Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 31/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1008/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. TRENTINI LUCA Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in P.ZZA V.EMANUELE II, 42 25087 SALO', presso il difensore avv.
TRENTINI LUCA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOB MAURO e Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANELLI 2 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. IOB
MAURO
CONVENUTO
Contro
(c.f. con il patrocinio dell'avv. RUGGERO OLIVA e Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO ABBIATI e domiciliata in Milano, Via Savarè 1 presso lo studio dell'avv.
RUGGERO OLIVA e ALESSANDRO ABBIATI
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: come da atto introduttivo;
CONVENUTO OPPOSTO: aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale;
pagina 1 di 8
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.11.4.2024 titolare dell'Azienda Agricola La Fiorita, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2024 in forza del quale era stato condannato a corrispondere a la somma di € 35.527,64, oltre ad interessi e spese, quale Parte_2 corrispettivo per l'opera professionale svolta.
Ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito asserendo che l'attore – che risiedeva nel Comune di San Felice in Provincia di Brescia - rivestiva la qualità di consumatore in quanto rientrava nella categoria delle “microimprese” esercitando un'attività economica in forma individuale.
Ha affermato, inoltre, che il contratto si era concluso a Brescia e che ex art. 20 cpc il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione doveva identificarsi con il domicilio del debitore. Pertanto il
Tribunale di Brescia andava individuato come Tribunale competente, anche con riferimento al foro generale delle persone fisiche.
Nel merito ha affermato che non vi era prova delle prestazioni eseguite da controparte e del corrispettivo spettante (considerato che non era mai stati rilasciato alcun preventivo); in particolare il convenuto non aveva svolto la fase esecutiva del progetto relativo alla strada Bruffione-Casaole e del rifacimento del ponte sul torrente Caffaro;
inoltre tale progetto presentava dei vizi;
il corrispettivo per la ristrutturazione del fabbricato SS (permesso di costruire 18/2012) si era prescritto Parte_3
ex art. 2946, ed in ogni caso lo sviluppo esecutivo del progetto non era stato svolto;
parimenti per la ristrutturazione del fabbricato LG AI SS (permesso di costruire 90/2021) non era stato svolto lo sviluppo esecutivo e la mala gestione della pratica di contributo aveva comportato la perdita di tale finanziamento.
Ha chiesto, pertanto, che controparte fosse condannata a risarcire i danni derivati dalla perdita del finanziamento e derivanti dai vizi strutturali del ponte e che tali danni fossero compensati con le somme eventualmente spettanti a controparte.
Con comparsa dd. 10.9.2024 si è costituito asserendo che non era applicabile il Foro Parte_2
del consumatore in quanto era titolare di un'impresa agricola e, pertanto, esercitava Parte_1
attività imprenditoriale.
Ha affermato, inoltre, che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, certa, liquida ed esigibile e che, pertanto, doveva trovare applicazione l'art. 1182, comma 3 c.c..
Ha affermato di aver regolarmente svolto le prestazioni oggetto di causa.
Ha contestato l'esistenza dei danni esposti da controparte.
pagina 2 di 8 Ha chiesto, pertanto, che le domande e le eccezioni attoree fossero respinte;
ha chiesto, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere garantito.
Con comparsa dd.
3.12.2024 si è costituita l' aderendo alle difese del convenuto Controparte_1 con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale.
Ha affermato che la polizza non era operativa in quanto era stato violato l'obbligo di tempestiva denuncia ed in quanto l'attività professionale svolta non rientrava nella copertura assicurativa.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda svolta nei suoi confronti fosse respinta o, quantomeno, ridotta.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 12.2.2025 parte convenuta insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dd. 15.2.2025 il Giudice, ritenuto che fosse necessaria decidere preliminarmente sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attore opponente, fissava l'udienza del 26 marzo
2025 per la precisazione delle conclusioni e per l'emissione di una sentenza ex art. 281 sexies cpc.
Solo in occasione di tale udienza, parte convenuta, modificando le conclusioni e difese sino a quel momento svolte, dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte.
***
Parte convenuta opposta in sede di precisazione delle conclusioni, modificando le conclusioni in precedenza formulate, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte.
Tale espressa adesione non risulta essere stata effettuata dalla l' – la quale nella Controparte_1 memoria di costituzione aveva anch'essa contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'attore opponente;
invero, in sede di precisazione delle conclusioni la terza chiamata si è limitata a “rimettersi alla decisione del Tribunale”, manifestando, con tale locuzione, la volontà che la questione venisse decisa dal Tribunale.
Pertanto, deve ritenersi che non sia intervenuta una inequivoca ed espressa adesione all'indicazione del giudice indicato come competente (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. IOB MAURO e elettivamente domiciliato in VIA GIOVANELLI 2 38122
TRENTO presso lo studio dell'avv. IOB MAURO
CONVENUTO
Contro
(c.f. con il patrocinio dell'avv. RUGGERO OLIVA e Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO ABBIATI e domiciliata in Milano, Via Savarè 1 presso lo studio dell'avv.
RUGGERO OLIVA e ALESSANDRO ABBIATI
pagina 3 di 8 TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: come da atto introduttivo;
CONVENUTO OPPOSTO: aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale;
TERZA CHIAMATA: si rimette alla decisioni del Tribunale. Chiede la liquidazione delle spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.11.4.2024 titolare dell'Azienda Agricola La Fiorita, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2024 in forza del quale era stato condannato a corrispondere a la somma di € 35.527,64, oltre ad interessi e spese, quale Parte_2
corrispettivo per l'opera professionale svolta.
Ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito asserendo che l'attore – che risiedeva nel Comune di San Felice in Provincia di Brescia - rivestiva la qualità di consumatore in quanto rientrava nella categoria delle “microimprese” esercitando un'attività economica in forma individuale.
Ha affermato, inoltre, che il contratto si era concluso a Brescia e che ex art. 20 cpc il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione doveva identificarsi con il domicilio del debitore. Pertanto il
Tribunale di Brescia andava individuato come Tribunale competente, anche con riferimento al foro generale delle persone fisiche.
Nel merito ha affermato che non vi era prova delle prestazioni eseguite da controparte e del corrispettivo spettante (considerato che non era mai stati rilasciato alcun preventivo); in particolare il convenuto non aveva svolto la fase esecutiva del progetto relativo alla strada Bruffione-Casaole e del rifacimento del ponte sul torrente Caffaro;
inoltre tale progetto presentava dei vizi;
il corrispettivo per la ristrutturazione del fabbricato SS (permesso di costruire 18/2012) si era prescritto Parte_3
ex art. 2946, ed in ogni caso lo sviluppo esecutivo del progetto non era stato svolto;
parimenti per la ristrutturazione del fabbricato LG AI SS (permesso di costruire 90/2021) non era stato svolto lo sviluppo esecutivo e la mala gestione della pratica di contributo aveva comportato la perdita di tale finanziamento.
Ha chiesto, pertanto, che controparte fosse condannata a risarcire i danni derivati dalla perdita del finanziamento e derivanti dai vizi strutturali del ponte e che tali danni fossero compensati con le somme eventualmente spettanti a controparte.
Con comparsa dd. 10.9.2024 si è costituito asserendo che non era applicabile il Foro Parte_2 del consumatore in quanto era titolare di un'impresa agricola e, pertanto, esercitava Parte_1
attività imprenditoriale.
pagina 4 di 8 Ha affermato, inoltre, che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, certa, liquida ed esigibile e che, pertanto, doveva trovare applicazione l'art. 1182, comma 3 c.c..
Ha affermato di aver regolarmente svolto le prestazioni oggetto di causa.
Ha contestato l'esistenza dei danni esposti da controparte.
Ha chiesto, pertanto, che le domande e le eccezioni attoree fossero respinte;
ha chiesto, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere garantito.
Con comparsa dd.
3.12.2024 si è costituita l' aderendo alle difese del convenuto Controparte_1 con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale.
Ha affermato che la polizza non era operativa in quanto era stato violato l'obbligo di tempestiva denuncia ed in quanto l'attività professionale svolta non rientrava nella copertura assicurativa.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda svolta nei suoi confronti fosse respinta o, quantomeno, ridotta.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 12.2.2025 parte convenuta insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dd. 15.2.2025 il Giudice, ritenuto che fosse necessaria decidere preliminarmente sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attore opponente, ha fissato l'udienza del 26 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e per l'emissione di una sentenza ex art. 281 sexies cpc.
Solo in occasione di tale udienza, parte convenuta, modificando le conclusioni e difese sino a quel momento svolte, ha dichiarato di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte.
***
Parte convenuta opposta in sede di precisazione delle conclusioni, modificando le conclusioni in precedenza formulate, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte.
Tale espressa adesione non risulta essere stata effettuata dalla l' – la quale nella Controparte_1 memoria di costituzione aveva anch'essa contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'attore opponente;
invero, in sede di precisazione delle conclusioni la terza chiamata si è limitata a “rimettersi alla decisione del Tribunale”, manifestando, con tale locuzione, la volontà che la questione venisse decisa dal Tribunale.
Pertanto, deve ritenersi che non sia intervenuta una inequivoca ed espressa adesione da parte di tutte le parti costituite (così come prescritto dall'art. 38 cpc) all'indicazione del giudice indicato come competente.
pagina 5 di 8 L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, titolare Parte_1 dell'Azienda Agricola La Fiorita, va, pertanto, esaminata.
Va, al riguardo, premesso che non può trovare applicazione, nel caso in esame, il c.d Foro del consumatore (ordinanza n.21763 del 23/09/2013: “in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469- bis cod. civ. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale”).
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata dall'attore opponente con riferimento a tutti i criteri concorrenti (ordinanza n. 16284 del 18/06/2019) e risulta fondata.
Invero, in primo luogo, risiede a San Felice Benaco (BS) e non è stato oggetto di Parte_1 espressa contestazione il fatto che (come dedotto dall'attore) il contratto fosse stato concluso a
Brescia; con la conseguenza che il Tribunale di Brescia va individuato come Giudice competente in forza dei criteri di cui all'art. 20 cpc.
Parte convenuta (e terza chiamata) avevano affermato che la competenza del Tribunale di Trento doveva ritenersi fondata in base al combinato disposto dell'art.20 c.p.c. e dell'art.1182 c.3 cc, il quale individua come luogo dell'adempimento di una prestazione avente a oggetto una somma di denaro il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Tale lettura sistematica permetterebbe di individuare il Tribunale di Trento come foro facoltativo ai sensi dell'art.20 c.p.c., poiché collocherebbe il locus destinatae solutionis presso la residenza di Parte_2
, in Trento.
[...]
Tuttavia, la giurisprudenza ha limitato il campo di applicazione del criterio facoltativo del forum destinatae solutionis ai casi di obbligazioni liquide, “delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti”
(SS.UU.17989/2016).
pagina 6 di 8 Le fatture, sebbene idonee a porsi a fondamento dell'emanazione di un decreto ingiuntivo, non costituiscono però titolo convenzionale né giudiziale. Ne consegue che esse, da sole, non sono idonee a rendere l'obbligazione di pagamento “portabile” e giustificare l'applicazione dell'art.1182/3 cc.
In assenza del contratto di fornitura, non allegato da alcuna delle parti in causa, non risulta dunque agli atti alcun titolo idoneo a rendere liquida e portabile l'obbligazione di pagamento oggetto di causa.
Per questo motivo, l'art.1182/3 cc. risulta non applicabile, rendendo a sua volta ingiustificato il ricorso all'art.20 c.p.c. per instaurare la controversia presso il domicilio del creditore opposto innanzi al
Tribunale di Trento.
La competenza spetta, pertanto, al Tribunale di Brescia, territorialmente competente in relazione a tutti gli indici legislativi considerati.
Nonostante la declaratoria d'incompetenza sia ordinariamente emanata con ordinanza, la necessità di disporre anche la revoca del decreto ingiuntivo per nullità comporta che debba essere emessa una sentenza.
Le spese di lite dell'attrice seguono la soccombenza (sentenza n. 3122 del 07/02/2017: “Il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo”).
Tali spese vanno così liquidate (tenendo conto del fatto che la causa è stata decisa con riferimento alla questione preliminare):
Fase di studio della controversia: € 919,00;
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00;
Fase istruttoria: € 1680,00;
Fase decisionale: € 1701,00; totale compensi € 5077,00 – 50 % = € 2.538,50 oltre ad € 259,00 per spese diparte attrice, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese tra il convenuto e la terza chiamata, invece, vanno compensate (considerato che entrambe avevano originariamente dedotto l'esistenza della competenza del Tribunale di Trento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. n.549/24 emesso dal Tribunale di Trento;
2. Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, essendo competente il Tribunale di
Brescia;
3. Condanna a rimborsare a titolare dell'Azienda Agricola La Parte_2 Parte_1
pagina 7 di 8 Fiorita, le spese di lite che liquida in € 2.538,50 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata.
Così deciso in data 27/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 8 di 8