Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2025, proposto dalla sig.ra NE TA EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Liberatore e Manuela Abbazia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Petrella Tifernina, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Molise n. 201/2024, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 114/2023 R.G., pubblicata il 17.06.2024, notificata in forma esecutiva in data 27.06.2024 e non impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione resa alla camera di consiglio del 25.03.2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con la sentenza n. 201 del 17.06.2024, questo Tribunale ha condannato il Comune di Petrella Tifernina “ al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 1500,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato complessivamente corrisposto ” in favore della sig.ra NE TA EL;
- la suddetta sentenza è stata ritualmente notificata in forma esecutiva al Comune intimato in data 27.06.2024;
- nonostante i solleciti avanzati dall’interessata, il Comune non ha adempiuto a detto pagamento;
- una volta passata in giudicato la sentenza n. 201/2024 citata e decorsi i termini di 120 giorni dalla notifica della stessa, non avendo il Comune proceduto al pagamento di quanto dovuto, l’interessata ha agito in questa sede per l’ottemperanza;
- il Comune intimato, nonostante sia stato regolarmente raggiunto dalla notifica del ricorso, non si è costituito nel presente giudizio;
Rilevato che alla camera di consiglio del 25.03.2026 la parte ricorrente ha dichiarato che, medio tempore , il Comune intimato ha ottemperato alla sentenza n. 201/2024 cit., con soddisfazione integrale della pretesa della sig.ra NE TA EL, e quindi ha concluso per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali;
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato all’odierna camera di consiglio di essere stata integralmente soddisfatta la sua pretesa, avendo il Comune intimato nel frattempo adempiuto alla sentenza ottemperanda;
Ritenuto, alla luce della dichiarazione resa in camera di consiglio dalla parte ricorrente, al Collegio non resti che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo stata medio tempore integralmente soddisfatta la pretesa dell’interessata;
Reputato che le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio, in conformità alle conclusioni della stessa parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IL, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | IO IL |
IL SEGRETARIO