ma considerando il principio enunciato dalla adunanza Plenaria, ossia dovrà tener conto della presunzione semplice di sussistenza del nesso eziologico fra l’avvenuta esposizione e la contrazione della malattia, escludendo la dipendenza dalla causa di servizio solo nel caso in cui essa amministrazione sia in grado di dimostrare una più probabile specifica causa extra-lavorativa della patologia tumorale.
10. La modificazione dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali in corso di causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti impugnati in prime cure.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN de FR, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
LA La GA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LA La GA | AN de FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.