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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Hanna Clara
Sabella mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 106/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta SABELLA HANNA CLARA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta BENCIVINNI MARZIA) CP_1
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIAGRAZIA) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, decorsi sei mesi dalla sua assunzione avvenuta in data 10/06/2016, al VI° livello del CCNL AS;
◊ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito a decorrere dal 10/06/2016 e quanto dovutole in ragione delle mansioni superiori svolte, e degli interessi nonché della rivalutazione monetaria maturate sulle medesime dalle singole mensilità retributive sino al saldo;
◊ condanna, altresì, in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a provvedere alla consequenziale regolarizzazione previdenziale nei limiti della prescrizione eventualmente intervenuta;
◊ condanna, infine, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 07/01/2022 la ricorrente chiedeva al Tribunale di volere accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrata, a far data dalla sua assunzione (10/06/2016) o da altra diversa data, al VI° livello del CCNL Gas-
Acqua o, in subordine, a diverso livello ritenuto di giustizia del medesimo CCNL,
in ragione delle mansioni superiori concretamente svolte, e di volere conseguentemente condannare la società resistente all'attribuzione del livello superiore reclamato nonché al pagamento delle differenze retributive tra il percepito ed il dovuto, con correlata regolarizzazione contributiva. A fondamento della domanda la ricorrente – premesso di essere stata assunta, in data
10/06/2016, dalla resistente, nell'unità SCL (servizio ai clienti) del servizio CP_3
CO (commerciale), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale e con inquadramento al livello III° del CCNL settore Gas-
Acqua, successivamente trasformatosi, a far data dal giorno 01/04/2019, in un rapporto di lavoro a tempo pieno – deduceva di avere svolto, nonostante il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formale inquadramento, sin dal momento della propria assunzione, “… in maniera continuativa, con ampi margini di discrezionalità con elevata professionalità e specifica assunzione di responsabilità, mansioni superiori inquadrabili certamente al livello VI del CCNL di settore …”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/10/2022, la società resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso escussione testimoniale e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' - che, costituitosi in giudizio con memoria CP_2
difensiva depositata in data 13/11/2024, chiedeva al Tribunale, in caso di accertamento positivo del diritto della ricorrente alle somme dovute quali differenze retributive, di volere “accogliere la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'Ente
di previdenza nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni dovute per legge, così
come verranno quantificati in corso di causa” -, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato.
1. Al fine di poter correttamente valutare le prospettazioni attoree assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui "… in materia di inquadramento del lavoratore,
il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013; Cass. 30580/2019).
2. Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche, deve, quindi, procedersi ad una disamina delle declaratorie contrattuali rilevanti nel caso di specie.
Conformemente alle previsioni del CCNL di riferimento, appartiene al III° livello,
riconosciuto alla ricorrente al momento della sua assunzione, “il personale che: -
svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; - possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza,
addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Sempre secondo quanto previsto dal CCNL costituiscono elementi qualificanti di tale livello: “1. attività di concetto o compiute specializzate anche in aree multiservizi;
2. autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità;
3. responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, dell'efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati;
4. trattamento informazioni non standardizzate;
5. esperienza su aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico”.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il CCNL individua a titolo esemplificativo tra le figure appartenenti al III° livello il capo squadra distribuzione /lavori rete, l'operaio specialista impianti e rete,
l'addetto tecnico-amministrativo, l'addetto amministrativo e l'addetto alla clientela.
Appartiene, invece, secondo le previsioni del CCNL in esame, al VI° livello,
invocato in questa sede dalla ricorrente, “il personale che: - svolge attività
professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida,
coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
- opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
- ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
-
si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; - possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro”.
Conformemente a quanto previsto dal CCNL rappresentano elementi qualificanti di tale livello: “1. attivita' d'interpretazione di norme 2. autonomia di tempi e metodologie superiore alla settimana 3. responsabilita' dell'impostazione di relazioni interpersonali e/o esterne e/o del coordinamento funzionale delle risorse umane 4. trattamento informazioni complesse 5. esperienza elevata su piu' campi specialistici e istruzione di livello superiore”.
A titolo esemplificativo il CCNL individua tra le figure appartenenti al VI° livello il
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tecnico distribuzione-assistente lavori, l'esperto sviluppo clienti, l'esperto amministrazione e finanziario, l'esperto pianificazione/controllo di gestione, il tecnico analisi chimico-batteriologiche, l'esperto contratti di vettoriamento e l'esperto customer care.
3. Alla luce della disciplina dettata dal CCNL AS, è evidente che gli elementi che contraddistinguono ed identificano specificatamente i diversi livelli di inquadramento contrattuale dei dipendenti, come anche indicato dall'art. 18 del
CCNL, vadano ravvisati: 1) nella tipologia delle attività espletate (attività di concetto tecniche-amministrative e/o commerciali ovvero attività operative specializzate per il III° livello ed attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico per il VI° livello); 2) nel diverso grado di autonomia correlato alle diverse procedure che regolamentano l'attività (“autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione” per il III° livello e
“autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date” per il VI°
livello); 3) nell'ampiezza del conseguente potere discrezionale (che, in realtà, non
è riconosciuto al lavoratore di III° livello, il quale, difatti, si limita a “scambiare”
“informazioni differenziate” per lo svolgimento della propria attività, ma appartiene al lavoratore di VI° livello, il quale “si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità”); 4) nel diverso bagaglio di conoscenze presupposte in capo al dipendente (“conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza,
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento” per il lavoratore di III° livello e “conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro” per il lavoratore di VI° livello); 5) nella diversa centralità del ruolo dell'operatore e delle conseguenti responsabilità attribuitegli (il lavoratore di III°
livello “è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti”, mentre il lavoratore di VI°
livello “ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività
svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata”).
4. A questo punto, richiamate le disposizioni convenzionali relative all'inquadramento dei lavoratori, nonché gli elementi qualificanti i livelli contrattuali che rilevano ai fini della decisione, deve procedersi alla individuazione delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente.
Deve premettersi che, nella citata operazione d'individuazione delle mansioni in concreto svolte dalla dipendente, assume un ruolo importante la relazione,
prodotta dalla società resistente al momento della sua costituzione in giudizio,
attraverso la quale la Responsabile dell'Unità RCL ( ed il Controparte_4
Responsabile del Servizio CO ( ) hanno fornito all'Ufficio Testimone_1
Legale della stessa società delucidazioni - chiare, specifiche e dettagliate - relative alla posizione lavorativa della ricorrente ed alle mansioni svolte.
Già l'esame di tale relazione dimostra, senza lasciare adito ad alcun dubbio, la fondatezza della domanda attorea, atteso che tanto la Responsabile dell'Unità
RCL quanto il Responsabile del Servizio CO riferivano lo svolgimento da parte della dipendente di mansioni certamente riconducibili al VI° livello del CCNL
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro AS (nella detta relazione, difatti, testualmente si legge: “… Le macro attività di fatto svolte dalla collega sono quelle descritte nell'Ordine di Servizio n.
53/2018 (che si allega in copia) ai punti 1-6-7, in particolare si occupa di: 1.
Espletamento Reclami amministrativi e tecnici;
2. Supporto attività per conciliazioni ARERA-Associazioni di categoria;
3. Supporto alle attività
amministrative/legali collegate a conteziosi gestiti dall'Ufficio Legale interno;
4.
Supporto all'aggiornamento dei processi aziendali in uso e della relativa modulistica, seguendo la regolamentazione di settore;
Nel dettaglio la collega svolge le seguenti attività. In relazione al punto 1: - Analisi, gestione e Pt_1
riscontro scritto delle richieste pervenute dagli utenti attivando le procedure interne in essere e, ove necessario, processi aziendali che coinvolgono unità
diverse dalla propria, per la risoluzione delle relative questioni di natura tecnica, amministrativa o inerenti la fatturazione, il tutto secondo le istruzioni operative che si allegano in copia e che fanno parte integrante della presente relazione;
- Assistenza al cliente nella fase pre e post reclamo. In relazione al punto 2: - Analisi, gestione e reportistica delle controversie oggetto di richieste di conciliazione presentate presso lo Sportello Conciliazione Arera previsto per i
“reclami di seconda istanza”. A seguito di accurata ricostruzione della fattispecie e di studio della normativa applicabile, redazione di una scheda riepilogativa e di dettaglio in cui sono individuati eventuali margini di conciliazione proposti direttamente alla sottoscritta nella qualità di “delegato aziendale alla conciliazione Arera”; - Gestione delle controversie inerenti il bonus idrico pervenute tramite lo Sportello del Consumatore , con redazione, dopo Pt_2
l'analisi della fattispecie e, in particolare, delle partite contabili, di note scritte di riscontro secondo le diverse tipologie e con puntuali argomentazioni, indirizzate
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all' e per conoscenza agli utenti, senza possibilità di adottare modelli Pt_2
standard; - Analisi, gestione e riscontro scritto alle richieste di reclamo reiterate tramite studi legali ed associazioni di categoria, con controllo e verifica su quanto già operato in sede di prima gestione del reclamo, successivi approfondimenti normativi volti a verificare la correttezza del precedente riscontro e la conseguente conferma dell'operato della prima istanza o, invece, la eventuale rettifica, mediante sempre la predisposizione di motivate note di riscontro, senza la possibilità di adozione a modelli standard ma con puntuali argomentazioni collegate alla singola fattispecie. In relazione al punto 3: -
Analisi e studio, dopo l'esame di atti e documenti legali (ricorsi, atti di citazione),
delle controversie oggetto di contenzioso giudiziale con i clienti in esito CP_1
alle quali vengono chieste dall'Ufficio Legale aziendale motivate relazioni scritte,
volte alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione delle normative applicate e/o applicabili, con individuazione della documentazione a supporto delle ragioni dell' Azienda;
- Esame delle sentenze notificate dall'Ufficio Legale
all'Unità RCL a definizione dei contenziosi con i clienti e conseguente CP_1
espletamento di tutte le relative attività contabili e di fatturazione, distinte per tipologia, con redazione di note esplicative inviate all'Ufficio legale unitamente ai relativi documenti contabili;
- Gestione totale delle transazioni previste dalla delibera aziendale n. 85/2016 a seguito di reclami per perdite occulte, mediante ricevimento del cliente, stesura della transazione, emissione delle note di credito,
tracciatura e monitoraggio esito. In relazione al punto 4: - allineamento delle procedure aziendali alle continue novità introdotte dalla regolamentazione
Arera, mediante lo studio della normativa di riferimento e l'individuazione delle procedure sul sistema di fatturazione e gestione clienti, di concerto con l'Unita
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro preposta alla gestione dei o sistemi informativi;
- analisi e proposta dei processi necessari a gestire i reclami relativi a nuove fattispecie introdotte dalla normativa di settore e proposta di ottimizzazione dei processi già esistenti,
anche con impatto su altre Unità organizzative societarie;
- stesura bozze per note standard di riscontro ai clienti, nonché della relativa modulistica, ad uso dell'Unità RCL;
- collaborazione all'interno del gruppo di lavoro Parte_3
alla stesura del bando di gara per l'affidamento del servizio creazione,
[...]
stampa, imbustamento, spedizione e gestione esiti di raccomandate a/r per diffida e messa in mora utenze morose gestite dalla Società - supporto all'interno del gruppo di lavoro nell'analisi della morosità delle utenze Parte_3
attive e cessate al fine dell'elaborazione delle proposte di annullamento crediti per prescrizione - supporto all'interno del gruppo di lavoro Recupero Crediti alla definizione ed alla tracciatura dei relativi processi che coinvolgono anche le azioni da porre in essere dall'Ufficio Legale- supporto all'interno del gruppo di lavoro Recupero Crediti alla definizione dei processi inerenti le attività di recupero dei crediti societari verso le utenze intestate ai deceduti - supporto all'interno del gruppo di lavoro Recupero Crediti per l'aggiornamento delle procedure societarie (operative ed informatiche) in materia di recupero crediti in linea con le recenti direttive imposte dall'ARERA, verifica delle stesse in ambiente di test preliminari al passaggio in produzione e conseguente formazione degli operatori di sportello/call center coinvolti - supporto al
Responsabile del Servizio CO per recepimento all'interno del Regolamento di
Distribuzione Idrica (ancora in fase di revisione) delle direttive in materia di recupero dei crediti societari - supporto al Responsabile del Servizio CO per il recupero dei crediti relativi ad utenti che hanno formalizzato richieste di
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro reclami su fatturazione e di rateizzazione degli importi dovuti. Oltre alle attività
sopra elencate, svolte avvalendosi di informazioni differenziate e complesse con autonomia, professionalità e discrezionalità in tutti i casi in cui la materia non è
regolamentata da procedure standard aziendali, la collega svolge ulteriori compiti (in maniera esemplificativa ma non esaustiva: gestione rimborsi per servizio di depurazione non reso così come previsto dalla sentenza della Corte
Costituzionale del 2008) di volta in volta affidati direttamente dalla sottoscritta in ragione delle conoscenze tecniche possedute, dell'esperienza di lavoro maturata anche nel corso del precedente rapporto di lavoro e del titolo di studio
“Laurea in Giurisprudenza” con abilitazione all'attività forense”).
Premesso il contenuto della relazione in questione, premessa, altresì, la rilevanza probatoria di tale documento circa l'individuazione delle mansioni svolte concretamente dalla ricorrente, deve ora porsi l'attenzione sugli ulteriori elementi probatori emersi durante la fase istruttoria del giudizio.
Orbene, la teste , escussa all'udienza del 15/11/2023, ha riferito Controparte_4
quanto segue: “… In relazione al complesso di mansioni che sono state svolte dalla dipendente e alle caratteristiche che le stesse hanno assunto non Pt_1
posso che confermare integralmente quanto già relazionato all'azienda con la comunicazione interna del 07/10/2022. L'attività svolta dalla dipendente, come indicato nella relazione, è iniziata già a partire dal 10/06/2016 ed è rimasta immutata nelle sue caratteristiche, anzi direi che si è incrementata in ragione delle maggiori funzioni assegnate alla mia unità. Quando nella stessa relazione faccio riferimento ad attività di collaborazione o supporto intendo dire che la ricorrente si trova in una posizione un po' particolare nella mia unità perché
spesso viene chiamata direttamente dal dirigente che le sottopone delle pratiche
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per le quali in sostanza svolge un'attività di vera e propria consulenza,
occupandosi del relativo studio ed approfondimento e risultando spesso incaricata di offrire delle soluzioni per la definizione della pratia stessa.
Aggiungo, rispetto alla relazione in atti, che la ricorrente viene interpellata dallo stesso amministratore unico in tuti i casi in cui occorre risolvere pratiche con grossi utenti, che presentano particolare problematicità e singolarità e che appaiono pertanto di difficile interpretazione e soluzione, laddove nel caso di singoli utenti le procedure sono più standardizzate. Le nuove attività cui ho fatto prima riferimento sono quelle svolte dal gruppo di lavoro recupero crediti a partire dal 2021 e che ho pure indicato nella relazione in questione. La
definizione delle pratiche relative ai grossi clienti cui prima ho fatto riferimento
è interamente seguita dalla , la quale, oltre allo studio preliminare, è Pt_1
incaricata anzitutto di seguire il cliente stesso interloquendo direttamente con lui nel corso del procedimento, quindi si interfaccia con me, con il dirigente o con l'amministratore nella scelta della soluzione preferibile e continua a seguire il procedimento fino alla sua completa definizione con un provvedimento finale che viene comunicato al cliente stesso e che lei stessa provvede a redigere curando altresì le operazioni tecniche al sistema che adattano la posizione contrattuale del cliente. Aggiungo che di tale tipologia di attività si occupa nella mia unità
solo la ricorrente”.
Il teste , anch'egli escusso all'udienza del 15/11/2023, ha Testimone_1
testualmente riferito: “… Confermo integralmente il contenuto della relazione che pure io ho provveduto a sottoscrivere e che è protocollata il 07/10/2022. Quando
nella relazione si fa riferimento ad una attività di supporto, preciso che tale supporto concerne sia le attività del gruppo recupero crediti sia le attività
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro afferenti ai reclami, tra l'altro spesso si tratta di problematiche che riguardano gli stessi clienti. Il supporto che viene svolto dalla ricorrente consiste normalmente nell'attività di analisi e approfondimento preliminare che le viene affidata laddove si tratta di reclami o crediti o di particolare problematicità e complessità o comunque di elevato importo per cui si rende necessario uno studio preliminare più approfondito, le si richiede un'attività di interpretazione anche da avvocato. È lei stessa, del resto, ad interloquire con l'ufficio legale,
quanto meno in prima battuta, per un confronto preliminare, su tutte le pratiche per le quali l'ufficio legale appunto ci chiede le apposite relazioni da utilizzare poi in fase contenziosa. È il nostro ufficio a esaminare la fattispecie e quindi a trasmettere tale relazione. Ovviamente dopo il primo studio affidato alla ricorrente entro in gioco io. Nella relazione si fa riferimento anche al supporto nell'aggiornamento delle procedure societarie in linea con le direttive Pt_2
Chiarisco che ella si è occupata in tale ambito prima dello studio della normativa, ne ha evidenziato tutte le criticità ed ha poi seguito la rideterminazione dei processi aziendali, delle procedure informatiche che si è
resa necessaria per adeguarci alla nuova normativa e si è occupata altresì della formazione del personale. Ciò lo ha fatto in considerazione degli aggiornamenti normativi, ma anche tenendo conto delle direttive aziendali che derogano alla normativa nazionale. Perciò diventando anche punto di riferimento del personale del front office. La ricorrente è l'unica a svolgere all'interno dell'unità
reclami questo ruolo di interfaccia operativo con l'ufficio legale o con gli studi legali coinvolti nel contenzioso o con le associazioni dei consumatori. È in grado di farlo proprio in forza della specifica formazione legale, dell'esperienza professionale già acquisita. Chiaramente analoghe competenze le ha il capo
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro unità o io stesso, ma il nostro ruolo è differente. Le relazioni scritte cui fa riferimento la relazione nel punto 3 normalmente rappresentano la sintesi dello studio che abbiamo compiuto all'interno dell'unità. La ricorrente stessa, dopo avere studiato il caso, mi rappresenta le possibili soluzioni, i pro e i contro di ciascuna, ovviamente poi io decido sulla base di quanto appunto lei mi rappresenta”.
L'esame delle dichiarazioni rese dimostra che i testi escussi hanno confermato tanto lo svolgimento da parte della ricorrente di attività “professionali tecniche/amministrative/commerciali” ed il possesso da parte della medesima di
“conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro”,
quanto la sussistenza di “autonomia nell'esecuzione delle attività” assegnatele,
“discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date” e “responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte
… e della discrezionalità esercitata”. Quanto sopra dimostra, inequivocabilmente,
la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto dalla ricorrente al VI° livello del CCNL AS, trattandosi senza dubbio di attività caratterizzate da tutti gli
“elementi qualificanti” tale livello ed indicati dal CCNL di settore.
5. Accolto il ricorso, le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati da D.M. n. 142/2022 per le cause innanzi al Tribunale di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 27/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Hanna Clara
Sabella mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 106/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta SABELLA HANNA CLARA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta BENCIVINNI MARZIA) CP_1
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIAGRAZIA) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, decorsi sei mesi dalla sua assunzione avvenuta in data 10/06/2016, al VI° livello del CCNL AS;
◊ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito a decorrere dal 10/06/2016 e quanto dovutole in ragione delle mansioni superiori svolte, e degli interessi nonché della rivalutazione monetaria maturate sulle medesime dalle singole mensilità retributive sino al saldo;
◊ condanna, altresì, in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a provvedere alla consequenziale regolarizzazione previdenziale nei limiti della prescrizione eventualmente intervenuta;
◊ condanna, infine, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 07/01/2022 la ricorrente chiedeva al Tribunale di volere accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrata, a far data dalla sua assunzione (10/06/2016) o da altra diversa data, al VI° livello del CCNL Gas-
Acqua o, in subordine, a diverso livello ritenuto di giustizia del medesimo CCNL,
in ragione delle mansioni superiori concretamente svolte, e di volere conseguentemente condannare la società resistente all'attribuzione del livello superiore reclamato nonché al pagamento delle differenze retributive tra il percepito ed il dovuto, con correlata regolarizzazione contributiva. A fondamento della domanda la ricorrente – premesso di essere stata assunta, in data
10/06/2016, dalla resistente, nell'unità SCL (servizio ai clienti) del servizio CP_3
CO (commerciale), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale e con inquadramento al livello III° del CCNL settore Gas-
Acqua, successivamente trasformatosi, a far data dal giorno 01/04/2019, in un rapporto di lavoro a tempo pieno – deduceva di avere svolto, nonostante il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formale inquadramento, sin dal momento della propria assunzione, “… in maniera continuativa, con ampi margini di discrezionalità con elevata professionalità e specifica assunzione di responsabilità, mansioni superiori inquadrabili certamente al livello VI del CCNL di settore …”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/10/2022, la società resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso escussione testimoniale e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' - che, costituitosi in giudizio con memoria CP_2
difensiva depositata in data 13/11/2024, chiedeva al Tribunale, in caso di accertamento positivo del diritto della ricorrente alle somme dovute quali differenze retributive, di volere “accogliere la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'Ente
di previdenza nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni dovute per legge, così
come verranno quantificati in corso di causa” -, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato.
1. Al fine di poter correttamente valutare le prospettazioni attoree assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui "… in materia di inquadramento del lavoratore,
il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013; Cass. 30580/2019).
2. Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche, deve, quindi, procedersi ad una disamina delle declaratorie contrattuali rilevanti nel caso di specie.
Conformemente alle previsioni del CCNL di riferimento, appartiene al III° livello,
riconosciuto alla ricorrente al momento della sua assunzione, “il personale che: -
svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; - possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza,
addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Sempre secondo quanto previsto dal CCNL costituiscono elementi qualificanti di tale livello: “1. attività di concetto o compiute specializzate anche in aree multiservizi;
2. autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità;
3. responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, dell'efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati;
4. trattamento informazioni non standardizzate;
5. esperienza su aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico”.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il CCNL individua a titolo esemplificativo tra le figure appartenenti al III° livello il capo squadra distribuzione /lavori rete, l'operaio specialista impianti e rete,
l'addetto tecnico-amministrativo, l'addetto amministrativo e l'addetto alla clientela.
Appartiene, invece, secondo le previsioni del CCNL in esame, al VI° livello,
invocato in questa sede dalla ricorrente, “il personale che: - svolge attività
professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida,
coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
- opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
- ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
-
si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; - possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro”.
Conformemente a quanto previsto dal CCNL rappresentano elementi qualificanti di tale livello: “1. attivita' d'interpretazione di norme 2. autonomia di tempi e metodologie superiore alla settimana 3. responsabilita' dell'impostazione di relazioni interpersonali e/o esterne e/o del coordinamento funzionale delle risorse umane 4. trattamento informazioni complesse 5. esperienza elevata su piu' campi specialistici e istruzione di livello superiore”.
A titolo esemplificativo il CCNL individua tra le figure appartenenti al VI° livello il
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tecnico distribuzione-assistente lavori, l'esperto sviluppo clienti, l'esperto amministrazione e finanziario, l'esperto pianificazione/controllo di gestione, il tecnico analisi chimico-batteriologiche, l'esperto contratti di vettoriamento e l'esperto customer care.
3. Alla luce della disciplina dettata dal CCNL AS, è evidente che gli elementi che contraddistinguono ed identificano specificatamente i diversi livelli di inquadramento contrattuale dei dipendenti, come anche indicato dall'art. 18 del
CCNL, vadano ravvisati: 1) nella tipologia delle attività espletate (attività di concetto tecniche-amministrative e/o commerciali ovvero attività operative specializzate per il III° livello ed attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico per il VI° livello); 2) nel diverso grado di autonomia correlato alle diverse procedure che regolamentano l'attività (“autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione” per il III° livello e
“autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date” per il VI°
livello); 3) nell'ampiezza del conseguente potere discrezionale (che, in realtà, non
è riconosciuto al lavoratore di III° livello, il quale, difatti, si limita a “scambiare”
“informazioni differenziate” per lo svolgimento della propria attività, ma appartiene al lavoratore di VI° livello, il quale “si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità”); 4) nel diverso bagaglio di conoscenze presupposte in capo al dipendente (“conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza,
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento” per il lavoratore di III° livello e “conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro” per il lavoratore di VI° livello); 5) nella diversa centralità del ruolo dell'operatore e delle conseguenti responsabilità attribuitegli (il lavoratore di III°
livello “è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti”, mentre il lavoratore di VI°
livello “ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività
svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata”).
4. A questo punto, richiamate le disposizioni convenzionali relative all'inquadramento dei lavoratori, nonché gli elementi qualificanti i livelli contrattuali che rilevano ai fini della decisione, deve procedersi alla individuazione delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente.
Deve premettersi che, nella citata operazione d'individuazione delle mansioni in concreto svolte dalla dipendente, assume un ruolo importante la relazione,
prodotta dalla società resistente al momento della sua costituzione in giudizio,
attraverso la quale la Responsabile dell'Unità RCL ( ed il Controparte_4
Responsabile del Servizio CO ( ) hanno fornito all'Ufficio Testimone_1
Legale della stessa società delucidazioni - chiare, specifiche e dettagliate - relative alla posizione lavorativa della ricorrente ed alle mansioni svolte.
Già l'esame di tale relazione dimostra, senza lasciare adito ad alcun dubbio, la fondatezza della domanda attorea, atteso che tanto la Responsabile dell'Unità
RCL quanto il Responsabile del Servizio CO riferivano lo svolgimento da parte della dipendente di mansioni certamente riconducibili al VI° livello del CCNL
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro AS (nella detta relazione, difatti, testualmente si legge: “… Le macro attività di fatto svolte dalla collega sono quelle descritte nell'Ordine di Servizio n.
53/2018 (che si allega in copia) ai punti 1-6-7, in particolare si occupa di: 1.
Espletamento Reclami amministrativi e tecnici;
2. Supporto attività per conciliazioni ARERA-Associazioni di categoria;
3. Supporto alle attività
amministrative/legali collegate a conteziosi gestiti dall'Ufficio Legale interno;
4.
Supporto all'aggiornamento dei processi aziendali in uso e della relativa modulistica, seguendo la regolamentazione di settore;
Nel dettaglio la collega svolge le seguenti attività. In relazione al punto 1: - Analisi, gestione e Pt_1
riscontro scritto delle richieste pervenute dagli utenti attivando le procedure interne in essere e, ove necessario, processi aziendali che coinvolgono unità
diverse dalla propria, per la risoluzione delle relative questioni di natura tecnica, amministrativa o inerenti la fatturazione, il tutto secondo le istruzioni operative che si allegano in copia e che fanno parte integrante della presente relazione;
- Assistenza al cliente nella fase pre e post reclamo. In relazione al punto 2: - Analisi, gestione e reportistica delle controversie oggetto di richieste di conciliazione presentate presso lo Sportello Conciliazione Arera previsto per i
“reclami di seconda istanza”. A seguito di accurata ricostruzione della fattispecie e di studio della normativa applicabile, redazione di una scheda riepilogativa e di dettaglio in cui sono individuati eventuali margini di conciliazione proposti direttamente alla sottoscritta nella qualità di “delegato aziendale alla conciliazione Arera”; - Gestione delle controversie inerenti il bonus idrico pervenute tramite lo Sportello del Consumatore , con redazione, dopo Pt_2
l'analisi della fattispecie e, in particolare, delle partite contabili, di note scritte di riscontro secondo le diverse tipologie e con puntuali argomentazioni, indirizzate
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all' e per conoscenza agli utenti, senza possibilità di adottare modelli Pt_2
standard; - Analisi, gestione e riscontro scritto alle richieste di reclamo reiterate tramite studi legali ed associazioni di categoria, con controllo e verifica su quanto già operato in sede di prima gestione del reclamo, successivi approfondimenti normativi volti a verificare la correttezza del precedente riscontro e la conseguente conferma dell'operato della prima istanza o, invece, la eventuale rettifica, mediante sempre la predisposizione di motivate note di riscontro, senza la possibilità di adozione a modelli standard ma con puntuali argomentazioni collegate alla singola fattispecie. In relazione al punto 3: -
Analisi e studio, dopo l'esame di atti e documenti legali (ricorsi, atti di citazione),
delle controversie oggetto di contenzioso giudiziale con i clienti in esito CP_1
alle quali vengono chieste dall'Ufficio Legale aziendale motivate relazioni scritte,
volte alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione delle normative applicate e/o applicabili, con individuazione della documentazione a supporto delle ragioni dell' Azienda;
- Esame delle sentenze notificate dall'Ufficio Legale
all'Unità RCL a definizione dei contenziosi con i clienti e conseguente CP_1
espletamento di tutte le relative attività contabili e di fatturazione, distinte per tipologia, con redazione di note esplicative inviate all'Ufficio legale unitamente ai relativi documenti contabili;
- Gestione totale delle transazioni previste dalla delibera aziendale n. 85/2016 a seguito di reclami per perdite occulte, mediante ricevimento del cliente, stesura della transazione, emissione delle note di credito,
tracciatura e monitoraggio esito. In relazione al punto 4: - allineamento delle procedure aziendali alle continue novità introdotte dalla regolamentazione
Arera, mediante lo studio della normativa di riferimento e l'individuazione delle procedure sul sistema di fatturazione e gestione clienti, di concerto con l'Unita
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro preposta alla gestione dei o sistemi informativi;
- analisi e proposta dei processi necessari a gestire i reclami relativi a nuove fattispecie introdotte dalla normativa di settore e proposta di ottimizzazione dei processi già esistenti,
anche con impatto su altre Unità organizzative societarie;
- stesura bozze per note standard di riscontro ai clienti, nonché della relativa modulistica, ad uso dell'Unità RCL;
- collaborazione all'interno del gruppo di lavoro Parte_3
alla stesura del bando di gara per l'affidamento del servizio creazione,
[...]
stampa, imbustamento, spedizione e gestione esiti di raccomandate a/r per diffida e messa in mora utenze morose gestite dalla Società - supporto all'interno del gruppo di lavoro nell'analisi della morosità delle utenze Parte_3
attive e cessate al fine dell'elaborazione delle proposte di annullamento crediti per prescrizione - supporto all'interno del gruppo di lavoro Recupero Crediti alla definizione ed alla tracciatura dei relativi processi che coinvolgono anche le azioni da porre in essere dall'Ufficio Legale- supporto all'interno del gruppo di lavoro Recupero Crediti alla definizione dei processi inerenti le attività di recupero dei crediti societari verso le utenze intestate ai deceduti - supporto all'interno del gruppo di lavoro Recupero Crediti per l'aggiornamento delle procedure societarie (operative ed informatiche) in materia di recupero crediti in linea con le recenti direttive imposte dall'ARERA, verifica delle stesse in ambiente di test preliminari al passaggio in produzione e conseguente formazione degli operatori di sportello/call center coinvolti - supporto al
Responsabile del Servizio CO per recepimento all'interno del Regolamento di
Distribuzione Idrica (ancora in fase di revisione) delle direttive in materia di recupero dei crediti societari - supporto al Responsabile del Servizio CO per il recupero dei crediti relativi ad utenti che hanno formalizzato richieste di
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro reclami su fatturazione e di rateizzazione degli importi dovuti. Oltre alle attività
sopra elencate, svolte avvalendosi di informazioni differenziate e complesse con autonomia, professionalità e discrezionalità in tutti i casi in cui la materia non è
regolamentata da procedure standard aziendali, la collega svolge ulteriori compiti (in maniera esemplificativa ma non esaustiva: gestione rimborsi per servizio di depurazione non reso così come previsto dalla sentenza della Corte
Costituzionale del 2008) di volta in volta affidati direttamente dalla sottoscritta in ragione delle conoscenze tecniche possedute, dell'esperienza di lavoro maturata anche nel corso del precedente rapporto di lavoro e del titolo di studio
“Laurea in Giurisprudenza” con abilitazione all'attività forense”).
Premesso il contenuto della relazione in questione, premessa, altresì, la rilevanza probatoria di tale documento circa l'individuazione delle mansioni svolte concretamente dalla ricorrente, deve ora porsi l'attenzione sugli ulteriori elementi probatori emersi durante la fase istruttoria del giudizio.
Orbene, la teste , escussa all'udienza del 15/11/2023, ha riferito Controparte_4
quanto segue: “… In relazione al complesso di mansioni che sono state svolte dalla dipendente e alle caratteristiche che le stesse hanno assunto non Pt_1
posso che confermare integralmente quanto già relazionato all'azienda con la comunicazione interna del 07/10/2022. L'attività svolta dalla dipendente, come indicato nella relazione, è iniziata già a partire dal 10/06/2016 ed è rimasta immutata nelle sue caratteristiche, anzi direi che si è incrementata in ragione delle maggiori funzioni assegnate alla mia unità. Quando nella stessa relazione faccio riferimento ad attività di collaborazione o supporto intendo dire che la ricorrente si trova in una posizione un po' particolare nella mia unità perché
spesso viene chiamata direttamente dal dirigente che le sottopone delle pratiche
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per le quali in sostanza svolge un'attività di vera e propria consulenza,
occupandosi del relativo studio ed approfondimento e risultando spesso incaricata di offrire delle soluzioni per la definizione della pratia stessa.
Aggiungo, rispetto alla relazione in atti, che la ricorrente viene interpellata dallo stesso amministratore unico in tuti i casi in cui occorre risolvere pratiche con grossi utenti, che presentano particolare problematicità e singolarità e che appaiono pertanto di difficile interpretazione e soluzione, laddove nel caso di singoli utenti le procedure sono più standardizzate. Le nuove attività cui ho fatto prima riferimento sono quelle svolte dal gruppo di lavoro recupero crediti a partire dal 2021 e che ho pure indicato nella relazione in questione. La
definizione delle pratiche relative ai grossi clienti cui prima ho fatto riferimento
è interamente seguita dalla , la quale, oltre allo studio preliminare, è Pt_1
incaricata anzitutto di seguire il cliente stesso interloquendo direttamente con lui nel corso del procedimento, quindi si interfaccia con me, con il dirigente o con l'amministratore nella scelta della soluzione preferibile e continua a seguire il procedimento fino alla sua completa definizione con un provvedimento finale che viene comunicato al cliente stesso e che lei stessa provvede a redigere curando altresì le operazioni tecniche al sistema che adattano la posizione contrattuale del cliente. Aggiungo che di tale tipologia di attività si occupa nella mia unità
solo la ricorrente”.
Il teste , anch'egli escusso all'udienza del 15/11/2023, ha Testimone_1
testualmente riferito: “… Confermo integralmente il contenuto della relazione che pure io ho provveduto a sottoscrivere e che è protocollata il 07/10/2022. Quando
nella relazione si fa riferimento ad una attività di supporto, preciso che tale supporto concerne sia le attività del gruppo recupero crediti sia le attività
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro afferenti ai reclami, tra l'altro spesso si tratta di problematiche che riguardano gli stessi clienti. Il supporto che viene svolto dalla ricorrente consiste normalmente nell'attività di analisi e approfondimento preliminare che le viene affidata laddove si tratta di reclami o crediti o di particolare problematicità e complessità o comunque di elevato importo per cui si rende necessario uno studio preliminare più approfondito, le si richiede un'attività di interpretazione anche da avvocato. È lei stessa, del resto, ad interloquire con l'ufficio legale,
quanto meno in prima battuta, per un confronto preliminare, su tutte le pratiche per le quali l'ufficio legale appunto ci chiede le apposite relazioni da utilizzare poi in fase contenziosa. È il nostro ufficio a esaminare la fattispecie e quindi a trasmettere tale relazione. Ovviamente dopo il primo studio affidato alla ricorrente entro in gioco io. Nella relazione si fa riferimento anche al supporto nell'aggiornamento delle procedure societarie in linea con le direttive Pt_2
Chiarisco che ella si è occupata in tale ambito prima dello studio della normativa, ne ha evidenziato tutte le criticità ed ha poi seguito la rideterminazione dei processi aziendali, delle procedure informatiche che si è
resa necessaria per adeguarci alla nuova normativa e si è occupata altresì della formazione del personale. Ciò lo ha fatto in considerazione degli aggiornamenti normativi, ma anche tenendo conto delle direttive aziendali che derogano alla normativa nazionale. Perciò diventando anche punto di riferimento del personale del front office. La ricorrente è l'unica a svolgere all'interno dell'unità
reclami questo ruolo di interfaccia operativo con l'ufficio legale o con gli studi legali coinvolti nel contenzioso o con le associazioni dei consumatori. È in grado di farlo proprio in forza della specifica formazione legale, dell'esperienza professionale già acquisita. Chiaramente analoghe competenze le ha il capo
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro unità o io stesso, ma il nostro ruolo è differente. Le relazioni scritte cui fa riferimento la relazione nel punto 3 normalmente rappresentano la sintesi dello studio che abbiamo compiuto all'interno dell'unità. La ricorrente stessa, dopo avere studiato il caso, mi rappresenta le possibili soluzioni, i pro e i contro di ciascuna, ovviamente poi io decido sulla base di quanto appunto lei mi rappresenta”.
L'esame delle dichiarazioni rese dimostra che i testi escussi hanno confermato tanto lo svolgimento da parte della ricorrente di attività “professionali tecniche/amministrative/commerciali” ed il possesso da parte della medesima di
“conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro”,
quanto la sussistenza di “autonomia nell'esecuzione delle attività” assegnatele,
“discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date” e “responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte
… e della discrezionalità esercitata”. Quanto sopra dimostra, inequivocabilmente,
la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto dalla ricorrente al VI° livello del CCNL AS, trattandosi senza dubbio di attività caratterizzate da tutti gli
“elementi qualificanti” tale livello ed indicati dal CCNL di settore.
5. Accolto il ricorso, le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati da D.M. n. 142/2022 per le cause innanzi al Tribunale di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 27/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro