Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12242/2020 riservata in decisione all'udienza del
19.9.2024 vertente
TRA
(C.F. P.IVA 1 in persona del 1.r.p.t., Parte 1 rapp.ta e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz n.11; ATTRICE
E
C.F. 1 rapp.to e difeso in virtù di mandato in Controparte 1 (C.F. atti dall'Avv. Guido Del Vecchio, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n. 63/D;
CONVENUTO
E
(C.F.: C.F. 2 ) e Controparte_3 (C.F. CP 2 rapp.ti e difesi in virtù di mandato in atti dall'Avv. Stefano C.F. 3
Cianci, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via dei Mille, n. 1; OGGETTO: domanda di simulazione e revocatoria.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, 1 Parte 1 proponeva le seguenti domande:
"- ritenere e dichiarare la simulazione relativa, ai sensi dell'art. 1414 II co. c.c., della compravendita, dissimulante un atto a titolo gratuito, della quota di ½ di piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via Mariano d'Ayala n. 14, censito al FG 16, mapp 187, sub 8, cat A/1, rendita euro 3.795,96 e dei relativi arredi, elencati nell'allegato B), di cui all'atto pubblico di compravendita di fabbricato e beni mobili, num. 2746 del 22.7.2015 (n. 18796 RG) meglio descritto in premessa, che CP 1
[...] ha effettuato in favore del figlio, sig. CP 2 dal valore dichiarato di ノ
euro 941.000,00; in ogni caso, ritenere e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'istante CP 4 dell'alienazione della quota di ½ di piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via Mariano d'Ayala n. 14, censito al FG 16, mapp 187, sub 8, cat. A/1, rendita euro 3.795,96 che _1 ha effettuato in
- ritenere e dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'istante CP_4 dell'alienazione effettuata da Controparte 1 in favore di dei beni mobili, elencati CP 2 nell'allegato B, di cui al medesimo atto di compravendita num. rep. 32107 del
22.7.2015, costituenti arredi dell'immobile compravenduto e destinati all'abitazione dell'acquirente in Napoli, alla via S. Teresa a Chiaia n. 39, dal valore dichiarato di euro 41.000;
-ritenere e dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'istante CP_4 della vendita disposta dal _1 in favore sempre di CP 2 , della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Maratea (PZ), censito al FG 35 mapp 83 sub 8 cat A/3 rendita euro 258,23 di cui al rogito notarile num. 002422 del 5.2.2016, meglio descritto in premessa, al prezzo dichiarato di euro 170.700,00;
- condannare conseguentemente i convenuti in solido alla restituzione dei frutti civili maturati sulla proprietà intera, o pro quota, degli immobili e degli arredi oggetto degli atti revocandi, a far data dalla domanda giudiziale;
- ordinare ai competenti conservatori dei RR.II. di annotare le emanande statuizioni giudiziali;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di infruttuosità dell'esperita azione revocatoria, condannare ex art. 2043 c.c. i convenuti e Controparte_3 CP 2 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Agente della Riscossione, nella misura che sarà meglio precisata in corso di causa;
il tutto con integrale vittoria di spese e competenze di giudizio".
-
A fondamento delle predette domande, assumeva:
1) di essere creditrice, quale Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli, della complessiva somma di euro 2.044.124,95 nei confronti dell'avv. CP 1
[...] in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri accessori maturati annessi;
2) che con atto di compravendita di fabbricato e di beni mobili del 22.7.2015, trascritto in data 3.8.2015, l'avv. Controparte_1 aveva venduto al figlio avv.
CP
a) la propria quota pari alla metà della piena proprietà dell'immobile - per l'altra metà della moglie Controparte_3 in Napoli alla via Mariano d'Ayala n. 14, costituito da un appartamento gravato da iscrizione ipotecaria del 13.10.11 di euro 2.400.000,00 a garanzia di un mutuo di euro 1.200.000,00 della durata di 13 anni in favore della […]
- C.F. P.IVA 2 contro _1 e Parte 2
Controparte_3 quest'ultima quale terzo datore di ipoteca, nonché
,
b) i beni mobili in detto appartamento per euro 41.000,00, il tutto a fronte dell'accollo da parte dell'avv. CP 2 della residua quota di mutuo pari ad euro 941.000; 3) a propria volta l'avv. CP_2 aveva venduto alla madre Controparte_3
l'usufrutto sulla quota di proprietà sull'appartamento da lui acquistata dal padre, a fronte del trasferimento da parte della madre in suo favore della nuda proprietà dell'altra metà dell'appartamento di Via Mariano d'Ayala n. 14; 4) con successivo atto di compravendita di fabbricato del 5.2.2016 rep. 002422, l'avv. Controparte 1 aveva venduto in favore del figlio CP 2 un appartamento in Maratea, dove il prezzo di 170.000,00 euro veniva corrisposto per 60.000 euro mediante bonifici bancari effettuati antecedentemente alla vendita e per euro 110.000 in due rate da versarsi entro il 31.12.2017. 5) detti atti avrebbero arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Amministrazione, che pertanto chiedeva di dichiararne l'inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 e ss. c.C. Si costituivano CP_2 ed Controparte_3 i quali, dopo aver spiegato le ragioni di natura squisitamente familiare per le quali avevano stipulato gli atti di compravendita oggetto di causa, chiedevano dichiararsi la inammissibilità e/o infondatezza delle domande proposte da CP_4 Analoga posizione difensiva assumeva l'Avv. _1 il quale non mancava di osservare che:
A)1_CP_4_ha ... cumulativamente proposto nei confronti dei convenuti due azioni: una di simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita del 22.07.2015 e l'altra pauliana o revocatoria degli atti di compravendita del 22.07.2015 e del 05.02.2016>>.
B) La ragione della proposizione della domanda di accertamento della simulazione relativa, ai sensi dell'art. 1414 II, co. Cc, della compravendita, dissimulante un atto a titolo gratuito, della quota di ½ di piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Via Mariana d'Ayala n. 14 ... è evidente. Dimostrare che l'atto di compravendita dissimula una donazione (atto a titolo gratuito) consentirebbe all' CP_4 di accedere al più agevole regime probatorio previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. per la revocatoria dell'atto medesimo>>.
C) L'azione revocatoria relativa al contratto di compravendita del 22.07.2015 dell'immobile di Via Mariano D'Ayala n. 14 è inammissibile, in quanto proposta cumulativamente all'azione di simulazione del medesimo contratto>>, così come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, l'avv. _1 non contestava l'esistenza di un credito erariale nei suoi confronti che, al 16.3.2018, ammontava ad Euro 1.459.396,88. Tuttavia, sosteneva che, anche a voler ritenere ammissibile la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., la stessa sarebbe palesemente infondata, per l'assenza dei relativi presupposti. In particolare, contestava che l'atto di compravendita immobiliare del 22.07.2015 avesse arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie dell CP_4 Con la memoria ex art. 183/6 n. 1, 1' CP_4 modificava la domanda nel seguente modo:
"Voglia l'adito Tribunale così provvedere:
- in via principale, ritenere e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, nei confronti dell'istante CP_4 dell' alienazione della quota di ½ di piena proprietà dell' appartamento sito in Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 14, censito al FG 16, mapp 187, sub 8, cat A/1, rendita euro 3.795,96, che _1 ha effettuato in favore
,del figlio, sig. CP 2 e la consecutiva alienazione, da parte di quest'ultimo, della quota di ½ di usufrutto in favore della madre, sig.ra Controparte_3 disposizioni di cui entrambi al medesimo atto pubblico di compravendita di fabbricato e beni mobili, n. 2746 del 22.7.2015 (n. 18796 R.G.), dal valore complessivo dichiarato di € 1.370.500,00, all'uopo accertando anche la simulazione relativa, ai sensi dell'art. 1414 II co. cc, della compravendita, dissimulante un atto a titolo gratuito, della quota di ½ di piena proprietà di detto appartamento e dei relativi arredi, che Controparte_1 ha effettuato in favore del figlio, sig. dal valore dichiarato di € CP 2
941.000,00; in subordine, ritenere e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, nei confronti dell'istante CP_4 dell'alienazione della quota di ½ di piena proprietà dell' appartamento sito in Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 14, censito al FG 16, mapp 187, sub 8, cat A/1,rendita euro 3.795,96, che _1 ha effettuato in favore del figlio, sig. CP 2 e la consecutiva alienazione, da parte di quest'ultimo, '
della quota di ½ di usufrutto in favore della madre, sig.ra Controparte_3 disposizioni di cui entrambi al medesimo atto pubblico di compravendita di fabbricato e beni mobili, n. 2746 del 22.7.2015 (n. 18796 R.G.), meglio descritto in premessa, dal valore complessivo dichiarato di € 1.370.500,00, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
- in via sempre subordinata, ritenere e dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'istante CP_4 dell'alienazione effettuata da _1 in favore di CP 2
[...] dei beni mobili, elencati nell'allegato B, di cui al medesimo atto di compravendita num. Rep. 32107 del 22.7.2015, costituenti arredi dell'immobile compravenduto e destinati all'abitazione dell'acquirente in Napoli, alla Via S.Teresa a Chiaia n. 39, dal valore dichiarato di euro 41.000;
- in via principale, ritenere e dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'istante CP_4 della vendita disposta dal _1 in favore sempre di della CP 2 piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Maratea (PZ), censito al FG 35 mapp 83 sub 8 cat A/3 rendita euro 258,23, di cui al rogito notarile num. 002422 del 5.2.2016, meglio descritto in premessa, al prezzo dichiarato di euro 170.700,00;
- condannare, conseguenzialmente, i convenuti in solido alla restituzione dei frutti civili maturati sulla proprietà intera, o pro quota, degli immobili e degli arredi oggetto degli atti revocandi, a far data dalla domanda giudiziale;
- Ordinare ai competenti Conservatori dei RR.II. di annotare le emanande statuizioni giudiziali;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di infruttuosità dell'esperita azione revocatoria, condannare, ex art. 2043 cc, i convenuti CP 2 Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Agente della Riscossione, nella misura pari al valore dei diritti acquisiti>>.
I convenuti replicavano di non accettare il contraddittorio sulle domande, come modificate dall CP_4 nella prima memoria 183/6 c.p.c., in quanto depositata. tardivamente.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
A dire dei convenuti, tutte le domande attoree sarebbero inammissibili in ragione del passaggio in giudicato (avvenuto il 3.11.2023) della sentenza penale n. 7729/2023, con cui l'avv. Controparte 1 , imputato in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio civile, è stato assolto con la formula “il fatto non sussiste". La sentenza penale di assoluzione farebbe stato nel presente giudizio perché 1 CP_4 benchè non si costituì parte civile nel processo penale, fu posta in condizione di farlo. Sicchè, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., 1 CP_4 dovrebbe subire l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile "quanto all'accertamento che il fatto non sussiste".
L'eccezione non ha pregio.
Ai sensi dell'art. 652 Codice di procedura penale, La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2>>. L'Avv. Controparte_1 fu imputato reato ex art. 11 Dlgs74/2000 perché "nella qualità di persona fisica dichiarante, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte per un ammontare complessivo pari ad euro 1.493.963, 70 compiva atti fraudolenti sui propri beni, in particolare: data 22/07/20215 con atto a rogito Notaio Persona 1 vendeva al proprio figlio
CP l'immobile sito in Napoli alla via D 'Ayala per un valore di dichiarato di euro 41.000,00;
-in data 05.02.2016 'con atto a rogito Notaio Persona 2 vendeva al figlio CP '
l'immobile sito nel Comune di Maratea (PZ) per un valore dichiarato di euro 170.700,
00;
-in data 03.04.2017 con scrittura privata vendeva un'imbarcazione al valore dichiarato di euro 240.000, 00 a favore di CP 6
Con tale condotta fraudolenta egli si spogliava di tutto il proprio patrimonio alfine di evitare le azioni di recupero coattive in danno delle ragioni del creditore erariale. Accertato in Napoli in data 17 maggio 2018".
All'esito del giudizio penale, in cui non si costituiva parte civile l' CP_4 il Tribunale: I) accertava l'elevata esposizione debitoria, sul piano tributario, dell'imputato ("a Cont seguito della notifica delle cartelle esattoriali, il credito vantato dall in epoca antecedente alla prima alienazione (22.07.2015) era pari ad euro 541.286,09, alla seconda alienazione (05.02.2016) era pari ad euro 646.872,02, alla terza (03.04.2017) era pari ad euro 907.689,61 e successivamente, alla data del 13.11.2017 pari a complessivi 1.493.963,70)", riteneva che l'accusa non avesse dato prova “della capienza del patrimonio II) residuo del debitore rispetto al soddisfacimento delle pretese tributarie, anzi è stata del tutto omessa persino la ricognizione della sua intera composizione, limitandosi in rubrica semplicemente ad indicare che, con la condotta fraudolenta, il CP "si spogliava di tutto il proprio patrimonio .. alfine di evitare le azioni di recupero coattive in danno delle ragioni del creditore erariale." reputava che non fosse stato dimostrato il carattere fraudolento delle III) operazioni dismissive, sull'assunto che, secondo l'indirizzo della Corte di
Cassazione, “in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 1 1 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018). affermava che “la verifica della fraudolenza andava effettuata in rapporto a IV) tutte le condotte volte a comporre l'intero meccanismo (alienazioni e successive distrazioni del ricavato) in cui sarebbe consistito lo stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione, posto che con le compravendite la garanzia patrimoniale non si era ridotta ma semplicemente trasformata in liquidità e poteva essere teoricamente preservata, dunque, diversamente la riscossione del credito erariale".
Per tali ragioni, assolveva "l'imputato perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., non essendo stata raggiunta la prova dell'attitudine della condotta richiesta dalla norma contestata (la natura fraudolenta delle alienazioni idonea a ridurre le garanzie di riscossione del credito erariale)".
Tale essendo il contenuto della sentenza penale di assoluzione (per insufficienza di prove), non esiste l'effetto preclusivo del giudicato nel presente giudizio civile, perché in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto la sua attribuibilità all'imputato (Sez. 2 , Ordinanza n. 17708 del 21/06/2023;
Sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006).
Peraltro, non c'è neppure coincidenza tra il fatto oggetto dell'accertamento penale e quello oggetto del presente giudizio. L'art. 11 del D. Lg. 10 marzo 2000, n. 74 punisce chiunque < al fine di sottrarsi al pagamento di imposte ... aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva>>.
La norma sanziona due diverse condotte alternative tra loro: "alienazione simulata" o
"compimento di atti fraudolenti sui propri O altrui beni"
[Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 05/07/2016 Cc. (dep. 20/01/2017), in motivazione]. All'Avv. CP 1 fu contestata la seconda, sicchè il giudice penale, per un verso, non fece nessun accertamento sulla natura simulata degli atti di compravendita, per altro verso, indagò sull'attitudine fraudolenta degli atti di alienazione, escludendola solo per la già evidenziata insufficienza di prove. Viceversa, oggetto del presente giudizio è proprio l'accertamento della natura simulata degli atti di compravendita, nonché la loro revocabilità ex art. 2901 c.c. Infine, va anche rilevato che il presente giudizio non ha ad oggetto una domanda di risarcimento danni, per cui non trova applicazione l'art. 652 c.p.p., bensì l'art. 654 cpp che, in tema di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, attribuisce la efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle sole ipotesi di costituzione di parte civile e sua persistenza per tutta la durata del dibattimento stesso (Cass. civ., Sez. I, 29/01/2024, n. 2700). Il che non è avvenuto nella fattispecie di causa.
*****
I convenuti eccepiscono la inammissibilità della domanda di revocazione, sul presupposto che essa non potrebbe essere proposta cumulativamente a quella di simulazione, così come fatto in citazione. A sostegno del proprio assunto, ricordano che la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I - 11.06.2018, n. 15077; Cassazione Civile sez. VI – 16.12.2014 n. 26460 e Cassazione civile sez. III - 22/08/2007, n. 17867) ha ben chiarito che - stante la diversa natura delle due azioni le stesse possono essere proposte nel medesimo giudizio solo alternativamente o subordinatamente l'una all'altra.
La modifica operata da CP_4 con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., che ha introdotto il rapporto di subordinazione tra le domande proposte originariamente in via cumulativa, sarebbe irrilevante, perché tale memoria fu depositata oltre il termine concesso dal GI.
L'eccezione è infondata.
In premessa, appare opportuno chiarire che, a parere di questo giudice, con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., l' CP_4 sostanzialmente non ha mutato domanda, nel senso che ha riproposto nuovamente in via cumulativa le domande di simulazione e di revocazione.
Infatti ha chiesto: in via principale, ritenere e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc dell'alienazione della quota di ½ di piena proprietà dell'
.
.
.
appartamento... che Controparte_1 ha effettuato in favore del figlio, sig. CP 2
[...] e la consecutiva alienazione, da parte di quest'ultimo, della quota di ½ di '
usufrutto in favore della madre, sig.ra Controparte_3 di cui entrambi al medesimo atto pubblico di compravendita n. 2746 del 22.7.2015... accertando
...
anche la simulazione relativa, ai sensi dell'art. 1414 II co. cc, della compravendita, dissimulante un atto a titolo gratuito della quota di ½ di piena proprietà di detto appartamento e dei relativi arredi, che Controparte 1 ha effettuato in favore del figlio, sig. CP , dal valore dichiarato di € 941.000,00...>>. Tanto premesso, a parere di questo giudice, il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra>> (cfr, per tutte, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 15077 del 11/06/2018, richiamata dagli stessi convenuti a sostegno della propria eccezione), si applica solo quando nello stesso giudizio vengano proposte due diverse richieste tra loro incompatibili. È solo in questo caso che le due domande devono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni (Sez. 1, Sentenza n. 16876 del 19/07/2010). Nella fattispecie di causa, 1 CP_4 non assume la simulazione assoluta dell'atto di compravendita che chiede (anche) di revocare, bensì quella relativa (si tratterebbe di donazione, piuttosto che di compravendita).
Quindi non mette in discussione l'effetto traslativo, bensì il vero titolo che l'ha prodotto (donazione, piuttosto che compravendita). Per tale motivo, le domande non sono in rapporto di incompatibilità e possono essere accolte entrambe, se sussistenti i relativi presupposti (in tal senso, cfr. Sez. 6-2, Sentenza n. 26460 del 16/12/2014, in motivazione. Nella specie, l'attrice chiese al tribunale di Busto Arsizio, in via principale, di accertare che il
...
contratto di compravendita del 6 giugno 2001, con il quale il sig. CP_8 aveva venduto al figlio CP 9 la propria quota dell'unico bene immobile (costituente l'esclusiva garanzia per il credito), dissimulava una donazione, e, quindi, di dichiarare inefficace tale donazione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901, primo comma, prima parte, n. 1, c.c. I. Il tribunale rigettò la domanda. La sentenza, impugnata
....fu riformata dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 20 aprile 2012, che dichiarò che il contratto di compravendita del 6 giugno 2001 era simulato e che il contratto realmente concluso era una donazione, che dichiarò inefficace nei confronti della attrice>>. La Corte di Cassazione confermò la sentenza della Corte di Appello).
*****
Nel merito, l'atto pubblico di compravendita di fabbricato e beni mobili, n. 2746 del 22.7.2015 col quale l'Avv. _1 ha alienato al figlio, sig. CP_2 , la quota di ½ di piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Via Mariano
d'Ayala n. 14, censito al FG 16, mapp 187, sub 8, cat A/1, rendita euro 3.795,96, nonché i relativi arredi indicati nell'allegato B), per il corrispettivo di € 941.000,00, appare dissimulare una donazione.
E ciò per la decisiva ragione che nessuno dei due ha provato, come sarebbe stato loro onere fare (Sez. 2 -, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017), che il figlio abbia pagato le rate del mutuo di € 941.000,00 asseritamente accollatosi, o abbia corrisposto al padre la provvista per pagarle, benchè si tratti del corrispettivo pattuito per la compravendita. Infatti, l'azione di simulazione proposta dal creditore nel presente giudizio, si fonda su gravi e concordanti elementi presuntivi che, unitamente all'assenza di prova del pagamento, comprovano ex art. 2697 c.c., il carattere fittizio dell'alienazione.
Il riferimento è:
I) allo stretto rapporto di parentela tra le parti;
ai loro buoni rapporti, chiaramente desumibili: II) dal dichiarato intento di aver posto in essere le operazioni di cui si discute per
.
risolvere definitivamente le questioni familiari, comprese quelle della sig.ra Controparte_3 , moglie e madre dei due;
⚫ dallo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato in comune;
• III) all'anomala circostanza che l'accollo è rimasto interno. In tal modo,
l'alienante si è preclusa la possibilità che il creditore lo liberasse e/o potesse chiedere il pagamento al terzo (ex art. 1273 c.c.) IV) alla circostanza che, a dire dell'Avv. _1 , mediante l'accollo, avrebbe liberato risorse economiche da destinare proprio al pagamento dei debiti tributari rivendicati dall CP_4 E tuttavia, benchè siano ormai passati diversi anni dalla stipula dell'atto di cui si discute, il CP non ha dimostrato di aver ridotto il proprio debito col fisco;
V) Alla circostanza che all'atto parteciparono anche due testimoni, la cui presenza sarebbe stata superflua se l'atto non fosse stato, come invece fu, una donazione. Diversamente, l'atto sarebbe stato nullo per difetto di forma essenziale.
*****
Accertata la reale natura dell'atto di compravendita, quale donazione di Controparte 1 in favore del figlio CP , va accolta anche la contestuale domanda di revocazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., perché:
A) L'Avv. CP 1, all'epoca del contratto del 2015, era debitore di Euro 950.766,71, mentre all'epoca dell'ultima istanza di rateizzazione unitaria (14.03.2018)
l'importo era asceso ad € 1.459.398,88 (le circostanza sono pacifiche e ribadite dallo stesso convenuto in comparsa conclusionale, pag. 42-43). B) L'atto di disposizione è pregiudizievole per 1 CP_4 apparendo irrilevante che l'immobile sia gravato da ipoteca in favore di altro creditore, così come affermato da Sez. 3-, Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023 (In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria >>), alle cui motivazioni integralmente si rimanda, condividendole. C) In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Sez. 1-, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021). E tale presupposto esiste certamente, considerata la insufficienza del residuo patrimonio immobiliare dell'Avv. CP ad assicurare la garanzia generica del credito vantato da CP_4
D) L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Sez. 2, Sentenza n. 12045 del 17/05/2010). Pertanto è irrilevante accertare se CP 2 fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato all' CP_4 Le contrarie osservazioni dei convenuti non appaiono condivisibili. In particolare l'Avv. CP: 1) nega che l'atto di compravendita immobiliare del 22.07.2015 abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie dell' CP_4 perché egli era proprietario solo del 50% dello stesso, sicchè il valore della propria quota varrebbe Euro 717.436,00 (50% di Euro 1.434.873,00). E poiché sulla quota del 50% di immobile gravava la quota del 50% dell'ipoteca accesa per € 2.400.000,00 nel 2011, il bene sarebbe stato inespropriabile, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 602/1973, avendo un valore ex art. 79 lo stesso D.P.R. inferiore a € 120.000,00.
2) sostiene che, vendendo al figlio il proprio 50% dell'immobile di Via Mariano D'Ayala n. 14, ha di fatto estinto il proprio debito verso la banca. Di
- -
conseguenza, avrebbe creato la provvista di Euro 9.000,00 al mese da destinare al pagamento del rateizzo unitario che gli era stato illegittimamente rifiutato. L'assunto sub 1) appare erroneo perché, a parere del Tribunale, la (pretesa) inespropriabilità dell'immobile, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 602/1973, deriva da una situazione contingente determinata dall'ammontare attuale del debito garantito da ipoteca che può subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, per cui non può comportare, ex se, la non revocabilità ex art. 2901 c.c. dell'atto di disposizione. Neppure l'assunto sub 2) appare fondato perché la cessione a terzi di un bene immobile è un atto oggettivamente pregiudizievole per il creditore al quale è resal maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. Il che legittima l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria (Sez. 3-, Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017).
Conclusivamente, va dichiarata:
A) la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita della quota di ½ di piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 14, censito al FG 16, mapp 187, sub 8, cat A/1, rendita euro 3.795,96, e dei relativi arredi, stipulato con l'atto per notaio Persona 3 Uberti del 22.7.2015.
_1 e CP 2 in quanto (rep. 32107 - racc. 17288), tra dissimula una donazione;
B) l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, nei confronti dell'istante CP_4 dell'atto sub A);
*****
Va ora esaminata la seguente domanda:
"- in via principale, ritenere e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, nei confronti dell'istante CP_4 della costituzione da parte di , in favore CP 2 della madre, sig.ra Controparte_3 dell'usufrutto sulla quota di ½ dell'appartamento sito in Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 14, censito al FG 16, mapp 187, sub 8, cat A/1, rendita euro 3.795,96, costituito con atto stipulato in data 22.7.2015.
In premessa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2901, comma 4, c.c., l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione>>. Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, è necessario verificare se la sig.ra Controparte_3 fosse in buona fede, al momento della stipula. E ciò perché, quando acquistò, con atto a titolo oneroso, l'usufrutto sulla quota dell'immobile oggetto della revocazione dichiarata innanzi, la relativa domanda non era stata ancora trascritta.
Peraltro, va anche aggiunto che la prova della "scientia fraudis" del sub-acquirente può essere desunta come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve distanza abbia rivenduto il bene acquistato (Sez. 3, Sentenza n. 18034 del 25/07/2013). Nella vicenda di causa, è accaduto di più. L'atto di cui si discute fu stipulato contestualmente a quello revocato, senza che ce ne fosse alcuna ragione.
,Infatti, a dire dell'Avv. CP_2 e della madre, sig.ra CP_3 costei < nella primavera del 2015 chiese al figlio CP di acquisire la quota di proprietà del marito sull'appartamento di Via d'Ayala 14, per poi trasferirle l'usufrutto, preoccupata della possibilità di una dispersione del patrimonio immobiliare familiare a causa della stabile relazione affettiva del marito con altra persona>> (capo n della memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.). Analoga è la circostanza dedotta dall'Avv. _1 (cfr. capo 9, memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.: « vero è che nel corso dell'anno 2015 l'avv. CP 2 compulsò più volte il padre CP , affinché quest'ultimo attuasse la sistemazione familiare prevista dall'accordo di separazione e richiesta dalla Prof.ssa [...] CP_3 spaventata dalla possibilità che il patrimonio familiare acquisito si
,
disperdesse verso soggetti terzi legati all'ex coniuge»). Se questa fosse stata la vera ragione della permuta fatta tra madre e figlio, non ci sarebbe stato bisogno di procedere alla stipula contemporanea dei due atti. La permuta avrebbe potuto essere fatta anche dopo. Infatti, se il timore era quello che il marito disperdesse il proprio patrimonio in favore della persona con cui aveva intrapreso una relazione, tale timore non sussisteva più dopo che l'Avv. CP aveva venduto il bene al figlio.
Invece, l'effetto pratico della contestualità è stato quello di impedire al creditore di trascrivere la domanda di revocazione prima della permuta, rendendo opponibile la revocazione.
E questi sono i primi elementi indiziari a sostegno dell'assunto della parte attrice, secondo cui l'intera operazione attuata con l'atto per notaio Persona 1 degli Uberti del 22.7.2015. (rep. 32107 - racc. 17288) fu fatta con la consapevolezza delle parti di sottrarre i beni alla garanzia generica del creditore. A ciò vanno aggiunte le seguenti ulteriori circostanze:
Tra le parti intercorrono stretti legami familiari;
I)
Tutte e tre le parti hanno un interesse comune a conservare l'immobile nel II) patrimonio familiare;
L'Avv. _1 pur dopo la separazione dalla moglie del 2000, ha III)
, conservato la propria residenza anagrafica fino al 2015 nello stesso immobile, sicchè ha ricevuto presso la ex casa coniugale, abitata dalla moglie, tutta la corrispondenza, ivi compresa quella di natura fiscale. La circostanza è sicuramente anomala: non solo perché contraria a ciò che normalmente accade dopo una separazione coniugale, ma perché l'Avv. CP aveva un forte interesse (proprio per i pregressi rapporti con il fisco) a ricevere con certezza la corrispondenza inviatagli. Pertanto, il mancato mutamento della residenza anagrafica dimostra in modo incontrovertibile che tra i due coniugi i rapporti rimasero assolutamente ottimi e sereni;
Alla separazione, dopo oltre venti anni, non ha fatto seguito il divorzio;
IV)
La separazione non è mai stata trascritta, neppure quando la sig.ra CP 3 V) avrebbe appreso, solo nel 2011, che l'immobile era gravato da ipoteca, per cui il proprio diritto di abitazione (conseguente all'assegnazione della casa coniugale) poteva essere pregiudicato;
L'Avv. CP 1 ha puntualmente ricevuto la corrispondenza trasmessagli VI) presso l'abitazione della moglie;
Il 10 ottobre 2011, la sig.ra CP 3 a mezzo del figlio CP si costituì VII) ' ,
quale terza datrice di ipoteca, nel contratto di mutuo ipotecario stipulato dal marito per procurarsi la liquidità necessaria al pagamento di ingenti debiti tributari, di cui lei conosceva l'esistenza;
L'insieme degli elementi innanzi evidenziati rappresentano elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la consapevolezza della sig.ra. CP 3 che l'atto da lei concluso arrecava danno alle ragioni del creditore. In contrario, appaiono irrilevanti le circostanze che i convenuti avrebbero voluto provare, e cioè, sostanzialmente, che:
⚫ la separazione dei coniugi era effettiva;
Controparte_1 in tutti questi anni, non ha mai più convissuto con la
. che l'Avv. و moglie;
CP 2 dal 2008, si è trasferito a Milano e solo dopo il che l'Avv.
2015/18 ha iniziato a svolgere l'attività professionale insieme al padre;
che la sig.ra Parte 3 non apriva la corrispondenza indirizzata al marito, ma recapitata presso di lei.
Le circostanze in esame non appaiono idonee a dimostrare che i coniugi [...] Parte 4 ed il figlio CP 2 non avessero mantenuto tra loro ottimi rapporti familiari, tanto da far escludere che la moglie ed il figlio fossero a conoscenza dei debiti tributari dell'Avv. Controparte 1 .
Anzi, c'è prova della conoscenza di tali debiti, quanto meno fino al 2011. Va quindi qui confermata l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie emessa dal GI in corso di giudizio. Conclusivamente, va dichiarata la inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, nei confronti dell'istante CP_4 della costituzione da parte di in favore della madre, CP 2 و sig.ra Controparte_3 dell'usufrutto sulla quota di ½ dell'appartamento sito in '
Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 14, censito al FG 16, mapp 187, sub 8, cat A/1, rendita euro 3.795,96, costituito con l'atto per notaio Persona 1 degli Uberti del
22.7.2015. (rep. 32107 – racc. 17288).
Va ora esaminata la seguente domanda: in via principale, ritenere e dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'istante CP 4 della vendita disposta dal Controparte 1 in favore sempre di CP 2 della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Maratea (PZ), censito al FG 35 mapp 83 sub 8 cat A/3 rendita euro 258,23, di cui al rogito notarile num. 002422 del 5.2.2016, meglio descritto in premessa, al prezzo dichiarato di euro 170.700,00>>. La domanda è fondata e va accolta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., perché:
A) L'Avv. CP 1, all'epoca del contratto del 2016, era debitore di Euro 646.872,00 (cfr. sentenza penale tribunale Napoli del 12.9.2023 n. 7729/23); B) L'atto di disposizione è pregiudizievole per 1 CP_4 in quanto la sostituzione di beni immobili con valori mobiliari, nella conclamata insufficienza del restante patrimonio, è idoneo a determinare una variazione qualitativa del patrimonio che comporta una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito
(Sez. 3 , Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023);
C) Sussiste la cd. "Scientia damni" perché, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito
(Sez. 3 , Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021). Tenuto conto delle circostanze di cui si è detto innanzi, univoche nel far ritenere l'esistenza di stretti rapporti familiari e professionali tra CP e CP ancora più intensi nell'anno 2016, considerato che nel 2015 i due costituirono uno studio legale insieme. Peraltro, ha espressamente dedotto di essere aCP 2 conoscenza dei debiti tributari del padre, fin dal 2011; Le contrarie osservazioni dei convenuti non appaiono condivisibili. Ancora una volta, viene eccepita la inammissibilità della azione revocatoria, per la non espropriabilità dell'immobile, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 602/1973, avendo un valore ex art. 79 stesso D.P.R. inferiore a € 120.000,00.
Vale quanto già detto innanzi sul punto. Neppure può essere accolta la eccezione di inammissibilità della domanda, ex art. 2901/3 c.c., sul presupposto che l'avv. Controparte 1 , con il denaro ricavato dalla vendita dell'immobile di Maratea, avrebbe estinto debiti scaduti.
In comparsa di costituzione, l'Avv. CP ha precisato che ciò vale sia per gli otto bonifici specificamente elencati a pag. 3 dell'atto pubblico di compravendita per Notaio Per 2 (Rep. n. 135426 - Racc. n. 37190) del 5 febbraio 2016 sia per i
110.000,00 Euro oggetto della cessione del credito da parte del figlio CP , poi compensati con debiti di pari valore che l'avv. CP aveva nei confronti della SEI
s.r.l. (All. n. 25)>> (pag. 30 comparsa costituzione). Al riguardo, appare decisivo il rilievo che il documento allegato n. 25, che dovrebbe comprovare quanto dedotto dal convenuto:
I) CP 2 (acquirente) aè una comunicazione fatta da _1
(venditore) con la quale il primo, dichiaratosi creditore della SEI, cede questo credito fino a 110,00 euro a saldo del prezzo di acquisto dell'immobile di Maratea;
di conseguenza, tale atto non prova che Controparte_1 abbia destinato il corrispettivo della vendita alla estinzione di un proprio debito scaduto;
II) nulla prova in ordine al fatto che gli otto bonifici elencati nell'atto per Notaio Per 2 del 5 febbraio 2016 siano serviti per pagare debiti scaduti di Controparte 1 .
CP 4 l'atto Conclusivamente va dichiarato inefficace nei confronti dell'istante CP 2 per notaio pubblico di compravendita stipulato tra Controparte 1 e Persona 2 del 5.2.2016 (rep. 135426 – racc. 37190).
*****
Va ora esaminata la seguente domanda:
< condannare, conseguenzialmente, i convenuti in solido alla restituzione dei frutti civili maturati sulla proprietà intera, o pro quota, degli immobili e degli arredi oggetto degli atti revocandi, a far data dalla domanda giudiziale;
- Ordinare ai competenti Conservatori dei RR.II. di annotare le emanande statuizioni giudiziali;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di infruttuosità dell'esperita azione revocatoria, condannare, ex art. 2043 cc, i convenuti e Controparte_3 CP 2 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Agente della Riscossione, nella misura pari al valore dei diritti acquisiti>>. La domanda di condanna alla restituzione dei frutti va rigettata, non trattandosi di effetto conseguenziale all'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., che ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 cod. civ., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile per la realizzazione del credito (Sez. 2, Sentenza n. 1691 del 18/02/1991).
*****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c., in conseguenza dell'accoglimento delle domande di revocazione, la presente sentenza va annotata a margine degli atti dichiarati inefficaci.
P.Q.M.
-il Tribunale di Napoli Decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie le domande proposte dall nei confronti Parte 1 di Controparte 1 e Controparte_3 e, per l'effetto: CP 2
A) dichiara la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita per notaio del 22.7.2015. (rep. 32107 – racc. 17288) stipulato Persona 4 CP 2 , in quanto dissimula una donazione;
tra _1 e
B) dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, nei confronti dell'
[...] Parte 1 dell'atto sub A); C) dichiara la inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, nei confronti dell'
[...] della costituzione da parte di CP_2 in favore della Parte 1
,
madre, sig.ra Controparte_3 dell'usufrutto sulla quota di ½ dell'appartamento "
sito in Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 14, costituito con l'atto per notaio Persona 1 degli Uberti del 22.7.2015. (rep. 32107 – racc. 17288). D) dichiara inefficace nei confronti dell' Parte 1 l'atto CP 2 perpubblico di compravendita stipulato tra Controparte_1 e notaio Persona 2 del 5.2.2016 (rep. 135426 - racc. 37190);
-ordina ai sensi dell'art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine degli atti dichiarati inefficaci da parte del competente Conservatore dei Registri Immobiliari;
-rigetta le ulteriori domande proposte dall Parte 1 al pagamento delle spese
-condanna Controparte 1 , CP 2 e Controparte_3 del giudizio in favore dell Parte_1 liquidate in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge,
Così deciso in Napoli il 28.1.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore